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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13650 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MIGLIACCIO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a Villaricca (NA) il 09.07.1969, c.f. , CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PERROTTA LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 e , Controparte_1 CP_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/09/1993, dalla cui unione nascevano i figli , (nato a [...] il [...]) e oggi divenuta Persona_1 Persona_2
Per_
(nata a [...] il [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 28.01.2020, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa
1 n. 728/2020 del 06.02.2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) Nulla stabilire in ordine alla casa coniugale sita in Napoli in Via Capodimonte n. 13 atteso che attualmente la predetta è stata definitivamente lasciata anche dalla signora e dai figli per trasferirsi in altra CP_2
abitazione. 2) Nulla stabilire in ordine al mantenimento reciproco tra i coniugi i quali si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile dichiarando di voler provvedere ciascuno, autonomamente al proprio sostentamento. 3) In ordine alla figlia maggiorenne già essendo la predetta, attualmente Persona_4 Persona_2 divenuta economicamente autosufficiente, revocare l'obbligo posto ai patti di separazione a carico del sig. di provvedere al mantenimento ed alla contribuzione delle spese Controparte_1
straordinarie della stessa, con decorrenza dalla data della celebrazione dell'udienza per il divorzio. 4) Le parti con la sottoscrizione del presente ricorso danno atto di aver risolto consensualmente e pattiziamente i loro rapporti patrimoniali pendenti, e che pertanto, risulta tra loro definita con rinuncia reciproca ad ogni futura domanda, ogni questione relativa a divisione di beni comuni, ivi compreso lo scioglimento di conti correnti cointestati, rimborsi e/o restituzione attinenti gioielli, doni di nozze, rimborsi fiscali e/o prestiti da essi contratti in costanza di matrimonio anche con riferimento al quello accesso dal nell'anno 2018 presso Controparte_1
l'istituto di credito Findomestic S.p.A., e dichiarano non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione. 5) Le parti con la sottoscrizione del presente ricorso danno atto di aver risolto consensualmente e pattiziamente, rinunciando reciprocamente ad ogni futura domanda, le questioni inerenti assegni di mantenimento ordinario e di adeguamento Istat non corrisposti, spese straordinarie non corrisposte, nonché dell'irregolare versamento del mantenimento da parte del Per_ Levrano direttamente nelle mani della figlia anziché come da statuizioni separative.
Conseguentemente tutto quanto corrisposto da nelle mani della figlia Controparte_1 CP_1
2 Per_
(già è da intendersi correttamente e satisfattivamente imputato al mantenimento di Per_2
cui alla omologa separativa. Naturalmente restano salvi ed impregiudicati i reciproci diritti ed azioni delle parti in ordine alle corresponsioni delle somme a maturarsi dovute dal per il CP_1
Per_ mantenimento ordinario della figlia e per le spese straordinarie della predetta a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso fino alla celebrazione della data di udienza del procedimento divorzile. 6) Compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio con espressa rinuncia dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà. 7) Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso si applicheranno le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
20/09/1993 (atto n. 466, parte II , S. A, sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
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