TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3815/2021 RG TRA nato a [...] il [...], residente a Portico di Caserta (CE), in Parte_1 via San Giovanni, n.26 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Enrico TEDESCHI con il quale elett.te domicilia presso lo studio sito in Avellino alla Via Circumvallazione 24
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli presso cui domiciliano ex lege alla via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 22.6.2021, l'epigrafata parte ricorrente, già sovraintendente capo della Polizia di Stato, in servizio dal 1967 e definitivamente collocato a riposo il 22.11.1996, deduceva che - a seguito di lesioni da arma da fuoco subite da un pregiudicato in data 17.8.1981 mentre stava eseguendo un ordine di carcerazione, che venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte alla cat. VI della tabella A misura massima
“Esiti artrosici di frattura da colpo di arma da fuoco a carico del gomito sinistro con blocco articolare in semiflessione” - il 13.12.2000 presentava domanda per il riconoscimento della propria condizione di “vittima del dovere” ex l. 266/2005 e con Decreto del Controparte_1
Prot.n.559/C/9560/SG del 27/08/2001 e successivo decreto del 2.9.2008 gli veniva concessa la speciale elargizione quale vittima della criminalità organizzata, riliquidando in favore dello stesso la somma di €.32.613.310, sulla base della percentuale di invalidità del 15% riconosciuta con verbale Mod. ML/G-n.71 del 22 maggio 2001 della Commissione medica Ospedaliera di Caserta che aveva effettuato una diagnosi di “esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito con anchilosi in semiflessione radiale al condilo omerale esterno ed al processo coronoide dell'ulna, corpi estranei metallici nei tessuti molli nel gomito e nel terzo prossimale dell'avambraccio e pone diagnosi di “Esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito sinistro con anchilosi in semiflessione per fratture multiple al capitello radiale, al condilo omerale esterno e processo coronoide dell'ulna, corpi estranei metallici nei tessuti molli”.
1 Ritenendo incongrua la valutazione del 15% in quanto determinata in misura errata rispetto alle menomazioni effettivamente riportate dal ricorrente e, allo stesso tempo, formulata in violazione dei criteri disposti dall'art. 2, D.P.R. n. 181/2009, secondo il quale la valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'art. 6, comma 1, L. n. 206/2004 deve essere espressa in un'unica percentuale d'invalidità, comprensiva del riconoscimento sia del danno biologico che del danno morale, secondo la seguente formula: IC = DB +DM + (IP -DB) chiedeva a questo giudice di: “
1. Accogliere integralmente il ricorso e previa disapplicazione del provvedimento impugnato accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corretta valutazione dell'invalidità permanente Parte_1 riportata in conseguenza delle lesioni subite nell'evento danno per cui è già stato riconosciuto "Vittima del Dovere" nella misura del 34% dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione delle differenze economiche a titolo di "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della differenza tra il maggior grado di invalidità riconosciuto e la percentuale già attribuita del 15%;
3. altresì, accertare e dichiarare, in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuto;
4. per l'effetto, previa parziale disapplicazione decreto prot. n..559/C/3/E/8/GdiF7396 del 13 aprile 2015 notificato in data 03 agosto 2015, condannare il , …: a) al pagamento in favore del ricorrente delle differenze economiche a Controparte_1 titolo di "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della differenza rispetto alla percentuale già riconosciuta del 10%; b) al riconoscimento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, così come elevato dall'art.4comma 238 L.350/2003(legge finanziaria 2004) ma anche in ragione della matrice di criminalità organizzata ex art. 416 bis C.P. già posseduta dall'istante, con la decorrenza indicata dall'art.4 DPR 243 del 2006, nonché ex lege dal 01.01.2006, da valere a vita;
c) nonché lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensile, adeguatamente rivalutato, a decorrere dal 1.1.2008, con condanna della resistente al pagamento dei relativi importi, oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Regolarmente citato in giudizio, si costituiva in giudizio il eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la prescrizione e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata ctu medico legale, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente, dichiarata la giurisdizione del giudice adito. Con orientamento ormai consolidato, le Sezioni unite della S.C. hanno affermato che la materia per cui è causa è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario. In tal senso si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite 13 settembre 2016, n. 23300 con la quale è stato chiarito che in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
2 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, non un interesse legittimo, e che tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici ed ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. In termini ancora più chiari, è stato di recente affermato che «In proposito va data continuità alla giurisprudenza di queste S.U. che - con sentenze nn. 23300/16, 23396/16 e 759/17 - hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti dell'art. 1, al comma 563 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura (cfr. nello stesso senso, sia pure in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Cass. n. 21927/08 e Cass. n. 26626/07)» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 4.5.2017, n. 10791). In senso conforme si sono orientate in punto di giurisdizione anche Cassazione civile sez. un. 20 novembre 2017 n. 27438, sez. un. 22 giugno 2017 n. 15484, sez. un. 13 gennaio 2017 n. 759. Ne deriva la devoluzione alla giurisdizione ordinaria e l'operatività in punto competenza territoriale del criterio del foro speciale della residenza del ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c., competenza che rimane invariata anche quando l'ente convenuto è un'amministrazione dello Stato che come tale fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Venendo al merito, i fatti di causa devono ritenersi pacifici tra le parti, in quanto non contestati per come allegati in ricorso e, in ogni caso, emergenti dalla documentazione in atti sicché, pur contenendo il punto 4) delle conclusioni del ricorso evidentemente un refuso, il petitum è chiaramente evincibile dal corpo dell'atto introduttivo (cfr. pag. 8). Nel caso di specie, del tutto incontestata è sia la dinamica dell'evento del 17.8.1981, sia il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente (cfr. decreti in atti). Il thema decidendum ha, quindi, ad oggetto la percentualizzazione dell'invalidità complessiva riconosciuta al e ciò sotto il profilo della quantificazione dell'invalidità complessiva Parte_1 comprendente oltre l'invalidità permanente anche il danno biologico e il danno morale. A tal proposito si consideri che l'amministrazione si limita ad eccepire la vincolatività della valutazione resa dalla CMO nell'applicare i criteri stabiliti dal DPR 181/2009. L'eccezione è infondata in quanto la valutazione resa dalla CMO non può vincolare il giudice nell'accertamento dei presupposti per i benefici relativi alle vittime del dovere come nel caso di specie. Né la CMO assume un'autonoma legittimazione processuale che non può che gravare sull'ente tenuto in ultima istanza al riconoscimento dei suddetti benefici.
3 Venendo alla normativa applicabile al caso di specie, si rileva che il DPR 181 prevede all'art. 2 che “la valutazione della percentuale d'invalidità (...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”. L'art. 3 del medesimo DPR fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri. L'art. 4 si occupa invece dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissale le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (Iett d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente il danno biologico stesso. Orbene, a fondamento dell'applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009 e, in particolare, della valutazione dell'invalidità complessiva di cui all'art. 4, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 562, legge n. 266/2005 ha previsto la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già accordati alle vittime della criminalità e del terrorismo, attuata attraverso il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 243/2006. Il D.P.R. ult. cit. (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'.articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”), prevede, all'art. 1, comma 1, lett. a), che per benefici e provvidenze si intendono “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”. Il richiamo alla legge n. 206/2004 è contenuto anche nel successivo art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, D.P.R. n. 243/2006, in relazione alla “possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1” della legge n. 206/2004. Sul solco della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7761/2017, un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento impone di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento. La Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto, nella citata pronuncia, che “alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere ed i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo”. Per analoghe ragioni, l'art. 5 del D.P.R. n. 243/2006 non può ostare all'impiego dei criteri di liquidazione di maggior favore previsti dal D.P.R. n. 181/2009, in favore delle vittime del dovere. Tale interpretazione trova conforto, peraltro, anche nel preambolo del D.P.R. cit., laddove enuncia esplicitamente il fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle
4 vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere”, evidentemente in un'ottica di parificazione delle tutele. In definitiva, l'equiparazione voluta dalla legge fra vittime del terrorismo e vittime del dovere non può prescindere dall'impiego di criteri uniformi di valutazione del danno, da individuarsi in quelli dettagliati dal D.P.R. n. 181/2009. Tale interpretazione è stata confermata da ultimo dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, n. 6217 del 2022), le quali hanno chiarito che “In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr 181/2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto”.
Tanto premesso, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Va rilevato che, in relazione ai benefici assistenziali riconosciuti alle c.d. vittime del dovere, la normativa di riferimento non indica un termine di decadenza per la relativa richiesta, essendo tale status di per sé imprescrittibile, diversamente dalle singole prestazioni che dallo stesso derivano, le quali, invece, sono soggette al termine decennale di prescrizione (cfr., ex multis, Tribunale Reggio Emilia, Sez. Lav., sent. 3.9.2020, n. 65; Tribunale Lucca, sez. lav., 10/02/2022, n. 41). Il suddetto principio è stato confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav. n. 17440 del 2022). In altri termini, la prescrizione non opera sullo status di vittima del dovere, né sulla relativa domanda amministrativa, bensì la causa estintiva opera con riguardo alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche. Il termine di prescrizione del diritto all'ottenimento dei benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere è, inoltre, decennale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 2563 del 2016, secondo cui “i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”). Il medesimo, consolidato, principio è stato da ultimo applicato anche ad ipotesi assimilabile a quella in esame (cfr. Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 18309 del 2020), la quale ha ribadito che
5 “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa”. Conclusivamente, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere “pagabile” ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Per tali ragioni, nella fattispecie, tenuto conto della data di notifica del ricorso avvenuta il 30.7.2021 e dell'assenza di precedenti atti interruttivi documentati, deve rilevarsi la prescrizione dei ratei relativi alle prestazioni periodiche maturati antecedentemente al 30.7.2011, atteso che la decorrenza della stessa (decennale) va fatta risalire al momento in cui le fonti normative richiamate hanno riconosciuto i diritti rivendicati in questa sede (rectius, esteso l'ambito di operatività alle vittime del dovere delle norme già esistenti), e non già all'evento, come evidente dalla stessa circostanza che il D.P.R. n. 243 del 2006, all'art. 2, ha garantito la tutela degli eventi verificatisi sin dal 1 gennaio 1961. Invece, la domanda di corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della legge n. 206/2004 deve essere rigettata stante il decorso della prescrizione decennale trattandosi di prestazione una tantum non richiesta nel termine di prescrizione.
Alla luce dei criteri appena espressi, e nei limiti della prescrizione di cui si è detto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, mediante conferimento dell'incarico ad un ctu esperto in materia medico legale alle cui risultanze questo giudice intende riportarsi in quanto del tutto coerenti e immuni da vizi logici. Il Consulente, supportando le proprie conclusioni anche sugli accertamenti strumentali di controllo e certificazioni di specialisti di struttura pubblica versati in atti, oltre che sull'esame obiettivo espletato, ha ritenuto che il ricorrente - in conseguenza dell'incidente occorsogli in data 17.8.1981 - sia portatore delle seguenti infermità: “Esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito sinistro con anchilosi in semiflessione per fratture multiple al capitello radiale, al condilo omerale esterno e processo coronoide dell'ulna, corpi estranei metallici nei tessuti molli. La patologia sopradescritta è da considerarsi, al momento, stabilizzata. L'esame clinico del braccio e dell'avambraccio sinistro ha evidenziato: - Presenza di cicatrice discromica rettilinea delle lunghezza di circa 4 cm nella regione laterale dell'avambraccio sinistro al terzo superiore, con margini piani. - limitazione funzionale della flesso estensione del gomito sinistro di grado mediograve dai 40 ai 90 gradi circa;
- limitazione funzionale della prono-supinazione della mano sinistra di grado medio-grave, nello specifico: circa 30 gradi sia in pronazione che in supinazione.- Riferito dolore alla digitopressione dell'area interessata, con sfumata ipostenia. Gli esiti descritti appaiono stabilizzati.” Circa la valutazione del banno biologico derivante dai postumi del trauma, il ctu - facendo applicazione dei criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente previsti dall'art. 3 del DPR 30.10.2009 n. 181 e della formula: IC= DB+DM +(IP-DB), come
6 analiticamente esplicitato nella perizia, e considerato che all'esame degli atti si rilevano “esiti consolidati di pregresse fratture della paletta omerale e del capitello radiale con marcata osteoporosi ed artrosi con riduzione delle interlinee articolari. Evidenza di multipli corpi estranei radio opachi a carico dei tessuti molli a sede peri articolare” RX del 11/06/2021 ASL CE P.O. di Marcianise;
I reperti elettrofisiologici ottenuti agli arti superiori allo stato attuale depongono in favore di una “sofferenza del nervo radiale sinistro da localizzare al gomito di grado medico, alla quale si aggiunge una sofferenza del nervo mediano bilateralmente da localizzare al polso di grado moderato più evidente a destra Elettromiografia del 12/06/2021 Centro medico H. Berger Aversa” ha specificato che l'invalidità permanente (IP) “calcolata utilizzando sia le tabelle di cui al DPR 915/1978 (vedasi sopra), sia quelle di cui al DM Sanità 5.2.1991 e facendo ricorso ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva al criterio dell'analogia in caso di patologie non tabellate e al criterio della percentuale più favorevole laddove l'applicazione delle due tabelle porti ad una percentuale differente” può considerarsi pari al 30% come danno stabilizzato (cod. 7206 Anchilosi di gomito in posizione favorevole); il danno biologico (DB), calcolato sulla scorta dei criteri applicativi delle tabelle delle menomazioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 (Tabelle ), è stato valutato al CP_3 del 10%, sulla base del seguente codice di riferimento - 230. Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera- 231. Anchilosi del gomito in posizione sfavorevole;
il danno morale (DM) è stato ritenuto corrispondente ai 1/3 del DB e quindi pari al 3,3%. Pertanto, applicando la formula dell'invalidità complessiva (IC) sopra indicata come previsto dall'art. 4 del DPR 181/09, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto una invalidità complessiva del 33% dalla data del 17.08.1981 (data di conoscibilità dell'infermità) Applicando i principi esposti alla fattispecie al vaglio del Tribunale, devono in conclusione condividersi le risultanze della consulenza in atti avuto riguardo al quesito posto dal Tribunale concernente il computo della invalidità complessiva ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009, in applicazione dei quali il nominato CTU ha accertato, in capo al ricorrente, una invalidità complessiva pari al 33% dal 17.8.1981. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante;
d'altra parte alcuna contestazione è stata sollevata dall'amministrazione convenuta. D'altra parte, l'amministrazione convenuta, all'esito del deposito della relazione peritale, alcuna contestazione ha mosso in ordine alle conclusioni rassegnate dal CTU. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto alle prestazioni assistenziali previste in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata. L'amministrazione convenuta va, pertanto, condannata nei limiti della prescrizione maturata al 30.7.211, all'erogazione dei benefici di cui alle LL. n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/2004 e n. 207/2005 e, precisamente dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206/04 e l'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
7 Il tutto previa detrazione di quanto eventualmente già percepito dal ricorrente a titolo di vittima del dovere. Non può essere, invece, riconosciuta l'elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/04 per intervenuta prescrizione decennale come sopra riportato. Stante l'accoglimento parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per la metà mentre nel resto seguono la soccombenza a carico del . Controparte_1
Spese di ctu a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità nella misura complessiva pari al 33% e per l'effetto, condanna la convenuta amministrazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei benefici assistenziali e previdenziali conseguenti al suddetto riconoscimento, come in motivazione specificati, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione, detratto quanto eventualmente già percepito dal ricorrente a titolo di vittima del dovere;
2) compensa per metà le spese di lite, che per la restante parte sono poste a carico del CP_1
e liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa e rimborso CU, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) pone le spese di ctu a carico del , come da separato decreto. CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 12.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
8
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli presso cui domiciliano ex lege alla via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 22.6.2021, l'epigrafata parte ricorrente, già sovraintendente capo della Polizia di Stato, in servizio dal 1967 e definitivamente collocato a riposo il 22.11.1996, deduceva che - a seguito di lesioni da arma da fuoco subite da un pregiudicato in data 17.8.1981 mentre stava eseguendo un ordine di carcerazione, che venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte alla cat. VI della tabella A misura massima
“Esiti artrosici di frattura da colpo di arma da fuoco a carico del gomito sinistro con blocco articolare in semiflessione” - il 13.12.2000 presentava domanda per il riconoscimento della propria condizione di “vittima del dovere” ex l. 266/2005 e con Decreto del Controparte_1
Prot.n.559/C/9560/SG del 27/08/2001 e successivo decreto del 2.9.2008 gli veniva concessa la speciale elargizione quale vittima della criminalità organizzata, riliquidando in favore dello stesso la somma di €.32.613.310, sulla base della percentuale di invalidità del 15% riconosciuta con verbale Mod. ML/G-n.71 del 22 maggio 2001 della Commissione medica Ospedaliera di Caserta che aveva effettuato una diagnosi di “esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito con anchilosi in semiflessione radiale al condilo omerale esterno ed al processo coronoide dell'ulna, corpi estranei metallici nei tessuti molli nel gomito e nel terzo prossimale dell'avambraccio e pone diagnosi di “Esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito sinistro con anchilosi in semiflessione per fratture multiple al capitello radiale, al condilo omerale esterno e processo coronoide dell'ulna, corpi estranei metallici nei tessuti molli”.
1 Ritenendo incongrua la valutazione del 15% in quanto determinata in misura errata rispetto alle menomazioni effettivamente riportate dal ricorrente e, allo stesso tempo, formulata in violazione dei criteri disposti dall'art. 2, D.P.R. n. 181/2009, secondo il quale la valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'art. 6, comma 1, L. n. 206/2004 deve essere espressa in un'unica percentuale d'invalidità, comprensiva del riconoscimento sia del danno biologico che del danno morale, secondo la seguente formula: IC = DB +DM + (IP -DB) chiedeva a questo giudice di: “
1. Accogliere integralmente il ricorso e previa disapplicazione del provvedimento impugnato accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corretta valutazione dell'invalidità permanente Parte_1 riportata in conseguenza delle lesioni subite nell'evento danno per cui è già stato riconosciuto "Vittima del Dovere" nella misura del 34% dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione delle differenze economiche a titolo di "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della differenza tra il maggior grado di invalidità riconosciuto e la percentuale già attribuita del 15%;
3. altresì, accertare e dichiarare, in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuto;
4. per l'effetto, previa parziale disapplicazione decreto prot. n..559/C/3/E/8/GdiF7396 del 13 aprile 2015 notificato in data 03 agosto 2015, condannare il , …: a) al pagamento in favore del ricorrente delle differenze economiche a Controparte_1 titolo di "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della differenza rispetto alla percentuale già riconosciuta del 10%; b) al riconoscimento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, così come elevato dall'art.4comma 238 L.350/2003(legge finanziaria 2004) ma anche in ragione della matrice di criminalità organizzata ex art. 416 bis C.P. già posseduta dall'istante, con la decorrenza indicata dall'art.4 DPR 243 del 2006, nonché ex lege dal 01.01.2006, da valere a vita;
c) nonché lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensile, adeguatamente rivalutato, a decorrere dal 1.1.2008, con condanna della resistente al pagamento dei relativi importi, oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Regolarmente citato in giudizio, si costituiva in giudizio il eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la prescrizione e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata ctu medico legale, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente, dichiarata la giurisdizione del giudice adito. Con orientamento ormai consolidato, le Sezioni unite della S.C. hanno affermato che la materia per cui è causa è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario. In tal senso si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite 13 settembre 2016, n. 23300 con la quale è stato chiarito che in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
2 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, non un interesse legittimo, e che tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici ed ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. In termini ancora più chiari, è stato di recente affermato che «In proposito va data continuità alla giurisprudenza di queste S.U. che - con sentenze nn. 23300/16, 23396/16 e 759/17 - hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti dell'art. 1, al comma 563 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura (cfr. nello stesso senso, sia pure in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Cass. n. 21927/08 e Cass. n. 26626/07)» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 4.5.2017, n. 10791). In senso conforme si sono orientate in punto di giurisdizione anche Cassazione civile sez. un. 20 novembre 2017 n. 27438, sez. un. 22 giugno 2017 n. 15484, sez. un. 13 gennaio 2017 n. 759. Ne deriva la devoluzione alla giurisdizione ordinaria e l'operatività in punto competenza territoriale del criterio del foro speciale della residenza del ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c., competenza che rimane invariata anche quando l'ente convenuto è un'amministrazione dello Stato che come tale fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Venendo al merito, i fatti di causa devono ritenersi pacifici tra le parti, in quanto non contestati per come allegati in ricorso e, in ogni caso, emergenti dalla documentazione in atti sicché, pur contenendo il punto 4) delle conclusioni del ricorso evidentemente un refuso, il petitum è chiaramente evincibile dal corpo dell'atto introduttivo (cfr. pag. 8). Nel caso di specie, del tutto incontestata è sia la dinamica dell'evento del 17.8.1981, sia il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente (cfr. decreti in atti). Il thema decidendum ha, quindi, ad oggetto la percentualizzazione dell'invalidità complessiva riconosciuta al e ciò sotto il profilo della quantificazione dell'invalidità complessiva Parte_1 comprendente oltre l'invalidità permanente anche il danno biologico e il danno morale. A tal proposito si consideri che l'amministrazione si limita ad eccepire la vincolatività della valutazione resa dalla CMO nell'applicare i criteri stabiliti dal DPR 181/2009. L'eccezione è infondata in quanto la valutazione resa dalla CMO non può vincolare il giudice nell'accertamento dei presupposti per i benefici relativi alle vittime del dovere come nel caso di specie. Né la CMO assume un'autonoma legittimazione processuale che non può che gravare sull'ente tenuto in ultima istanza al riconoscimento dei suddetti benefici.
3 Venendo alla normativa applicabile al caso di specie, si rileva che il DPR 181 prevede all'art. 2 che “la valutazione della percentuale d'invalidità (...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”. L'art. 3 del medesimo DPR fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri. L'art. 4 si occupa invece dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissale le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (Iett d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente il danno biologico stesso. Orbene, a fondamento dell'applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009 e, in particolare, della valutazione dell'invalidità complessiva di cui all'art. 4, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 562, legge n. 266/2005 ha previsto la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già accordati alle vittime della criminalità e del terrorismo, attuata attraverso il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 243/2006. Il D.P.R. ult. cit. (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'.articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”), prevede, all'art. 1, comma 1, lett. a), che per benefici e provvidenze si intendono “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”. Il richiamo alla legge n. 206/2004 è contenuto anche nel successivo art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, D.P.R. n. 243/2006, in relazione alla “possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1” della legge n. 206/2004. Sul solco della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7761/2017, un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento impone di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento. La Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto, nella citata pronuncia, che “alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere ed i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo”. Per analoghe ragioni, l'art. 5 del D.P.R. n. 243/2006 non può ostare all'impiego dei criteri di liquidazione di maggior favore previsti dal D.P.R. n. 181/2009, in favore delle vittime del dovere. Tale interpretazione trova conforto, peraltro, anche nel preambolo del D.P.R. cit., laddove enuncia esplicitamente il fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle
4 vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere”, evidentemente in un'ottica di parificazione delle tutele. In definitiva, l'equiparazione voluta dalla legge fra vittime del terrorismo e vittime del dovere non può prescindere dall'impiego di criteri uniformi di valutazione del danno, da individuarsi in quelli dettagliati dal D.P.R. n. 181/2009. Tale interpretazione è stata confermata da ultimo dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, n. 6217 del 2022), le quali hanno chiarito che “In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr 181/2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto”.
Tanto premesso, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Va rilevato che, in relazione ai benefici assistenziali riconosciuti alle c.d. vittime del dovere, la normativa di riferimento non indica un termine di decadenza per la relativa richiesta, essendo tale status di per sé imprescrittibile, diversamente dalle singole prestazioni che dallo stesso derivano, le quali, invece, sono soggette al termine decennale di prescrizione (cfr., ex multis, Tribunale Reggio Emilia, Sez. Lav., sent. 3.9.2020, n. 65; Tribunale Lucca, sez. lav., 10/02/2022, n. 41). Il suddetto principio è stato confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav. n. 17440 del 2022). In altri termini, la prescrizione non opera sullo status di vittima del dovere, né sulla relativa domanda amministrativa, bensì la causa estintiva opera con riguardo alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche. Il termine di prescrizione del diritto all'ottenimento dei benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere è, inoltre, decennale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 2563 del 2016, secondo cui “i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”). Il medesimo, consolidato, principio è stato da ultimo applicato anche ad ipotesi assimilabile a quella in esame (cfr. Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 18309 del 2020), la quale ha ribadito che
5 “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa”. Conclusivamente, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere “pagabile” ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Per tali ragioni, nella fattispecie, tenuto conto della data di notifica del ricorso avvenuta il 30.7.2021 e dell'assenza di precedenti atti interruttivi documentati, deve rilevarsi la prescrizione dei ratei relativi alle prestazioni periodiche maturati antecedentemente al 30.7.2011, atteso che la decorrenza della stessa (decennale) va fatta risalire al momento in cui le fonti normative richiamate hanno riconosciuto i diritti rivendicati in questa sede (rectius, esteso l'ambito di operatività alle vittime del dovere delle norme già esistenti), e non già all'evento, come evidente dalla stessa circostanza che il D.P.R. n. 243 del 2006, all'art. 2, ha garantito la tutela degli eventi verificatisi sin dal 1 gennaio 1961. Invece, la domanda di corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della legge n. 206/2004 deve essere rigettata stante il decorso della prescrizione decennale trattandosi di prestazione una tantum non richiesta nel termine di prescrizione.
Alla luce dei criteri appena espressi, e nei limiti della prescrizione di cui si è detto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, mediante conferimento dell'incarico ad un ctu esperto in materia medico legale alle cui risultanze questo giudice intende riportarsi in quanto del tutto coerenti e immuni da vizi logici. Il Consulente, supportando le proprie conclusioni anche sugli accertamenti strumentali di controllo e certificazioni di specialisti di struttura pubblica versati in atti, oltre che sull'esame obiettivo espletato, ha ritenuto che il ricorrente - in conseguenza dell'incidente occorsogli in data 17.8.1981 - sia portatore delle seguenti infermità: “Esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito sinistro con anchilosi in semiflessione per fratture multiple al capitello radiale, al condilo omerale esterno e processo coronoide dell'ulna, corpi estranei metallici nei tessuti molli. La patologia sopradescritta è da considerarsi, al momento, stabilizzata. L'esame clinico del braccio e dell'avambraccio sinistro ha evidenziato: - Presenza di cicatrice discromica rettilinea delle lunghezza di circa 4 cm nella regione laterale dell'avambraccio sinistro al terzo superiore, con margini piani. - limitazione funzionale della flesso estensione del gomito sinistro di grado mediograve dai 40 ai 90 gradi circa;
- limitazione funzionale della prono-supinazione della mano sinistra di grado medio-grave, nello specifico: circa 30 gradi sia in pronazione che in supinazione.- Riferito dolore alla digitopressione dell'area interessata, con sfumata ipostenia. Gli esiti descritti appaiono stabilizzati.” Circa la valutazione del banno biologico derivante dai postumi del trauma, il ctu - facendo applicazione dei criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente previsti dall'art. 3 del DPR 30.10.2009 n. 181 e della formula: IC= DB+DM +(IP-DB), come
6 analiticamente esplicitato nella perizia, e considerato che all'esame degli atti si rilevano “esiti consolidati di pregresse fratture della paletta omerale e del capitello radiale con marcata osteoporosi ed artrosi con riduzione delle interlinee articolari. Evidenza di multipli corpi estranei radio opachi a carico dei tessuti molli a sede peri articolare” RX del 11/06/2021 ASL CE P.O. di Marcianise;
I reperti elettrofisiologici ottenuti agli arti superiori allo stato attuale depongono in favore di una “sofferenza del nervo radiale sinistro da localizzare al gomito di grado medico, alla quale si aggiunge una sofferenza del nervo mediano bilateralmente da localizzare al polso di grado moderato più evidente a destra Elettromiografia del 12/06/2021 Centro medico H. Berger Aversa” ha specificato che l'invalidità permanente (IP) “calcolata utilizzando sia le tabelle di cui al DPR 915/1978 (vedasi sopra), sia quelle di cui al DM Sanità 5.2.1991 e facendo ricorso ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva al criterio dell'analogia in caso di patologie non tabellate e al criterio della percentuale più favorevole laddove l'applicazione delle due tabelle porti ad una percentuale differente” può considerarsi pari al 30% come danno stabilizzato (cod. 7206 Anchilosi di gomito in posizione favorevole); il danno biologico (DB), calcolato sulla scorta dei criteri applicativi delle tabelle delle menomazioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 (Tabelle ), è stato valutato al CP_3 del 10%, sulla base del seguente codice di riferimento - 230. Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera- 231. Anchilosi del gomito in posizione sfavorevole;
il danno morale (DM) è stato ritenuto corrispondente ai 1/3 del DB e quindi pari al 3,3%. Pertanto, applicando la formula dell'invalidità complessiva (IC) sopra indicata come previsto dall'art. 4 del DPR 181/09, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto una invalidità complessiva del 33% dalla data del 17.08.1981 (data di conoscibilità dell'infermità) Applicando i principi esposti alla fattispecie al vaglio del Tribunale, devono in conclusione condividersi le risultanze della consulenza in atti avuto riguardo al quesito posto dal Tribunale concernente il computo della invalidità complessiva ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009, in applicazione dei quali il nominato CTU ha accertato, in capo al ricorrente, una invalidità complessiva pari al 33% dal 17.8.1981. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante;
d'altra parte alcuna contestazione è stata sollevata dall'amministrazione convenuta. D'altra parte, l'amministrazione convenuta, all'esito del deposito della relazione peritale, alcuna contestazione ha mosso in ordine alle conclusioni rassegnate dal CTU. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto alle prestazioni assistenziali previste in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata. L'amministrazione convenuta va, pertanto, condannata nei limiti della prescrizione maturata al 30.7.211, all'erogazione dei benefici di cui alle LL. n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/2004 e n. 207/2005 e, precisamente dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206/04 e l'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
7 Il tutto previa detrazione di quanto eventualmente già percepito dal ricorrente a titolo di vittima del dovere. Non può essere, invece, riconosciuta l'elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/04 per intervenuta prescrizione decennale come sopra riportato. Stante l'accoglimento parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per la metà mentre nel resto seguono la soccombenza a carico del . Controparte_1
Spese di ctu a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità nella misura complessiva pari al 33% e per l'effetto, condanna la convenuta amministrazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei benefici assistenziali e previdenziali conseguenti al suddetto riconoscimento, come in motivazione specificati, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione, detratto quanto eventualmente già percepito dal ricorrente a titolo di vittima del dovere;
2) compensa per metà le spese di lite, che per la restante parte sono poste a carico del CP_1
e liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa e rimborso CU, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) pone le spese di ctu a carico del , come da separato decreto. CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 12.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
8