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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2778/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1
Nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 25.10.1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Verdoia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 23.07.1969 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Verdoia presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siziano (PV) il 10.09.1995
(atto iscritto al n. 10, anno 1995, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 9560/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 19.11.2021
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 9560/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 19.11.2021.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) accertata e dichiarata la raggiunta indipendenza economica di , Parte_3 revocare, a modifica del punto 2 della sentenza di divorzio, a decorrere dal mese di aprile 2025,
l'onere paterno di contribuzione al mantenimento della IG;
Parte_3
2) dare atto che le parti dichiarano che nulla è più dovuto da per il Parte_1 mantenimento ordinario della IG;
Parte_3
3) dare atto che le parti dichiarano che non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, relativa al mantenimento e alle spese straordinarie della IG;
Parte_3
4) confermare nel resto la sentenza di divorzio.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 9560/2021 del Tribunale di
Milano pubblicata il 19.11.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1
Nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 25.10.1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Verdoia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 23.07.1969 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Verdoia presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siziano (PV) il 10.09.1995
(atto iscritto al n. 10, anno 1995, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 9560/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 19.11.2021
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 9560/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 19.11.2021.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) accertata e dichiarata la raggiunta indipendenza economica di , Parte_3 revocare, a modifica del punto 2 della sentenza di divorzio, a decorrere dal mese di aprile 2025,
l'onere paterno di contribuzione al mantenimento della IG;
Parte_3
2) dare atto che le parti dichiarano che nulla è più dovuto da per il Parte_1 mantenimento ordinario della IG;
Parte_3
3) dare atto che le parti dichiarano che non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, relativa al mantenimento e alle spese straordinarie della IG;
Parte_3
4) confermare nel resto la sentenza di divorzio.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 9560/2021 del Tribunale di
Milano pubblicata il 19.11.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato