TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5201/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORLOTTI ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cairoli n. 96; ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FLORE LUISA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale della
Libertà n. 24; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Pavia il 9.5.1982 trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto comune al n.88 parte II serie A, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di
Pavia di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento.
2) Il sig. si impegna a cedere al figlio nato a [...] il Parte_1 Controparte_2
15.10.1984, la nuda proprietà e a l'usufrutto della quota indivisa di Controparte_1
pag. 1 di 3 417/1000 dell'appartamento sito in Pavia, via Albani 9 distinto in NCEU al foglio B/17 particella 1979 sub 17, zona 1 cat. A/3 cl.3 vani 6,5 RCE 637,82 con annessa cantina al piano seminterrato con box pertinenziale distinto in NCEU al foglio B/17 particella 1186 zona 1 cat. C/6 cl.3 di mq.21 RCE 135,57; Coerenze dell'appartamento: da nord in senso orario cortile di proprietà o aventi causa;
parti comuni;
beni Bonadeo;
beni CP_1
Gabbiani o aventi causa;
parti comuni;
beni Torti;
Della cantina: beni Bonadeo;
beni
Gabbiani o aventi causa;
parti comuni;
beni torti;
Del box: condominio di via Albani 17, muro perimetrale;
corte comune;
fabbricato di via Albani 9. Il tutto come meglio in fatto
e comunque risultanti dall'estratto di mappa di NCEU;
3) Il sig. dichiara che l'immobile di cui al punto che precede era gravato Parte_1 da ipoteca in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica I.N.P.D.A.P ora Controparte_3
in virtù di mutuo ipotecario 24.5.2004 a rogito notaio di Pavia
[...] CP_4 Per_1
n.45641/14095 di rep., registrato in Pavia il 9.6.2004 e iscritta l'11.6.2004 nn.11251/2693, ipoteca cancellata in data 21.5.2024, a seguito dell'integrale estinzione del debito operata dalla sig.ra Controparte_1
4) Le parti si impegnano a formalizzare l'atto notarile di cui sopra entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza di divorzio presso un Notaio prescelto dalla sig.ra
la quale si accollerà gli oneri e spese connessi al trasferimento Controparte_1
immobiliare;
5) La sig.ra dà atto di essere già in possesso dell'immobile, di assumere Controparte_1
ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla conservazione del bene fin d'ora;
6) Le parti dichiarano che, perfezionato il trasferimento immobiliare di cui ai punti che precedono, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e causa, dandosi atto reciprocamente di aver con cio' definito e tacitato ogni pretesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, in data 18.09.2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Pavia, il 9.05.1982 (atto n. 88, Parte II, Serie A, anno 1982), alle condizioni congiunte sopraindicate.
pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto del 09.06.2015, con il quale il Tribunale di Pavia ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 29.05.2015.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pavia il
09/05/1982, da e da ( nell'atto di Parte_1 Controparte_1
matrimonio indicata come LL RI IA LE) -atto n. 88, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982)- in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 17/12/2024.
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5201/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORLOTTI ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cairoli n. 96; ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FLORE LUISA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale della
Libertà n. 24; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Pavia il 9.5.1982 trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto comune al n.88 parte II serie A, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di
Pavia di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento.
2) Il sig. si impegna a cedere al figlio nato a [...] il Parte_1 Controparte_2
15.10.1984, la nuda proprietà e a l'usufrutto della quota indivisa di Controparte_1
pag. 1 di 3 417/1000 dell'appartamento sito in Pavia, via Albani 9 distinto in NCEU al foglio B/17 particella 1979 sub 17, zona 1 cat. A/3 cl.3 vani 6,5 RCE 637,82 con annessa cantina al piano seminterrato con box pertinenziale distinto in NCEU al foglio B/17 particella 1186 zona 1 cat. C/6 cl.3 di mq.21 RCE 135,57; Coerenze dell'appartamento: da nord in senso orario cortile di proprietà o aventi causa;
parti comuni;
beni Bonadeo;
beni CP_1
Gabbiani o aventi causa;
parti comuni;
beni Torti;
Della cantina: beni Bonadeo;
beni
Gabbiani o aventi causa;
parti comuni;
beni torti;
Del box: condominio di via Albani 17, muro perimetrale;
corte comune;
fabbricato di via Albani 9. Il tutto come meglio in fatto
e comunque risultanti dall'estratto di mappa di NCEU;
3) Il sig. dichiara che l'immobile di cui al punto che precede era gravato Parte_1 da ipoteca in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica I.N.P.D.A.P ora Controparte_3
in virtù di mutuo ipotecario 24.5.2004 a rogito notaio di Pavia
[...] CP_4 Per_1
n.45641/14095 di rep., registrato in Pavia il 9.6.2004 e iscritta l'11.6.2004 nn.11251/2693, ipoteca cancellata in data 21.5.2024, a seguito dell'integrale estinzione del debito operata dalla sig.ra Controparte_1
4) Le parti si impegnano a formalizzare l'atto notarile di cui sopra entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza di divorzio presso un Notaio prescelto dalla sig.ra
la quale si accollerà gli oneri e spese connessi al trasferimento Controparte_1
immobiliare;
5) La sig.ra dà atto di essere già in possesso dell'immobile, di assumere Controparte_1
ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla conservazione del bene fin d'ora;
6) Le parti dichiarano che, perfezionato il trasferimento immobiliare di cui ai punti che precedono, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e causa, dandosi atto reciprocamente di aver con cio' definito e tacitato ogni pretesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, in data 18.09.2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Pavia, il 9.05.1982 (atto n. 88, Parte II, Serie A, anno 1982), alle condizioni congiunte sopraindicate.
pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto del 09.06.2015, con il quale il Tribunale di Pavia ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 29.05.2015.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pavia il
09/05/1982, da e da ( nell'atto di Parte_1 Controparte_1
matrimonio indicata come LL RI IA LE) -atto n. 88, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982)- in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 17/12/2024.
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3