Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/01/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14010 del 2025, proposto da MI RO, OI RO, NC FE, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Bianconi, Paolo Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione resistente sull’istanza datata 16 settembre 2025, trasmessa via PEC in data 17 settembre 2025, con cui i Sigg.ri MI RO, OI RO e NC FE hanno fatto istanza, tra gli altri, alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, in ordine al diritto di livello enfiteutico su immobile sito in Grottaferrata (RM), Via del Boschetto n. 31, identificato al Catasto al Foglio 12, particella 747, risultante nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e al Catasto, chiedendo alternativamente che venisse loro comunicato se il terreno e la proprietà in questione fossero già affrancati, oppure di procedere all'affrancazione dello stesso; per il conseguente accertamento dell’obbligo della p.a. di provvedere con provvedimento espresso e per la nomina di un Commissario ad acta , che provveda in luogo della P.A. in caso di inottemperanza all’ordine del Giudice.
in subordine,
per l'annullamento della nota della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali Prot. Uscita N.0424800 del 14 ottobre 2025, pervenuta in pari data, se, anziché comunicazione di natura soprassessoria, venisse interpretata quale rigetto delle istanze dei ricorrenti, previo mutamento del rito; nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, presentato ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., notificato il 13 novembre 2025 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti chiedono che si dichiari l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione resistente sull’istanza datata 16 settembre 2025, trasmessa via PEC in data 17 settembre 2025, con la quale i medesimi hanno fatto istanza, tra gli altri, alla Prefettura di Roma, in ordine al diritto di livello enfiteutico sull’immobile sito in Grottaferrata (RM), Via del Boschetto n. 31, identificato al Catasto al Foglio 12, particella 747, risultante nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e al Catasto, chiedendo alternativamente che venisse loro comunicato se il terreno e la proprietà in questione fossero già affrancati, oppure di procedere all'affrancazione dello stesso; conseguentemente, i ricorrenti chiedono che si accerti l’obbligo della P.A. di provvedere con provvedimento espresso e che si nomini un Commissario ad acta , in caso di perdurante inerzia; in subordine, chiedono l’annullamento della nota della Prefettura di Roma –Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali Prot. Uscita N.0424800 del 14 ottobre 2025, pervenuta in pari data, ove da interpretare quale rigetto delle istanze dei ricorrenti, previo mutamento del rito, con riserva di richiedere la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione del provvedimento.
2. In punto di fatto i ricorrenti rappresentano:
- di essere titolari del diritto di enfiteusi sull’immobile sopra indicato, gravato da diritto di livello a favore dell'Amministrazione del Fondo per gli Edifici di Culto;
- di aver richiesto, con istanza datata 16 settembre 2025, trasmessa via PEC in data 17 settembre 2025 alle amministrazioni competenti, l'avvio del procedimento di affrancazione del diritto di livello a favore del Fondo per gli Edifici di Culto ai sensi dell'art. 971 c.c. e della L. n. 241/1990, chiedendo alternativamente che venisse comunicato se il terreno e la proprietà in questione fossero già affrancati, oppure di procedere all'affrancazione, allegando tutta la documentazione disponibile;
- in data 23 settembre 2025 il Ministero dell’Interno – Direzione centrale degli affari e dei culti e per l’amministrazione del fondo edifici di culto forniva riscontro comunicando che l’istanza di affrancazione di causa era stata inoltrata per competenza alla Prefettura di Roma – Ufficio attività contrattuale e servizi generali;
- in data 30 ottobre 2025 il Comune di Grottaferrata riscontrava la PEC con l’istanza di affrancazione dei ricorrenti, declinando la propria competenza e indirizzando a fare richiesta direttamente al Fondo per gli edifici di culto con sede a Roma;
- con nota del 14 ottobre 2025, Prot. Uscita N.0424800, la Prefettura di Roma – Ufficio attività contrattuale e servizi generali comunicava che l’istanza dei ricorrenti di affrancazione sarebbe stata in contrasto con la documentazione d'ufficio a loro disposizione e che i richiedenti non avrebbero ancora risposto integralmente a due richieste preistruttorie del 2024 (prot. n. 0445501 e n. 0479195), concedendo un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota per fornire il riscontro richiesto, ossia “ ulteriori documenti comprovanti l'esistenza e la costituzione del livello a favore del Fondo per il Culto”, con l’avvertenza che l’istanza sarebbe stata archiviata in caso di inadempimento;
- con replica del 17 ottobre 2025 i ricorrenti ribadivano la completezza della documentazione trasmessa e invitavano formalmente l’Amministrazione a definire il procedimento di affrancazione, adottando il relativo provvedimento;
- nonostante detta espressa richiesta, l’Amministrazione resistente non forniva alcun riscontro.
3. Avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione resistente i ricorrenti deducono quindi vizi di: violazione degli artt. 1, 2 e 18 della L. n. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria.
4. In subordine, ove la nota della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali Prot. Uscita N.0424800 del 14 ottobre 2025 dovesse essere intesa quale provvedimento espresso di diniego o archiviazione, parte ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti vizi:
I. Violazione degli artt. 2 e 18, comma 2, della L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 971 c.c. - Obbligo di conclusione del procedimento e richiesta di documenti già in possesso dell'amministrazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste.
II. Violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza.
III. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 - Motivazione insufficiente - Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Parte ricorrente sostiene, in sintesi, che con la nota prefettizia del 14 ottobre 2025 l’Amministrazione avrebbe richiesto ingiustamente documenti in realtà detenuti non già dagli istanti, bensì della stessa Amministrazione, e che nonostante la replica puntuale dei ricorrenti del 17 ottobre 2025, con la quale veniva ribadita l’avvenuta produzione di tutta la documentazione disponibile e richiamato l’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 sulla non esigibilità nei confronti dei privati di documenti già in possesso della PA, l’Amministrazione avrebbe persistito nel comportamento inerte, non avendo adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza di affrancazione di causa.
5. In data 3 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando documentazione relativa alla procedura di causa.
6. In vista dell’udienza, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e va accolto.
9. Sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene, infatti, che il ricorso proposto avverso il silenzio dell'Amministrazione sia fondato, in quanto allo stato il procedimento di affrancazione avviato con l’istanza del 17 settembre 2025 non risulta a tutt’oggi concluso con un provvedimento espresso, per tale non potendosi intendere la nota della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali Prot. Uscita N.0424800 del 14 ottobre 2025; quest’ultima, per il suo contenuto, rivela infatti una natura infraprocedimentale, se non addirittura soprassessoria, così come dedotto da parte ricorrente, limitandosi con essa l’Amministrazione a chiedere a quest’ultima riscontro su precedenti richieste istruttorie, anticipando la possibile archiviazione della pratica in caso di omessa integrale risposta, con ciò palesandosi inidonea a configurare un provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi e tale da non far venire comunque meno l'obbligo di provvedere e la conseguente inerzia dell'Amministrazione.
10. Il persistere dell’inerzia dell’Amministrazione resistente sull’istanza di causa si presenta, dunque, lesiva del principio codificato all'art. 2, comma 1, della legge n. n. 241/90, relativamente all'iter procedimentale finalizzato all'affrancazione dell’immobile descritto in narrativa.
11. In conclusione, il Collegio accoglie la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull'istanza di causa e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione di provvedere, concludendo il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
12. Il Collegio ritiene di non dover accogliere, allo stato, la richiesta di nomina di un Commissario ad acta avanzata nel ricorso, sulla quale si riserva di provvedere, dietro semplice richiesta di parte ricorrente, in caso di inutile decorso del termine fissato all'Amministrazione resistente per concludere il procedimento di causa.
13. In ragione delle peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di affrancazione di cui trattasi;
- ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento di causa, secondo le modalità indicate nella motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
- rigetta, allo stato, l'istanza di nomina del Commissario ad acta ;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IA NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | IE NG |
IL SEGRETARIO