Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 25/11/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
in composizione monocratica, in persona del giudice AR BI, a scioglimento della riserva pronunciata in udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4086/PM del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:
Omissis OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Guido Rossi, presso il cui studio sito in Campobasso in Piazza Cesare Battisti n. 21 - 86100 – è elettivamente domiciliato (PEC: avv.guidorossi@pec.it);
contro I.N.P.S., sedente in Roma in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Testa (PEC:
avv.antonella.testa@postacert.I.N.P.S..gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11.
Oggetto: ottemperanza alla sentenza n. 38 del 17/6/2025.
Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, l’avv. Guido Rossi per il ricorrente, l’avvocata Elena Di Iorio per l’I.N.P.S., come da verbale in atti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Sentenza n.62 /2025 1. – Con ricorso depositato in data 21/10/2025 il sig. Omissis, premesso:
- l’esito del precedente giudizio sfociato nella sentenza n. 38/2025 del 17/6/2025 di questa Sezione, con la quale è stata riconosciuta la pensione privilegiata con decorrenza 01/01/2023 di VII categoria Tab. A per cinque patologie contratte in servizio, in cumulo considerate;
- di aver notificato la sentenza via PEC il 18.06.2025, passata in giudicato in quanto non impugnata dall’Istituto entro sessanta giorni;
- che, trascorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 D.L. 669/1996 (scadenza 16.10.2025), INPS non vi ha dato esecuzione;
- che la diffida notificata all’INPS il 10.09.2025 è rimasta senza esito;
agiva in ottemperanza per la mancata esecuzione della citata sentenza da parte dell’Istituto, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, di fissare una penale pecuniaria per ogni ritardo nell’esecuzione; con condanna alle spese.
2. – Nel costituirsi in giudizio in data 10 novembre 2025, l’INPS preliminarmente contestava il passaggio in giudicato della sentenza, posto che la notificazione effettuata in data 18/6/2025 era stata eseguita alla parte INPS alla casella pec notifica.attigiudiziari.campobasso@postacert.inps.gov.it
(notifica, quindi, semmai rilevante ai fini della decorrenza del termine previsto quale spatium deliberandi dei 120 gg. di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n.
669/1996) e non al suo procuratore costituito come prevedono gli artt. 178 e 179 del codice di giustizia contabile, sicché trattasi – allo stato – di statuizione ancora soggetta ad impugnazione, mentre il termine di 120 giorni è scaduto approssimativamente in data 18/10/2025 ovvero pochissimi giorni prima il deposito del ricorso e, come asserito da controparte, durante la pendenza del termine è stata inviata la diffida ad adempiere (in data 10/9/2025).
Ad ogni modo, l’Istituto affermava di aver provveduto ad elaborare la pensione con il beneficio riconosciuto nella sentenza come da provvedimento allegato, prevedendosi il pagamento delle differenze con il rateo pensionistico di febbraio 2026.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso o, comunque, di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite alla luce del lievissimo ritardo riportato nell’esecuzione e, comunque, dell’immediata adozione del provvedimento satisfattivo.
3. – Il ricorrente depositava in data 18 novembre 2025 una memoria in cui contestava recisamente le allegazioni difensive dell’INPS sostenendo che:
- l’INPS non ha ottemperato, nonostante la diffida del 10/09/2025;
- vi è stata violazione del termine di 120 giorni (art. 14 d. lgs. 669/1996), l’INPS doveva completare l’esecuzione entro il 16/10/2025;
- l’adempimento vi è stato solo dopo ricorso per ottemperanza;
- il termine di 120 giorni è perentorio e non giustifica il “lievissimo ritardo”
invocato dall’INPS, il quale non si è peritato nemmeno dopo la diffida di effettuare alcuna comunicazione di avvio del procedimento;
- l’art. 282 c.p.c. e art. l’art. 212 del Codice Giustizia Contabile confermano che le sentenze di I grado sono immediatamente esecutive.
- l’art. 218 C.G.C. impone la notifica solo alla P.A. resistente;
- la diffida è stata regolarmente effettuata, quindi la condizione di procedibilità è stata rispettata.
Insisteva, quindi, per l’accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
4. – Nell’odierna udienza, l’avv. Rossi per il ricorrente e l’avvocata Di Iorio per l’I.N.P.S. si sono riportati agli scritti difensivi concludendo come da verbale.
La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza unitamente alle succinte ragioni del decidere.
5. – In via preliminare, vanno richiamati gli artt. 169 e 190, comma 4 C.G.C., in combinato disposto, in base ai quali la sentenza pensionistica è provvisoriamente esecutiva salvo sospensione dell’esecuzione specificamente disposta dal giudice d’appello in casi di gravissimo danno per la controparte.
Non rileva, dunque, se la sentenza ottemperanda sia o meno passata in giudicato (e la connessa questione degli effetti della notifica effettuata all’ente previdenziale piuttosto che al procuratore costituito) sia perché il C.G.C. consente l’ottemperanza anche delle sentenze non passate in giudicato (cfr. l’art. 218, comma 2 e comma 4, lettera b), sia perché l’INPS, depositando il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico riconosciuto con la richiamata decisione, ha prestato acquiescenza alla ridetta decisione.
Nel merito, il ricorrente ha dimostrato che:
- la sentenza è stata notificata alla controparte il 18/06/2025, antecedentemente alla data del deposito del ricorso (avvenuto il 21/10/2025);
- che il deposito è stato effettuato una volta decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (il quale prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo);
- ha notificato alla parte resistente il 10/09/2025 una diffida volta all’adempimento di cui trattasi.
L’INPS ha provveduto solo parzialmente, riconoscendo la fondatezza delle ragioni sostenute nel ricorso, solo dopo la notifica del ricorso alla liquidazione della prestazione pensionistica riconosciuta con la sentenza n. 38/2025, come da provvedimento depositato unitamente al ricorso, prevedendo il pagamento delle differenze con il rateo pensionistico di febbraio 2026.
Tuttavia, la parte ricorrente, che non contesta il contenuto di tale provvedimento, si duole della mancata quantificazione e pagamento degli arretrati, di cui è stato solo annunciato il pagamento a valere con il rateo pensionistico di febbraio 2026.
Si ritiene, pertanto, non completamente soddisfatto il diritto azionato (tale da determinare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere), in quanto vi è incertezza sulla corretta quantificazione e sull’effettiva liquidazione degli accessori parimenti oggetto della statuizione della sentenza n. 38/2025.
Occorre, quindi, ordinare all’INPS di darne esecuzione in parte qua, nei limiti indicati nella pronuncia stessa, entro un termine da indicarsi in dispositivo.
È necessario sin da ora nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Istituto di previdenza alla esecuzione della predetta sentenza di questa Sezione, con oneri a carico dell’Amministrazione previdenziale.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse devono fare carico all’INPS, non solo perché la liquidazione della prestazione pensionistica riconosciuta con la sentenza n. 38/2025 (con cui l’INPS in sostanza ha riconosciuto la fondatezza delle avverse pretese) è avvenuta solo dopo il decorso dello spatium deliberandi di 120 gg. concesso dalla prefata disposizione (la quale tende a consentire all’Amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell’arco temporale ad essa assegnato, prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare – come nel caso di specie – anche un ulteriore aggravio di spese processuali), la diffida del ricorrente e il deposito del ricorso in esame; ma anche perché la veduta decisione è stata eseguita solo in parte, costituendo interessi e rivalutazione monetaria accessori del credito principale la cui corretta quantificazione e liquidazione è assistita da tutte le garanzie dello stesso credito principale.
Esse spese, pertanto, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, dispone che l’INPS dia esecuzione alla sentenza n. 38 del 17/6/2025 di questa Sezione, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente pronuncia.
Nomina, sin d’ora, in caso di protratta inadempienza, commissario ad acta, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso, o suo delegato che, sostituendosi all’Ente previdenziale inadempiente, provveda all’esecuzione della citata sentenza nell’ulteriore termine di 60 giorni, con oneri a carico dell’Amministrazione previdenziale.
Condanna la parte resistente a pagare al ricorrente per spese di lite la somma di € 906,00 oltre spese pari al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Campobasso, all’esito della pubblica udienza del 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
AR BI
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 25 novembre 2025 F.to Il Responsabile della segreteria MA GR EC (f.to digitalmente)