CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 373/2024 da
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3
APPELLANTE
Contro
in nome proprio ed insieme al sig. in qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale, anche in nome e per conto della figlia minore Persona_1 con Avv.ti Michele Filippi e Advogado Saimon Rodrigo Rocha, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo a Verona, Isola della Scala, Viale Ungheria n. 3
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. cron. 7447/2024 resa dal Tribunale di Trieste nel giudizio RG 4266/2022 e registrata con n. Repert. 2036/2024 del 10.10.2024, comunicata in pari data
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da nota di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza n. cron. 7447/2024 resa nel giudizio inter partes avente numero RG 4266/2022 e registrata con n. Repert. 2036/2024 del
10/10/2024, comunicata in tale ultima data, così rigettando l'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio, essendo stata rilevata in atti e contestata la circostanza ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana alle parti appellate, consistente nel fatto che l'avo ha svolto l'attività di militare di carriera al servizio della nazione Brasiliana, con Persona_2 gli effetti di cui all'art 8 della legge 555/1912, applicabile ratione temporis
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per le appellate: come da nota di precisazione delle conclusioni del 28.04.2025
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio.
Per la Procura Generale:
Il PG chiede l'accoglimento dell'appello e, si auspica, il rigetto della domanda.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 23.12.2022 i signori Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in nome Parte_6 Parte_7 Controparte_1 proprio ed insieme al sig. in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, anche Controparte_2 in nome e per conto della figlia minore , Persona_1 Parte_8
, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Parte_9 Parte_10
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, anche in nome e per conto del figlio
[...] minore , la sig.ra , Controparte_3 Parte_11 in nome proprio ed insieme al sig. , in qualità di genitori esercenti la Controparte_4 potestà genitoriale, anche in nome e per conto del figlio minore Persona_3
adivano il Tribunale di Trieste, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione
[...] internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, per ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. I ricorrenti deducevano e provavano documentalmente
(docc. da 3 a 37 fascicolo dei ricorrenti) il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana essendo tutti discendenti in linea paterna di nato il [...] a [...], cittadino Persona_4 italiano per nascita, emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano.
I ricorrenti esponevano che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né i ricorrenti avevano mai rinunciato allo status civitatis italiano; evidenziavano, inoltre, che nonostante avessero ritualmente depositato la domanda di riconoscimento dello status presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo, la via amministrativa si era rilevata impraticabile a causa dell'ingente numero di istanze giacenti, in attesa di istruttoria dal 2011 (docc. 38 e 39 fascicolo dei ricorrenti).
Di qui la legittimità, oltre che fondatezza, del ricorso alla tutela giurisdizionale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.07.2024 il eccepiva essersi verificate Parte_1 due cause interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza limitatamente al ramo della discendenza dal progenitore delle ricorrenti, ed alla di lei figlia, Controparte_1 [...] con conseguente inammissibilità della domanda di riconoscimento dello ius civitatis iure Per_1 sanguinis in capo a loro.
Il Ministero rilevava, infatti, che padre e nonno rispettivamente di Persona_5
e , avrebbe prestato servizio, senza permissione del Governo italiano, nelle forze CP_1 Per_1 armate brasiliane, tanto da qualificarsi come “militare” nel certificato di matrimonio e nell'atto di nascita della figlia tale circostanza avrebbe comportato in capo all'avo la perdita della CP_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 3 Legge 555/1912 e, integrando una causa di interruzione della linea di trasmissione, avrebbe di conseguenza travolto il diritto delle discendenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In relazione alla ricorrente il contestava pure la fattispecie Controparte_1 Parte_1 interruttiva di cui all'art. 12 della Legge 91/1992 per avere ella accettato un impiego come professoressa, senza permissione del Governo italiano.
Il resistente eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda subordinata formulata Parte_1 dai ricorrenti, volta ad ottenere la condanna del a svolgere tutte le formalità Parte_1 conseguenti all'accoglimento della domanda, in primis l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello stato civile: di fatto, sosteneva il , la pretesa dei Parte_1 ricorrenti si sarebbe concretizzata in una condanna dell'amministrazione ad un facere (in violazione dell'art. 4 L. 2248/1865) e, in ogni caso, soggetti tenuti a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale sarebbero stati il cancelliere (che trasmette il provvedimento) e l'ufficiale di stato civile (che lo registra).
Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di riconoscimento della Parte_1 cittadinanza in capo alle sole ricorrenti e;
dava atto di non aver ricevuto da parte CP_1 Per_1 delle articolazioni estere del le uniche deputate all'istruttoria in materia di Controparte_5 cittadinanza, alcuna dichiarazione contraria al riconoscimento dello status civitatis italiano degli altri ricorrenti, sulle istanze dei quali il si rimetteva alle valutazioni del Tribunale. Parte_1
3. Con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Trieste, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della domanda presentata in sede giudiziale, poiché i ricorrenti hanno dimostrato l'impraticabilità della via amministrativa che pure avevano adito (il Giudice, in ogni caso, ha precisato che la previa presentazione della domanda in via amministrativa “non costituisce una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario”).
Nel merito, il Tribunale, dopo aver richiamato le disposizioni legislative che disciplinano la fattispecie della “perdita della cittadinanza” (in particolare, il chiaro dettato dell'art. 12, I comma, della
L. 91/1992 che statuisce che “il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare), ha accolto la domanda dei ricorrenti, respingendo l'eccezione sollevata dal sulla sussistenza di cause di interruzione della trasmissione dello ius Parte_1 civitatis iure sanguinis: il Giudice di primo grado ha ritenuto che il non abbia assolto il Parte_1 preciso onere probatorio su di esso incombente, poiché non ha fornito alcuna prova delle asserite cause ostative, producendo, ad esempio, l'intimazione rivolta dal Governo italiano all'avo Persona_5 di abbandonare l'impiego militare o a di rinunciare
[...] Controparte_1 all'insegnamento.
Il Tribunale ha condannato, inoltre, il e, per esso, l'ufficiale di stato civile Parte_1 competente a procedere alle formalità di registrazione e annotazione necessarie a dare effettiva esecuzione all'ordinanza emessa: la contestazione opposta dal è stata disattesa dal Giudice di Parte_1 prime cure, il quale ha ritenuto che non si tratti di una condanna dell'Amministrazione ad un facere in senso tecnico, poiché l'adempimento delle previste formalità compete ad autorità funzionalmente inserite nel quale organo periferico dell'amministrazione statale. Parte_1
IL GIUDIZIO DI APPELLO
4. Con atto di citazione del 10.11.2024 il ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trieste, articolando un unico motivo di impugnazione e limitatamente alle posizioni delle sole discendenti Controparte_1 Persona_1
4.1. ERRONEA INTERPRETAZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8
LEGGE 555/1912, APPLICABILE RATIONE TEMPORIS L'appellante ritiene che il non debba fornire alcuna prova dell'intimazione rivolta ai Parte_1 ricorrenti da parte del Governo italiano, come erroneamente ritenuto dal Tribunale: l'art. 8 comma I n.
3 della Legge 555/1912 non richiederebbe, quale necessario componente, l'intimazione del Governo italiano ad abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio, poiché la fattispecie rientrerebbe nella casistica delle rinunce tacite/presunte/forzate. L'interpretazione resa dal Tribunale confliggerebbe con il dettato normativo: l'art 8 legge 555/1912 e l'art 11 del codice civile del 1865 dovrebbero essere integrati dalle disposizioni della legge 16 giugno 1927 n. 1170, il cui art. 1 prevede che “Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica”; prosegue con l'art. 2
“Il regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo”. Per quanto riguarda, in particolare, il servizio militare, l'art. 6 della L. 1170/1927 prevede che continui ad applicarsi l'art. 8 n.
3 della L. 555/1912. Ne consegue che l'avo delle ricorrenti avrebbe dovuto previamente comunicare al
Governo italiano la sua posizione di militare di carriera al servizio della nazione brasiliana: l'assenza di tale comunicazione sarebbe prova della mancanza di volontà dell'avo di Persona_5 mantenere la cittadinanza italiana, avendo giurato fedeltà alla nazione nella quale viveva.
Ha citato giurisprudenza di merito secondo la quale “Sia l'art. 11, comma 3, del Codice Civile del
1865, che l'art. 8, punto 3, della L. n. 555/1912 (applicabile ratione temporis al caso di specie), nonché l'art. 12, della L. n. 91/1992, affermano tutti, nonostante alcune differenze letterarie, il medesimo principio: in ipotesi di cittadinanza plurima, si perde lo stato di cittadino italiano qualora un soggetto, per aver accettato un lavoro governativo o prestato il servizio militare per uno Stato estero, si trovi nella condizione di subire l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva”, concludendo come in epigrafe.
5. Con comparsa di risposta in appello del 22.01.2025, si è costituita l'appellata
[...] in proprio e in nome e per conto della figlia minore CP_1 Persona_1 rilevando, in primis, di non aver mai ricevuto alcuna intimazione da parte del Governo italiano.
Parte appellata ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e come ribadito da Cassazione civile
SS.UU. 25317/2022, incombe al che eccepisce la causa estintiva del diritto l'onere di provare Parte_1 l'avvenuta intimazione da parte del Governo e produrre la documentazione attestante la persistenza dell'impiego: tale onere non è stato in alcun modo assolto dal appellante. Parte_1
In secondo luogo, parte appellata ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della suprema
Corte di cassazione (SS.UU. 25317/2022) che ha fornito una lettura chiarificatrice e restrittiva degli articoli 8 della L. 555/1912 e 11 n. 3 del codice del 1865 nel senso di ritenere che “non ogni impiego alle dipendenze del governo senza permissione determina perdita della cittadinanza”, bensì “un impiego governativo strettamente inteso, da cui derivano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero di natura definitiva”. Ebbene, nel caso de quo precisa l'appellata, non avrebbe Persona_5 mai fatto parte delle forze armate brasiliane, come erroneamente ritenuto dal , avendo Parte_1 prestato servizio nella policia militar, forza di polizia che garantisce l'ordine interno nazionale
(equiparabile alla Polizia di Stato italiana), e non presso l'Esercito, la Marina o la Forza aerea brasiliana.
Parte appellata ha rilevato, infine, che la normativa citata dal Ministero si riferisce espressamente al “cittadino italiano” e non al discendente di cittadino italiano, sicchè ne contesta l'applicabilità nel caso di specie a che è nato in [...], così come la di lui figlia , Persona_5 CP_1 anziché all'avo cittadino italiano, nato a [...] altri termini, solo in Persona_4 relazione all'avo si sarebbe semmai potuta eccepire la perdita della cittadinanza Persona_4 italiana e non rispetto ai suoi discendenti, la cittadinanza italiana dei quali non era ancora stata accertata.
6. All'udienza del 18.03.2025, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16.09.2025, differita successivamente al 23.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle Parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
7. Entrambe le Parti depositavano note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e, solo il , anche comparsa conclusionale di replica. Parte_1
8. Solo il Ministero appellante depositava note di trattazione scritta per l'udienza del 23.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare il Collegio rileva che:
9.1. il contesta il riconoscimento dello ius civitatis italiano delle sole appellate Parte_1 [...]
e pertanto, deve ritenersi formato il giudicato relativamente CP_1 Persona_1 al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli altri discendenti, ricorrenti in primo grado, dall'avo Persona_4
9.2. il non ha riproposto in questo grado di giudizio l'eccezione di interruzione della Parte_1 trasmissione della cittadinanza rispetto alla discendente la quale aveva Controparte_1 accettato un impiego come professoressa in Brasile senza permissione del Governo italiano:
l'eccezione deve ritenersi, pertanto, abbandonata;
9.3. ancora, in via preliminare, risulta incontestato ed è stato provato documentalmente dai ricorrenti in primo grado che fosse cittadino italiano iure sanguinis in quanto Persona_5 discendente dall'avo cittadino italiano emigrato in Brasile. Sul punto il Tribunale di Persona_4
Trieste ha così motivato: “La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, appositamente tradotta e apostillata dalla quale si evince che la linea di discendenza dei ricorrenti è costituita come di seguito…”.
10. Venendo al merito della vertenza, il appellante contesta la perdita dello ius civitatis Parte_1 in capo a e quindi l'intrasmissibilità dello status alle di lui discendenti Persona_5
(figlia) e (nipote) per avere svolto carriera militare Controparte_1 Persona_1 nella Policia MI brasiliana.
L'evento interruttivo nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana si sarebbe, dunque, verificato non in capo al progenitore ( , ma ad uno dei primi discendenti del ramo Persona_4 genealogico considerato.
Vanno esaminate due questioni:
a) se le norme sulla perdita della cittadinanza abbiano come destinatari unicamente i cittadini italiani (avi) o anche i discendenti di cittadini italiani;
b) e se, in caso affermativo di applicazione estensiva della normativa ai discendenti, la causa interruttiva contestata dal Ministero si sia effettivamente verificata in capo a Persona_5 con quali ripercussioni sulla sua discendenza e su quale parte processuale incomba
[...]
l'onere probatorio dell'evento contestato.
10.1. Innanzitutto, occorre chiarire che la fattispecie per cui è causa non riguarda precisamente un'eventuale causa ostativa all'acquisto della cittadinanza, bensì un evento interruttivo della linea di trasmissione dello ius civitatis per essere intervenuta una causa di perdita della cittadinanza.
Come chiarito dalle SS.UU. della Corte di cassazione (Sent. n. 25317 del 2022), “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione”. E ancora “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano”.
Nella fattispecie, il nulla ha eccepito in ordine alla trasmissione della cittadinanza Parte_1 dall'avo ai suoi discendenti, tra i quali pure il Persona_4 Persona_5 discendenza che è stata documentalmente provata in modo ritenuto esaustivo dal Tribunale. D'altra parte, l'appellata ha precisato che la cittadinanza italiana del discendente non Persona_5 era mai stata prima riconosciuta/accertata, essendo nato e vissuto in Brasile.
10.2. Venendo dunque alla precipua questione della perdita della cittadinanza in capo a
[...] si osserva che tutta la normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis (in Persona_5 considerazione dell'arco di vita dell'avo, e cioè la legge n. 555 del 1912) richiamata dalle Parti, si riferisce indubbiamente al “cittadino italiano”, in relazione al quale si statuisce la perdita della cittadinanza italiana in alcuni casi espressamente indicati. Un'interpretazione estensiva delle norme che si rivolgesse anche ai discendenti di cittadini italiani comporterebbe, di fatto, una dilatazione nell'applicazione delle norme sulla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis che avrebbe come destinatario un soggetto che non è più abilitato a domandare il riconoscimento della cittadinanza stessa.
Sarebbe poi illegittimo, nel silenzio della legge, pretendere che cittadini stranieri, nati e vissuti in
Paese estero, si astenessero dall'assumere impieghi o incarichi nello Stato in cui sono nati e vissuti, pena la perdita di una cittadinanza, quella italiana, della quale potrebbero divenire titolari.
Al cittadino straniero verrebbe paradossalmente attribuito un onere di comunicazione al Governo italiano dell'assunzione di un incarico professionale o dello svolgimento di un'attività potenzialmente confliggente con la possibile cittadinanza italiana, prima ancora di manifestare l'intenzione di chiedere il riconoscimento della cittadinanza stessa.
La Cassazione, espressasi in materia di “grande naturalizzazione del 1889”, ha riconosciuto centralità e prevalenza assoluta della manifestazione di volontà rispetto ad una qualche tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione del soggetto interessato (in quel frangente costituita dalla mancata dichiarazione dell'interesse a mantenere la nazionalità di origine e dalla richiesta di divenire cittadino brasiliano). Sempre in quel contesto, l'aver stabilizzato la propria vita in Brasile, l'aver intessuto relazioni sociali ed affettive in quel Paese non sono stati ritenuti elementi integranti un comportamento concludente nel senso della rinuncia (tacita) alla cittadinanza italiana, essendo, appunto, necessaria una chiara manifestazione di volontà in tal senso. Il criterio ermeneutico elaborato dalla Corte di cassazione, che impone di adottare un metodo di interpretazione costituzionalizzante di tutte le norme in materia di cittadinanza, è essenziale e dovrà essere applicato anche alla fattispecie per cui è causa, atteso che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere, a certe condizioni di legge, normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali” (Sent. n. 25317 del 2022).
Ne discende che l'interpretazione fornita dal Ministero del n. 3 dell'art. 8 L. 555/1912 pare, invero, eludere le indicazioni della Corte di cassazione, ammettendo la possibilità di perdita ipso iure della cittadinanza per il solo fatto dell'accettazione di impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, al di là, peraltro, della volontarietà o meno dell'accettazione dell'incarico.
10.3. Quanto all'aspetto probatorio, sono sempre le Sezioni Unite della Corte di cassazione ad indicare il principio di diritto applicabile: “alla parte che invoca il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la discendenza ininterrotta da parte di cittadino italiano, mentre a colui che si oppone al riconoscimento incombe l'onere di fornire la prova del fatto estintivo della perdita dello status e, in particolare, dell'acquisto volontario di una cittadinanza straniera”.
L'interpretazione della norma di cui al n. 3 dell'art. 8 L. 555/1912, proposta dal Ministero, in termini di rinuncia tacita alla cittadinanza determinerebbe, invero, una sorta di inversione dell'onere della prova: in tesi di parte appellante, il disposto normativo andrebbe integrato con l'art. 2 L. 1170/1927, il quale richiede che il cittadino italiano debba preventivamente notificare al regio Ministero degli affari esteri od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, che intende accettare un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione, onde consentire la valutazione di compatibilità del servizio da svolgersi nell'altro Stato, di modo che il Governo “può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo”. Una siffatta lettura della legge non si conforma, però, per le ragioni già illustrate, al criterio interpretativo chiaramente indicato dalla
Cassazione, dovendosi escludere un'applicazione estensiva delle norme ai discendenti di avo italiano con conseguenti ricadute sul piano probatorio, rimanendo a carico della Parte che contesta lo status civitatis italiano l'onere di fornire la prova dell'evento ostativo/interruttivo.
Ad adbundantiam, si rileva pure che, come espressamente previsto dall'art. 12 co. 1 della legge n. 91 del 1992, l'atto di intimazione è espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione (“il Governo può intimargli”) che presuppone una valutazione di natura politica, non dissimilmente da quanto evidentemente accadeva in attuazione del precedente disposto dell'art. 8, n. 3 della L. 555/1912
e che, come chiarito dal Consiglio di Stato, comporta a carico dell'Amministrazione l'assolvimento di un onere probatorio ancora più pregnante, dovendo il allegare la prova che, se fosse stato a Parte_1 conoscenza del verificarsi in capo all'avo dell'evento interruttivo/causa ostativa, avrebbe senz'altro intimato al ricorrente di astenersi dal prestare servizio militare .
Infine, per il caso del servizio militare la Corte di cassazione ha precisato che debba trattarsi di
“attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali” (SS. UU. 25318/2022), impieghi governativi strettamente intesi, che avessero posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero, nonostante il difetto di autorizzazione (permissione) del governo italiano. La difesa delle appellate ha largamente argomentato che la Policia MI non è un corpo dell'esercito e che sia l'art. 11 n. 3 del codice civile del 1865 che gli articoli 8 L. 555/1912 e 12 L. 91/1992 richiedono espressamente un atto di intimazione che, nella vicenda per cui è causa, non esiste o, quantomeno, non è stato allegato dal . Parte_1
Per tutte le ragioni illustrate, sia in fatto che in diritto, si dovrà concludere che la lettera della legge e l'interpretazione della Giurisprudenza depongano univocamente per l'applicazione della normativa in materia, solo all'avo, già cittadino italiano, e non può essere estesa ai discendenti brasiliani che chiedono che venga loro riconosciuta una seconda cittadinanza, quella italiana, appunto.
In ogni caso, da ultimo, anche a voler disattendere le citate indicazioni interpretative, si ritiene che nel caso de quo non ricorra l'ipotesi normativa invocata, non avendo il , onerato quale Parte_1 soggetto che deduce un fatto impeditivo od estintivo, provato che sia stato intimato a
[...]
i abbandonare la carriera militare. Persona_5
11. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
12. Quanto al regime delle spese, non può sottacersi che questa decisione si pone in contrasto con altra precedentemente emessa da questa stessa Corte (sent. n. 43/2025, R.G. 407/2023, pubbl.
25.2.2025) e dalla quale ci si intende consapevolmente discostare, in punto di onere della prova del fatto estintivo. Tale cambio di giurisprudenza impone la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 373/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto: Parte_1
2. conferma integralmente l'ordinanza appellata, del Tribunale di Trieste n. 7447/2024 pubblicata il 09/10/2024;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Trieste, 23 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 373/2024 da
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3
APPELLANTE
Contro
in nome proprio ed insieme al sig. in qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale, anche in nome e per conto della figlia minore Persona_1 con Avv.ti Michele Filippi e Advogado Saimon Rodrigo Rocha, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo a Verona, Isola della Scala, Viale Ungheria n. 3
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. cron. 7447/2024 resa dal Tribunale di Trieste nel giudizio RG 4266/2022 e registrata con n. Repert. 2036/2024 del 10.10.2024, comunicata in pari data
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da nota di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza n. cron. 7447/2024 resa nel giudizio inter partes avente numero RG 4266/2022 e registrata con n. Repert. 2036/2024 del
10/10/2024, comunicata in tale ultima data, così rigettando l'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio, essendo stata rilevata in atti e contestata la circostanza ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana alle parti appellate, consistente nel fatto che l'avo ha svolto l'attività di militare di carriera al servizio della nazione Brasiliana, con Persona_2 gli effetti di cui all'art 8 della legge 555/1912, applicabile ratione temporis
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per le appellate: come da nota di precisazione delle conclusioni del 28.04.2025
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio.
Per la Procura Generale:
Il PG chiede l'accoglimento dell'appello e, si auspica, il rigetto della domanda.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 23.12.2022 i signori Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in nome Parte_6 Parte_7 Controparte_1 proprio ed insieme al sig. in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, anche Controparte_2 in nome e per conto della figlia minore , Persona_1 Parte_8
, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Parte_9 Parte_10
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, anche in nome e per conto del figlio
[...] minore , la sig.ra , Controparte_3 Parte_11 in nome proprio ed insieme al sig. , in qualità di genitori esercenti la Controparte_4 potestà genitoriale, anche in nome e per conto del figlio minore Persona_3
adivano il Tribunale di Trieste, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione
[...] internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, per ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. I ricorrenti deducevano e provavano documentalmente
(docc. da 3 a 37 fascicolo dei ricorrenti) il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana essendo tutti discendenti in linea paterna di nato il [...] a [...], cittadino Persona_4 italiano per nascita, emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano.
I ricorrenti esponevano che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né i ricorrenti avevano mai rinunciato allo status civitatis italiano; evidenziavano, inoltre, che nonostante avessero ritualmente depositato la domanda di riconoscimento dello status presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo, la via amministrativa si era rilevata impraticabile a causa dell'ingente numero di istanze giacenti, in attesa di istruttoria dal 2011 (docc. 38 e 39 fascicolo dei ricorrenti).
Di qui la legittimità, oltre che fondatezza, del ricorso alla tutela giurisdizionale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.07.2024 il eccepiva essersi verificate Parte_1 due cause interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza limitatamente al ramo della discendenza dal progenitore delle ricorrenti, ed alla di lei figlia, Controparte_1 [...] con conseguente inammissibilità della domanda di riconoscimento dello ius civitatis iure Per_1 sanguinis in capo a loro.
Il Ministero rilevava, infatti, che padre e nonno rispettivamente di Persona_5
e , avrebbe prestato servizio, senza permissione del Governo italiano, nelle forze CP_1 Per_1 armate brasiliane, tanto da qualificarsi come “militare” nel certificato di matrimonio e nell'atto di nascita della figlia tale circostanza avrebbe comportato in capo all'avo la perdita della CP_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 3 Legge 555/1912 e, integrando una causa di interruzione della linea di trasmissione, avrebbe di conseguenza travolto il diritto delle discendenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In relazione alla ricorrente il contestava pure la fattispecie Controparte_1 Parte_1 interruttiva di cui all'art. 12 della Legge 91/1992 per avere ella accettato un impiego come professoressa, senza permissione del Governo italiano.
Il resistente eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda subordinata formulata Parte_1 dai ricorrenti, volta ad ottenere la condanna del a svolgere tutte le formalità Parte_1 conseguenti all'accoglimento della domanda, in primis l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello stato civile: di fatto, sosteneva il , la pretesa dei Parte_1 ricorrenti si sarebbe concretizzata in una condanna dell'amministrazione ad un facere (in violazione dell'art. 4 L. 2248/1865) e, in ogni caso, soggetti tenuti a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale sarebbero stati il cancelliere (che trasmette il provvedimento) e l'ufficiale di stato civile (che lo registra).
Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di riconoscimento della Parte_1 cittadinanza in capo alle sole ricorrenti e;
dava atto di non aver ricevuto da parte CP_1 Per_1 delle articolazioni estere del le uniche deputate all'istruttoria in materia di Controparte_5 cittadinanza, alcuna dichiarazione contraria al riconoscimento dello status civitatis italiano degli altri ricorrenti, sulle istanze dei quali il si rimetteva alle valutazioni del Tribunale. Parte_1
3. Con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Trieste, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della domanda presentata in sede giudiziale, poiché i ricorrenti hanno dimostrato l'impraticabilità della via amministrativa che pure avevano adito (il Giudice, in ogni caso, ha precisato che la previa presentazione della domanda in via amministrativa “non costituisce una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario”).
Nel merito, il Tribunale, dopo aver richiamato le disposizioni legislative che disciplinano la fattispecie della “perdita della cittadinanza” (in particolare, il chiaro dettato dell'art. 12, I comma, della
L. 91/1992 che statuisce che “il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare), ha accolto la domanda dei ricorrenti, respingendo l'eccezione sollevata dal sulla sussistenza di cause di interruzione della trasmissione dello ius Parte_1 civitatis iure sanguinis: il Giudice di primo grado ha ritenuto che il non abbia assolto il Parte_1 preciso onere probatorio su di esso incombente, poiché non ha fornito alcuna prova delle asserite cause ostative, producendo, ad esempio, l'intimazione rivolta dal Governo italiano all'avo Persona_5 di abbandonare l'impiego militare o a di rinunciare
[...] Controparte_1 all'insegnamento.
Il Tribunale ha condannato, inoltre, il e, per esso, l'ufficiale di stato civile Parte_1 competente a procedere alle formalità di registrazione e annotazione necessarie a dare effettiva esecuzione all'ordinanza emessa: la contestazione opposta dal è stata disattesa dal Giudice di Parte_1 prime cure, il quale ha ritenuto che non si tratti di una condanna dell'Amministrazione ad un facere in senso tecnico, poiché l'adempimento delle previste formalità compete ad autorità funzionalmente inserite nel quale organo periferico dell'amministrazione statale. Parte_1
IL GIUDIZIO DI APPELLO
4. Con atto di citazione del 10.11.2024 il ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trieste, articolando un unico motivo di impugnazione e limitatamente alle posizioni delle sole discendenti Controparte_1 Persona_1
4.1. ERRONEA INTERPRETAZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8
LEGGE 555/1912, APPLICABILE RATIONE TEMPORIS L'appellante ritiene che il non debba fornire alcuna prova dell'intimazione rivolta ai Parte_1 ricorrenti da parte del Governo italiano, come erroneamente ritenuto dal Tribunale: l'art. 8 comma I n.
3 della Legge 555/1912 non richiederebbe, quale necessario componente, l'intimazione del Governo italiano ad abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio, poiché la fattispecie rientrerebbe nella casistica delle rinunce tacite/presunte/forzate. L'interpretazione resa dal Tribunale confliggerebbe con il dettato normativo: l'art 8 legge 555/1912 e l'art 11 del codice civile del 1865 dovrebbero essere integrati dalle disposizioni della legge 16 giugno 1927 n. 1170, il cui art. 1 prevede che “Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica”; prosegue con l'art. 2
“Il regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo”. Per quanto riguarda, in particolare, il servizio militare, l'art. 6 della L. 1170/1927 prevede che continui ad applicarsi l'art. 8 n.
3 della L. 555/1912. Ne consegue che l'avo delle ricorrenti avrebbe dovuto previamente comunicare al
Governo italiano la sua posizione di militare di carriera al servizio della nazione brasiliana: l'assenza di tale comunicazione sarebbe prova della mancanza di volontà dell'avo di Persona_5 mantenere la cittadinanza italiana, avendo giurato fedeltà alla nazione nella quale viveva.
Ha citato giurisprudenza di merito secondo la quale “Sia l'art. 11, comma 3, del Codice Civile del
1865, che l'art. 8, punto 3, della L. n. 555/1912 (applicabile ratione temporis al caso di specie), nonché l'art. 12, della L. n. 91/1992, affermano tutti, nonostante alcune differenze letterarie, il medesimo principio: in ipotesi di cittadinanza plurima, si perde lo stato di cittadino italiano qualora un soggetto, per aver accettato un lavoro governativo o prestato il servizio militare per uno Stato estero, si trovi nella condizione di subire l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva”, concludendo come in epigrafe.
5. Con comparsa di risposta in appello del 22.01.2025, si è costituita l'appellata
[...] in proprio e in nome e per conto della figlia minore CP_1 Persona_1 rilevando, in primis, di non aver mai ricevuto alcuna intimazione da parte del Governo italiano.
Parte appellata ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e come ribadito da Cassazione civile
SS.UU. 25317/2022, incombe al che eccepisce la causa estintiva del diritto l'onere di provare Parte_1 l'avvenuta intimazione da parte del Governo e produrre la documentazione attestante la persistenza dell'impiego: tale onere non è stato in alcun modo assolto dal appellante. Parte_1
In secondo luogo, parte appellata ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della suprema
Corte di cassazione (SS.UU. 25317/2022) che ha fornito una lettura chiarificatrice e restrittiva degli articoli 8 della L. 555/1912 e 11 n. 3 del codice del 1865 nel senso di ritenere che “non ogni impiego alle dipendenze del governo senza permissione determina perdita della cittadinanza”, bensì “un impiego governativo strettamente inteso, da cui derivano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero di natura definitiva”. Ebbene, nel caso de quo precisa l'appellata, non avrebbe Persona_5 mai fatto parte delle forze armate brasiliane, come erroneamente ritenuto dal , avendo Parte_1 prestato servizio nella policia militar, forza di polizia che garantisce l'ordine interno nazionale
(equiparabile alla Polizia di Stato italiana), e non presso l'Esercito, la Marina o la Forza aerea brasiliana.
Parte appellata ha rilevato, infine, che la normativa citata dal Ministero si riferisce espressamente al “cittadino italiano” e non al discendente di cittadino italiano, sicchè ne contesta l'applicabilità nel caso di specie a che è nato in [...], così come la di lui figlia , Persona_5 CP_1 anziché all'avo cittadino italiano, nato a [...] altri termini, solo in Persona_4 relazione all'avo si sarebbe semmai potuta eccepire la perdita della cittadinanza Persona_4 italiana e non rispetto ai suoi discendenti, la cittadinanza italiana dei quali non era ancora stata accertata.
6. All'udienza del 18.03.2025, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16.09.2025, differita successivamente al 23.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle Parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
7. Entrambe le Parti depositavano note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e, solo il , anche comparsa conclusionale di replica. Parte_1
8. Solo il Ministero appellante depositava note di trattazione scritta per l'udienza del 23.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare il Collegio rileva che:
9.1. il contesta il riconoscimento dello ius civitatis italiano delle sole appellate Parte_1 [...]
e pertanto, deve ritenersi formato il giudicato relativamente CP_1 Persona_1 al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli altri discendenti, ricorrenti in primo grado, dall'avo Persona_4
9.2. il non ha riproposto in questo grado di giudizio l'eccezione di interruzione della Parte_1 trasmissione della cittadinanza rispetto alla discendente la quale aveva Controparte_1 accettato un impiego come professoressa in Brasile senza permissione del Governo italiano:
l'eccezione deve ritenersi, pertanto, abbandonata;
9.3. ancora, in via preliminare, risulta incontestato ed è stato provato documentalmente dai ricorrenti in primo grado che fosse cittadino italiano iure sanguinis in quanto Persona_5 discendente dall'avo cittadino italiano emigrato in Brasile. Sul punto il Tribunale di Persona_4
Trieste ha così motivato: “La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, appositamente tradotta e apostillata dalla quale si evince che la linea di discendenza dei ricorrenti è costituita come di seguito…”.
10. Venendo al merito della vertenza, il appellante contesta la perdita dello ius civitatis Parte_1 in capo a e quindi l'intrasmissibilità dello status alle di lui discendenti Persona_5
(figlia) e (nipote) per avere svolto carriera militare Controparte_1 Persona_1 nella Policia MI brasiliana.
L'evento interruttivo nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana si sarebbe, dunque, verificato non in capo al progenitore ( , ma ad uno dei primi discendenti del ramo Persona_4 genealogico considerato.
Vanno esaminate due questioni:
a) se le norme sulla perdita della cittadinanza abbiano come destinatari unicamente i cittadini italiani (avi) o anche i discendenti di cittadini italiani;
b) e se, in caso affermativo di applicazione estensiva della normativa ai discendenti, la causa interruttiva contestata dal Ministero si sia effettivamente verificata in capo a Persona_5 con quali ripercussioni sulla sua discendenza e su quale parte processuale incomba
[...]
l'onere probatorio dell'evento contestato.
10.1. Innanzitutto, occorre chiarire che la fattispecie per cui è causa non riguarda precisamente un'eventuale causa ostativa all'acquisto della cittadinanza, bensì un evento interruttivo della linea di trasmissione dello ius civitatis per essere intervenuta una causa di perdita della cittadinanza.
Come chiarito dalle SS.UU. della Corte di cassazione (Sent. n. 25317 del 2022), “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione”. E ancora “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano”.
Nella fattispecie, il nulla ha eccepito in ordine alla trasmissione della cittadinanza Parte_1 dall'avo ai suoi discendenti, tra i quali pure il Persona_4 Persona_5 discendenza che è stata documentalmente provata in modo ritenuto esaustivo dal Tribunale. D'altra parte, l'appellata ha precisato che la cittadinanza italiana del discendente non Persona_5 era mai stata prima riconosciuta/accertata, essendo nato e vissuto in Brasile.
10.2. Venendo dunque alla precipua questione della perdita della cittadinanza in capo a
[...] si osserva che tutta la normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis (in Persona_5 considerazione dell'arco di vita dell'avo, e cioè la legge n. 555 del 1912) richiamata dalle Parti, si riferisce indubbiamente al “cittadino italiano”, in relazione al quale si statuisce la perdita della cittadinanza italiana in alcuni casi espressamente indicati. Un'interpretazione estensiva delle norme che si rivolgesse anche ai discendenti di cittadini italiani comporterebbe, di fatto, una dilatazione nell'applicazione delle norme sulla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis che avrebbe come destinatario un soggetto che non è più abilitato a domandare il riconoscimento della cittadinanza stessa.
Sarebbe poi illegittimo, nel silenzio della legge, pretendere che cittadini stranieri, nati e vissuti in
Paese estero, si astenessero dall'assumere impieghi o incarichi nello Stato in cui sono nati e vissuti, pena la perdita di una cittadinanza, quella italiana, della quale potrebbero divenire titolari.
Al cittadino straniero verrebbe paradossalmente attribuito un onere di comunicazione al Governo italiano dell'assunzione di un incarico professionale o dello svolgimento di un'attività potenzialmente confliggente con la possibile cittadinanza italiana, prima ancora di manifestare l'intenzione di chiedere il riconoscimento della cittadinanza stessa.
La Cassazione, espressasi in materia di “grande naturalizzazione del 1889”, ha riconosciuto centralità e prevalenza assoluta della manifestazione di volontà rispetto ad una qualche tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione del soggetto interessato (in quel frangente costituita dalla mancata dichiarazione dell'interesse a mantenere la nazionalità di origine e dalla richiesta di divenire cittadino brasiliano). Sempre in quel contesto, l'aver stabilizzato la propria vita in Brasile, l'aver intessuto relazioni sociali ed affettive in quel Paese non sono stati ritenuti elementi integranti un comportamento concludente nel senso della rinuncia (tacita) alla cittadinanza italiana, essendo, appunto, necessaria una chiara manifestazione di volontà in tal senso. Il criterio ermeneutico elaborato dalla Corte di cassazione, che impone di adottare un metodo di interpretazione costituzionalizzante di tutte le norme in materia di cittadinanza, è essenziale e dovrà essere applicato anche alla fattispecie per cui è causa, atteso che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere, a certe condizioni di legge, normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali” (Sent. n. 25317 del 2022).
Ne discende che l'interpretazione fornita dal Ministero del n. 3 dell'art. 8 L. 555/1912 pare, invero, eludere le indicazioni della Corte di cassazione, ammettendo la possibilità di perdita ipso iure della cittadinanza per il solo fatto dell'accettazione di impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, al di là, peraltro, della volontarietà o meno dell'accettazione dell'incarico.
10.3. Quanto all'aspetto probatorio, sono sempre le Sezioni Unite della Corte di cassazione ad indicare il principio di diritto applicabile: “alla parte che invoca il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la discendenza ininterrotta da parte di cittadino italiano, mentre a colui che si oppone al riconoscimento incombe l'onere di fornire la prova del fatto estintivo della perdita dello status e, in particolare, dell'acquisto volontario di una cittadinanza straniera”.
L'interpretazione della norma di cui al n. 3 dell'art. 8 L. 555/1912, proposta dal Ministero, in termini di rinuncia tacita alla cittadinanza determinerebbe, invero, una sorta di inversione dell'onere della prova: in tesi di parte appellante, il disposto normativo andrebbe integrato con l'art. 2 L. 1170/1927, il quale richiede che il cittadino italiano debba preventivamente notificare al regio Ministero degli affari esteri od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, che intende accettare un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione, onde consentire la valutazione di compatibilità del servizio da svolgersi nell'altro Stato, di modo che il Governo “può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo”. Una siffatta lettura della legge non si conforma, però, per le ragioni già illustrate, al criterio interpretativo chiaramente indicato dalla
Cassazione, dovendosi escludere un'applicazione estensiva delle norme ai discendenti di avo italiano con conseguenti ricadute sul piano probatorio, rimanendo a carico della Parte che contesta lo status civitatis italiano l'onere di fornire la prova dell'evento ostativo/interruttivo.
Ad adbundantiam, si rileva pure che, come espressamente previsto dall'art. 12 co. 1 della legge n. 91 del 1992, l'atto di intimazione è espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione (“il Governo può intimargli”) che presuppone una valutazione di natura politica, non dissimilmente da quanto evidentemente accadeva in attuazione del precedente disposto dell'art. 8, n. 3 della L. 555/1912
e che, come chiarito dal Consiglio di Stato, comporta a carico dell'Amministrazione l'assolvimento di un onere probatorio ancora più pregnante, dovendo il allegare la prova che, se fosse stato a Parte_1 conoscenza del verificarsi in capo all'avo dell'evento interruttivo/causa ostativa, avrebbe senz'altro intimato al ricorrente di astenersi dal prestare servizio militare .
Infine, per il caso del servizio militare la Corte di cassazione ha precisato che debba trattarsi di
“attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali” (SS. UU. 25318/2022), impieghi governativi strettamente intesi, che avessero posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero, nonostante il difetto di autorizzazione (permissione) del governo italiano. La difesa delle appellate ha largamente argomentato che la Policia MI non è un corpo dell'esercito e che sia l'art. 11 n. 3 del codice civile del 1865 che gli articoli 8 L. 555/1912 e 12 L. 91/1992 richiedono espressamente un atto di intimazione che, nella vicenda per cui è causa, non esiste o, quantomeno, non è stato allegato dal . Parte_1
Per tutte le ragioni illustrate, sia in fatto che in diritto, si dovrà concludere che la lettera della legge e l'interpretazione della Giurisprudenza depongano univocamente per l'applicazione della normativa in materia, solo all'avo, già cittadino italiano, e non può essere estesa ai discendenti brasiliani che chiedono che venga loro riconosciuta una seconda cittadinanza, quella italiana, appunto.
In ogni caso, da ultimo, anche a voler disattendere le citate indicazioni interpretative, si ritiene che nel caso de quo non ricorra l'ipotesi normativa invocata, non avendo il , onerato quale Parte_1 soggetto che deduce un fatto impeditivo od estintivo, provato che sia stato intimato a
[...]
i abbandonare la carriera militare. Persona_5
11. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
12. Quanto al regime delle spese, non può sottacersi che questa decisione si pone in contrasto con altra precedentemente emessa da questa stessa Corte (sent. n. 43/2025, R.G. 407/2023, pubbl.
25.2.2025) e dalla quale ci si intende consapevolmente discostare, in punto di onere della prova del fatto estintivo. Tale cambio di giurisprudenza impone la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 373/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto: Parte_1
2. conferma integralmente l'ordinanza appellata, del Tribunale di Trieste n. 7447/2024 pubblicata il 09/10/2024;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Trieste, 23 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto