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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 706/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (C.F.: , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25.03.1968, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla via Carlo Poerio n.11, presso lo studio dell'avv. Maria Pirozzi che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio E
, (C.F.: , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
02.12.1957, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via Vesuvio n.17, presso lo studio dell'avv. Amedeo Iovane –
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 08.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 04.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2024 e Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 03.12.1994 in Castellammare di Stabia (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 03.12.1994 in Castellammare di Stabia i due avevano contratto matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
2. che dalla loro unione era nata, il 15.04.1995, una figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
3. che erano separati sin dal 25.11.2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 9402/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data 13.11.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare in ordine ai rapporti economici le parti evidenziavano che il CP_1 era prossimo alla pensione (novembre 2024), mentre la si era inserita nel Pt_1 mondo della scuola dall'anno 2019, insegnando alla scuola primaria- non di ruolo- con incarico annuale;
che erano d'accordo nel sostituire l'assegno divorzile con la liquidazione di una somma una tantum ex art. 5, comma 8, L. 898/1970.
All'udienza del 03.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che agli atti mancava il parere del P.M. il giudice delegato rinviava al fine di acquisire il predetto parere.
I coniugi, con note autorizzate di trattazione scritta, ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e con ordinanza del 07.11.2024, resa all'esito delle predette note, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 04.10.2024, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (13.11.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate con note relative all'udienza dell'08.11.2024 mediante trattazione scritta ex art. 127 ter, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi;
tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, come concordata dalle parti, appare equa tenuto conto delle rispettive posizioni economiche (cfr ultime dichiarazione dei redditi di entrambi i ricorrenti allegate al ricorso, dalle quali risulta che nell'anno 2022 la ha conseguito un reddito Pt_1 imponibile da lavoro dipendente di euro 21.096,00, ed il ha conseguito un CP_1 reddito imponibile da lavoro dipendente di euro 55.950,00).
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 04.04.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Castellammare di Stabia in data 03.12.1994 da e Parte_1 CP_1
(atto n. 453, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del
[...] comune di Castellammare di Stabia, anno 1994);
2. si obbliga a corrispondere una tantum la somma di euro Controparte_1
12.500,00 ex art. 5, comma 8, L. 898/1970 alla signora , che Parte_1 accetta con rinunzia all'assegno divorzile;
la somma viene corrisposta alle seguenti modalità: a) quanto alla somma di euro 6.250,00 viene corrisposta al momento della sottoscrizione del ricorso a mezzo assegno circolare intestato alla signora tratto su Intesa San Paolo s.p.a. n. Parte_1
320679334704 che accetta la somma e rilascia quietanza liberatoria;
quanto alla somma di euro 6.250,00 verrà corrisposta a mezzo assegno circolare entro il 30.06.2024; 3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
4. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 706/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (C.F.: , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25.03.1968, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla via Carlo Poerio n.11, presso lo studio dell'avv. Maria Pirozzi che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio E
, (C.F.: , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
02.12.1957, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via Vesuvio n.17, presso lo studio dell'avv. Amedeo Iovane –
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 08.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 04.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2024 e Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 03.12.1994 in Castellammare di Stabia (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 03.12.1994 in Castellammare di Stabia i due avevano contratto matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
2. che dalla loro unione era nata, il 15.04.1995, una figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
3. che erano separati sin dal 25.11.2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 9402/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data 13.11.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare in ordine ai rapporti economici le parti evidenziavano che il CP_1 era prossimo alla pensione (novembre 2024), mentre la si era inserita nel Pt_1 mondo della scuola dall'anno 2019, insegnando alla scuola primaria- non di ruolo- con incarico annuale;
che erano d'accordo nel sostituire l'assegno divorzile con la liquidazione di una somma una tantum ex art. 5, comma 8, L. 898/1970.
All'udienza del 03.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che agli atti mancava il parere del P.M. il giudice delegato rinviava al fine di acquisire il predetto parere.
I coniugi, con note autorizzate di trattazione scritta, ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e con ordinanza del 07.11.2024, resa all'esito delle predette note, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 04.10.2024, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (13.11.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate con note relative all'udienza dell'08.11.2024 mediante trattazione scritta ex art. 127 ter, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi;
tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, come concordata dalle parti, appare equa tenuto conto delle rispettive posizioni economiche (cfr ultime dichiarazione dei redditi di entrambi i ricorrenti allegate al ricorso, dalle quali risulta che nell'anno 2022 la ha conseguito un reddito Pt_1 imponibile da lavoro dipendente di euro 21.096,00, ed il ha conseguito un CP_1 reddito imponibile da lavoro dipendente di euro 55.950,00).
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 04.04.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Castellammare di Stabia in data 03.12.1994 da e Parte_1 CP_1
(atto n. 453, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del
[...] comune di Castellammare di Stabia, anno 1994);
2. si obbliga a corrispondere una tantum la somma di euro Controparte_1
12.500,00 ex art. 5, comma 8, L. 898/1970 alla signora , che Parte_1 accetta con rinunzia all'assegno divorzile;
la somma viene corrisposta alle seguenti modalità: a) quanto alla somma di euro 6.250,00 viene corrisposta al momento della sottoscrizione del ricorso a mezzo assegno circolare intestato alla signora tratto su Intesa San Paolo s.p.a. n. Parte_1
320679334704 che accetta la somma e rilascia quietanza liberatoria;
quanto alla somma di euro 6.250,00 verrà corrisposta a mezzo assegno circolare entro il 30.06.2024; 3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
4. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano