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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6476 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 6/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Torelli come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Trobia come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino in data
5/7/2022.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 172/2020 del 26.11.2020. In via istruttoria, stante l'indispensabilità della prova ai fini del decidere, si chiede ammettersi prova per testi con i militari verbalizzanti e Testimone_1 [...]
, dom.ti c/o Regione Carabinieri Forestale Lazio Stazione di Testimone_2
PI UR sul seguente capitolo di prova: “Vero che” 1) “In occasione dell'accertamento del 26.10.2018 eseguito presso il Punto vendita della
“ in piazza Risorgimento in Formia accertavate che i commessi Parte_2 dell'esercizio servivano numerosi clienti commercializzano buste di colore bianco prive della dicitura e/o certificazione di conformità prescritta per GE , alla presenza dei sig. . Con vittoria di spese e compensi Parte_3 professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma C.d.A dichiarare la inammissibilità ovvero l'infondatezza del gravame confermando la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di Cassino in data 05.07.2022 all'esito del giudizio r.g. 4189/2020 In subordine, in accoglimento dei motivi non esaminati e rimasti assorbiti dalla pronuncia di primo grado e riproposti col presente atto voglia comunque disporre l'annullamento della ordinanza ingiuntiva n.ro 172/2020 della Parte_1
. In via ulteriormente gradata- e salva impugnazione- voglia rideterminare
[...] la sanzione riducendola ai minimi edittali (…) Vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
L'ente provinciale ha proposto appello contro la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 171 del 26/11/2020, con cui è stata irrogata a
[...]
-e, quale soggetto obbligato in solido, alla società in Parte_3 Parte_2 persona del legale rappresentante la sanzione di euro 5.000,00 per CP_2 la commercializzazione (presso il “punto vendita” di piazza Risorgimento in
Formia) di sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente, in violazione degli artt. 226 bis I comma e 226 ter I comma lett. a) d.lgs. 152/2006.
Il Tribunale di Cassino ha osservato che “che dall'ordinanza ingiunzione e dal verbale di contestazione si evince che la sanzione è stata irrogata nei confronti di nella qualità di trasgressore;
tuttavia dal verbale di Parte_3 contestazione e dalla sanzione non si evince quale sia il comportamento attivo o omissivo imputato al ricorrente. Ed invero dal testo del provvedimento impugnato
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 e dagli atti presupposti, nonché dalla difesa svolta dalla , si Parte_1 evince che la sanzione è stata irrogata per il solo fatto che il socio della società a responsabilità limitata, unica titolare dell'esercizio commerciale, Parte_2 fosse presente sul posto al momento dell'accertamento. Parte resistente ha dedotto l'esistenza di un concorso morale nella commissione dell'illecito e tuttavia dagli atti presupposti in particolare dal verbale di contestazione non emergono circostanze tali da indurre a ritenere che la presenza del Parte_2 all'interno dell'esercizio commerciale fosse giustificata dalla circostanza che gli agenti accertatori abbiano verificato al momento dell'accesso l'esercizio di fatto, da parte di quest'ultimo, di poteri di direzione e controllo del personale alla dipendenze della società tale da consentirlo di qualificare come amministratore di fatto. Ed invero non è indicato che attività stesse svolgendo all'interno dell'esercizio al momento dell'accesso degli agenti, né sono indicate le circostanza che hanno portato alla identificazione dello stesso quale responsabile
e datore di lavoro di fatto dei dipendenti;
in relazione a tale profilo a nulla rileva la circostanza che egli fosse socio di maggioranza, dal momento che dalla detenzione della maggioranza delle compagine sociale non può desumersi
l'esercizio di fatto di poteri di direzione e coordinamento e controllo, né del resto
è stata articolata idonea prova orale sul punto da parte della convenuta Parte_1
” (v. sentenza impugnata).
[...]
La lamenta la contraddittorietà della motivazione e l'errata Parte_1 valutazione della prove documentali: il giudice ha ritenuto la presenza del nei locali commerciali ma, al contempo, ha escluso la condotta Parte_2 agevolatrice del medesimo, che ha invece concorso nell'illecito ex art. 5 legge
689/1981; la qualità di responsabile/datore di lavoro/amministratore di fatto risulta dalle attività complessivamente poste in essere: l'accettazione della notifica del verbale quale “responsabile”, la materiale consegna delle buste commercializzate e stoccate nel magazzino, la nomina quale custode del materiale sottoposto a sequestro. L'ente appellante si duole inoltre dell'omessa pronuncia sulla prova r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 testimoniale articolata -benché decisiva- di cui ha chiesto l'ammissione nel presente giudizio di appello.
L'appellato ha resistito al gravame: non è inferibile alcun concorso dai fatti accertati, tali essendo soltanto l'utilizzazione delle buste da parte dei commessi e la richiesta di consegna delle buste stesse. Come osservato dal giudice, d'altro canto, neppure la presenza presso i locali e la qualità di socio di maggioranza sono idonee a configurare l'esercizio di poteri gestori o di direzione e controllo;
parimenti, nulla prova la disponibilità manifestata agli accertatori dopo i fatti. In definitiva, la responsabilità solidale è configurabile soltanto rispetto all'amministratore ex art. 6 legge 689/1981 e nulla è stato provato dall'ente amministrativo in ordine a tale qualità, di per sé non inferibile da quella di socio di maggioranza. L'appellato ha richiamato, in via subordinata, le ulteriori ragioni di opposizione, deducendo la mancanza di prova in ordine all'effettivo difetto di biodegradabilità delle buste e invocando, altrimenti, l'applicazione del minimo edittale.
Disattesa ogni diversa istanza, la causa è stata rinviata per la discussione;
previo deposito delle note conclusive, le parti hanno quindi discusso la causa all'udienza odierna.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Secondo l'ente provinciale, l'illecito è stato ascritto a titolo di concorso morale, sul presupposto della titolarità di poteri di direzione e controllo del personale. Come osservato dal giudice di primo grado, tuttavia, la sanzione è stata irrogata al quale “trasgressore” ma non risulta indicata l'attività svolta Parte_2 all'interno dell'esercizio commerciale al momento dell'accesso, né consta alcuna specificazione in ordine alle circostanze di fatto che abbiano consentito la sua identificazione quale responsabile e datore di lavoro dei dipendenti;
la qualità di socio di maggioranza, d'altro canto, nulla di per sé implica in ordine all'esercizio di cariche gestorie. La prova articolata, inoltre, riguarda soltanto la “presenza” nei locali commerciali: tale circostanza, per quanto contestata, nulla aggiunge ai fini della prova del collegamento con funzioni o incombenze proprie della società.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 La motivazione della sentenza, pertanto, risulta intrinsecamente coerente, anche nell'esame delle prove disponibili, e, contrariamente a quanto lamentato, la prova orale è stata espressamente valutata come “inidonea” alla dimostrazione di fatti rilevanti per la decisione.
D'altro canto, nell'obiettiva carenza assertiva e probatoria dell'amministrazione, che è onerata della dimostrazione dell'illecito (Cass. n.
30148/2024), costituisce mero indizio, privo di univoca portata, la disponibilità manifestata dal nel reperimento delle buste o nella nomina quale Parte_2 custode dopo il sequestro (con la “materiale accettazione” del verbale, senza contestare la qualità di “responsabile”): tale circostanza (che ben può essere ricondotta, nel momento contingente, alla sua appartenenza alla compagine sociale) non implica alcun ruolo nella gestione dei dipendenti e, da sola considerata, nulla prova in ordine alla diretta partecipazione nella gestione societaria.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto della natura del giudizio e dell'attività svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di contro la Parte_1 Parte_3 sentenza del Tribunale di Cassino del 5/7/2022, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la alla refusione delle spese in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese Parte_3 generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 6/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6