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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 105-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2025;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 105/2025 su ricorso depositato da Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...] elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di , in persona Controparte_1 del liquidatore p.t., con sede in Capua (CE) alla Via Ludovico Abenavolo n. 5, P.IVA ; P.IVA_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere la società chiedendo dichiararsi l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale. L'istante poneva a fondamento del ricorso il credito di € 42.500,00 oltre accessori portato dalla sentenza n. 1091/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro notificata unitamente all'atto di precetto alla società, rimasto privo di esito.
In considerazione dello stato di insolvenza, dunque la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ai sensi dell'art. 40
c. 7 CCII dalla cancelleria attraverso l'inserimento degli atti nell'area web presente sul sito del
Ministero della Giustizia e accessibile da parte dell'istante, che rimaneva contumace. 1 Il ricorso deve essere accolto.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, correttamente radicata ai sensi dell'art. 27 CCII. Dalla visura storica acquisita dalla cancelleria, risulta che la sede legale della società è sita in Capua (CE) che deve presumersi coincidente con il COMI in assenza di elementi di segno contrario.
Sussiste, altresì la legittimazione ad agire del creditore istante ai sensi dell'art. 37 CCII che al comma
2 contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della legge fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del codice della crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale - a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente agiva sulla base di un titolo giudiziale, costituito dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del Lavoro.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 del codice della crisi, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
L'art. 2 lett. d) CCII da parte sua individua i soggetti sottoponibili a liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della
2 liquidazione giudiziale.
Orbene, dai bilanci acquisiti dalla cancelleria e relativi al triennio antecedente alla proposizione del ricorso, la società risulta aver realizzato un attivo superiore ad € 300.000,00 così che il requisito quantitativo risulta pienamente integrato.
Sussiste, infine, lo stato di insolvenza inteso come incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte come dimostrato da inadempimenti o altri fatti esteriori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
Con riferimento particolare alle società in liquidazione, la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha affermato più volte che per valutare l'esistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, occorre dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in via di liquidazione tutti i debiti della società, sicché il giudice deve valutare “ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 Legge Fallimentare, se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass.
24.09.2020 n. 28193). Aggiungono i giudici di legittimità che l'attivo patrimoniale, per escludere l'insolvenza, dev'essere idoneo ad assicurare, all'esito della liquidazione, anche il soddisfacimento dei creditori muniti di titolo esecutivo, pur potendosi ammettere che il concreto soddisfacimento del credito contestato sia rinviato. Inoltre, nella valutazione della sufficienza dell'attivo si deve tener conto della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento e, pertanto, non è indifferentemente accertare se atti di transazione con i creditori istanti siano avvenuti prima o dopo la dichiarazione di fallimento (rectius di liquidazione giudiziale).
Nella fattispecie in esame, risulta che la società abbia approvato l'ultimo bilancio nell'anno 2013 e che è stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria il 2.02.2021, senza che la società abbia provveduto alla redazione e all'approvazione dei bilanci intermedi e del bilancio finale di liquidazione, onde non può che concludersi nel senso dell'incapacità della società a soddisfare le obbligazioni assunte anche alla luce dei debiti contributivi contratti tra il 2014 e il 2021 € 13.286,00.
Sulla base degli elementi complessivamente considerati, va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di , in persona del Controparte_1 liquidatore p.t. con sede in Capua (CE) alla Via Ludovico Abenavolo n. 5, P.IVA ; P.IVA_1
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;
Nomina curatore il Dr. Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-
3 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 16.10.2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 1.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2025;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 105/2025 su ricorso depositato da Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...] elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di , in persona Controparte_1 del liquidatore p.t., con sede in Capua (CE) alla Via Ludovico Abenavolo n. 5, P.IVA ; P.IVA_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere la società chiedendo dichiararsi l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale. L'istante poneva a fondamento del ricorso il credito di € 42.500,00 oltre accessori portato dalla sentenza n. 1091/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro notificata unitamente all'atto di precetto alla società, rimasto privo di esito.
In considerazione dello stato di insolvenza, dunque la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ai sensi dell'art. 40
c. 7 CCII dalla cancelleria attraverso l'inserimento degli atti nell'area web presente sul sito del
Ministero della Giustizia e accessibile da parte dell'istante, che rimaneva contumace. 1 Il ricorso deve essere accolto.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, correttamente radicata ai sensi dell'art. 27 CCII. Dalla visura storica acquisita dalla cancelleria, risulta che la sede legale della società è sita in Capua (CE) che deve presumersi coincidente con il COMI in assenza di elementi di segno contrario.
Sussiste, altresì la legittimazione ad agire del creditore istante ai sensi dell'art. 37 CCII che al comma
2 contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della legge fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del codice della crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale - a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente agiva sulla base di un titolo giudiziale, costituito dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del Lavoro.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 del codice della crisi, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
L'art. 2 lett. d) CCII da parte sua individua i soggetti sottoponibili a liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della
2 liquidazione giudiziale.
Orbene, dai bilanci acquisiti dalla cancelleria e relativi al triennio antecedente alla proposizione del ricorso, la società risulta aver realizzato un attivo superiore ad € 300.000,00 così che il requisito quantitativo risulta pienamente integrato.
Sussiste, infine, lo stato di insolvenza inteso come incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte come dimostrato da inadempimenti o altri fatti esteriori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
Con riferimento particolare alle società in liquidazione, la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha affermato più volte che per valutare l'esistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, occorre dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in via di liquidazione tutti i debiti della società, sicché il giudice deve valutare “ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 Legge Fallimentare, se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass.
24.09.2020 n. 28193). Aggiungono i giudici di legittimità che l'attivo patrimoniale, per escludere l'insolvenza, dev'essere idoneo ad assicurare, all'esito della liquidazione, anche il soddisfacimento dei creditori muniti di titolo esecutivo, pur potendosi ammettere che il concreto soddisfacimento del credito contestato sia rinviato. Inoltre, nella valutazione della sufficienza dell'attivo si deve tener conto della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento e, pertanto, non è indifferentemente accertare se atti di transazione con i creditori istanti siano avvenuti prima o dopo la dichiarazione di fallimento (rectius di liquidazione giudiziale).
Nella fattispecie in esame, risulta che la società abbia approvato l'ultimo bilancio nell'anno 2013 e che è stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria il 2.02.2021, senza che la società abbia provveduto alla redazione e all'approvazione dei bilanci intermedi e del bilancio finale di liquidazione, onde non può che concludersi nel senso dell'incapacità della società a soddisfare le obbligazioni assunte anche alla luce dei debiti contributivi contratti tra il 2014 e il 2021 € 13.286,00.
Sulla base degli elementi complessivamente considerati, va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di , in persona del Controparte_1 liquidatore p.t. con sede in Capua (CE) alla Via Ludovico Abenavolo n. 5, P.IVA ; P.IVA_1
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;
Nomina curatore il Dr. Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-
3 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 16.10.2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 1.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
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