Art. 2.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.