Art. 80.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in Servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito come appresso:
sottotenenti di vascello gradi corrispondenti . . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in Servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito come appresso:
sottotenenti di vascello gradi corrispondenti . . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80