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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
E. AN e C. Summa
Ricorrente
C O N T R O
, CP_1
contumace
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 26.2.2024, nota con la quale aveva richiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 2673,73 corrisposta al a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno
2018.
Eccepiva l'illegittimità di siffatta pretesa in quanto il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1990/2021, resa in relazione al medesimo indebito e con riferimento alla stessa causale, ne aveva già dichiarato l'infondatezza.
Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace e all'odierna udienza CP_1 la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà evidenziare che, rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2,
1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
A tal proposito, in particolare, si osserva che ai sensi dell'art. 52, comma 2, l. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, l. 30 dicembre 1991, n. 412, ""nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".
Sennonché, la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, che – come suesposto- ha natura di norma eccezionale ed è perciò in suscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni, e non già qualsiasi prestazione previdenziale
(Cass. 7 marzo 2003 n. 3488).
Non è pertanto applicabile all'indebito che riguarda la corresponsione di somme a titolo diverso da quello pensionistico (Cass. 11719/2009).
Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).
La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.
Tanto premesso, si osserva che l'indebito in esame ha ad oggetto le somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 (cfr. all. 1 e 4, che recano il medesimo numero di prestazione a cui l'indebito si riferisce).
Dalla documentazione prodotta dall'istante, risulta che la richiesta di restituzione di tale importo era stata già formulata da con nota del 19.9.2019 (all 4) e che avverso tale CP_1 richiesta l'istante propose ricorso analogo a quello che occupa, conclusosi con sentenza n. 1990/2021 (all. 2), con la quale il Tribunale di Brindisi- stante l'avvenuto riaccredito, in via amministrativa, delle giornate di lavoro dichiarate nell'anno 2018- accertò che CP_
“nulla è dovuto dal ricorrente all' in ragione della nota impugnata”.
E' dunque evidente che, a fronte di tale accertamento – che non risulta essere stato oggetto di gravame – non avrebbe potuto reiterare la medesima richiesta di pagamento per CP_1
2 le stesse causali (peraltro infondate alla luce di quanto allegato e documentato al punto 9 del ricorso).
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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