TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/01/2026, n. 1503
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento

    Il Collegio ritiene che il procedimento di affrancazione non sia concluso con un provvedimento espresso, ma che la nota della Prefettura sia di natura infraprocedimentale. Pertanto, l'inerzia dell'Amministrazione è lesiva del principio di conclusione del procedimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    L'accoglimento della domanda di illegittimità del silenzio comporta l'ordine alla P.A. di provvedere entro un termine stabilito.

  • Rigettato
    Istanza di nomina commissario ad acta

    La nomina del Commissario ad acta è respinta allo stato, ma il Collegio si riserva di provvedere in caso di inutile decorso del termine fissato per la conclusione del procedimento.

  • Rigettato
    Vizi della nota prefettizia

    La nota prefettizia è stata interpretata come infraprocedimentale e non come provvedimento di rigetto, pertanto la domanda di annullamento è respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/01/2026, n. 1503
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1503
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo