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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 18.6.2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2715/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo via Noto n. 12 presso lo studio dell'Avv. Marzia Bencivinni che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore/opponente contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) nella Controparte_1 C.F._2
qualità di erede di , elettivamente domiciliato in LÙ via Prestisimone n. 17 presso Persona_1 lo studio dell'Avv. Giuseppa Restivo che lo rappresenta e difende per mandato in atti convenuto/opposto
OGGETTO: opposizione avverso il d.i. n. 533/2019
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del
18.06.2025 al contenuto delle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione, regolarmente notificato e iscritto in data 11.09.2019, l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
03.06.2019, con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di n.q. di erede di Controparte_1
la complessiva somma di €. 41.000,00 oltre interessi sino al soddisfo, spese e Persona_1
compensi della procedura, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 533/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 3.06.2019, per i motivi di fatto
e di diritto espressi in narrativa;
Nel merito:
- per i motivi di fatto e di diritto espressi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 533/2019, perché il credito è inesistente;
- annullare l'opposto decreto e/o revocarlo perché infondato, nullo, illegittimo e ingiusto;
- condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre a favore del costituito procuratore.”
Nei fatti l'attrice deduceva che l'odierno opposto aveva agito in via monitoria, nella qualità di erede legittimo di in forza di n. 4 assegni sottoscritti a favore del de cuiius. L'opponente Persona_1
eccepiva la nullità dei predetti assegni sul presupposto per cui gli stessi risultavano privi di data;
precisava, in particolare, che «verosimilmente l'esistenza improvvisa di detti assegni» poteva rinvenirsi in un contratto preliminare di compravendita intercorso nel 1995, tra i sig.ri e Persona_1 [...]
, rispettivi danti causa delle parti, avente ad oggetto la vendita di un immobile, Per_2
successivamente non perfezionatasi. Riferiva, ancora, parte attrice che il proprio dante causa, sig.
[...]
, aveva restituito, tramite l'emissione di n. 5 assegni, la somma di L. 120.000.000 a seguito Per_2 della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita, così come stabilito dalle parti all'atto della stipula del preliminare.
Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2019 si costituiva l'opposto, il quale contestava in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, deduceva che gli assegni di cui era in possesso, azionati in via monitoria, attestavano la sussistenza di un rapporto obbligatorio in forza del quale esso opposto aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento. Evidenziava che le argomentazioni di parte opponente, relative alla “promessa di vendita” intercorsa tra i rispettivi danti causa, erano inconferenti rispetto al decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto per cui, in ogni caso, non vi era prova della circostanza che gli assegni cui si riferiva l'opponente fossero stati incassati dal defunto sig. Per_1
pagina 2 di 6 Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto Per_1
ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compendi della procedura.
All'udienza del 18.12.2019 il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
Dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., la causa, dapprima trattenuta in decisione, con provvedimento dell'1.04.2025 veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo monitorio
R.G.N. 1119/2019, nell'ambito del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, e veniva rinviata all'udienza indicata in epigrafe per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n.
13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va, anzitutto, accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)¸una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie l'opposto ha agito in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione in forza di n. 4 assegni, privi di data, emessi nei confronti del proprio dante causa, sig. Persona_1
omettendo di dedurre il rapporto sostanziale posto a fondamento degli assegni de quo.
Peraltro, la presente opposizione trova fondamento proprio nella contestazione del rapporto fondamentale, che avrebbe dato causa all'emissione degli assegni azionati in via monitoria, atteso che parte opponente ha contestato tanto la nullità degli assegni in parola, poiché privi di data, quanto l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le odierne parti in causa, che, al più, secondo la prospettazione pagina 3 di 6 dell'opponente, si sarebbe potuta rinvenire in un precedente negozio giuridico tra i rispettivi danti causa, peraltro successivamente risolto.
Sul punto, deve osservarsi che l'assegno bancario privo di data, come nel caso di specie, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
In relazione alla promessa di pagamento la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la stessa, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. civ. ordinanza n. 2091/2022).
Orbene nel caso di specie, è rimasta sprovvista di prova l'esistenza del rapporto fondamentale sotteso all'emissione degli assegni de quo.
Invero, l'opponente, nel contestare il credito azionato in sede monitoria, ha fornito argomentazioni a sostegno di una ricostruzione verosimile dei rapporti giuridici intercorsi tra i danti causa delle odierne parti del giudizio, che giustificherebbero l'emissione degli assegni (diversi rispetto a quelli azionati in via monitoria) allegati all'atto di opposzione;
di contro, l'opposto non ha fornito alcuna allegazione circa l'esistenza del rapporto fondamentale intercorso tra le odierne parti del giudizio, né in sede monitoria né nel presente giudizio di opposizione, non avendo dedotto qualsivoglia rapporto fondamentale, ma essendosi limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte opponente in relazione al rapporto negoziale intercorso tra i rispettivi danti causa, circostanza che non consente di ritenere giustificata l'esistenza di un rapporto fondamentale e, quindi, di una promessa di pagamento nei rapporti tra l'opposto e l'opponente.
Si rileva che seppure, come già osservato, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento determinino sul piano processuale l'inversione dell'onere della prova, circa l'esistenza di una causa debendi (cd. astrazione processuale), dispensando, quindi, il destinatario dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria (presunzione pagina 4 di 6 relativa o iuris tantum) e, cioè, fino a che il debitore non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità
o dell'estinzione di tale rapporto, tuttavia la prova dell'inesistenza, dell'invalidità e dell'estinzione del rapporto può essere fornita dal convenuto in senso sostanziale (odierno opponente) solo laddove tale rapporto sia stato almeno allegato dal creditore;
infatti, unicamente con il riferimento al rapporto fondamentale in relazione al quale si chiede l'adempimento, che nel caso di specie manca, il debitore potrà contrastare la pretesa, fornendo la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del rapporto. .
Diversamente argomentando, in assenza di una benché minima allegazione giustificatrice dell'esistenza di un rapporto giuridico tra le odierne parti in causa e in applicazione sic et simpliciter della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. l'onere della prova in capo al debitore finirebbe per tradursi in un adempimento eccessivamente gravoso per la parte che vi è tenuta.
La mancanza di allegazione in ordine al rapporto sostanziale sotteso all'emissione degli assegni, azionati dal convenuto, pertanto, comporta il venir meno del titolo sul quale parte opposta ha fondato la richiesta monitoria nei confronti dell'odierno opponente.
Ne consegue che l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto.
Deve essere, infine, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte opponente non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 27.2.1980 n. 1384).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri, nell'indicato comportamento, la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso in esame, infatti, non sussistono elementi univoci dai quali sia dato ricavare che l'opposto abbia agito nel presente giudizio con dolo o con colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, in merito all'infondatezza delle tesi prospettate (cf.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
***
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività defensionale effettuata. Si ritiene congruo mantenere la quantificazione nei minimi in assenza di prove costituende e stante la decisione a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 533/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 03.06.2019;
-condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di euro 2.500,00 Parte_1
per competenze, oltre Spese Generali, CPA e IVA da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Il Giudice dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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