Articolo 80 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 79Articolo 81
Versione
15 luglio 1964
Art. 80.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in Servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito come appresso:

sottotenenti di vascello gradi corrispondenti . . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
Entrata in vigore il 15 luglio 1964