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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1039/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Siragusa che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'Avv. Gabriele Morreale CP_1
pag. 1 Agnello che lo rappresenta e difende per procura in Notar di Persona_1
Roma in data 21 luglio 2015
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Piazza Europa n. 37 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lo Verso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229000010214000, notificata in data 09.03.2022, per l'importo di € 3.421,25
per la parte relativa alle seguenti cartelle esattoriali per ruoli sede di CP_1
Palermo, emessi per contributi previdenziali del ricorrente:
pag. 2 1) cartella di pagamento n. 29620110013833354000, asseritamente notificata in data 08.06.2011, su ruolo emesso dall' – Sede di Palermo, per l'importo CP_1
complessivo di € 2.277,04, per contributi I.V.S., somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
gestione artigiani, per l'anno 2009;
2) avviso di addebito n. 59620120000515223000, asseritamente notificato in data
23.04.2012, su ruolo emesso dall' – Sede di Palermo, per l'importo CP_1
complessivo di € 1.144,21 per contributi I.V.S., somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
gestione artigiani, per l'anno 2009.
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la carenza di interesse ad agire del CP_1
ricorrente, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva e Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 25.03.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
pag. 3 L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve essere rigettata per infondatezza l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Inoltre, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in applicazione del principio della Suprema Corte che con sentenza CP_1
Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n. 24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale scaturita da sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada, non assolta dal contribuente
sanzionato, qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di
accertamento dell'infrazione la legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente
Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche,
quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto opposto. Quest'ultimo,
infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose conseguenze a cui
l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui risulti soccombente
per annullamento della cartella in discorso”.
Ciò posto, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 4 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' emerge che in data 27.04.2012 è stato notificato l'avviso di addebito n. CP_1
59620120000515223000; per la cartella la cartella di pagamento n.
29620110013833354000 asseritamente notificata in data 08.06.2011 nessuna documentazione è stata prodotta.
Dalla produzione della emerge che: CP_4
- la cartella di pagamento n. 29620110013833354000 è stata notificata in data
08.06.2011, in data 03.06.2016 è stato notificato l'avviso di intimazione n.
29620169007512285/000 e in data 09.03.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620120000515223000 è stato notificato in data pag. 5 27.04.2012, in data 03.06.2016 è stato notificato l'avviso di intimazione n.
29620169007512285/000 e in data 09.03.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata dell'intimazione impugnata.
L'intimazione impugnata, risulta notificata in data 09.03.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto si rileva, inoltre, che alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma
1, del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio
2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85
giorni.
Sia per la cartella di pagamento n. 29620110013833354000 che per l'avviso di addebito n. 59620120000515223000 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il
27.09.2021 (03/06/2016 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data
09.03.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 29620229000010214000, notificata in data 09.03.2022 per ruoli devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di CP_1
pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_4
pag. 6 impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_3
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' e tra quest'ultimo e la CP_1 CP_4
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229000010214000, notificata in data 09.03.2022 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_4
executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto atto impugnato.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_3
pag. 7 che si liquidano in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed e tra CP_1
quest'ultimo e la CP_4
Così deciso in Termini Imerese in data 25 novembre 2025.
Il Giudice
MA NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1039/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Siragusa che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'Avv. Gabriele Morreale CP_1
pag. 1 Agnello che lo rappresenta e difende per procura in Notar di Persona_1
Roma in data 21 luglio 2015
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Piazza Europa n. 37 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lo Verso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229000010214000, notificata in data 09.03.2022, per l'importo di € 3.421,25
per la parte relativa alle seguenti cartelle esattoriali per ruoli sede di CP_1
Palermo, emessi per contributi previdenziali del ricorrente:
pag. 2 1) cartella di pagamento n. 29620110013833354000, asseritamente notificata in data 08.06.2011, su ruolo emesso dall' – Sede di Palermo, per l'importo CP_1
complessivo di € 2.277,04, per contributi I.V.S., somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
gestione artigiani, per l'anno 2009;
2) avviso di addebito n. 59620120000515223000, asseritamente notificato in data
23.04.2012, su ruolo emesso dall' – Sede di Palermo, per l'importo CP_1
complessivo di € 1.144,21 per contributi I.V.S., somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale,
gestione artigiani, per l'anno 2009.
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la carenza di interesse ad agire del CP_1
ricorrente, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva e Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 25.03.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
pag. 3 L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve essere rigettata per infondatezza l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Inoltre, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in applicazione del principio della Suprema Corte che con sentenza CP_1
Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n. 24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale scaturita da sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada, non assolta dal contribuente
sanzionato, qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di
accertamento dell'infrazione la legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente
Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche,
quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto opposto. Quest'ultimo,
infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose conseguenze a cui
l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui risulti soccombente
per annullamento della cartella in discorso”.
Ciò posto, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 4 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' emerge che in data 27.04.2012 è stato notificato l'avviso di addebito n. CP_1
59620120000515223000; per la cartella la cartella di pagamento n.
29620110013833354000 asseritamente notificata in data 08.06.2011 nessuna documentazione è stata prodotta.
Dalla produzione della emerge che: CP_4
- la cartella di pagamento n. 29620110013833354000 è stata notificata in data
08.06.2011, in data 03.06.2016 è stato notificato l'avviso di intimazione n.
29620169007512285/000 e in data 09.03.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620120000515223000 è stato notificato in data pag. 5 27.04.2012, in data 03.06.2016 è stato notificato l'avviso di intimazione n.
29620169007512285/000 e in data 09.03.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata dell'intimazione impugnata.
L'intimazione impugnata, risulta notificata in data 09.03.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto si rileva, inoltre, che alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma
1, del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio
2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85
giorni.
Sia per la cartella di pagamento n. 29620110013833354000 che per l'avviso di addebito n. 59620120000515223000 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il
27.09.2021 (03/06/2016 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data
09.03.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 29620229000010214000, notificata in data 09.03.2022 per ruoli devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di CP_1
pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_4
pag. 6 impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_3
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' e tra quest'ultimo e la CP_1 CP_4
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229000010214000, notificata in data 09.03.2022 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_4
executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto atto impugnato.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_3
pag. 7 che si liquidano in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed e tra CP_1
quest'ultimo e la CP_4
Così deciso in Termini Imerese in data 25 novembre 2025.
Il Giudice
MA NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8