Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1244/2010 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA LUCIA GESUMMARIA GIUDICE
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1244/2010 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentate e difese, giusta Parte_1 Parte_2 procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ivana Enrica PIPPONZI e dall'Avv.
Clemente DELLI COLLI, con elezione di domicilio nello studio della prima;
ATTRICI
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura a margine della CP _2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Raffaele DE BONIS CRISTALLI e dall'Avv.
Luca DI MASE, nello studio dei quali sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio MORRONE e dall'Avv. Luigi BRANCATI, con elezione di domicilio nello studio del primo;
CONVENUTA
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in CP_4 fase di riassunzione, dall'Avv. Carlo Francesco GLINNI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA in fase di riassunzione
(nato il [...]), rapp.to e difeso, giusta procura a margine della ON comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca DI MASE e dall'Avv. Raffaele DE BONIS
CRISTALLI, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
CONVENUTO
1
(nato il [...]), Parte_3 ON [...]
e CP_6 Controparte_7
CONVENUTI contumaci
avente ad oggetto: Simulazione di contratti ed azione di riduzione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Collegio (in composizione parzialmente diversa, rispetto all'attuale), emetteva, in data
7-8 Giugno 2021, la sentenza non definitiva n. 645/2021, cui si rinvia per la descrizione dello svolgimento del processo sino a quel momento, per i motivi di quella decisione e per il dispositivo adottato: quest'ultimo, peraltro, verrà, in basso, trascritto.
2. Lo stesso Collegio, con separata coeva ordinanza, fissava udienza per la prosecuzione della causa, disponendo una c.t.u.
3. Nel corso delle operazioni di c.t.u., la causa si interrompeva, in ragione del decesso di riassumeva. Persona_1 Parte_1
Degli eredi di si costituiva la sola coniuge Persona_1 CP_4 superstite, ma non pure i figli, (nato il Parte_3 ON
13.10.1978), e Controparte_6 Controparte_7 deduceva e documentava, in proposito, che CP_4 Parte_3
(nato il [...]), e
[...] ON Controparte_6 [...]
avevano rinunziato all'eredità di CP_7 Persona_1
In ogni caso, non essendosi essi costituiti, pur ritualmente chiamati in causa, deve dichiararsene la contumacia.
La spiegava domanda di riduzione, con riguardo alla lesione che CP_4 assumeva subita da Persona_1
4. Acquisita, infine, la c.t.u., si perveniva alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per più agevole comprensione della presente decisione, può essere opportuno, come si accennava, riprodurre il dispositivo della menzionata sentenza non definitiva:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alle domande formulate da
; Parte_2
2) ACCOGLIE la domanda di simulazione relativa dell'atto di vendita per rogito del Notaio dott. in Potenza, avente Rep. / Racc. nn. 70772 / 11157, del 9.04.2004, e, per Persona_2
l'effetto, ne DICHIARA il carattere di vendita dissimulante donazione da parte della de cuius
in favore di e;
SO CP _2
3) RIGETTA la domanda di simulazione assoluta dell'atto di vendita per rogito del Notaio dott.
in Potenza, Rep. / Racc. nn. 81676 / 14548, del 22.05.2007; Persona_2
2 N. 1244/2010 R.G.A.C.
4) RIMETTE le parti in istruttoria come da separata ordinanza;
5) RIMETTE alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese di lite.
Com'è noto, la sentenza non definitiva vincola rispetto alle questioni definite ed a quelle che costituiscono il presupposto logico della prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. III,
11.7.2024, ord. n. 19145; Cass. civ., Sez. III, 9.11.2021, ord. n. 32654).
2. Deve aggiungersi, rispetto a quanto si legge nel dispositivo, che il Collegio si pronunziava (nella motivazione, § V), altresì, sulla questione se una dei donatari,
[...]
avesse adempiuto al modus, apposto alla donazione, di mantenere CP_3 P_
(nato il [...]), questione sollevata da
[...] Persona_1
Il Tribunale concludeva che, in realtà, non aveva spiegato alcuna Persona_1 domanda (in particolare, di risoluzione della donazione, ex art. 793, co. 4, c.c.), e, comunque,
che, nel merito, un simile inadempimento non poteva ravvisarsi.
3. Il compendio, stimato dal c.t.u. (e l'ausiliario, salvo le precisazioni che verranno di seguito formulate, risulta aver eseguito il proprio compito senza incorrere in vizi di natura giuridica, logica o tecnica), è di seguito riportato, nel riepilogo che lo stesso ausiliario formula,
considerando gli immobili in relazione ai negozi, che li vedono quali oggetto di diritti: si aggiungono (in neretto), annotazioni dello scrivente estensore, relative ai valori da considerare ai fini della causa;
i valori di stima sono riferiti al momento dell'apertura della successione di ossia al 1° Maggio 2007. SO
L'ausiliario formula la descrizione puntuale dei beni, e ne conduce una stima analitica
(cfr., oltre alla relazione, l'allegato 'D' alla medesima): dalla quale sono tratti i valori, sotto indicati.
==Atto notarile notaio del 24/05/1999, rep. 49480, racc. n. 11168 Persona_4
e donano a in conto di legittima e L'eventuale ON SO Persona_1 supero in conto di disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione iti alla Contrada Botte di Potenza, di Ha 00.20.10, Catastalmente identificati con: CP_8
Foglio 15 di Potenza
particella 1041, di Ha 00.08.56, pascolo di 2^ del valore, stimato dal c.t.u., di euro 231,12 particella 2271, di Ha 00.02.80, pascolo di 2^ (oggi frazionata nelle particelle 2288-2289) del valore di euro 75,60 particella 2274, di Ha 00.07.66, pascolo di 2^ del valore di euro 613,98
particella 2276, di Ha 00.01.08, pascolo di 2^del valore di euro 29,16 esistenza di una servitù di passaggio a favore della p.lla 2274 del Foglio 15, contro la p.lla
2273 del Foglio 15, della larghezza costante di metri quattro e lungo il confine con la p.lla
2274, la quale parte dalla strada Comunale Botte e termina la p.lla 2274
Nell'atto, prodotto dalle attrici, non è precisato quali diritti fossero trasferiti da
e quali da ma si specifica che essi versassero nel ON SO
3 N. 1244/2010 R.G.A.C.
regime patrimoniale della comunione legale dei beni: sicché deve reputarsi che essi
abbiano donato, ciascuno, una quota di metà (dovendosi così risolvere, nel momento, nel quale il bene fuoriusciva dal patrimonio dei coniugi, la natura di comunione priva di quote, che si riconosce alla comunione legale).
Ne consegue che se il valore totale è pari ad euro 949,86, quello riconducibile a
è pari ad euro 474,93. SO
==Atto notarile notaio del 09/04/2004, rep. 70772, racc. n. 11157 Persona_2
vende ai coniugi e SO CP Controparte_9
ad uso abitazione sito alla Contrada Botte n. 153/C, sviluppantesi su due
[...] livelli, primo piano sottostrada e terra, Catastalmente identificato con:
Foglio 15 particella 2601, Contrada Botte snc, piano primo sottostrada e terra, Categoria A/2,
Classe 5, consistenza vani 6,00 prezzo della vendita euro 50.200,00
Trattasi della compravendita dissimulante una donazione: il valore è pari ad euro
100.558,88.
==Atto notarile notaio del 09/04/2004, rep. 70773, racc. n. 11158 Persona_2
e donano a in conto di legittima e L'eventuale ON SO CP supero in conto di disponibile
TERRENI siti alla Contrada Botte di Potenza, di Ha 01.82.02, Catastalmente identificati con:
Foglio 15 di Potenza particella 2588, di Ha 00.66.93, pascolo di 2^ (forse da non considerare, poichè bene esclusivo di ON particella 2598, di Ha 00.03.25, pascolo di 2^ del valore di euro 87,75 particella 2593, di Ha 00.38.46, pascolo di 2^ del valore di euro 811,62 particella 2592, di Ha 00.73.38, pascolo di 2^ del valore di euro 1.981,26
in conto di legittima e L'eventuale supero in conto di Controparte_3 CP0 iti alla Contrada Botte di Potenza, di Ha 01.82.43, Catastalmente identificati con:
[...]
Foglio 15 di Potenza particella 2585, di Ha 00.51.98, pascolo di 2^ (forse da non considerare, poichè bene esclusivo di ON
particella 2587, di Ha 01.00.63, pascolo di 2^ in realtà, anche tale particella risulta, dal testo del contratto, trasferita dal patrimonio di sicché non può ON essere considerata al fine della ricostruzione del patrimonio di SO
particella 2597, di Ha 00.00.18, pascolo di 2^in realtà, anche tale particella risulta, dal testo del contratto, trasferita dal patrimonio di sicché non può ON essere considerata al fine della ricostruzione del patrimonio di SO
particella 2594, di Ha 00.29.08, pascolo di 2^ del valore di euro 785,16
particella 2596, di Ha 00.00.48, pascolo di 2^ del valore di euro 12,96
4 N. 1244/2010 R.G.A.C.
particella 2582, di Ha 00.00.08, pascolo di 2^ (forse da non considerare, poichè bene esclusivo
di ON
In conclusione, dev'essere considerato un valore di euro complessivo di euro
3.678,75: a euro 2.880,63, ed a euro 798,12. CP Controparte_3
27/04/2004, rep. 77 Atti ultima Volontà
dispone quanto segue: SO
“revoco ed annullo ogni altro testamento, volendo che solo il presente abbia piena attuazione.
Premetto di essere coniugata con e di avere quattro figli: , ON CP
, e . Dichiaro di aver già attribuito, Controparte_3 Persona_1 Persona_5 unitamente a mio marito beni immobili ai miei figli , ON CP CP_3
e tali da integrare pienamente la quota di legittima spettante a ciascuno di essi. Per_5
Dichiaro, altresì, di aver già attribuito in vita, unitamente a mio marito ON Per Per altro bene immobile a mio figlio . Lascio a mio figlio i terreni ubicati in Comune di
Potenza alla Contrada Botte, estesi complessivamente are 14.21 (are quattordici e centiare
ventuno), attualmente distinti in Catasto Terreni al foglio 15, particelle 2595 [del valore di euro 50,49] e 2599. [del valore di euro 333,18] Lego, in sostituzione di legittima, a mio marito
l'usufrutto, vita natural durante, su tutti i miei beni presenti e futuri, ad ON Per esclusione di quelli oggetto della precedente attribuzione a favore di mio figlio .
Dispongo, infine, che eventuali altri beni mobili ed immobili che dovessero far parte del mio patrimonio e non compresi nel presente testamento e nemmeno già attribuiti ad alcuni dei miei Per figli spetteranno ai miei quattro figli , , e in comune ed in parti CP CP_3 Per_5 uguali.
La presente disposizione testamentaria viene da me fatte con imputazione alla quota di legittima del mio patrimonio ereditario e, per l'eventuale supero, alla quota di disponibile”.
In totale, euro 383,67.
==Atto notarile notaio del 06/04/2006, rep. 49585, racc. n. 4599 Persona_6
donava al marito a titolo di anticipata successione legittima e per il supero, se SO ve ne fosse, a titolo di disponibile esente dalla collazione
Parte_4 iti in agro di Pignola alle Contrade "Fontana Rosa" e "Samoeta", di Ha 01.13.37,
[...]
Catastalmente identificati con:
Foglio 2 di Pignola particella 14, di Ha 00.75.40, seminativo di 3^ del valore di euro 5.014,10
particella 127, di Ha 00.04.90, pascolo di 1^ del valore di euro 132,30
Foglio 3 di Pignola particella 192 (ex 53), di Ha 00.33.07, seminativo di 3^ del valore di euro 2.199,16
5 N. 1244/2010 R.G.A.C.
In totale, euro 7.345,56.
==Atto notarile notaio del 23/03/2007, rep. 49052, racc. n. 22803 Persona_7
donava CON RISERVA DI USUFRUTTO ED ONERE DI MANTENIMENTO a SO
la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vita natural durante per sé e Controparte_3 successivamente per il proprio coniuge Parte_5
per civile abitazione non di lusso sito in Potenza alla Contrada Botte n. 153/B,
[...] composto da tre vani utili ed accessori ripartiti tra il primo ed il secondo piano, nonché da due
locali deposito al piano seminterrato e da tre locali deposito al piano terra, Catastalmente identificato con:
Foglio 15 particella 2600, subalterno 6, Categoria A/2, Classe 5, consistenza vani 4,50,
superficie catastale mq. 101,00
Il valore è pari ad euro 68.385,47: ma, in realtà, trattandosi di bene gravato, al momento della morte della , da usufrutto vitalizio a favore di Per_3 ON
(nato il [...]), il c.t.u. avrebbe dovuto detrarre (il prospetto del calcolo dei valori di stima non menziona una simile ulteriore operazione, così come non la menziona la relazione: il consulente, come per gli altri immobili, moltiplica il valore unitario per i metri quadrati) il valore dell'usufrutto, pervenendo, ai sensi del D.M. 18.12.2003, ad un valore netto pari ad euro 51.289,10, a favore di e ad un valore Controparte_3 netto, a favore di di euro 16.521,13. Tutto ciò senza considerare ON
l'onus del mantenimento dello stesso: che, tuttavia, non si sa se si sia sostanziato in prestazioni di valore economico effettivamente apprezzabili e rilevanti.
==Atto notarile notaio del 22/05/2007, rep. 81676, racc. n. 14548 Persona_2 premessa la donazione a favore di CP1 iti alla Contrada Botte di Potenza, di Ha 01.82.02, Catastalmente identificati con:
[...]
Foglio 15 di Potenza
particella 2588, di Ha 00.66.93, pascolo di 2^ particella 2598, di Ha 00.03.25, pascolo di 2^ particella 2593, di Ha 00.38.46, pascolo di 2^ (oggi frazionata nelle particelle 2894-2895-
2896)
particella 2592, di Ha 00.73.38, pascolo di 2^ si specifica che unitamente ai predetti terreni deve intendersi trasferito anche l'entrostante fabbricato rurale in ragione del principio dell'accessione, ai sensi degli artt. 934 e ss. CC.
l'Atto notarile notaio del 09/04/2004, rep. 70773, racc. n. 11158 è nullo la Persona_2 particella 2593, di Ha 00.38.46, pascolo di 2^, è stata frazionata nelle particelle numero 2894-
2895-2896 sulla particella 2896 insiste un fabbricato, oggetto di compravendita essendo nullo il predetto Atto notarile notaio del 09/04/2004, rep. 70773, racc. n. 11158 Persona_2
6 N. 1244/2010 R.G.A.C.
vende a (forse da non considerare, in ragione dei contenuti CP ON della sentenza non definitiva)
sito alla Contrada Botte, snc, in corso di ristrutturazione mediante Parte_6 demolizione e ricostruzione, privo di pavimenti, rivestimenti, intonaci, infissi ed impianti idrotermico-sanitari, al piano terra, di 80 mq. catastali circa, con annessa corte pertinenziale
circostante estesa Ha 00.07.60, Catastalmente identificato con:
DEPOSITO: Foglio 15 particella 2896, Contrada Botte snc, piano terra, Categoria C/2, Classe
4, consistenza mq. 56,00, superficie catastale mq. 80,00
ANNESSA: Foglio 15 particella 2895 (ex 2593), Parte_7 pascolo 2^, Ha 00.07.60 prezzo complessivo della vendita euro 19.500,00, di cui euro 18.000,00 per il deposito
euro 1.500,00 per la corte pertinenziale fabbricato edificato anteriormente il 01 settembre 1967 - in corso di ristrutturazione D.I.A. presentata al Comune di Potenza in data 14 settembre 2006
Si tratta della compravendita ritenuta non simulata dal Tribunale, nella sentenza non definitiva.
==Dichiarazione di successione numero 1190 volume 7 del 18 settembre 2007
iti alla Contrada Botte di Potenza, Catastalmente identificati con: CP_8
Foglio 15 di Potenza particella 2595, di Ha 00.01.87, pascolo di 2^, per l'intero particella 2599, di Ha 00.12.34, pascolo di 2^, per l'intero
Si tratta dei medesimi beni, oggetto del testamento.
4. Se si sommano i valori, prima indicati, si perviene al complessivo importo di euro
180.827,26, e non a quello di euro 202.306,38, indicato dal c.t.u. senza esatta considerazione dei titoli.
La difesa di nella comparsa conclusionale, da ultimo depositata, CP_4 eccepisce, in proposito, che: «Sebbene veniva espletata nel corso del giudizio de quo Ctu tecnica, la stessa determinava il solo valore di stima degli immobili oggetto di causa e
contestazione. Nulla veniva accertato in merito al valore complessivo della massa ereditaria della defunta . In altre parole l'azione di riduzione proposta nei confronti del SO defunto deceduto in data 11-11-2012 in mancanza di accertamento ON giudiziale del valore complessivo della massa ereditaria della defunta (madre SO del sig. premorta a quest'ultimo), al netto dei debiti e con l'aggiunta delle Persona_5 donazioni dalla stessa effettuate in vita, è del tutto infondata e pertanto va rigettata.».
7 N. 1244/2010 R.G.A.C.
In realtà, tale deduzione rimane generica: in assenza di elementi, resi noti al Tribunale
e sottoposti al contraddittorio, rimane del tutto ipotetico che la composizione del patrimonio fosse diversa.
Non si possono includere, nell'oggetto della causa, i beni che (nato ON il 14.3.1925), deceduto in corso di causa, coniuge superstite della , lasciava morendo, Per_3 ma che non gli erano pervenuti tramite la successione a causa di morte alla medesima , Per_3 come vorrebbe, invece, (cfr., nella comparsa conclusionale depositata Parte_1 il 5 Dicembre 2024, i seguenti brani: «Nella medesima udienza la sig.ra Parte_1 dichiarava di avere ricevuto dal nonno, (convenuto dell'odierno giudizio e ON deceduto in corso di causa), con il prodotto testamento pubblico del 06.08.2012, il suolo sito in Pignola al foglio 2, par.lle n. 14 e 127 ed al foglio 3 par.lla n. 192, in legato in conto di legittima, del valore di € 43.640,00.
Ravvisava, pertanto, al Giudice la necessità in rito di trattare unitariamente i diritti ereditari delle parti nascenti dalle successioni della nonna sig.ra , per la quale SO
è giudizio, nonché dei diritti ereditari dell'indicato nonno sig. marito ed ON erede della prima e, a sua volta, dante causa delle parti.
Domanda, questa, ammissibile in quanto il decesso del nonno sig. ON sopravenuto in corso di giudizio, fa nascere l'obbligo legale di trattare in una unica sede i diritti ereditari nascenti dalle successioni di entrambi i nonni, ovvero i coniugi SO
e rendendo legittima la richiesta secondo cui l'oggetto del giudizio debba ON essere esteso a ricomprendere la successione di entrambi.»).
La causa è stata introdotta con uno specifico fine, peraltro neppure quello di dividere i beni, ma solamente di ridurre le disposizioni lesive dei diritti di legittimario di Per_5
e, poi, della di lui rappresentante ed il thema decidendum non
[...] Parte_1 può essere variato nel corso della medesima, estendendo, per motivi sia pur meramente pragmatici, l'oggetto della decisione dall'una all'altra delle successioni, man mano apertesi, e, addirittura, eventualmente, alla divisione delle masse.
Si oppongono all'inclusione dei beni pervenuti a i due convenuti ON
e «Il Consulente rileva che il marito della de cuius CP _2
, è deceduto a Potenza in data 11/11/2012, e che l'apertura SO ON della Successione ereditaria è avvenuta quando lo stesso era ancora in vita (la moglie
[...]
è deceduta a Potenza il 01/05/2007). Da ciò afferma che è necessario verificare se il Per_3 patrimonio immobiliare appartenuto a andrebbe suddiviso tenendo conto di tale SO situazione, circostanza la quale porrebbe una quota del valore di 1/3 dell'intero detto patrimonio immobiliare in capo al marito o meno. ON
È evidente che la quota fittizia spettante al suddetto deve ON necessariamente essere quantificata, salvo poi alla divisione dell'eredità di quest'ultimo, non oggetto del presente giudizio, essere divisa tra gli aventi diritto.».
In realtà, in questa sede, come poc'anzi affermato, non deve dividersi l'eredità di ma deve considerarsi se gli atti di trasferimento, ascrivibili a ON Per_3
8 N. 1244/2010 R.G.A.C.
abbiano leso i diritti di legittimario di premorto alla , e Per_3 Persona_5 Per_3 padre di e, quindi, per effetto della rappresentazione, i diritti della Parte_1 stessa Parte_1
Tra l'altro, non trattandosi di una divisione, non rilevano la regolarità e conformità urbanistica e catastale.
5. Al momento della morte, lasciava, quali successibili, il marito, SO
(nato il [...]), i figli ON Persona_1 CP
e la nipote quale rappresentante (si ripete) del Controparte_3 Parte_1 padre Persona_5
Ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c., a spettava un quarto del ON patrimonio, ovvero euro 45.206,82: le quote dei quattro figli (compresa quella del premorto) erano pari ad un ottavo ciascuna, ossia ad euro 22.603,41.
La disponibile era pari, anch'essa, ad euro 45.206,82.
Ai sensi dell'art. 554 c.c., si riducono, innanzitutto, «Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre»: nella specie, le disposizioni testamentarie investono un valore di euro 383,67, destinati a e contenuti entro la legittima di costui. Persona_1
Deve, dunque, procedersi con la riduzione delle donazioni lesive, principiando dall'ultima (artt. 555 e 559 c.c.).
La ratio legis è che il de cujus, quando compie ulteriori donazioni, o quando si apre la successione testamentaria, può aver già esaurito, mediante precedenti donazioni, la quota disponibile: donazioni anteriori che, pertanto, essendo state compiute quando la disponibile era ancora capiente, rimangono ferme, al contrario di quelle posteriori, ormai eseguite in assenza di capienza.
Nella specie, la prima donazione risale al 24 Maggio 1999, il valore del donatum
(calcolato, si è detto, alla data dell'apertura della successione) è pari ad euro 474,93: beneficiario era Persona_1
Si tratta di disposizione non lesiva, perché entro la legittima di costui.
Segue la donazione, dissimulata da compravendita, del 9 Aprile 2004, in favore di e di il valore è pari ad euro 100.558,88, ossia euro CP _2
50.279,44 per ciascun donatario.
La donazione eccede, per euro 27.676,03, la quota di riserva, destinata a CP
, e per euro 55.352,06 la disponibile.
[...]
Con donazione del 9 Aprile 2004, a viene donato un valore di euro CP
2.880,63, ed a un valore di euro 798,12. Controparte_3 somma l'eccedenza, già ottenuta innanzi, a questa, mentre CP rimane, ancora, entro il valore della legittima. Controparte_3
La donazione successiva risale al 6 Aprile 2006, è compiuta in favore del marito, per un valore di euro 7.345,56: entro il valore della quota di costui.
9 N. 1244/2010 R.G.A.C.
L'ultima donazione risale al 23 Marzo 2007, e favoriva sia cui Controparte_3 veniva lasciato, come innanzi rilevato, un compendio del valore di euro 51.289,10, sia
(nato nel 1925), il quale riceveva euro 16.521,13. ON
quale legittimaria, poteva ricevere la somma di euro 22.603,41, Controparte_3 sicché c'è un esubero di euro 28.685,69.
Sommando gli euro 51.289,10 agli euro 798,12, già prima ricevuti, ella ottiene un totale di euro 52.087,22, con una differenza di euro 29.483,81.
Applicando i criteri, di cui all'art. 540 c.c., e trattandosi di un immobile che, alla luce degli elementi offerti dalla c.t.u., appare funzionalmente unitario e, dunque, non comodamente divisibile, il bene, oggetto della donazione, non può essere sottratto alla donataria, mentre costei deve versare all'erede (per rappresentazione), lesa nella legittima, il controvalore in denaro della medesima legittima, rivalutata, quale debito di valore, alla data della decisione (cfr. Cass.
civ., Sez. II, 19.3.2010, sent. n. 6709, e, sia pure con sfumatura parzialmente differente, Cass. civ., Sez. II, 17.3.2016, sent. n. 5320), oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo.
9. agisce per la riduzione, valendosi dei diritti di legittimario del di CP_4 lei dante causa, ma ella è subentrata nella medesima posizione processuale Persona_1 del il quale non aveva chiesto se non dichiararsi il difetto della legittimazione attiva P_ della , e respingersi la domanda di riduzione, come proposta nei di lui confronti, Pt_2 senza agire, a propria volta, in riduzione.
La domanda riconvenzionale di riduzione, avanzata dalla insomma, è CP_4 inammissibile, per tardività.
10. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite (o, nel caso delle parti contumaci, dichiarate irripetibili), trattandosi di causa complessa, che non vede la precisa ed assoluta soccombenza di alcuna delle parti, e che, comunque, ha richiesto un'attività di consulenza tecnica, al fine di chiarire effettivamente i valori dei beni, l'esistenza e la consistenza della lesione: le spese di c.t.u., secondo un criterio consimile di compensazione, rimarranno a carico di tutte le parti (eccetto Parte_3 ON
- nato il [...] -, e i quali non hanno Controparte_6 Controparte_7 accettato l'eredità relitta da e, quindi non sono sottentrati nella posizione di Persona_1 costui), secondo le quote (una quota per ciascuno dei figli di o, per costoro, SO gli eredi, tra loro, nuovamente, pro quota), nel rapporto interno tra le parti medesime (ossia fermo quanto già stabilito nel decreto di liquidazione).
Eccezione alla compensazione dev'esser fatta rispetto a la Parte_2 quale ha rinunziato alla domanda, senza un accordo sulle spese di lite con le controparti (art. 306 c.p.c.): essa risponde, allora, per la quota di spese imputabile alle difese relative alla di lei posizione.
Il Tribunale, nella sentenza non definitiva, si pronunziava adoperando la formula della cessazione della materia del contendere, ma tale cessazione è dipesa, comunque, da una rinunzia: ove proprio si debba valutare la soccombenza virtuale, questa ricade, comunque, sulla
10 N. 1244/2010 R.G.A.C.
COVIELLO, la quale agiva come rappresentante del figlio premorto della , sebbene Per_3 fosse la coniuge superstite di costui, e non una discendente (art. 467 c.c.).
Nei confronti di peraltro, è possibile estendere la compensazione CP_4 anche alle spese dovute a costei, quale erede di dalla : che si Persona_1 Pt_2 contrappongono a quelle che la stessa potrebbe dover corrispondere a CP_4
per effetto della soccombenza rispetto all'inammissibile domanda di Parte_1 riduzione (la e agivano unitariamente, costituendo, Pt_2 Parte_1 dunque, un unico centro di interessi processuali).
Distrazione, infine, come da istanze, in favore dei procuratori costituiti di P_
(nato il [...]) e di
[...] Controparte_3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1244/2010 R.G.A.C., promossa da e contro e Parte_1 Parte_2 CP
_2 Controparte_3 CP_4 ON
(nato il [...]), (nato il [...]), Parte_3 ON
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_6 Controparte_7 disattesa, così decide:
1. dichiara contumaci (nato il [...]), Parte_3 ON
e Controparte_6 Controparte_7
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_3 Parte_1
22.603,41, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come da motivazione
(§ 8);
3. dichiara inammissibile la domanda di riduzione, proposta da CP_4
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, tutte le medesime parti (salvo
- nato il [...] -, Parte_3 ON [...]
e , come da motivazione (§ 10); CP_6 Controparte_7
5. condanna a rifondere a ed a Parte_2 CP CP_2 le spese di lite, liquidate in euro 1.250,00 per compensi, oltre al rimborso delle
[...] spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa, come per legge;
6. condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_2 Controparte_3 liquidate in euro 1.250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa, come per legge;
distrazione in favore degli
Avv.ti Antonio MORRONE Luigi BRANCATI;
7. condanna a rifondere a (nato il Parte_2 ON
18.4.1978) le spese di lite, liquidate in euro 1.250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa, come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Raffaele DE BONIS;
8. compensa le ulteriori spese di lite tra tutte le parti costituite (irripetibili, rispetto a quelle non costituite).
11 N. 1244/2010 R.G.A.C.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 23 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
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