Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1325/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa IAnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa IA Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa IAcristina Carpinelli GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pompei alla via Bartolo Longo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Barbara Vicedomini, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n.
2023/587/GP del 21.02.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Gragnano alla Piazza Francesco Rocco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Scola, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo: Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. b) Controparte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, autorizzazione all'espatrio; c) assegnare la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà insieme ai figli;
d) Affidare i figli Pt_1 esclusivamente alla madre anche in virtù del provvedimento di decadenza della potestà genitoriale emesso dal Tribunale dei Minori di Napoli;
e) Porre a carico del sig CP_1
l'assegno di mantenimento per la sig. pari ad euro 100,00 ed euro 600,00 in Pt_1 favore dei figli. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Parte resistente ha chiesto che la casa coniugale gli venga assegnata e che il provvedimento economico a suo carico venga in ogni caso sospeso fino a quando lo stesso avrà la possibilità di poter lavorare essendo allo stato detenuto.
Il P.M., con parere del 30.10.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma delle statuizioni provvisorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 chiedeva la pronunzia di Parte_1 separazione giudiziale con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio con in Gragnano in data 13.10.2001 e che dalla predetta unione erano nati Controparte_1 tre figli: IA, in data 25.07.2002, , in data 29.06.2005, e in data Per_1 Per_2
16.05.2007.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva la mancanza tra i coniugi di ogni forma di comunione materiale e spirituale, addebitandone la responsabilità al marito, a causa della sua condotta aggressiva e violenta;
la allegava che il Pt_1
aveva da sempre tenuto un comportamento svalutativo della sua dignità, CP_1 sottoponendola a continue umiliazioni, nonché comportamenti immorali diseducativi dinanzi ai propri figli, rientrando spesso a casa e sotto effetto di stupefacenti, e dando sfogo alle sue ire sulla moglie alla presenza degli stessi;
che, per tali motivi, in data
28.12.2021 il Tribunale dei Minorenni di Napoli disponeva con decreto la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, con divieto di avvicinamento agli stessi;
che la situazione diveniva, poi, insostenibile quando il 30.07.2022 il marito, in preda ad un atto d'ira, la minacciava di morte e la costringeva a chiudersi fuori al
2 balcone di casa, per poi essere liberata dalle forze dell'ordine allertate dalla stessa;
che il
, in seguito, veniva prelevato e tradotto presso il carcere di Poggioreale. CP_1
Tutto quanto premesso, la chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito Pt_1 con addebito a quest'ultimo, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori (anche in virtù del provvedimento di decadenza della potestà genitoriale emesso dal Tribunale dei Minorenni di Napoli) ed assegnazione della casa coniugale, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (oltre al 50 % delle spese straordinarie) e la somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento personale.
Si costituiva , non contestando la crisi del rapporto coniugale, Controparte_1 ma asserendo di aver cercato, a differenza di quanto descritto nel ricorso di parte avversa, in tutti i modi possibili di salvare l'unione familiare e matrimoniale senza far mai mancare, prima di cadere nel tunnel della tossicodipendenza, alcunché alla moglie ed ai figli, di aver sempre lavorato come fabbro ed operaio specializzato. Il resistente evidenziava che, dopo il periodo di carcerazione, dal 24.07.2023 aveva incominciato un percorso di recupero presso la con la speranza di poter essere in Parte_2 futuro accolto dal suo nucleo familiare.
Tanto premesso, il chiedeva di disporre l'affido condiviso dei figli minori, CP_1 con residenza presso la madre e determinando la frequentazione fra padre e figli tenendo conto del percorso riabilitativo che stava seguendo. Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma Pt_1 minima di euro 150,00 per i figli minori e (gli unici allora minori) a Per_1 Per_2 titolo di contributo al loro mantenimento, senza nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, in considerazione della sua giovane età e della sua potenziale capacità lavorativa.
All'udienza di comparizione del 13.09.2023, il Presidente, dato atto dell'assenza del resistente in quanto in comunità da recupero, sentiva la sola ricorrente, rinviando all'udienza del 25.10.2023 ed onerando la cancelleria di allestire l'opportuno collegamento da remoto per l'ascolto del . CP_1
All'udienza di comparizione del 25.10.2023, sentito anche il resistente con collegamento da remoto con la comunità di recupero di Spello, il Presidente Pt_2 disponeva acquisirsi gli atti dei provvedimenti giudiziari emessi in sede penale a carico del , riservandosi all'esito di provvedere. CP_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su menzionata, il Presidente dava i provvedimenti provvisori: valutate le risultanze acquisite concernenti la natura delle gravi imputazioni contestate al e dei pregiudizi penali che ne avevano fatto seguito CP_1
(culminati in uno stato di detenzione inframuraria), nonché dell'attuale ricovero del
3 predetto presso una comunità di recupero e letto il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Napoli che aveva dichiarato lo stesso decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori, attribuiva la casa coniugale di Gragnano alla e le Pt_1 affidava in via esclusiva la figlia minore (essendo il figlio divenuto Per_2 Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio); in virtù delle condizioni di ricovero del , CP_1 rimetteva al G.I. le determinazioni relative all'esercizio di un programma di incontro del predetto con la figlia minore;
poneva a carico del , a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore e dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un assegno mensile di euro 500,00 (di cui euro 200,00 per la minore ed euro 150,00 per ciascuno dei due figli maggiorenni), oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie;
poneva, infine, a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie, fissando per la trattazione della causa l'udienza del 18.12.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori ed il rinvio della causa per la precisione delle conclusioni, evidenziando che la situazione non era mutata , in quanto il era ancora ricoverato presso una struttura di recupero dove CP_1 attualmente dimorava, in seguito all'arresto per le gravi imputazioni contestategli, mentre lei era attualmente seguita dal Cav N.32 “ Rose Spezzate” e viveva con le figlie presso la casa coniugale;
parte resistente si riportava alle proprie difese.
Il giudice istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
03.06.2024 e ritenutane la necessità disponeva l'acquisizione di informazioni dai competenti Servizi Sociali del Comune di Gragnano (comune di residenza della ricorrente e della figlia minore ) in ordine al contesto abitativo, Parte_1 Persona_3 familiare, scolastico e sociale in cui la figlia minore era inserita (quello materno) ai rapporti della predetta minore con ciascun genitore e relativo ambito familiare, alla condizione psicologica della minore in relazione alla interruzione dei rapporti con il padre ed alle iniziative reputate più opportune per il ripristino dei suddetti rapporti, invitando i
Servizi Sociali di Gragnano a depositare la richiesta relazione scritta entro dieci giorni prima della detta udienza, e le parti a depositare nel medesimo termine le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle
Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza del 03.06.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisita la relazione dei Servizi Sociali di Gragnano, il G.I. riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
4 Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 30.10.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma delle statuizioni provvisorie.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (vedasi il verbale di udienza dinanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale), dalla gravità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'esistenza di condotte di violenza fisica e morale ai suoi danni, sfociate in più di un provvedimento giudiziale di condanna in primo grado e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La ricorrente ha instato per l'addebito della separazione al marito Parte_1
a causa delle condotte di violenza fisica e morale poste in essere dallo stesso ai suoi danni.
Si osserva in diritto che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza
(cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (cfr. Cass. civ. n.
27766/22).
La ricorrente fin dal ricorso introduttivo della lite ha allegato che il , CP_1 affetto da problemi di tossicodipendenza, ha tenuto comportamenti che hanno reso intollerabile il rapporto matrimoniale, consistenti in atti di aggressione fisica e verbale,
5 anche alla presenza dei figli, vittime di violenza assistita;
che suo marito si è mostrato più volte violento nei suoi confronti;
di aver dovuto subire diversi episodi di maltrattamenti fino all'ultimo episodio del luglio del 2022, allorquando minacciata di morte dal marito aveva allertato le forze delle ordine, che intervenuto in loco, lo avevano tratto in arresto.
Risulta per tabulas che all'esito delle querele sporte dalla si è aperto un Pt_1 procedimento al Tribunale per i minorenni di Napoli ex artt. 330 e 333 c.c. instaurato dalla competente Procura della Repubblica minorile, all'esito del quale il predetto
Tribunale con decreto pubblicato in data 28.12.2021, dichiarava il decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_1 Per_2
Sempre per tabulas emerge che con sentenza n. 2001251 REG. SENT. depositata in data 17.11.2020, il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Penale ha dichiarato colpevole “del reato p. e p. dall'art. 61 3. 11 quinquies, 572 c.p. perché Controparte_1 maltrattava la moglie , anche in presenza dei figli minori IA, e Parte_1 Per_1
, nonché questi ultimi, con lui conviventi, con condotte reiterate”. Dalla lettura della Per_2 predetta sentenza emerge che “negli anni del matrimonio, era stata vittima di continue e ripetute ingiurie, minacce e aggressioni verbali da parte del marito, alle quali avevano assistito anche le figlie. L'imputato, dopo la perdita della madre avvenuta nel 2005, attraversò un periodo di profonda depressione nell'ambito del quale iniziò a fare uso di alcolici e stupefacenti quali crack;
quando lo sorprendeva in casa a fumare gli stupefacenti, lei lo rimproverava e, in reazione a queste recriminazioni, l'uomo diventava molto irascibile, la minacciava di morte e la ingiuriava”; che la “pur sopportando le continue Pt_1 aggressioni del marito senza reagire, già nel 2017 denunciò il marito per un'aggressione fisica che la costrinse a recarsi in ospedale, querela poi rimessa. Poi, in data 14.05.2019, rientrata da un matrimonio con le figlie, trovò in casa in stato di alterazione il marito, il quale la aggredì […]. Nel contesto di questo litigio, l'imputato si infuriò e scattò contro di lei, con pugni e addirittura con una sedia, rischiando di colpire anche il figlio minore e la cacciò di casa unitamente ai figli;
costringendola a chiamare le forze dell'ordine, che del loro intervento danno atto in annotazione. Il giorno dopo, formalizzò la querela.”; che anche la figlia IA “ha non solo riscontrato il narrato della madre, ma, in una deposizione genuina
e lineare, ha dichiarato che suo padre, spesso sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti, fino a qualche anni prima (2017), era solito picchiare con schiaffi, tirate di capelli, spinte, sia la madre, anche in sua presenza, che lei e i suoi fratelli. E spesso erano lei e i fratelli a soccorrere la madre e liberarla dalle aggressioni del padre”.
Il descritto comportamento del resistente, reiteratosi nel corso del matrimonio, costituisce ragione sufficiente per dichiarare a lui addebitale la separazione. Infatti, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni
6 talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., ord., 3924/2018).
Alla stregua delle risultanze istruttorie, non contrastate da elementi probatori di segno contrario, la colpa della separazione va, pertanto, addebitata a . Controparte_1
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma
1 comma c.c.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va preliminarmente rilevato che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del Per_1 giudizio, sicché nulla deve essere disposto in merito alla disciplina di affido dello stesso e delle visite del genitore non collocatario.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la figlia minore
Per_2 considerato che con decreto del 28.12-2021 del Tribunale per i minorenni di Napoli veniva pronunciata la decadenza del dall'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale sui figli minori, con divieto di avvicinamento ai figli, nessuna statuizione il
Collegio deve adottare sull'affido atteso che la ricorrente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulla minore.
Nello specifico, il Tribunale su citato, con decreto n. 9196/2021 del 28.12.2021, ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il nei confronti dei figli CP_1
e (allora entrambi) minori, disponendo il divieto di avvicinamento del Per_1 Per_2
stesso, nell'area di 500 metri, dai luoghi normalmente frequentati dai minori. A CP_1 fondamento di questa decisione, il Tribunale ha evidenziato, infatti, che “i minori hanno confermato che il padre nonostante non usi violenza fisica nei loro confronti, continui ad avere un atteggiamento di fatto di violenza psicologica”: quest'ultimi hanno dichiarato, difatti, ai Servizi Sociali di Gragnano di vivere “sotto la minaccia di non dover raccontare della presenza in casa di nostro padre”. Secondo quanto ritenuto dal Tribunale Per i
Minorenni, “tale stato fattuale non può non ritenersi pregiudizievole nei confronti dei minori
e può certamente giustificare la dichiarazione della decadenza dalla potestà del padre come richiesta anche dal P.M.M.”.
La figlia minore (peraltro prossima al raggiungimento della maggiore età, Per_2 in quanto nata il [...]) in sede di colloquio con i Servizi Sociali del Comune di
Gragnano (cfr. relazione depositata in atti in data 27.05.2024), ha “riferito ..di non essere
7 propensa a rivedere il padre, almeno per il momento, in quanto ha sofferto molto in passato per i comportamenti dello stesso”.
Il Collegio ritiene, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di non prevedere alcun calendario di incontri tra la minore ed il padre atteso che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse della stessa come evidenziato anche dal Tribunale per i minorenni, e non essendo emerse nel corso del giudizio circostanze alla luce delle quali poter pervenire ad una diversa valutazione; se il resistente intenderà riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale..
Con riguardo alla richiesta della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla , genitore collocatario della figlia Pt_1 minore e convivente con i figli IA (nata il [...]) e (nato il Per_2 Per_1
29/06/2005) maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come nella specie.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e
8 soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 17, per quanto attiene alla minore, e di anni 19, e 22 per i due figli maggiorenni ), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n.
23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n.
17089).
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Ciò posto, Collegio osserva che il resistente, seppur onerato (ordinanza resa all'udienza del 14.01.2024), non ha depositato la documentazione reddituale richiesta.
In merito si rappresenta che nelle controversie in materia di famiglia - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, soprattutto dei figli gli obblighi imposti dall'articolo 88 e 89 c.p.c. assumono un significato ed una portata più pregnante.
9 In particolare l'obbligo di lealtà si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale, e per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto ex art. 116, comma 2, c.p.c., rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
Ciò premesso si rileva che la ricorrente risulta lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica e percepisce il reddito di inclusione di euro 600,00 (cfr relazione dei Servizi Sociali di Gragnano pervenuta in data 27.05.2024), mentre il resistente risulta a tutt'oggi in stato di detenzione, nulla risultando in atti circa la sua posizione reddituale;
in sede di udienza presidenziale il ha dichiarato di non poter più CP_1 lavorare (in precedenza ha sempre lavorato come fabbro) perché ha perso una gamba a seguito di un incidente e di essere in attesa della pensione di invalidità.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo prevedere all'attualità, a carico del padre, tenuto conto del suo stato di detenzione, quale contributo per il mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni IA Per_2
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma complessiva Per_1 di euro 250,00 mensili (di cui euro 100,00 per la figlia minore ed euro 50,00 per ciascun figlio maggiorenne), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, confermandosi quanto previsto in sede di udienza presidenziale.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente
10 più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e di quella della , essendovi attitudine CP_1 Pt_1 al lavoro di quest'ultima e nulla emergendo dagli atti sul tenore di vita goduto dai coniugi, e tenuto conto dello stato di detenzione del , non si ritengono CP_1 sussistenti gli estremi per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e la necessità di ricorrere al Tribunale per la pronunzia sullo status e le statuizioni accessorie possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
29.05.1980) e (nato a [...] il [...]), con Controparte_1 addebito a;
Controparte_1
11 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 139, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
• dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore con Per_2 collocazione presso di lei, essendo stato il resistente dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• nulla si dispone sul diritto di visita tra padre e figlia minore;
• assegna la casa coniugale sita in Gragnano alla via Quarantola n. 4 ad Pt_1
, che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore ed
[...] Per_2 ai figli IA e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia minore e dei figli IA e , Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'assegno mensile di euro
250,00 (di cui euro 150,00 per la figlia minore ed euro 50,00 per ciascun figlio maggiorenne), da versarsi entro il giorno 30 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% Controparte_1 alle spese straordinarie (scolastiche, mediche specialistiche, etc.) per i figli previamente concordate e documentate;
• rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento;
• compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa IA Rosaria Barbato dott.ssa IAnna Lopiano
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