Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 05/12/2025, n. 22064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22064 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12457 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Gatti, con domicilio digitale come da in atti;
contro
ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Maria Lavalle, Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
del verbale medico e della delibera ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata il -OMISSIS- nella parte in cui pone limitazioni alle prerogative della certificazione medica della classe 3, escludendo la professione di Controllore del Traffico Aereo;
nonché di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e ad oggi non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta da ENAV S.p.A. per la formazione di nuove figure professionali nel settore del controllo del traffico aereo, tra cui le figure del controllore del traffico aereo (CTA) e dell’operatore del servizio informazioni volo (FISO), superando con esito positivo le prove psicoattitudinali previste dalla normativa e sviluppate in ambito Eurocontrol.
2. Superata la selezione attitudinale, il ricorrente si è sottoposto alla visita medica presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, nell’ambito della procedura per l’ottenimento della certificazione medica di classe 3, necessaria per l’ammissione alla formazione iniziale. L’accertamento si è concluso con un giudizio di non idoneità, motivato dall’ “assenza di stereopsi in ampia esotropia”.
3. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello medico, esaminato dalla Commissione Medica d’Appello. La Commissione ha modificato il giudizio di primo grado, riconoscendo l’idoneità alla certificazione medica di classe 3, ma apponendo la limitazione SSL, che restringe l’idoneità all’esercizio delle sole funzioni di operatore FISO, escludendo la figura di CTA.
4. ENAC ha recepito il giudizio della Commissione, rilasciando il relativo certificato medico con limitazione e comunicandolo formalmente al ricorrente.
5. Con il presente gravame, l’interessato impugna il provvedimento dell’ENAC nella parte in cui preclude l’accesso alla professione di controllore del traffico aereo, sostenendo che la certificazione medica di classe 3 costituisce presupposto comune per entrambe le figure (CTA e FISO), e che pertanto la sua attribuzione dovrebbe valere senza distinzione di mansione. Contesta, altresì, che le patologie visive riscontrate – in particolare la stereopsi ridotta e l’esotropia – costituiscano causa ostativa all’idoneità, in assenza di diplopia o astenopia, condizioni non riscontrate nel suo caso.
6. Da tali premesse deduce plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione della normativa aeronautica europea e nazionale, il travisamento dei presupposti di fatto, il difetto di motivazione e la disparità di trattamento. Lamenta, inoltre, che l’amministrazione si sia limitata a recepire acriticamente il giudizio medico, senza una valutazione autonoma.
7. ENAC si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero della Difesa, titolare dell’organo medico certificatore, nonché la mancata impugnazione autonoma del verbale della Commissione Medica. Nel merito, ha dedotto la piena legittimità del provvedimento impugnato, sottolineando che la distinzione operativa tra CTA e FISO comporta differenti livelli di responsabilità e requisiti, tra cui quelli visivi. Ha ribadito che la limitazione SSL è conforme alla normativa vigente, e trova giustificazione nella discrezionalità tecnico‑medica esercitata dalla Commissione.
8. All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, ravvisando i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
9. Il Collegio ritiene, in via preliminare, di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito.
10. Il Regolamento (UE) 2015/340 prevede che i titolari di licenza di controllore del traffico aereo debbano disporre di un certificato medico di classe 3, rilasciato da un organismo accreditato. Tale certificazione costituisce il requisito comune anche per la figura di operatore FISO, in base alla normativa nazionale.
11. L’articolo ATCO.MED.B.070 del Regolamento richiede che i candidati abbiano un campo visivo normale e una funzione binoculare normale, ma non definisce soglie quantitative fisse per la stereopsi o la fusione binoculare, lasciando la valutazione all’apprezzamento clinico dell’esaminatore. L’articolo ATCO.MED.B.001 consente espressamente il rilascio del certificato anche con limitazioni funzionali, qualora l’idoneità non sia piena ma consenta comunque l’esercizio in condizioni di sicurezza di alcune specifiche attività.
12. Nel caso di specie, la Commissione Medica d’Appello ha ritenuto che le condizioni visive del ricorrente – segnatamente la stereopsi assente in quadro di esotropia – non siano compatibili con le funzioni di CTA, che implicano una percezione tridimensionale elevata e capacità visuo‑percettive avanzate, ritenendole invece compatibili con l’attività FISO, che presenta minore intensità operativa e inferiore esposizione a carichi decisionali critici. In applicazione della normativa sopra richiamata, è stato quindi rilasciato un certificato con limitazione SSL.
13. La normativa vigente non stabilisce livelli di idoneità visiva differenziati tra CTA e FISO, ma ammette che la valutazione medica possa determinare limitazioni specifiche, in funzione della natura delle mansioni. La differenziazione operata nel caso di specie è frutto di una valutazione tecnico‑specialistica discrezionale, pienamente conforme al quadro regolamentare.
14. Deve peraltro osservarsi che, nel caso di specie, la limitazione imposta non ha avuto effetto escludente assoluto, ma ha piuttosto consentito al ricorrente di accedere comunque a una delle due figure professionali previste dal sistema, sulla base di una valutazione personalizzata e proporzionata della sua condizione clinica. La Commissione Medica ha infatti ritenuto che, pur in presenza di deficit visivi non compatibili con le funzioni di CTA, sussistessero i presupposti per l’esercizio in sicurezza dell’attività di operatore FISO. La soluzione adottata, lungi dall’essere penalizzante, si è dunque rivelata favorevole al ricorrente, in quanto ha evitato una dichiarazione di inidoneità generale e gli ha permesso di accedere a un’attività professionale comunque coerente con la certificazione conseguita.
15. Non si ravvisa alcun eccesso di potere nell’aver l’amministrazione recepito tale valutazione specialistica, trattandosi di giudizio espresso da organo tecnico qualificato e legittimamente demandato alla verifica dei requisiti psicofisici. Il ricorrente, peraltro, non ha dedotto elementi tecnici in grado di contrastare le risultanze della Commissione, né ha richiesto verificazione o accertamento peritale.
16. Neppure è fondato il dedotto vizio di motivazione: la giurisprudenza amministrativa riconosce che, in presenza di valutazioni tecnico‑discrezionali, la motivazione del provvedimento può legittimamente consistere per relationem nella mera adesione al parere dell’organo tecnico, purché questo sia congruente e coerente con le risultanze cliniche.
17. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
18. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e della peculiarità della stessa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
NN TI, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TI | EL TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.