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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3697/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3697/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operario presso DEGREA SPA reddito: euro 20.652,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Mischiati presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 10.268,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Previato presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 13.9.2003 (anno 2003, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 4)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli ed , rispettivamente il 10.10.2005 e il CP_1 Per_1
3.8.2009
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi ed , Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.09.2003 nella Chiesa di Sant'Apollinare nel Comune Rovigo, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Apollinate anno 2003, parte 2, numero 7, Ufficio 4.
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, la quale Per_1 continuerà ad abitare nella casa familiare ubicata a Rovigo, in Via Argine Destro Adigetto 15, ove risiede anche il fratello . CP_1
4) Disporre che i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento della figlia minore , permanendo nella casa familiare sita a Rovigo, in Via Argine Destro Per_1
Adigetto 15, ciascuno a settimane alternate dalle ore 10:00 della domenica fino alle ore 10:00 della domenica successiva;
nella settimana in cui un genitore non abiterà nella residenza familiare provvederà a trovarsi altra ed autonoma sistemazione abitativa. 5) Disporre che i tempi di permanenza con la figlia minore saranno così Per_1 regolati: i) il genitore che non permarrà nella casa familiare avrà facoltà nel corso di detta settimana di trascorrere con la figlia minore almeno due pomeriggi fino Per_1 all'orario di cena compreso, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della stessa;
ii) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà portare con se' la figlia minore in vacanza almeno per due settimane, anche consecutive, durante i periodi che saranno concordati entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi migliori accordi tra le parti in relazione alle diverse esigenze della figlia e di lavoro di ciascun genitore;
iii) durante le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà ad anni alterni il Per_1
24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre dalle ore 10:00 in poi con l'altro genitore, le rimanenti vacanze saranno trascorse ad anni alterni dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro; iv) durante le vacanze pasquali, così come nelle ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiosa che civile, le stesse verranno trascorse dalla figlia minore con l'uno o l'altro genitore seguendo il criterio dell'alternanza; Per_1
v) i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con la figlia compatibili con le esigenze di studio della stessa;
Per_1 vi) i compleanni della figlia saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto di avere con se' la figlia per il giorno del proprio compleanno se richiesto. 6) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e fino al Per_1 CP_1 raggiungimento della maggiore età per la prima e della loro indipendenza economica per entrambi.
2 L'ammontare delle spese straordinarie sostenuto nell'interesse dei figli, eccedenti l'ammontare dell'assegno unico (mediche e scolastiche), saranno versate nel suindicato conto corrente dai genitori in ragione del 50% ciascuno. 7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non è dovuto l'assegno di mantenimento. I coniugi danno atto di aver altresì pattuito quanto segue: a) Le parti hanno assunto l'obbligo di aprire un conto corrente cointestato, dotato di una carta bancomat per ciascun coniuge nel quale il padre Parte_1 verserà mensilmente la somma percepita a titolo di assegno unico o equipollente da utilizzare per le necessità di e di . Per_1 CP_1
b) Le parti si sono obbligati a versare la somma di € 150,00 ciascuno nel suindicato conto corrente entro il giorno 20 di ogni mese da utilizzare per il pagamento delle utenze domestiche correnti relative alla residenza familiare sita a Rovigo, in Via Argine Destro Adigetto 15. Con cadenza ogni due mesi verrà effettuato il conteggio delle spese sostenute risultanti dalle relative fatture e, per l'ipotesi in cui la somma sia superiore ad € 300,00 e nel conto corrente non vi sia disponibilità di denaro, la differenza dovrà essere versata dalle parti per la quota del 50% ciascuno nel conto corrente cointestato entro il giorno 20 del mese successivo, salvo diverso accordo tra le parti. c) Le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo con riferimento ai seguenti autoveicoli, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa, secondo il quale la Ford Fusion targata DC316CC, con telaio WFOUXXGAJU6T86613, rimarrà di proprietà di entrambe, con spese sostenute da entrambi i coniugi al 50%, e si obbligano a concederne l'uso al figlio e successivamente anche alla figlia CP_1
, la Renault 21 targata RO 288413, con telaio VF1L4820505080904, rimane Per_1 di esclusiva proprietà di e l'autovettura che si appresta Parte_1 Parte_2 ad acquistare, assumendo l'obbligo di pagarne il prezzo e tutte le successive spese, sarà di proprietà esclusiva della stessa.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
3 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1 di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3697/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 13.9.2003, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 dicembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3697/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operario presso DEGREA SPA reddito: euro 20.652,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Mischiati presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 10.268,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Previato presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 13.9.2003 (anno 2003, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 4)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli ed , rispettivamente il 10.10.2005 e il CP_1 Per_1
3.8.2009
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi ed , Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.09.2003 nella Chiesa di Sant'Apollinare nel Comune Rovigo, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Apollinate anno 2003, parte 2, numero 7, Ufficio 4.
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, la quale Per_1 continuerà ad abitare nella casa familiare ubicata a Rovigo, in Via Argine Destro Adigetto 15, ove risiede anche il fratello . CP_1
4) Disporre che i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento della figlia minore , permanendo nella casa familiare sita a Rovigo, in Via Argine Destro Per_1
Adigetto 15, ciascuno a settimane alternate dalle ore 10:00 della domenica fino alle ore 10:00 della domenica successiva;
nella settimana in cui un genitore non abiterà nella residenza familiare provvederà a trovarsi altra ed autonoma sistemazione abitativa. 5) Disporre che i tempi di permanenza con la figlia minore saranno così Per_1 regolati: i) il genitore che non permarrà nella casa familiare avrà facoltà nel corso di detta settimana di trascorrere con la figlia minore almeno due pomeriggi fino Per_1 all'orario di cena compreso, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della stessa;
ii) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà portare con se' la figlia minore in vacanza almeno per due settimane, anche consecutive, durante i periodi che saranno concordati entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi migliori accordi tra le parti in relazione alle diverse esigenze della figlia e di lavoro di ciascun genitore;
iii) durante le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà ad anni alterni il Per_1
24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre dalle ore 10:00 in poi con l'altro genitore, le rimanenti vacanze saranno trascorse ad anni alterni dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro; iv) durante le vacanze pasquali, così come nelle ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiosa che civile, le stesse verranno trascorse dalla figlia minore con l'uno o l'altro genitore seguendo il criterio dell'alternanza; Per_1
v) i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con la figlia compatibili con le esigenze di studio della stessa;
Per_1 vi) i compleanni della figlia saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto di avere con se' la figlia per il giorno del proprio compleanno se richiesto. 6) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e fino al Per_1 CP_1 raggiungimento della maggiore età per la prima e della loro indipendenza economica per entrambi.
2 L'ammontare delle spese straordinarie sostenuto nell'interesse dei figli, eccedenti l'ammontare dell'assegno unico (mediche e scolastiche), saranno versate nel suindicato conto corrente dai genitori in ragione del 50% ciascuno. 7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non è dovuto l'assegno di mantenimento. I coniugi danno atto di aver altresì pattuito quanto segue: a) Le parti hanno assunto l'obbligo di aprire un conto corrente cointestato, dotato di una carta bancomat per ciascun coniuge nel quale il padre Parte_1 verserà mensilmente la somma percepita a titolo di assegno unico o equipollente da utilizzare per le necessità di e di . Per_1 CP_1
b) Le parti si sono obbligati a versare la somma di € 150,00 ciascuno nel suindicato conto corrente entro il giorno 20 di ogni mese da utilizzare per il pagamento delle utenze domestiche correnti relative alla residenza familiare sita a Rovigo, in Via Argine Destro Adigetto 15. Con cadenza ogni due mesi verrà effettuato il conteggio delle spese sostenute risultanti dalle relative fatture e, per l'ipotesi in cui la somma sia superiore ad € 300,00 e nel conto corrente non vi sia disponibilità di denaro, la differenza dovrà essere versata dalle parti per la quota del 50% ciascuno nel conto corrente cointestato entro il giorno 20 del mese successivo, salvo diverso accordo tra le parti. c) Le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo con riferimento ai seguenti autoveicoli, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa, secondo il quale la Ford Fusion targata DC316CC, con telaio WFOUXXGAJU6T86613, rimarrà di proprietà di entrambe, con spese sostenute da entrambi i coniugi al 50%, e si obbligano a concederne l'uso al figlio e successivamente anche alla figlia CP_1
, la Renault 21 targata RO 288413, con telaio VF1L4820505080904, rimane Per_1 di esclusiva proprietà di e l'autovettura che si appresta Parte_1 Parte_2 ad acquistare, assumendo l'obbligo di pagarne il prezzo e tutte le successive spese, sarà di proprietà esclusiva della stessa.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
3 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1 di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3697/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 13.9.2003, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 dicembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di RA
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