Rigetto
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/08/2025, n. 6928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6928 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06928/2025REG.PROV.COLL.
N. 09057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9057 del 2023, proposto da Eredi di SI GE di SI CO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giovanni Corbyons, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Regione IA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie n.34;
Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste 61;
nei confronti
Comune di ZA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia, Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di GN SE, Consorzio di Vaprio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la IA (Sezione Quarta) n. 2043/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società Eredi di SI GE di SI CO & C. s.n.c. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. IA ha respinto la domanda di annullamento proposta dalla predetta società nei confronti della deliberazione del Consiglio regionale della IA n. 2501 in data 28 giugno 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 29 del 22 luglio 2022, recante approvazione del “ Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 – PRS TER 09.02.191 ” (impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio); il giudice di primo grado ha disposto lo stralcio del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione n. 2686 del 20 dicembre 2022 del Consiglio Regionale della IA, pubblicata sul B.U.R.L. - S.O. in data 2 febbraio 2023 (relativa alla ottemperanza della sentenza del T.a.r. IA n. 1407 del 17 giugno 2015), in quanto non connesso con il ricorso introduttivo del giudizio e da trattare autonomamente.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. La società appellante è proprietaria di alcuni terreni nel Comune di GN SE e nel Comune di ZA; detti terreni erano inseriti nel previgente piano cave provinciale come Ambito territoriale estrattivo (ATEg7) e interessate da escavazione di ghiaia e attività connesse; in particolare, con d.C.R. IA n. VIII/166 in data 16 maggio 2006, era stata riconosciuta alle aree site nel territorio del Comune di GN una capacità estrattiva pari a 1.070.000 mc, mentre le aree site in Comune di ZA erano state adibite a stoccaggio dei materiali.
2.2. La perimetrazione dell’ATEg7, stabilita dalla d.C.R. 166/2006, ha formato oggetto di un lungo contenzioso, riguardante il mantenimento, all’interno dell’Ambito estrattivo, anche delle aree ubicate nel Comune di ZA.
Con sentenza n. 3473 del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il piano cave nella parte in cui il medesimo ricomprendeva tutte le aree di proprietà della ricorrente in ambito estrattivo, in considerazione dell’omessa acquisizione del parere del Comune di ZA nell’iter di formazione del piano stesso.
Con deliberazione della Giunta Regionale della IA n. 992 del 29 novembre 2013, i terreni della odierna appellante ubicati nel territorio del Comune di ZA erano stati esclusi dall’Ambito estrattivo ATEg7; la società Eredi di SI s.n.c. impugnava tale deliberazione davanti al T.a.r. IA, che, con la sentenza n. 1407/2015, accoglieva la domanda di annullamento nella parte in cui l’amministrazione non aveva considerato la possibilità (proposta in via subordinata dalla società) di adibire l’area in questione non già ad escavazione, ma al solo stoccaggio del materiale estratto.
In esecuzione della sentenza da ultimo richiamata, con deliberazione n. 4795 in data 8 febbraio 2016, la Giunta Regionale della IA reinseriva nell’ATEg7 l’area sita nel Comune di ZA; la predetta deliberazione veniva impugnata dal Comune di ZA, che denunciava l’incompetenza della Giunta Regionale, affermando la competenza a provvedere del solo Consiglio Regionale; il ricorso veniva accolto dal T.a.r. IA, con la sentenza n. 2125/2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6578 del 21 novembre 2018.
Le aree di proprietà della società Eredi di SI s.n.c., ubicate nel Comune di ZA, risultavano quindi nuovamente escluse dall’Ambito estrattivo ATEg7.
2.3. Nel contempo, con decreto n. 152 dell’8 giugno 2017, il Sindaco della Città Metropolitana di Milano aveva avviato il procedimento per la redazione del nuovo piano cave.
Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 14 marzo 2019, la Città Metropolitana di Milano, ha adottato la « Proposta di Piano Cave 2019/2029 »; infine, la Regione IA, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 2501 del 28 giugno 2022, ha approvato il nuovo piano cave, nell’ambito del quale la cava SI è stata riqualificata come « cava di recupero », con l’attribuzione di un volume estraibile di 300.000 mc. e perimetrata con riferimento ai soli terreni siti nel Comune di GN SE, con esclusione delle aree ricadenti nel territorio del Comune di ZA.
2.4. La deliberazione del Consiglio Regionale n. 2501 del 28 giugno 2022 è stata impugnata dalla società Eredi di SI GE di SI CO & C. s.n.c. davanti al T.a.r. IA; con ricorso per motivi aggiunti la predetta società ha impugnato anche la deliberazione n. 2686 del 20 dicembre 2022, adottata dal Consiglio Regionale della IA per dare esecuzione alla sentenza del T.a.r. per la IA n. 1407/2015.
2.5. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale n. 2501 del 28 giugno 2022 (impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio); ha disposto lo stralcio della domanda di annullamento della deliberazione di C.R. n. 2686 del 20 dicembre 2022, formulata nel ricorso per motivi aggiunti, evidenziando che essa si riferiva alla previgente pianificazione estrattiva della Città Metropolitana di Milano e dunque il suo oggetto doveva considerarsi estraneo rispetto al petitum del ricorso principale, concernente il nuovo piano cave.
3. Tanto premesso, con il ricorso in esame, la società appellante ha evidenziato, in via preliminare, che non intende contestare il capo della sentenza, con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto che la d.C.R. IA n. 2866/2022 (oggetto del ricorso per motivi aggiunti) fosse estranea rispetto al petitum del ricorso introduttivo del giudizio.
In particolare, ha precisato che non voler insistere sullo stralcio delle aree di ZA dalla pianificazione, preferendo concentrarsi sulle rimanenti due questioni, ossia la qualificazione dell’ATEg7 come “ cava di recupero ” e l’attribuzione al predetto Ambito estrattivo di una ridotta capacità estrattiva, con riguardo alle aree site nel territorio del Comune di GN SE.
Ha dichiarato quindi di non contestare “ i capi della sentenza del TAR IA (cfr., in particolare, i punti 2.4 e 2.5 della motivazione) attinenti al rigetto dei motivi (IV e V) del ricorso specificamente riferiti alla questione dello stralcio delle aree site in Comune di ZA. Si contesteranno invece i singoli capi afferenti alle due questioni di cui sopra in relazione ai motivi di censura al riguardo a suo tempo dedotti in ricorso ”.
4. In relazione alla qualificazione dell'ATEg7 come “ cava di recupero ” e alla conseguente mancata attribuzione di quantitativi estrattivi corrispondenti all’effettivo potenziale delle aree site in Comune di GN SE, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili (che nel prosieguo della presente decisione saranno oggetto di specifica disamina).
5. Si è costituita in giudizio la Regione IA, contestando le deduzioni della società appellante e chiedendo il rigetto dell’atto di appello.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di ZA, evidenziando, in via preliminare, che la società appellante non ha contestato il punto n. 1 della motivazione della sentenza (riguardante la deliberazione della Giunta regionale della IA n. 2866/2022, impugnata con ricorso per motivi aggiunti), né ha contestato i capi della sentenza di cui ai punti 2.4 e 2.5 della motivazione, che riguardano lo stralcio delle aree situate nel Comune di ZA dagli Ambiti estrattivi del nuovo piano cave.
A suo giudizio, ciò determinerebbe l’improcedibilità della impugnativa (per intervenuta acquiescenza) nella parte relativa alla scelta della amministrazione di disporre lo stralcio delle aree della società, ricadenti nel territorio del Comune di ZA.
Nel merito, ha contestato le censure di parte appellante, delle quali ha evidenziato l’infondatezza in fatto e in diritto.
7. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Milano, evidenziando la complessa istruttoria che ha preceduto la deliberazione impugnata e chiedendo il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata.
8. Con memorie e repliche le parti costituite hanno ribadito le rispettive posizioni giuridiche.
9. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. In via preliminare, deve darsi atto del passaggio in giudicato (interno) dei capi di sentenza non censurati dalla appellante.
La società appellante ha dichiarato espressamente che non intende contestare il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto la deliberazione del Consiglio regionale della IA n. 2686/2022 (oggetto del ricorso per motivi aggiunti) estranea al nuovo piano cave, evidenziando di non voler insistere sullo stralcio delle aree di ZA dalla nuova pianificazione, preferendo concentrarsi sulle rimanenti due questioni, ossia sulla qualificazione dell’ATEg7 come “ cava di recupero ” e l’attribuzione al predetto Ambito estrattivo di una ridotta capacità estrattiva alle aree site in Comune di GN.
11. L’oggetto residuale del presente giudizio concerne quindi la legittimità del nuovo piano cave approvato dalla Regione IA, contestato (in grado di appello) sotto due profili:
a) in relazione alla qualificazione dell’ambito estrattivo ATEg7 come “ cava di recupero ” per le aree ricadenti nel Comune di GN SE;
b) in relazione all’attribuzione al predetto Ambito estrattivo di una ridotta capacità estrattiva (sempre con riguardo alle aree ricadenti nel Comune di GN SE).
A giudizio dell’appellante, la qualificazione dell’ATEg7 come “ cava di recupero ” restringerebbe illegittimamente l’orizzonte temporale dell’esercizio dell’attività estrattiva (a soli cinque anni), impedendo il completo sfruttamento delle aree presenti nel Comune di GN SE; inoltre, l’attribuzione di una ridotta capacità estrattiva alle aree in questione comporterebbe costi superiori ai ricavi, rendendo l’attività economicamente insostenibile.
12. Il ricorso è infondato.
12.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce: omessa pronunzia; violazione degli artt. 5 e 6 della l.r. della IA n. 14/1998, dell’art. 9 della l.r. della IA n. 20/2021 e dei criteri ispiratori della pianificazione; erroneità, contraddittorietà e irrilevanza della motivazione.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva formulato le seguenti censure: violazione del principio di salvaguardia del giacimento, di cui alla l.r. della IA n. 14/1998 e alla l.r. della IA n. 20/2021; violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla Città metropolitana di Milano per l’adozione del piano cave.
Aveva evidenziato che in materia di pianificazione estrattiva vige il principio secondo il quale l’individuazione delle aree estrattive deve avvenire sfruttando prioritariamente i giacimenti già in corso di coltivazione, al fine di consentire la continuità nell'esercizio dell’attività estrattiva e di evitare il consumo di nuovo suolo.
Aveva fatto rilevare che tale principio risulta da tempo recepito dalla legislazione regionale, essendo codificato sia nella l.r. n. 14/1998 (vigente al momento della adozione degli atti impugnati, artt. 5 e 6) che nella l.r. della IA n. 20/2021 (artt. 1 e 9).
Nella stessa relazione tecnica al nuovo piano cave sarebbero stati richiamati i predetti principi.
Aveva evidenziato che l’ATEg7 corrisponde ad un'area già destinata a cava dalla precedente pianificazione, ma non integralmente sfruttata e con un potenziale estrattivo ancora considerevole.
Pertanto la classificazione dell’area come “ cava di recupero ”, operata dalla amministrazione, si porrebbe in contrasto con il principio di “ salvaguardia del giacimento coltivabile ”, emergente dalla legislazione regionale.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura, evidenziando che i criteri ispiratori della pianificazione non sono cogenti quanto alle singole previsioni pianificatorie e che comunque nel caso di specie “ le aree estrattive complessive sono state ridotte e, per conseguenza, è del tutto evidente che si è privilegiata la concentrazione dell'intero fabbisogno estrattivo determinato, presso aree già attive e già individuate nel previgente Piano cave ” (cfr. il punto 2.1.1 della motivazione).
L’appellante lamenta l’omessa pronunzia sulla censura, non essendo (a suo giudizio) stata affrontata la questione della violazione dei principi di salvaguardia del giacimento coltivabile e di riduzione del consumo di suolo emergenti dalla legislazione regionale (cfr., in particolare, gli artt. 5 e 6 della l.r. n. 14/1998 e l'art. 1 della l.r. n. 20/2021).
Deduce inoltre l’erroneità della motivazione, facendo rilevare che con la “Relazione tecnica” del piano cave, l’amministrazione si era autovincolata al rispetto dei criteri in essa stabiliti.
Il motivo è infondato.
Nella relazione tecnica al nuovo piano cave, il Comitato tecnico consultivo regionale dà atto che “ non esistono, in particolare in un'area intensamente urbanizzata e con importanti vincoli ambientali e infrastrutturali come quella della Città metropolitana di Milano, porzioni di territorio con spiccata vocazione all'attività estrattiva ” e che “ attraverso la valutazione della consistenza della risorsa mineraria, sono stati individuati e conseguentemente non più riproposti alcuni ambiti di cava in cui risultavano praticamente esauriti i volumi di Piano cave, con potenzialità futura estremamente ridotta e non significativa per una nuova pianificazione decennale ed altri ambiti estrattivi e cave di recupero con progetti mai attivati, oppure con il recupero ormai in fase di conclusione o ancora senza possibilità di ulteriori espansioni ”, evidenziando che “ non sono irrilevanti i numeri degli ambiti estrattivi che a partire dall'entrata in vigore del Piano vigente non hanno mai provveduto ad attivare i passaggi formali che la normativa prevede per l'estrazione di inerti, dalla Valutazione di Impatto Ambientale, all'approvazione dei progetti d'ambito alla vera e propria autorizzazione ad esercitare l'attività di coltivazione. La mancanza decennale di interesse o l'impossibilità operativa di attivare queste cave è stata presa in considerazione per la nuova pianificazione, che tra l’altro si è posta l’obiettivo di individuare siti che dovranno partecipare fattivamente al soddisfacimento di un determinato fabbisogno decennale ”.
Nella medesima relazione si qualificano come cave di recupero “ non esclusivamente le "cave cessate" ma anche cave con attività estrattiva in atto e con progetti di coltivazione approvati e/o autorizzati il cui completamento consentirebbe, ad esaurimento del "giacimento" la definitiva restituzione all'uso previsto, con tempi e modalità di attuazione da condividere e convenzionare con gli Enti coinvolti ”, precisando che “ Per le cave finalizzate al recupero è stata assunta come priorità quella di subordinare l'intervento all'efficacia e fattibilità del recupero ambientale stesso, vincolato al riuso del territorio, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati, la condivisione e il convenzionamento con gli Enti coinvolti ”.
Nel novero delle cave da recupero è stata inserita anche quella ricadente nell’ambito estrattivo ATEg7, relativo al Comune di GN SE, il cui sfruttamento è subordinato alla previa approvazione di un progetto da definire con il Comune e il Parco agricolo Sud Milano e alla stipula di una convenzione.
Tanto premesso, le deduzioni della parte appellante si rivelano prive di fondamento, in quanto, da un lato, rientra nella ampia discrezionalità della amministrazione l’individuazione, in sede di approvazione del piano cave, delle scelte di natura programmatoria dell’attività estrattiva, dall’altro, la violazione dei principi di salvaguardia del giacimento coltivabile e di riduzione del consumo del suolo (di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 14/1998 e l'art. 1 della l.r. n. 20/2021) non risultano essere stati violati, in quanto le scelte effettuate dalla amministrazione sono orientate proprio ad evitare il consumo del suolo, attraverso la riduzione dell’attiva estrattiva e il recupero ambientale delle cave esistenti.
Attraverso il nuovo piano cave l’amministrazione ha adottato la scelta di ridurre gli ambiti estrattivi (eliminando quelli nei quali l’attività estrattiva non era stata intrapresa) e convertendo alcuni ambiti estrattivi in “ cave da recupero ”, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività estrattiva e favorire nel contempo il recupero ambientale dei siti.
Diversamente da quanto rappresentato dalla appellante le determinazioni assunte dalla amministrazione vanno nella direzione opposta al consumo di nuovo suolo e non si pongono in contrasto con il principio di salvaguardia del giacimento coltivabile, in quanto, con riguardo all’Ambito estrattivo della odierna appellante, è stata consentita la prosecuzione dell’attività estrattiva sia pure in misura ridotta rispetto al piano cave precedentemente vigente per ragioni emerse in sede istruttoria (meglio indicate nel prosieguo della presente decisione).
12.2. Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce: irrilevanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; ingiustizia.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva dedotto: eccesso di potere, per illogicità manifesta, genericità, irrilevanza ed erroneità della motivazione; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà intrinseca.
A tale riguardo, aveva evidenziato che, sia nella fase istruttoria (relativa alla adozione del Piano e, in particolare, alla VAS), sia in sede di controdeduzioni della Provincia alle osservazioni della società, non era emerso, con riguardo alle aree site in Comune di GN SE, alcun serio elemento tecnico o giuridico ostativo alla conferma della precedente pianificazione dell’ambito estrattivo e, quindi, e al riconoscimento di quantitativi estrattivi corrispondenti alla loro effettiva potenzialità.
Neppure nella successiva fase di approvazione davanti alla Regione IA sarebbero state evidenziate ragioni idonee a giustificare la riqualificazione dell’ambito estrattivo in questione, in deroga alle norme e principi di pianificazione richiamate nel primo motivo.
Nella parte di relazione tecnica dedicata all’ATEg7 (cfr., in particolare, pagg. 75/77), il Comitato tecnico consultivo si sarebbe limitato a richiamare, da un lato, le controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano, dall’altro, le considerazioni difensive formulate dagli Enti locali nei contenziosi pregressi e le iniziative dei Comitati contrari all’insediamento estrattivo.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, che ha respinto la censura.
A suo giudizio, non possono essere invocate, al fine di giustificare la dequalificazione dell’ATE (come ritenuto dal giudice di primo grado; punto 2.2 della motivazione), le “criticità” ambientali e localizzative evidenziate dagli Enti nel corso del procedimento.
Le tematiche ambientali emerse nel corso dell’istruttoria, riferibili alle aree site nel Comune di GN SE, sarebbero irrilevanti o contraddittorie rispetto alla previsione della nuova qualificazione; a tale riguardo, evidenzia che l’inserimento dell’ATE nel Parco Sud non sarebbe ostativo al mantenimento della pregressa qualificazione, trattandosi di attività estrattiva la cui prosecuzione (a suo dire) sarebbe compatibile con le norme tecniche di attuazione del Parco; la pretesa maggiore sostenibilità ambientale della opzione “cava di recupero”, non sarebbe risolutiva, dato che anche nel caso di riconferma della precedente qualificazione, l’orizzonte temporale dello sfruttamento risulterebbe certo nel quando e nell’an.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio deve rilevare che, per pacifica giurisprudenza, l’attività estrattiva di cava coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell'impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell’attività edilizia, non è mai completamente libera, ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati; dalla natura programmatica dell’intervento pubblicistico e dai valori costituzionali in gioco ne discende che in sede di approvazione del piano delle cave, in applicazione della norma sancita dall’art. 3, l. n. 241 del 1990, le scelte riguardanti le singole aree non abbisognano di una specifica motivazione in considerazione dell’elevato numero di destinatari e dell’interdipendenza reciproca delle varie previsioni, specie se poste a tutela dell’ambiente e del paesaggio (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2018 n. 3625).
Il Collegio deve rilevare che le osservazioni presentate dalla società in sede procedimentale sono state analiticamente esaminate nella relazione della Comitato tecnico consultivo, sulla base delle controdeduzioni formulate della Città metropolitana di Milano.
Il Comitato tecnico consultivo non si è limitato ad esaminare le problematiche relative al Comune di ZA (come sostenuto dall’appellante), ma si è soffermato anche riguardo all’attività estrattiva del Comune di GN SE, evidenziando:
a) “ L’estensione territoriale dell’ATEg7 viene effettuata all’interno del Parco Agricolo Sud ed in particolare all’interno di uno dei principali corridoi ecologici della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale). Un’area protetta dalle normative vigenti che, in tema di rete ecologica e zone di protezione speciale previste dalla direttiva comunitaria di riferimento, escludono la possibilità di confermare il provvedimento di ampliamento proposto ”;
b) “ Il Piano Particolareggiato d’Ambito approvato dal comune di GN SE, prevedeva che la riqualificazione dell’intera area di cava avrebbe dovuto concludersi entro il 2010, con lo stop dell’attività di cava. Il progetto avanzato dalla proprietà sposta il termine al 2020, rimandando di ben 10 anni sia la cessazione delle attività sia la bonifica del territorio. Si sottolinea come le cave estrattive siano classificate come elementi di degrado del suolo e del paesaggio. Si tratta quindi di una situazione non più accettabile, la bonifica di un territorio sfruttato e degradato da diversi anni come l’area in questione non può essere rimandato all’infinito ”;
c) “ Va evidenziato ulteriormente che già nel 2004 con l'adozione del Piano cave scaduto il 30/06/2019 l'allora Provincia di Milano si era espressa affinché l'attività estrattiva potesse essere svolta nel solo Comune di GN SE in considerazione dei "forti vincoli di tutela ambientali" presenti. E’ utile ribadire che la riconfigurazione dell'ATEg7 in Cava di recupero Rg13 così come rappresentata nella scheda di Piano cave presenti elementi di maggiore sostenibilità ambientale e paesaggistica consentendo, a fronte di una ripresa dell'attività estrattiva per un volume complessivo comunque non "insignificante", la riqualificazione di un'area degradata attraverso una progettazione da condividere con gli Enti interessati e con tempi ben definiti (5 anni) per la restituzione delle aree e il loro riuso ”.
d) “ Nel corso dell’ultimo decennio sono sorti alcuni Comitati di cittadini che si sono lamentati costantemente dei disturbi/disagi creati dalle attività svolte dalla Società (l’attività estrattiva è cessata nell’agosto 2011 mentre viene effettuata l’attività ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) ”.
Diversamente da quanto rappresentato dalla società appellante, le osservazioni da essa presentate in sede procedimentale sono state analiticamente esaminate dalla amministrazione e respinte con motivazione, che, attenendo a scelte di natura tecnico – discrezionale, si rivela immune dalle dedotte censure.
12.3. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erroneità, irrilevanza e insufficienza della motivazione.
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva dedotto eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dei principi del giusto procedimento e della correttezza dell’azione amministrativa.
A suo giudizio, la riconferma dell’ATEg7 appariva rispettosa di tutti i criteri pianificatori previsti: non solo quelli del risparmio di suolo e di salvaguardia del giacimento, ma anche quelli relativi al soddisfacimento del fabbisogno, al recupero dei rifiuti per la produzione inerti, al ripristino delle cave cessate, alla identificazione e alla salvaguardia dei giacimenti, alla coerenza dei livelli pianificazione per valorizzazione agricolo/ecologica del territorio, alla protezione delle risorse ambientali e alla riduzione degli impatti (cfr. la “Relazione tecnica” di Piano, sub doc. 15, pagg. 6 e 7).
Gli atti e provvedimenti impugnati, nella parte in cui qualificano le aree site nel Comune di GN SE come “ cava di recupero ”, anziché come vero e proprio Ambito territoriale estrattivo, sarebbero illegittimi, per carenza di motivazione e contraddittorietà intrinseca, oltre che per violazione del principio del giusto procedimento e della correttezza amministrativa.
Il giudice di primo grado non avrebbe specificamente preso in esame i succitati criteri, limitandosi a richiamare le controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano alle osservazioni della società e, nuovamente, le risultanze istruttorie della VAS, e a rammentare che in sede pianificatoria non è richiesta una puntuale motivazione sulle osservazioni dei soggetti interessati (cfr. il punto 2.3 della motivazione della sentenza).
L’appellante evidenzia che, tanto nelle controdeduzioni, quanto nelle risultanze VAS richiamate dal giudice di primo grado, non sarebbe stato evidenziato il mancato soddisfacimento, nel caso dell’ATEg7, di uno o più dei summenzionati criteri.
Il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è infondato.
Come sopra evidenziato, gli atti di natura pianificatoria nel cui novero rientra anche il piano cave non sono soggetti ad un obbligo di puntuale motivazione, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, l. n. 241/1990.
Nel caso di specie, l’amministrazione nella relazione istruttoria del Comitato tecnico consultivo ha esaminato le osservazioni formulate dalla società appellante in sede procedimentale, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto non poterle accogliere.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il piano cave è un atto di pianificazione e programmazione generale, caratterizzato da discrezionalità incensurabile, una volta che ne sia fatto un uso corretto e non emergano evidenti vizi di illogicità e irragionevolezza; le scelte tecnico - valutative sono sindacabili in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, eventualmente anche sotto l'aspetto della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2024 n. 4159; Sez. VI, 1° febbraio 2024 n. 1037; Sez. I, 24 novembre 2021 n. 1970).
Ne consegue che le deduzioni formulate a riguardo debbono ritenersi prive di fondamento.
12.4. Con un altro motivo di gravame la società appellante in relazione alla denunciata insufficiente attribuzione dei quantitativi estrattivi alla “cava di recupero”, deduce: omessa pronuncia; irrilevanza della motivazione; travisamento della censura.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva dedotto contraddittorietà della motivazione, evidenziando che la cava SI ha un volume residuo di oltre il triplo rispetto alla potenzialità estrattiva riconosciuta dal nuovo piano cave; il mancato riconoscimento di una capacità estrattiva suscettibile di garantire, nel rispetto delle norme e principi innanzi menzionati, l’“esaurimento del giacimento” sarebbe in contraddizione con quanto riportato nella Relazione tecnica del piano cave.
Indipendentemente dalla qualificazione come “cava di recupero”, la società aveva contestato il mancato riconoscimento del potenziale estrattivo e, nello specifico, la contraddittorietà della limitata capacità estrattiva attribuita.
Il giudice di primo grado non si sarebbe soffermato adeguatamente sui vizi denunciati, travisando il senso delle censure.
Il motivo è infondato.
Nella relazione tecnica al piano cave, il Comitato consultivo tecnico regionale ha qualificato come cave di recupero “ non esclusivamente le "cave cessate" ma anche cave con attività estrattiva in atto e con progetti di coltivazione approvati e/o autorizzati il cui completamento consentirebbe, ad esaurimento del "giacimento" la definitiva restituzione all'uso previsto, con tempi e modalità di attuazione da condividere e convenzionare con gli Enti coinvolti ” precisando che “ Per le cave finalizzate al recupero è stata assunta come priorità quella di subordinare l'intervento all'efficacia e fattibilità del recupero ambientale stesso, vincolato al riuso del territorio, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati, la condivisione e il convenzionamento con gli Enti coinvolti ”.
L’amministrazione regionale, in sede di approvazione del nuovo piano cave, ha effettuato la scelta di ridurre gli ambiti estrattivi e di ridimensionare quelli ancora attivi, attraverso la individuazione di nuove cave da recupero nella quali “è stata assunta come priorità quella di subordinare l'intervento all'efficacia e fattibilità del recupero ambientale stesso, vincolato al riuso del territorio, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati, la condivisione e il convenzionamento con gli Enti coinvolti ”.
Si tratta di valutazioni di natura tecnico – discrezionale, che per le ragioni sopra richiamate, non sono sindacabili in sede giurisdizionale, se non nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza, che nel caso di specie non si ravvisano.
12.5. Con un altro ordine di censure, l’appellante deduce: irrilevanza, insufficienza ed erroneità della motivazione; manifesta sottovalutazione degli interessi (pubblici e privati) coinvolti; omessa pronunzia; iniquità della decisione.
Con il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva evidenziato che i quantitativi estrattivi riconosciuti risultavano insufficienti a ingenerare ricavi che coprissero i costi.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura, richiamando da un lato le condizioni ambientali e localizzative dei sito e, dall’altro, evidenziando che, comunque, i quantitativi riconosciuti (300.000 mc) sarebbero “non irrilevanti” e la penalizzazione subita dalla società SI, in termini di mancato riconoscimento dell'effettivo potenziale estrattivo, sarebbe in linea con la riduzione della superficie estrattiva complessivamente operata dalla pianificazione, “pari a circa il 40%” (cfr. il par. 2.6 della motivazione in diritto della sentenza appellata).
A giudizio dell’appellante, il rinvio alle presunte “criticità” ambientali e localizzative del sito sarebbe inconferente e comunque insufficiente a giustificare il rigetto della censura, poiché, a tutto voler concedere, le questioni in qualche modo riferibili alle aree del Comune di GN SE (posizionamento all'interno del Parco Sud, necessità di recuperare l'area al termine della coltivazione e ritardi accumulati nella riqualificazione dell'area) possono incidere sul declassamento dell'ATE a “cava di recupero”, ma non sulla concreta determinazione dei quantitativi estrattivi oggetto di riconoscimento.
Nella parte in cui afferma che i quantitativi riconosciuti sarebbero “non irrilevanti” e in linea con la riduzione della superficie estrattiva complessivamente operata dalla pianificazione (“pari a circa il 40%”), il giudice di primo grado non terrebbe conto dei seguenti elementi:
a) la rilevanza dei quantitativi sarebbe smentita dai dati e documenti prodotti dalla società SI in sede procedimentale;
b) l'affermazione della sostanziale corrispondenza tra la riduzione imposta alla potenzialità estrattiva delle aree in Comune di GN e il complessivo abbattimento dei volumi estraibili operato dal Piano sarebbe apodittica ed erronea.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare l’interesse del privato allo svolgimento di un'attività economica non in perdita (oltre che l’interesse pubblico all'effettiva possibilità e qualità del recupero dell'area).
Il motivo è infondato.
La qualificazione della cava in questione come “ cava da recupero ” non può non essere messa in relazione con la riduzione della relativa capacità estrattiva.
In sede di approvazione del nuovo piano cave, l’amministrazione ha individuato l’obiettivo non solo di ridurre gli ambiti estrattivi, eliminando quelli per i quali non era stata avviata alcuna attività, ma di istituire delle cave di recupero, nelle quali, pur essendo consentita la prosecuzione dell’attività estrattiva, è stato previsto come prioritario l’obbligo di ripristino e di recupero ambientale.
L’interesse economico della parte privata (la non sostenibilità dei costi a fronte della riduzione della capacità estrattiva), oltre a non essere adeguatamente comprovato dalla società appellante, ha necessariamente un carattere recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente a fronte delle criticità ambientali rilevate in sede procedimentale.
13. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio liquidate nel dispositivo in favore della Città metropolitana di Milano e della Regione IA, seguono la soccombenza; sono compensate nei confronti del Comune di ZA (in considerazione della sua sostanziale estraneità rispetto alle censure dedotte dalla società appellante nel presente grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000.00 (tremila/00) sia per la Regione IA, che per la Città Metropolitana di Milano, per complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Comune di ZA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO