Articolo 101 del Codice antimafia
Articolo 100Articolo 91
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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
Art. 101. Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante (( 1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale. )) 2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2012
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