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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
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Art. 101. Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante (( 1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale. )) 2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
Commentari • 9
- 1. La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 sulle variazioni IVAhttps://www.finanzaefisco.com/ · 1
I commi 126 e 127, dell'articolo unico della legge di Stabilità 2016, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Tuttaviaè stato specificato che alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 22/06/2026, n. 822Provvedimento: Pubblicato il 22/06/2026 N. 00822/2026 REG.PROV.COLL. N. 00247/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 247 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.S. Medical 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano ed Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto ed Andrea …Leggi di più...
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