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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2061 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN RE
OPPONENTE
E
- in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CO SC AR
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo del 29.5.2019, Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 408/2019 emesso da questo Tribunale.
[...]
Formulava le seguenti conclusioni: accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.408/2019 emesso in data 29.5.2019, opposto perché nullo anche ex art.164 cpc, ingiusto, infondato in fatto e in diritto, illegittimo ed inammissibile, accertata e dichiarata, per le ragioni esposte nella narrativa che precede, nullità della deliberazione dell'assemblea in data 09/08/2018
( sulla quale si fonda la richiesta di pagamento del monitorio) adottata in pregiudizio dei diritti e delle facoltà della deducente ed in ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito esposte nel ricorso monitorio;
riconoscere e dichiarare, pertanto, che la opponente nulla deve al in quanto estranea allo stesso;
condannare il Controparte_1 convenuto alle spese di causa con attribuzione di diritti ed onorari ai CP_1 difensori anticipatari.
Si costituiva in giudizio il in persona del suo Controparte_1 amministratore pro-tempore, il quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, instando per il rigetto della spiegata opposizione siccome inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
La causa, previa istruzione, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Sulla nullità ex art. 164 c.p.c.
La disciplina dei vizi relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4° comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163
3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c., ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo
Pagina 2 di 6 sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
I requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attengono, invece, all'individuazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio della citazione, per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Segue il rigetto dell'eccezione.
^^^
Sulla eccepita prescrizione.
La censura di prescrizione, peraltro generica in quanto non indica la data di decorrenza, deve essere disattesa.
Come insegna la Suprema Corte, la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. può applicarsi esclusivamente alle spese condominiali 'fisse', come quelle di pulizia o di manutenzione ordinaria, che rivestono natura periodica, trattandosi di obbligazioni che si rinnovano ogni anno o in termini più brevi;
diversamente, si deve ritenere che le spese imputate a lavori di manutenzione straordinaria, in virtù del loro carattere occasionale, legato ad una contingenza della parte comune da preservare, costituiscono normali crediti assoggettati
Pagina 3 di 6 all'ordinario regime di prescrizione decennale" (v. Cass. civ. nn. 11981/1992,
12596/2002, 4489/2014; Tribunale di Roma, sez. V, 18826/2015).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4489 della seconda sezione civile, pubblicata il 25 febbraio 2014, ha stabilito che alle spese condominiali è applicabile la disciplina dell'art. 2948 comma 4, secondo il quale la prescrizione è di cinque anni per “…tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, proprio come accade con il pagamento, appunto periodico, delle quote delle spese condominiali, a carico di ogni singolo condomino. La cassazione afferma testualmente, che la “…decorrenza (della prescrizione di cinque anni delle spese condominiali) è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto”.
Orbene vi sono in atti solleciti di pagamento, produzione di documenti con i quali si intima alla il pagamento del saldo e in ogni caso alla data di notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo, 30 maggio 2019, il termine di legge di cui sopra, non risultava decorso.
È da escludere indi il maturarsi della prescrizione.
^^^
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
In primo luogo, va chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di oneri condominiali, il soddisfa l'onere CP_1 probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti
(Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del CP_1 decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel CP_1 processo di opposizione a cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n.
26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672).
Dall'approvazione del rendiconto annuale, pertanto, discende l'insorgenza, e quindi anche la prova ex art. 2697 c.c., dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto alla contribuzione e la delibera costituisce titolo in base al quale ottenere in sede monitoria l'ingiunzione di pagamento.
Pagina 4 di 6 E', difatti, principio consolidato in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., ciò che assume rilievo ai fini della prova del credito è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione mentre restano fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni relative alla legittimità delle delibere assembleari poste a fondamento della pretesa creditoria per le quale esiste lo specifico strumento dell'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (v. ex plurimis, Cass. 24.08.2005 n. 17206, conf. Cass. SS. UU.,
Sentenza n. 26629 del 18/12/2009, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017).
Il procedimento di opposizione può, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione ma non questioni dirette a sindacare la validità della delibera in termini di annullabilità perché una tale possibilità, oltre a ledere i l principio dell'intangibilità del termine preclusivo di cui all'art. 1137 c.c., finirebbe per esporre le decisioni dell'assemblea all'incertezza delle relative statuizioni.
Solo una autonoma domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente (ma non è questo il caso di specie) nello stesso giudizio di opposizione
(tempestivamente proposta) ai sensi dell'art. 1137 c.c. o qualora sia rilevabile un vizio di nullità del deliberato in base al noto distinguo tra delibera nulla e annullabile sancito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4806/2005 e Cass. S.U.
n. 9839/2020) legittimerebbe il sindacato di legittimità della delibera da parte del giudice dell'opposizione.
Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata tanto nel monitorio che nel presente giudizio di opposizione il credito del è fondato sulle CP_1 delibere di cui in atti.
Tali delibere non sono state né impugnate né sospese e/o revocate (per come si dirà infra) con la conseguenza che esse costituiscono valido titolo fondante la pretesa creditoria del CP_1
Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame giusta ordinanza del 26 aprile
2012, prevede come statuizione il solo dissequestro dell'immobile dell'opponente.
Segue la non rilevanza processuale nell'odierno giudizio.
Ed invero la stessa successivamente al pronunciato del riesame, agiva in Pt_1 giudizio al fine di contestare la propria qualità di condomina (pag. 5 dell'atto di opposizione, nella specie che la ha impugnato per sentire dichiarare la Pt_1
Pagina 5 di 6 nullità la (prima) delibera nella quale è stata inserita come condomina ed il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Castrovillari).
La procedura de qua – per come si evince dalla documentazione versata in atti da parte opposta - era dichiarata estinta con ordinanza del 03.03.2020: segue il difetto di prova di quanto palesato da parte opponente.
In forza delle riportate considerazioni motive l'opposizione deve essere rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014: non ci sono motivi per discostarsi dai valori medi previsti.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2061/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 408/2019; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
che liquida in Euro 5.100,00 (studio euro 900,00; Controparte_2 introduttiva euro 800,00; istruttoria euro 1.700,00; decisionale euro 1.700,00) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae ex art. 93 in favore del procuratore costituito, CO SC AR, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 24 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2061 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN RE
OPPONENTE
E
- in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CO SC AR
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo del 29.5.2019, Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 408/2019 emesso da questo Tribunale.
[...]
Formulava le seguenti conclusioni: accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.408/2019 emesso in data 29.5.2019, opposto perché nullo anche ex art.164 cpc, ingiusto, infondato in fatto e in diritto, illegittimo ed inammissibile, accertata e dichiarata, per le ragioni esposte nella narrativa che precede, nullità della deliberazione dell'assemblea in data 09/08/2018
( sulla quale si fonda la richiesta di pagamento del monitorio) adottata in pregiudizio dei diritti e delle facoltà della deducente ed in ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito esposte nel ricorso monitorio;
riconoscere e dichiarare, pertanto, che la opponente nulla deve al in quanto estranea allo stesso;
condannare il Controparte_1 convenuto alle spese di causa con attribuzione di diritti ed onorari ai CP_1 difensori anticipatari.
Si costituiva in giudizio il in persona del suo Controparte_1 amministratore pro-tempore, il quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, instando per il rigetto della spiegata opposizione siccome inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
La causa, previa istruzione, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Sulla nullità ex art. 164 c.p.c.
La disciplina dei vizi relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4° comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163
3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c., ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo
Pagina 2 di 6 sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
I requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attengono, invece, all'individuazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio della citazione, per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Segue il rigetto dell'eccezione.
^^^
Sulla eccepita prescrizione.
La censura di prescrizione, peraltro generica in quanto non indica la data di decorrenza, deve essere disattesa.
Come insegna la Suprema Corte, la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. può applicarsi esclusivamente alle spese condominiali 'fisse', come quelle di pulizia o di manutenzione ordinaria, che rivestono natura periodica, trattandosi di obbligazioni che si rinnovano ogni anno o in termini più brevi;
diversamente, si deve ritenere che le spese imputate a lavori di manutenzione straordinaria, in virtù del loro carattere occasionale, legato ad una contingenza della parte comune da preservare, costituiscono normali crediti assoggettati
Pagina 3 di 6 all'ordinario regime di prescrizione decennale" (v. Cass. civ. nn. 11981/1992,
12596/2002, 4489/2014; Tribunale di Roma, sez. V, 18826/2015).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4489 della seconda sezione civile, pubblicata il 25 febbraio 2014, ha stabilito che alle spese condominiali è applicabile la disciplina dell'art. 2948 comma 4, secondo il quale la prescrizione è di cinque anni per “…tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, proprio come accade con il pagamento, appunto periodico, delle quote delle spese condominiali, a carico di ogni singolo condomino. La cassazione afferma testualmente, che la “…decorrenza (della prescrizione di cinque anni delle spese condominiali) è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto”.
Orbene vi sono in atti solleciti di pagamento, produzione di documenti con i quali si intima alla il pagamento del saldo e in ogni caso alla data di notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo, 30 maggio 2019, il termine di legge di cui sopra, non risultava decorso.
È da escludere indi il maturarsi della prescrizione.
^^^
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
In primo luogo, va chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di oneri condominiali, il soddisfa l'onere CP_1 probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti
(Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del CP_1 decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel CP_1 processo di opposizione a cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n.
26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672).
Dall'approvazione del rendiconto annuale, pertanto, discende l'insorgenza, e quindi anche la prova ex art. 2697 c.c., dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto alla contribuzione e la delibera costituisce titolo in base al quale ottenere in sede monitoria l'ingiunzione di pagamento.
Pagina 4 di 6 E', difatti, principio consolidato in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., ciò che assume rilievo ai fini della prova del credito è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione mentre restano fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni relative alla legittimità delle delibere assembleari poste a fondamento della pretesa creditoria per le quale esiste lo specifico strumento dell'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (v. ex plurimis, Cass. 24.08.2005 n. 17206, conf. Cass. SS. UU.,
Sentenza n. 26629 del 18/12/2009, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017).
Il procedimento di opposizione può, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione ma non questioni dirette a sindacare la validità della delibera in termini di annullabilità perché una tale possibilità, oltre a ledere i l principio dell'intangibilità del termine preclusivo di cui all'art. 1137 c.c., finirebbe per esporre le decisioni dell'assemblea all'incertezza delle relative statuizioni.
Solo una autonoma domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente (ma non è questo il caso di specie) nello stesso giudizio di opposizione
(tempestivamente proposta) ai sensi dell'art. 1137 c.c. o qualora sia rilevabile un vizio di nullità del deliberato in base al noto distinguo tra delibera nulla e annullabile sancito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4806/2005 e Cass. S.U.
n. 9839/2020) legittimerebbe il sindacato di legittimità della delibera da parte del giudice dell'opposizione.
Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata tanto nel monitorio che nel presente giudizio di opposizione il credito del è fondato sulle CP_1 delibere di cui in atti.
Tali delibere non sono state né impugnate né sospese e/o revocate (per come si dirà infra) con la conseguenza che esse costituiscono valido titolo fondante la pretesa creditoria del CP_1
Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame giusta ordinanza del 26 aprile
2012, prevede come statuizione il solo dissequestro dell'immobile dell'opponente.
Segue la non rilevanza processuale nell'odierno giudizio.
Ed invero la stessa successivamente al pronunciato del riesame, agiva in Pt_1 giudizio al fine di contestare la propria qualità di condomina (pag. 5 dell'atto di opposizione, nella specie che la ha impugnato per sentire dichiarare la Pt_1
Pagina 5 di 6 nullità la (prima) delibera nella quale è stata inserita come condomina ed il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Castrovillari).
La procedura de qua – per come si evince dalla documentazione versata in atti da parte opposta - era dichiarata estinta con ordinanza del 03.03.2020: segue il difetto di prova di quanto palesato da parte opponente.
In forza delle riportate considerazioni motive l'opposizione deve essere rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014: non ci sono motivi per discostarsi dai valori medi previsti.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2061/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 408/2019; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
che liquida in Euro 5.100,00 (studio euro 900,00; Controparte_2 introduttiva euro 800,00; istruttoria euro 1.700,00; decisionale euro 1.700,00) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae ex art. 93 in favore del procuratore costituito, CO SC AR, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 24 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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