Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 200
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, abbiano reso definitivi i relativi crediti. Pertanto, le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti presupposti sono inammissibili in quanto le cartelle non sono state impugnate.

  • Rigettato
    Nullità notifica PEC

    La Corte ha disatteso la tesi della nullità della notifica PEC, affermando che l'indirizzo del destinatario deve essere estratto dai registri pubblici, non necessariamente quello del mittente. Inoltre, ha chiarito che la sottoscrizione con firma digitale e l'attestazione di conformità non sono formalità prescritte per la notifica via PEC di atti originariamente cartacei.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 200
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo