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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3252 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARNEVALI EMILIANO;
ricorrente contro ato ad Ancona il 15.08.1961, rappresentato e difeso dall'avv. CARLUCCIO Controparte_1
MICHELE; resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “quantificare il contributo al mantenimento a carico della sig.ra Parte_1 nella misura minima di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie”.
[...]
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, la sig.ra - Parte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. , dalla quale sono nati in Controparte_1 Per data 18 dicembre 2010 e in data 2 novembre 2012 i figli - ha chiesto al Tribunale di Persona_2
1 disciplinare di “adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire la piena e corretta esplicazione del diritto alla bigenitorialità dei minori disciplinando le modalità di esercizio del diritto di Persona_3 Persona_2 visita dei minori da parte della madre nel rispetto delle esigenze scolastiche o ricreative dei medesimi e definendo un calendario minimo di incontri madre-figli.”
La ricorrente ha dato atto della pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni delle
Marche (n. 924/2018 R.G.) e ha riferito di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale con il sig. dalla quale sono nati altri due figli, precisando che, a causa delle condotte Controparte_2 violente poste in essere da quest'ultimo, ella, unitamente ai minori nati da tale relazione, è stata collocata presso una struttura secretata di protezione.
Con comparsa depositata in data 22 settembre 2025, si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree nonché, in via riconvenzionale, la previsione di un contributo Per Per al mantenimento per i figli minori
Il resistente ha sostenuto che la sig.ra avrebbe tentato di screditare la figura paterna, laddove, Parte_1 al contrario, il Tribunale per i Minorenni avrebbe riconosciuto in lui l'unico genitore in grado di assicurare un percorso educativo stabile e costruttivo per i figli, i quali da circa tre anni vivono con il padre, frequentano regolarmente la scuola, svolgono attività sportive extrascolastiche e mantengono adeguate relazioni sociali, il tutto senza alcun contributo materiale o economico da parte della madre.
All'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno concordato nel quantificare il contributo al mantenimento posto a carico della sig.ra nella misura di € 200,00 mensili Parte_1 complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne le ulteriori domande, il procuratore del resistente ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni, in ragione della pendenza del procedimento n. 924/2018 V.G., introdotto anteriormente alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c.
Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Giudice relatore ha rilevato che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 924/2018 V.G.) è stato introdotto in epoca anteriore sia al presente giudizio sia alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 206/2021, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 13 novembre 2025 i procuratori hanno congiuntamente precisato le conclusioni, chiedendo al Tribunale di determinare il contributo al mantenimento a carico della sig.ra
[...]
nella misura minima di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie.
*****
Va premesso, con riferimento al riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i
Minorenni, che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 924/2018
V.G.) è stato introdotto in epoca antecedente al presente giudizio e, soprattutto, anteriormente alla
2 modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., apportata dalla legge n. 206/2021, la quale, per espressa previsione normativa (art. 1, comma 37, l. n. 206/2021), si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima legge, e dunque dal
22 giugno 2022.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato (cfr. Cass. n. 17697/2025, 30 giugno 2025) che, in virtù della citata disposizione transitoria, l'art. 38 disp. att. c.c. deve essere applicato nella versione vigente ratione temporis, ossia con riferimento al momento di instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, secondo l'interpretazione già fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione (cfr., tra le altre, Cass. n.
1866/2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, non opera alcuna vis attractiva in favore del Tribunale ordinario, il quale
è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni relative al mantenimento, mentre tutte le ulteriori questioni restano di competenza del Tribunale per i Minorenni delle Marche, che segue il nucleo familiare sin dal 2018.
Con riferimento a tale ambito, le parti hanno raggiunto un accordo che il Collegio ritiene di poter recepire.
Invero, la quantificazione del contributo nella misura minima di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun minore) risulta proporzionata alla luce delle seguenti circostanze:
− la sig.ra ha altri due figli minori a cui provvedere, anche Parte_1 in ragione della mancata contribuzione da parte del padre di tali minori, sig. Controparte_2
[...]
− ella è attualmente inserita in un appartamento di sgancio messo a disposizione dalla comunità e svolge un tirocinio presso un laboratorio tessile, dal quale percepisce un'entrata mensile pari a circa € 330,00;
− il sig. attraverso la propria attività lavorativa autonoma nel settore del restauro di CP_1 chiese e monumenti, percepisce un reddito annuo netto stimato in circa € 70.000,00.
Il Tribunale può pertanto recepire l'accordo raggiunto dalle parti e disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto da entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: dispone che la sig.ra versi al sig. entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, un contributo pari a € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori
[...]
e (€ 100,00 per ciascun figlio); Per_3 Persona_2 dispone che le spese straordinarie relative ai minori siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
3 compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3252 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARNEVALI EMILIANO;
ricorrente contro ato ad Ancona il 15.08.1961, rappresentato e difeso dall'avv. CARLUCCIO Controparte_1
MICHELE; resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “quantificare il contributo al mantenimento a carico della sig.ra Parte_1 nella misura minima di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie”.
[...]
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, la sig.ra - Parte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. , dalla quale sono nati in Controparte_1 Per data 18 dicembre 2010 e in data 2 novembre 2012 i figli - ha chiesto al Tribunale di Persona_2
1 disciplinare di “adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire la piena e corretta esplicazione del diritto alla bigenitorialità dei minori disciplinando le modalità di esercizio del diritto di Persona_3 Persona_2 visita dei minori da parte della madre nel rispetto delle esigenze scolastiche o ricreative dei medesimi e definendo un calendario minimo di incontri madre-figli.”
La ricorrente ha dato atto della pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni delle
Marche (n. 924/2018 R.G.) e ha riferito di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale con il sig. dalla quale sono nati altri due figli, precisando che, a causa delle condotte Controparte_2 violente poste in essere da quest'ultimo, ella, unitamente ai minori nati da tale relazione, è stata collocata presso una struttura secretata di protezione.
Con comparsa depositata in data 22 settembre 2025, si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree nonché, in via riconvenzionale, la previsione di un contributo Per Per al mantenimento per i figli minori
Il resistente ha sostenuto che la sig.ra avrebbe tentato di screditare la figura paterna, laddove, Parte_1 al contrario, il Tribunale per i Minorenni avrebbe riconosciuto in lui l'unico genitore in grado di assicurare un percorso educativo stabile e costruttivo per i figli, i quali da circa tre anni vivono con il padre, frequentano regolarmente la scuola, svolgono attività sportive extrascolastiche e mantengono adeguate relazioni sociali, il tutto senza alcun contributo materiale o economico da parte della madre.
All'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno concordato nel quantificare il contributo al mantenimento posto a carico della sig.ra nella misura di € 200,00 mensili Parte_1 complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne le ulteriori domande, il procuratore del resistente ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni, in ragione della pendenza del procedimento n. 924/2018 V.G., introdotto anteriormente alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c.
Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Giudice relatore ha rilevato che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 924/2018 V.G.) è stato introdotto in epoca anteriore sia al presente giudizio sia alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 206/2021, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 13 novembre 2025 i procuratori hanno congiuntamente precisato le conclusioni, chiedendo al Tribunale di determinare il contributo al mantenimento a carico della sig.ra
[...]
nella misura minima di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie.
*****
Va premesso, con riferimento al riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i
Minorenni, che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 924/2018
V.G.) è stato introdotto in epoca antecedente al presente giudizio e, soprattutto, anteriormente alla
2 modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., apportata dalla legge n. 206/2021, la quale, per espressa previsione normativa (art. 1, comma 37, l. n. 206/2021), si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima legge, e dunque dal
22 giugno 2022.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato (cfr. Cass. n. 17697/2025, 30 giugno 2025) che, in virtù della citata disposizione transitoria, l'art. 38 disp. att. c.c. deve essere applicato nella versione vigente ratione temporis, ossia con riferimento al momento di instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, secondo l'interpretazione già fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione (cfr., tra le altre, Cass. n.
1866/2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, non opera alcuna vis attractiva in favore del Tribunale ordinario, il quale
è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni relative al mantenimento, mentre tutte le ulteriori questioni restano di competenza del Tribunale per i Minorenni delle Marche, che segue il nucleo familiare sin dal 2018.
Con riferimento a tale ambito, le parti hanno raggiunto un accordo che il Collegio ritiene di poter recepire.
Invero, la quantificazione del contributo nella misura minima di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun minore) risulta proporzionata alla luce delle seguenti circostanze:
− la sig.ra ha altri due figli minori a cui provvedere, anche Parte_1 in ragione della mancata contribuzione da parte del padre di tali minori, sig. Controparte_2
[...]
− ella è attualmente inserita in un appartamento di sgancio messo a disposizione dalla comunità e svolge un tirocinio presso un laboratorio tessile, dal quale percepisce un'entrata mensile pari a circa € 330,00;
− il sig. attraverso la propria attività lavorativa autonoma nel settore del restauro di CP_1 chiese e monumenti, percepisce un reddito annuo netto stimato in circa € 70.000,00.
Il Tribunale può pertanto recepire l'accordo raggiunto dalle parti e disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto da entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: dispone che la sig.ra versi al sig. entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, un contributo pari a € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori
[...]
e (€ 100,00 per ciascun figlio); Per_3 Persona_2 dispone che le spese straordinarie relative ai minori siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
3 compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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