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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15140 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9978/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
LI TE GI
AN BR GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9978/2024 R.G., vertente tra
, Parte_1 nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'avv. Luigi Labonia
-ricorrente-
e
AD FR, nata il [...] in [...] con il patrocinio dell'avv. Daniele Pala
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario in data 9 febbraio 1991 nel Comune di San Vito dei Normanni. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 1993) e (classe 1999), Per_1 Per_2
oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge, sig.ra AD FR,
rappresentando che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì
provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
AD FR, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti, il GI relatore ha discusso “ampiamente con i procuratori sulla possibilità di una ragionevole
definizione transattiva della controversia, valutando come ragionevole
soluzione quella della corresponsione alla resistente di un equo assegno
di mantenimento con trasferimento della stessa in luogo diverso
dall'abitazione familiare”. I procuratori delle parti hanno quindi chiesto rinvio a una data successiva alla pausa estiva “proprio per coltivare tale
definizione transattiva della controversia”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025 le parti sono quindi addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro
2 separazione, come da scrittura sottoscritta dalle parti in data 6 ottobre
2025, nei termini di seguito trascritti:
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 19 giugno 2025 appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto,
la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra FR e il sig. Pt_1
3 non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
6 luglio 1962 in San Vito dei Normanni (Brindisi,) e AD FR,
nata il [...] in [...], i quali hanno celebrato matrimonio nel comune di San Vito dei Normanni in data 9
febbraio 1991; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Vito dei Normanni al n. 7, Parte 2, Serie A, Anno 1991;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di San Vito Dei Normanni per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il GI estensore
AN BR
Il Presidente
TA ZI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
LI TE GI
AN BR GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9978/2024 R.G., vertente tra
, Parte_1 nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'avv. Luigi Labonia
-ricorrente-
e
AD FR, nata il [...] in [...] con il patrocinio dell'avv. Daniele Pala
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario in data 9 febbraio 1991 nel Comune di San Vito dei Normanni. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 1993) e (classe 1999), Per_1 Per_2
oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge, sig.ra AD FR,
rappresentando che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì
provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
AD FR, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti, il GI relatore ha discusso “ampiamente con i procuratori sulla possibilità di una ragionevole
definizione transattiva della controversia, valutando come ragionevole
soluzione quella della corresponsione alla resistente di un equo assegno
di mantenimento con trasferimento della stessa in luogo diverso
dall'abitazione familiare”. I procuratori delle parti hanno quindi chiesto rinvio a una data successiva alla pausa estiva “proprio per coltivare tale
definizione transattiva della controversia”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025 le parti sono quindi addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro
2 separazione, come da scrittura sottoscritta dalle parti in data 6 ottobre
2025, nei termini di seguito trascritti:
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 19 giugno 2025 appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto,
la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra FR e il sig. Pt_1
3 non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
6 luglio 1962 in San Vito dei Normanni (Brindisi,) e AD FR,
nata il [...] in [...], i quali hanno celebrato matrimonio nel comune di San Vito dei Normanni in data 9
febbraio 1991; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Vito dei Normanni al n. 7, Parte 2, Serie A, Anno 1991;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di San Vito Dei Normanni per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il GI estensore
AN BR
Il Presidente
TA ZI
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