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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8034/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a Messina il 26.12.1930, cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 144 presso lo studio dell'avv. Enza Maria
Bartoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21,, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.08.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 111/2024
r.g., assumendo, in sintesi, che esse non sono condivisibili, avendo sottovalutato la gravità delle proprie condizioni di salute per come documentate nella certificazione neurologica del
19.04.2023 tenuto conto, per come sottolineato dal proprio CTP, che “Dai test effettuati in data
22/11/2023, seppur successivamente alla visita effettuata presso la commissione ASL per
l'accertamento dello stato di invalidità in data 27/06/2023, emerge: " MMSE 8/30, ADL 3/6
IADL2/8. La valutazione documenta un grave deficit cognitivo e delle autonomie”, per cui alla luce di tali emergenze deve ritenersi che la stessa è nelle condizioni di assoluta necessità di assistenza già dal mese di aprile del 2023 e tale quadro patologico non potrebbe neppure migliorare trattandosi di patologie per natura ingravescenti.
Conseguentemente, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'ente previdenziale per sentire “1.
… dichiarare che la decorrenza del riconoscimento in capo alla (stessa) ricorrente, di soggetto non autonomo con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, siccome previsto ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e L. 508/88, con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, non sia quella erroneamente accertata dal TU dott.ssa , ma sia correttamente accertata sin dalla data della domanda Per_1
amministrativa e/o da quella che sarà qui accertata, disponendo a tal fine TU 2.
Conseguentemente, condannare l' a riconoscer(le) … il diritto già accertato di CP_2
soggetto non autonomo con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, siccome previsto ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e L. 508/, con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e/o da quella accertata, con tutti i conseguenziali benefici previsti e riconosciuti ex lege.
3. Condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi di CP_2 entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della … procuratrice ex art. 93 cpc”.
In data 4.12.2024 si è costituito l' depositando telematicamente memoria difensiva con CP_1
la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra
Pagina 2 richiamato;
quindi, all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione che ci occupa è stata tempestivamente incoata: infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 20.08.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il
21.07.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 28.06.2024.
Nel merito, il thema decidendum resta circoscritto all'accertamento in capo alla ricorrente sia di un bisogno di assistenza continua per la perduta capacità di provvedere da sola alla proprie quotidiane esigenze, sia della condizione di handicap grave in epoca antecedente al mese di maggio 2024, dal quale il tecnico d'ufficio, in parziale riforma del giudizio espresso dalla Commissione medica, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni in parola.
Al riguardo, giova ricordare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
Pagina 3 10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Ne consegue che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale ed in particolare nel caso di malattie psichiche, la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione del beneficio in parola è correlata alla prova che il soggetto sia affetto da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, tali da non consentirgli di determinarsi autonomamente al compimento degli “atti quotidiani della vita” nei tempi dovuti e con modi appropriati (Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella fattispecie concreta, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria, dopo aver esaminato la documentazione in atti e raccolto l'anamnesi di ha eseguito l'esame Pt_1 obiettivo di quest'ultima, così appurando direttamente che trattasi di “Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Peso 52 kg Altezza 145 cm.
Cute e mucose visibili rosee, non subittero alle sclere. Pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Presenza di cicatrice chirurgica in fossa iliaca destra.
Masse muscolari normotrofiche e normotoniche ad eccezione degli arti inferiori con lieve ipotonotrofia.
Sistema linfoghiandolare clinicamente indenne. Rima labiale simmetrica. Percepisce distintamente la normale voce di conversazione. Occhi in asse normoindovati nelle orbite.
Deficit visivo OS in OD spento. Edentulia parziale”.
A livello osteoarticolare, il TU ha constatato che sussiste “Rachide in atteggiamento scoliotico, con accentuazione della cifosi dorsale. Limitati tutti i movimenti attivi e passivi delle grandi articolazioni. Deformazioni artritiche alle mani. Stazione eretta e passaggi posturali possibili con appoggio ed aiuto. La deambulazione autonoma è possibile, cauta e lenta con aiuto ed appoggio”, mentre, con riguardo al sistema nervoso e psichico è emerso che la periziata presenta “pupille isocoriche, isocicliche, normo reagenti alla luce. Rot ipovalidi agli arti inferiori. Soggetto vigile e lucido, collaborante ma poco sintono all'ambiente circostante. Disorientamento temporo-spaziale con deficit mnesici. Non alterazioni del tono dell'umore”.
Pagina 4 Alla luce delle superiori risultanze istruttorie e delle ulteriori accertate in sede peritale,
l'ausiliario dell'Ufficio ha evidenziato che “… Trattandosi di un soggetto di età superiore ai 65 anni già alla data di presentazione della domanda (non più valutabile quindi sul piano dell'attività lavorativa), tenuto conto che l'art. 6 del d.lgs. 23.11.1988 n.509 dispone che “ai soli fini della assistenza socio-saniataria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra-sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”, occorre pertanto valutare, prioritariamente, se a causa delle sue patologie la ricorrente avesse delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. In particolare, compiti e le funzioni proprie dell'età dei soggetti ultrasessantacinquenni sono da riferire a qualsiasi attività ricreativa e di relazione (leggere, guardare la televisione, ascoltare musica, giocare a carte e passeggiare) oltre tutte quelle utili ad assicurare uno stile di vita quantomeno dignitoso
(igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, nutrizione, vestizione). Dall'analisi della documentazione clinica medica antecedente alla data della visita effettuata da parte della
Commissione Sanitaria e tenuto conto delle patologie accertate, già presenti alla data di presentazione della domanda, si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente, non fossero di entità considerevole tali da determinare una limitazione funzionale. Per quanto sopra esposto, si ritiene che a quell'epoca il quadro clinico presentato dalla sig.ra integrasse Pt_1
gli estremi per poter essere giudicata invalido grave in misura pari al 100% ma non si mettono in evidenza elementi che documentino incapacità dell'istante ad autogestirsi all'epoca della presentazione della domanda. Si è quindi concordi col giudizio espresso dalla Commissione
Medica.
Nel corso degli attuali accertamenti medico-legali, la ricorrente al colloquio si presentava collaborante vigile e lucida, ma poco sintona all'ambiente circostante e con disorientamento nel tempo e nello spazio. L'assunzione della stazione eretta ed i passaggi posturali erano possibili ma con appoggio ed aiuto massivo. La deambulazione autonoma non era possibile, ma avveniva cauta e lenta con aiuto.
Orbene alla luce di quanto sopra esposto dall'analisi della documentazione medica di cui agli atti e sulla scorta dell'esame clinico effettuato si può affermare che la sig.ra Pt_1
sia in atto affetta da: “Grave deficit cognitivo motorio con turbe comportamentali e
[...]
note di aggressività. Ipertensione arteriosa. Incontinenza sfinterica urinaria. Insufficienza venosa arti inferiori.”.
Nel complesso le patologie da cui risulta affetta configurano complessivamente un'invalidità grave al 100% (cento per cento) con un quadro patologico invalidante che la
Pagina 5 rende impossibilitata sia a deambulare autonomamente che a compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua. Accertata la sussistenza dei requisiti per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento bisogna adesso valutare quale ne sia la decorrenza.
Valutando cronologicamente le condizioni cliniche dell'istante si ha che, all'epoca della domanda amministrativa (20.04.2023), il quadro clinico presentato non metteva in evidenza elementi che documentavano incapacità dell'istante ad autogestirsi all'epoca della presentazione della domanda. Le condizioni cliniche rimangono invariate fino all'epoca dell'attuale accertamento tecnico preventivo periodo in cui si rilevava un aggravamento delle patologie precedentemente sofferte che la rendevano impossibilitata sia a deambulare autonomamente che a compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua”.
In riscontro delle osservazioni critiche mosse dal CTP della ricorrente, il consulente d'ufficio ha precisato che “la decorrenza da cui far partire il grado di invalidità accertato non può farsi risalire precedentemente all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto dalla scarsa documentazione prodotta, invero agli atti è presente soltanto un'unica certificazione, relazione psicologica datata 22.11.2023, che evidenziava: “un deterioramento dei processi cognitivi di base marcato e generalizzato” ed ancora si rilevava: “limitati margini di autonomia personale…” in soggetto con “buone le condizioni generali di salute e
l'adattamento nelle diverse fasi del ciclo vitale”. Tale quadro rilevato, (peraltro un deterioramento cognitivo correlato anche all'età in soggetto ultranovantenne) risulta pressoché sovrapponibile a quello riscontrato in sede di visita da parte della Commissione
Medica (che aveva visionato anche la certificazione del 19.04.2023) in cui la ricorrente si presentava: “collaborante al colloquio con turbe mnemoniche…”.
Di contro, nel corso della visita medica effettuata dallo scrivente TU, si rilevava un quadro clinico ben più complesso, la ricorrente al colloquio si presentava collaborante vigile e lucida, ma poco sintona all'ambiente circostante e con disorientamento nel tempo e nello spazio. L'assunzione della stazione eretta ed i passaggi posturali erano possibili ma con appoggio ed aiuto massivo. La deambulazione autonoma non era possibile, ma avveniva cauta
e lenta con aiuto. Se il quadro clinico riscontrato all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo certamente giustifica il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, lo stesso non può dirsi all'epoca della visita innanzi alla Commissione
Medica od in epoca successiva, stante che non sussisteva a quella data un deficit cognitivo tale
Pagina 6 da limitare o impedire le ordinarie occupazioni e quindi meritevole di indennità di accompagnamento”.
Diversamente da quanto ha dedotto parte ricorrente, la relazione peritale redatta dal TU ha tenuto in debita considerazione le osservazioni critiche mosse dal CTP della pur non Pt_1
concordando con esse.
Né le conclusioni peritali possono ritenersi in aperto contrasto con il quadro anamnestico riportato nel certificato rilasciato dall'ambulatorio di neurologia di Librino del 19.04.2023 che, nel fotografare i segni di declino cognitivo della non ha attestato che il trattamento Pt_1
farmacologico somministrato era insufficiente a consentire alla ricorrente di mantenere margini di autonomia nello svolgimento delle semplici attività della vita quotidiana piuttosto che unicamente nel compimento delle attività complesse o strumentali della vita quotidiana. Non a caso, nell'anamnesi della riportata nella relazione psicologica del successivo Pt_1
23.11.2024, si da' atto che sono “Buone le condizioni generali di salute e l'adattamento nelle diverse fasi del ciclo vitale … Da circa cinque anni progressivo declino cognitivo” e con riferimento al grado di autonomia della stessa è sommariamente riferito che “Al MMSE, si evidenzia un deterioramento dei processi cognitivi di base marcato e generalizzato (8/30)” e che “Le Scale di Autonomia, documentano limitati margini di autonomia personale e una totale Per_ dipendenza dall'ambiente in tutte le attività strumentali quotidiane (ADL, et aI.' 63 = 3 I
6; IADL, Lawton e Brody,'69 = 1/8)”.
Tuttavia, non sono state allegate alla relazione redatta dal psicologo dell'ASP le risultanze delle scale ADL ed IADL e degli altri test somministrati alla ricorrente sì da poter valutare l'apprezzamento del decadimento cognitivo in guisa da poter apprezzare l'effettiva incidenza del “deficit della memoria episodica e autobiografica” rispetto alle ADL nell'espletamento degli atti della vita quotidiana in soggetto che comunque si da' atto che mantiene margini di autonomia personale, sia pure limitati, e per come ha accertato dalla Commissione Medica era al tempo capace di deambulare autonomamente sia pure appoggio laterale, collaborante al colloquio.
I rilievi che precedono non lasciano spazio per discostarsi dalla consulenza d'ufficio neppure rispetto alla condizione di handicap.
A norma dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992 lo status di soggetto portatore di handicap compete tout court alla “persona … che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”
Pagina 7 Il successivo comma 3 della citata legge specifica che la situazione in parola assume connotazione di gravità “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”.
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo ai rilevi svolti dal TU, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che malgrado il trattamento farmacologico somministrato alla ricorrente l'autonomia personale di quest'ultima era ridotta al punto da impedire l'esplicarsi dell'autonomia relazionale e personale del disabile nel dispiegarsi delle funzioni elementari della vita.
Nel contesto considerato, la scarna documentazione sanitaria si ritiene insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendosi che le censure mosse all'operato del TU integrino una mera soggettiva manifestazione difensiva di dissenso diagnostico (in tal senso, tra le tante, Cass. 01.12.2022, n. 35353; Cass. 20.09.2022, n. 27492;
Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374; Cass.
6.08.2015, n.16552).
E poiché in materia di invalidità civile, le valutazioni condotte dal TU nell'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito le censure costituiscono mero dissenso diagnostico-, per quanto precede, l'accertamento peritale condotto dal TU della fase sommaria resta fatto proprio da questo giudice.
Per l'effetto, va affermato che il ricorrente è persona invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura pari al 100%, con necessità di assistenza continua e portatrice di handicap grave a far data dal mese maggio 2024.
Ai fini delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v.
Cass. 04.04.2022, n. 10685) sicché, avuto riguardo che il TU, in parziale riforma del giudizio espresso dalla Commissione medica, ha riconosciuto la ricorrente invalida “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124198) grave
100%” nonché portatrice di handicap grave a far data da epoca posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, per cui il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario non è stato del tutto coincidente con quanto richiesto in ricorso in punto di decorrenza delle prestazioni, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali della fase sommaria
Pagina 8 e della fase contenziosa (tra le tante, Cass. 10.08.2005 n.16821); mentre, a norma dell'art. 152 dispos. att. c.p.c., i costi di TU sono posti a carico dell'ente previdenziale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dal
20.04.2023 e la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento , a far data dal mese di maggio 2024
ACCERTA altresì che è portatore handicap grave ai sensi del comma 3 art. Parte_1
3 l. n.104/92 con decorrenza dal mese di maggio 2024
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della TU a carico dell' CP_1
COMPENSA per intero le spese processuali della fase sommaria e della fase dell'opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 23.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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