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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 04/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004355083000 CAMERA COMM 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004355083000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020229004355083000, notificatale a mezzo Pec in data 18 ottobre 2022, emessa da Agenzia
Entrate-OS, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020180011674164000 per diritti camerali anno 2016 e n. 03020180012704747000 per Irap, Irpef ed Iva anno 2015.
Eccepiva:
1)la nullità della notifica effettuata a mezzo Pec non presente nei pubblici registri;
2)l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Chiedeva dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, con vittoria di spese e competenze e con distrazione a favore del procuratore costituito.
Agenzia Entrate OS si costituiva in giudizio e sosteneva la correttezza delle notifiche effettuate via Pec ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memorie del 20 febbraio 2025 il ricorrente contestava le eccezioni di parte resistente ed evidenziava che la ricevuta Pec di avvenuta consegna era priva dell'attestazione di conformità
All'udienza del 4 marzo 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va disattesa la tesi, sostenuta dalla ricorrente, che afferma la nullità della notificazione proveniente da un mittente non presente nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Invero, la notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento è disciplinata dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, che richiede che sia l'indirizzo del destinatario a dover essere estratto dai pubblici registri, non necessariamente quello del mittente. L'assenza dell'indirizzo PEC dell'agente della riscossione da registri come l'INI-PEC non rende, di per sé, nulla la notifica. Spetta al contribuente che riceve l'atto dimostrare quale danno effettivo al proprio diritto di difesa sia derivato da tale circostanza, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Per la notifica via PEC di una copia informatica di un documento originariamente cartaceo (come l'intimazione di pagamentoin questione), la legge non prescrive obbligatoriamente:
1-La sottoscrizione con firma digitale.
2- L'attestazione di conformità della copia all'originale.
Si tratta di formalità non previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, e la loro assenza non è quindi sufficiente a determinare la nullità della notifica.
La Suprema Corte ha stabilito che la copia su supporto informatico di una cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di specifiche norme che lo impongano.
Ha anche chiarito che la mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico non è motivo di nullità, in quanto si tratta di una formalità non prescritta dalla normativa di riferimento (art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973).
Il ricorrente solleva quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, la mancata notifica delle cartelle esattoriali quali atti presupposti.
L'oggetto della controversia, pertanto, è l'intimazione di pagamento della quale si chiede l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti.
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto da parte resistente.
L'intimazione di pagamento, infatti, origina da un credito tributario portato da cartelle di pagamento, regolarmente notificate, e mai impugnate dal ricorrente.
Devono pertanto ritenersi inammissibili le eccezioni argomentate, dato che le cartelle di pagamento non sono state impugnate e pertanto i relativi crediti sono divenuti definitivi.
Ne consegue che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, ritualmente notificate, fa sì che, limitatamente ad esse, risulti inammissibile il ricorso proposto.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA, sezione Seconda, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Entrate OS che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre Iva ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in ZA, il 4 marzo 2025
Il Presidente e Relatore
ER TT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 04/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004355083000 CAMERA COMM 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004355083000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020229004355083000, notificatale a mezzo Pec in data 18 ottobre 2022, emessa da Agenzia
Entrate-OS, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020180011674164000 per diritti camerali anno 2016 e n. 03020180012704747000 per Irap, Irpef ed Iva anno 2015.
Eccepiva:
1)la nullità della notifica effettuata a mezzo Pec non presente nei pubblici registri;
2)l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Chiedeva dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, con vittoria di spese e competenze e con distrazione a favore del procuratore costituito.
Agenzia Entrate OS si costituiva in giudizio e sosteneva la correttezza delle notifiche effettuate via Pec ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memorie del 20 febbraio 2025 il ricorrente contestava le eccezioni di parte resistente ed evidenziava che la ricevuta Pec di avvenuta consegna era priva dell'attestazione di conformità
All'udienza del 4 marzo 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va disattesa la tesi, sostenuta dalla ricorrente, che afferma la nullità della notificazione proveniente da un mittente non presente nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Invero, la notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento è disciplinata dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, che richiede che sia l'indirizzo del destinatario a dover essere estratto dai pubblici registri, non necessariamente quello del mittente. L'assenza dell'indirizzo PEC dell'agente della riscossione da registri come l'INI-PEC non rende, di per sé, nulla la notifica. Spetta al contribuente che riceve l'atto dimostrare quale danno effettivo al proprio diritto di difesa sia derivato da tale circostanza, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Per la notifica via PEC di una copia informatica di un documento originariamente cartaceo (come l'intimazione di pagamentoin questione), la legge non prescrive obbligatoriamente:
1-La sottoscrizione con firma digitale.
2- L'attestazione di conformità della copia all'originale.
Si tratta di formalità non previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, e la loro assenza non è quindi sufficiente a determinare la nullità della notifica.
La Suprema Corte ha stabilito che la copia su supporto informatico di una cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di specifiche norme che lo impongano.
Ha anche chiarito che la mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico non è motivo di nullità, in quanto si tratta di una formalità non prescritta dalla normativa di riferimento (art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973).
Il ricorrente solleva quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, la mancata notifica delle cartelle esattoriali quali atti presupposti.
L'oggetto della controversia, pertanto, è l'intimazione di pagamento della quale si chiede l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti.
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto da parte resistente.
L'intimazione di pagamento, infatti, origina da un credito tributario portato da cartelle di pagamento, regolarmente notificate, e mai impugnate dal ricorrente.
Devono pertanto ritenersi inammissibili le eccezioni argomentate, dato che le cartelle di pagamento non sono state impugnate e pertanto i relativi crediti sono divenuti definitivi.
Ne consegue che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, ritualmente notificate, fa sì che, limitatamente ad esse, risulti inammissibile il ricorso proposto.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA, sezione Seconda, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Entrate OS che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre Iva ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in ZA, il 4 marzo 2025
Il Presidente e Relatore
ER TT