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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2518/2024
Oggi, 03/07/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to MARCO LONGOBARDI, per delega dell'avv. GIANLUCA FUCCILLO, per gli opposti, il quale chiede che la causa venga decisa all'esito di discussione orale.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di conIGlio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2518/2024 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Francesco Saverio Caiazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla Via Concilio, n. 86;
- OPPONENTE -
E
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al Controparte_4 ricorso monitorio, dall'Avv. Gianluca Fuccillo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco, n. 27;
- OPPOSTI -
All'udienza celebrata in data 3.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 450/24 emesso, in data 2.5.24, dal Tribunale di Nocera Inferiore, è stato ingiunto alla IG.ra di pagare in favore dei IG.ri , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e l'importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali e spese della Controparte_3 Controparte_4 procedura monitoria, a titolo di canoni di locazione concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese di novembre 2023 e quello di febbraio 2024, in accoglimento del ricorso monitorio depositato in data pagina 2 di 7 8.2.24, a fondamento del quale i IG.ri , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
avevano dedotto che l'immobile sito in Angri alla via Dei Goti, n. 68, sarebbe stato Controparte_4 concesso in locazione, con contratto registrato in data 26.10.12, alla testé menzionata ingiunta.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 1.7.24, ha spiegato opposizione avverso il dianzi indicato provvedimento monitorio la IG.ra chiedendone la revoca. A suffragio Parte_1 dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta conduttrice ha in limine eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ai IG.ri e assumendo CP_5 CP_2 Controparte_3 che i medesimi avrebbero sottoscritto il contratto di locazione “per mera conoscenza o al massimo per consenso alla locazione”, giacché dall'ordito negoziale si evincerebbe con nitore che locatrice sia soltanto la IG.ra , madre dei ER;
quanto al merito, ha dedotto che la somma CP_4 CP_2 oggetto d'ingiunzione non sarebbe stata corrisposta a causa dell'inerzia della locatrice “a provvedere all'eliminazione dei gravi vizi insorti nel bene locato nel corso del rapporto locativo, che ne hanno ridotto grandemente la fruibilità, rendendolo inidoneo alla destinazione d'uso pattuita”: segnatamente, ha sostenuto che, “sin dall'inizio della locazione”, l'immobile presenterebbe “gravi fessurazioni ed ammaloramenti sia all'esterno che all'interno, con conseguenti infiltrazioni, diffuse in tutto
l'appartamento”, che avrebbero precluso alla IG.ra di poter usufruire dei locali al secondo PT piano;
inoltre, ha affermato che il muro in corrispondenza dell'ingresso, ove insiste la porta in lamiera, sarebbe “soggetto a pericolo di crollo sulla pubblica strada”.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate argomentazioni a confutazione della pretesa azionata in sede monitoria, la IG.ra ha spiegato domanda riconvenzionale preordinata a sentir Parte_1 ridurre, ai sensi dell'art. 1578 c.c., l'ammontare del canone da euro 250,00 ad euro 150,00 mensili “sin dall'inizio del rapporto locativo”.
Fissata l'udienza di discussione, hanno provveduto a costituirsi, con memoria difensiva depositata in data 23.1.25, i IG.ri , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa degli opposti ha eccepito l'inammissibilità della spiegata opposizione, esponendo, da un lato, che l'atto introduttivo del presente giudizio mai sarebbe stato notificato agli asseriti locatori;
dall'altro, che la spontanea costituzione degli opposti non sarebbe idonea a sanare l'inesistenza della notificazione.
Oltre all'inammissibilità dell'opposizione, i IG.ri , Controparte_1 CP_2 CP_3
e hanno eccepito l'inammissibilità anche della domanda riconvenzionale
[...] Controparte_4 ex adverso avanzata, sostenendo che la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione precluderebbe ogni “valutazione in ordine ai fatti dedotti dalla parte opponente a sostegno della richiesta di riduzione
pagina 3 di 7 dei canoni di locazione oggetto della domanda dispiegata in via monitoria, in quanto si tratta di valutazione di merito incompatibile con l'accertamento, con efficacia di giudicato, formatosi sulla debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo”.
In ogni caso, gli opposti hanno dedotto l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla conduttrice, asserendo, per un verso, che quest'ultima nel corso del rapporto locatizio mai avrebbe denunciato vizi dell'immobile o lamentato danni;
per l'altro, che le muffe presenti all'interno del bene concesso in locazione sarebbero conseguenza dell'omessa esecuzione da parte della IG.ra PT delle necessarie opere di “manutenzione ordinaria”.
Infine, gli opposti hanno spiegato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., domanda di condanna della conduttrice al risarcimento dei danni che avrebbero subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria da quest'ultima intrapresa, asseritamente connotata dal carattere della temerarietà.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che nel rito del lavoro – cui il presente giudizio, vertente in materia locatizia, soggiace in forza del dettato dell'art. 447 bis c.p.c. – “il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo […]
- per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto”
(Cass. n. 24033/21; analogamente, Cass. Sez. Un. n. 20604/08).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, deve dichiararsi l'improcedibilità della proposta opposizione, non essendo il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione – come dedotto dagli opposti e mai contestato dalla conduttrice – stati posti in notifica dalla parte opponente, la quale, quindi, ha del tutto omesso di attivare il procedimento notificatorio.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo che la costituzione degli opposti avrebbe determinato la sanatoria del ravvisato vizio. A tale argomentazione sarebbe agevole replicare che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla Suprema Corte, l'inesistenza della notificazione – a differenza della nullità della stessa – non è suscettibile di sanatoria (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 23968/17).
Ciò posto, occorre esaminare la domanda con la quale la conduttrice ha chiesto, in via riconvenzionale, di disporre, ai sensi dell'art. 1578 c.c., la riduzione dell'ammontare del canone da euro 250,00 ad euro pagina 4 di 7 150,00 mensili “sin dall'inizio del rapporto locativo”. A tal fine, non può tacersi che costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. – la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento – “quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione” (Cass. n. 11514/08; Cass. n. 11198/ 07). Corollario di tale elaborazione è quello per il quale non “possano essere ricompresi tra i vizi predetti quei guasti o deterioramenti dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, posto che in questo caso diviene operante l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 cod. civ., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale”
(cfr. Cass. n. 24459/11).
Con riguardo, poi, all'atteggiarsi dell'onere della prova, giova rammentare che, in tema di locazione immobiliare, “in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa” (Cass. n. 3548/17).
Sulla scorta delle illustrate elaborazioni pretorie, la proposta domanda riconvenzionale – di là dall'essere inammissibile in relazione ai canoni di locazione concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese di novembre 2023 e quello di febbraio 2024, essendo, in ragione della dichiarata improcedibilità dell'opposizione, divenute incontestabili l'effettiva debenza e l'entità di tali canoni – non può che essere rigettata, giacché le “gravi fessurazioni” e “gli ammaloramenti” presenti “sia all'esterno che all'interno, con conseguenti infiltrazioni, diffuse in tutto l'appartamento”, lamentati dalla IG.ra quand'anche si ritenessero riconducibili entro il perimetro concettuale della PT nozione di vizio della res locata, non sarebbero idonei a fondare l'accoglimento della spiegata riconvenzionale, apparendo ictu oculi agevolmente riconoscibili per una persona di normale diligenza, come può inferirsi: dal tenore lessicale dell'atto introduttivo, nel corpo del quale la condizione dell'immobile è descritta mediante l'utilizzo di epiteti quali “gravi” o “pessime”; dai rilievi fotografici pagina 5 di 7 prodotti dalla conduttrice all'atto della costituzione in giudizio, che immortalano, sia dall'interno che dall'esterno, pareti IGnificativamente ammalorate e connotate da plurime fessurazioni;
dalla circostanza per la quale non risulta ex actis che l'opponente, pur avendo dedotto che tali vizi sarebbero stati presenti “sin dall'inizio della locazione”, abbia provveduto a denunciarne la presenza.
La conclusione cui si è testé pervenuti nemmeno potrebbe essere destituita di fondamento asserendo che tali vizi sarebbero manifestatisi nel corso del rapporto locatizio, avendo la stessa conduttrice ammesso claris litteris sia che l'immobile presentasse le “gravi fessurazioni” e gli ammaloramenti “sin dall'inizio della locazione” sia che il bagno versasse “in pessime condizioni”.
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dagli opposti, a fondamento della quale questi hanno sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla IG.ra sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo PT
l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la pagina 6 di 7 liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che gli opposti nemmeno hanno dedotto che tipo di pregiudizi avrebbero patito in conseguenza dell'introduzione del presente giudizio.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da PT
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. dichiara l'improcedibilità della proposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 450/24 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
3. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dagli opposti;
4. condanna al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite, che liquida Parte_1 in euro 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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