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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1127/2024 R.G. vertente
fra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Carlo Parte_1 C.F._1
Ciriello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Pietragalla via Principessa Giovanna n. 2,
giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t. come in atti rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. CP_1
Valeria Salvati, giusta mandato generale alle liti per Notar di Roma;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 11.4.2024 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva che in data 16.2.2022 aveva ricevuto dall' resistente CP_2 Controparte_3
con la quale detto Istituto chiedeva la restituzione della somma di € 28.261,88, avendo percepito indebitamente l'indennità di mobilità per il periodo dal 2012 al 2015. Il ricorrente avrebbe omesso di comunicare all' i redditi da lavoro autonomo entro giorni 5 dall'avvio dell'attività, attività di CP_1
lavoro autonomo incompatibile con la percezione di tale beneficio. Tanto premesso, allegando di non aver mai prestato attività lavorativa in tale periodo e di non aver percepito i redditi contestati, e ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo di percezione non ha svolto attività di lavoro, sicché la percezione dell'indennità è legittima, annullare il provvedimento dell' perché illegittimo e annullare la delibera dell' con la quale ha confermato l'indebito; CP_1 CP_1
con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza CP_1
della domanda, allegando che il nel periodo in oggetto, ha svolto attività di lavoro autonomo, Pt_1
avendo aperto la partita IVA in data 31.5.2012 senza inserire nella domanda di mobilità alcuna dichiarazione per i redditi da lavoro autonomo per l'anno 2012 e per i successivi. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce l'infondatezza della ripetizione di indebito azionata dall' non avendo CP_1
percepito e quindi superato il limite reddituale previsto dalla legge per l'indennità di mobilità.
La doglianza è fondata, risulta provato in atti che -a prescindere dall'apertura della partita Iva che di per sé sola non è indicativa di alcun reddito effettivamente percepito- il ricorrente negli anni 2012,
2013 2014 e 2015 ha percepito redditi inferiori a quelli contestati, peraltro comunicati all' , per CP_1
cui risulta provato il diritto a percepire l'indennità di mobilità.
Tale conclusione oltre che desumibile dalla documentazione versata nel fascicolo di parte ricorrente,
è avvalorata dalla circostanza che nessuna prova ha fornito l'Ente delle maggiori somme che avrebbe percepito il Pt_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022.
L'importo complessivo è stato determinato avuto riguardo all'oggetto del procedimento, al valore della controversia e alle fasi, applicando i parametri di cui al D.M. citato
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 11.4.2024, ogni altra domanda eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione in data 16.2.2022 dell' di CP_1
Potenza, con ogni effetto conseguenziale, e condanna l' di Potenza alla restituzione delle CP_1
somme nel frattempo eventualmente riscosse;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.800,00 euro per spese di lite, oltre il 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, lì 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla