Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 30914 2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 6/9/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...]Ù) in data Parte_1 C.F._1
11/07/1986 rappresentata e difesa dall'Avv. PAPALE SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ) , nato a [...]Ù) in data Controparte_1 C.F._2
13/06/1984 rappresentato e difeso dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con Con comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17/9/2024
Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione con sentenza parziale e disporre la prosecuzione del giudizio per la sentenza di divorzio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito civile a LIMA in data 7/5/2005 (non trascritto in Italia), con
, dalla cui unione sono nati in data Controparte_1 Persona_1
19/19/2004 e in data 2/4/2014, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Persona_2
separazione dei coniugi e successivamente il divorzio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 16/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 22/1/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 5/2/2025.
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui risiedono i coniugi. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Il giudizio deve proseguire, una volta decorso il termine di legge, per la pronuncia di divorzio e per la definizione delle domande tutte svolte dalle parti.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Lima in data Controparte_1
7/5/2005
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5/2/20205
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato