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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2259 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2259 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonella Paura ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla
Traversa Madre Venerabile Elena Aiello, n. 33 e (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso congiunto, dall'avv. Simona Carbone, presso il cui studio in Cosenza, alla via E. Cristofaro n. 57, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nato dalla convivenza more uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI 2
Per i ricorrenti, conclusioni rassegnate nel ricorso congiuntamente proposto e ribadite all'udienza del 28.5.2025, svoltasi in modalità cartolare ex artt. 127ter e
473bis.51 c.p.c. Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.5.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano regolarsi l'affido, il collocamento e il mantenimento del figlio
[...]
minore nato dalla loro convivenza more uxorio ( nato a [...] il Persona_1
5.9.2016), prospettando al Tribunale una disciplina concordata, compendiata nel medesimo ricorso introduttivo. All'udienza del 28.5.2025, il cui svolgimento era sostituito dal deposito di note scritte ex artt. 127 ter e 473 bis.51 cpc, i difensori domandavano il recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) il minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e residenza con la stessa presso l'abitazione di Settimo di Montalto Uffugo, via Montessori 6 di proprietà esclusiva della sig.ra . Pt_1
Gli arredi della ridetta abitazione, in parte acquistati dal signor ed in parte Parte_2 dalla signora , resteranno a quest'ultima; Pt_1
2) quanto al diritto/dovere di visita del padre, per quanto concerne i tempi di frequentazione tra il minore ed il Sig.
considerato che
il padre Parte_2
presta attività lavorativa a settimane alterne, una settimana di mattina e una settimana di pomeriggio, l'articolazione del diritto/dovere di visita si svolgerà secondo la seguente modalità:
- sino al termine delle attività scolastiche, il padre potrà tenere con sé il figlio, nella settimana in cui lavorerà di mattina, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore
15:00 sino alle ore 20:00, prelevandolo dall'abitazione familiare e con obbligo di riaccompagnarlo presso la stessa entro l'orario stabilito. Nella settimana in cui il padre lavorerà di pomeriggio, lo stesso, al termine dell'attività lavorativa e per due giorni a settimana, si recherà presso l'abitazione del minore per prelevarlo e tenerlo con sé per la cena ed il pernotto, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo.
- nella settimana in cui lavora di pomeriggio, il sig. terrà con sé il bambino Parte_2 nel week end, dal venerdì (con prelievo al termine dell'attività lavorativa) e sino al lunedì successivo, con obbligo di riaccompagnarlo direttamente a scuola;
3
- nei giorni in cui il sig. lavora di mattina, si occuperà di accompagnare Parte_2
il bambino presso le strutture del Real Cosenza, ove lo stesso frequenta la scuola calcio, impegnandosi altresì a collaborare nella gestione dell'attività sportiva di nei giorni in cui sarà libero;
Per_1
- al termine delle attività scolastiche, il padre terrà con sé il figlio, nella settimana in cui lavora di mattina, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e, nella settimana in cui lavora di pomeriggio, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
3) per quanto concerne la frequentazione dei campus estivi ovvero la possibilità del minore di poter partecipare ad attività di rappresentativa ovvero stage legati all'attività calcistica, i genitori di comune accordo si impegnano al fine di valutare la possibilità di frequentazione di campus estivi confacenti all'attività calcistica del minore e nel rispetto delle inclinazioni dello stesso, sia all'interno del territorio della
Provincia di Cosenza sia in altri luoghi che verranno ritenuti confacenti alla possibilità di crescita e di sviluppo delle qualità calcistiche del bambino, supportandone i costi in maniera paritaria ed assumendo pari impegno nelle eventuali trasferte ed in tutti gli spostamenti che si riterranno necessari;
4) il padre potrà altresì tenere con sé il bambino (sempre nel periodo di vacanza scolastica) dal venerdì al lunedì mattina, con pernottamento, a week end alternati
(ad esempio il primo ed il terzo week end del mese);
5) il minore, nel periodo estivo, trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, con pernottamento, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno;
6) il minore trascorrerà con la madre e/o con il padre, in via alternata di anno in anno, il periodo natalizio e quello pasquale, ed ogni altra festività comandata, previo accordo tra i genitori da concordarsi almeno 15 giorni prima di ogni periodo festivo.
Il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Il minore trascorrerà il giorno della festa del papà e del compleanno del Sig. Parte_2
con il padre ed il giorno della festa della mamma e del compleanno della sig.ra con la madre. Per ciò che concerne eventuali festeggiamenti di ricorrenze Pt_1
del minore (quali ad esempio il giorno della prima comunione, la cresima ecc.), i genitori si impegnano a concordare la modalità dei festeggiamenti sicché nessuno dei due ne resti escluso;
7) per quanto concerne la ripartizione degli obblighi di mantenimento, il padre contribuirà al mantenimento di versando, entro il 7 di ogni mese ed in via Per_1 4
anticipata, l'importo di euro 350,00 per il mantenimento ordinario, con decorrenza dal 5 maggio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al minore, seguendo le linee guida del CNF in uso presso questo Tribunale, consegnato alle parti all'atto della sottoscrizione del presente accordo a cura dei rispettivi difensori di fiducia;
8) l'assegno unico universale verrà incassato integralmente dalla signora;
Pt_1
9) il progetto educativo della prole sarà condiviso tra i genitori, i quali, nel prevalente interesse del figlio, ne cureranno l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico- fisico dello stesso e avendo cura di valorizzare le rispettive figure genitoriali, che non dovranno essere calunniate, sminuite o svilite, impegnandosi altresì ad evitare discussioni di qualsiasi natura, in presenza del bambino;
10) le parti si impegnano altresì affinché il minore frequenti ambedue i rami familiari e che quindi abbia contatti costanti con i parenti materni e paterni;
11) i richiedenti prestano sin da ora il consenso affinché al minore possano essere rilasciati i documenti validi per l'espatrio.
La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse del figlio minore, di cui è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili del minore e le possibilità economiche dei genitori. Il Tribunale prende, altresì, atto degli obblighi reciprocamente assunti dai genitori nell'ambito del loro rapporto e nella gestione del figlio minore (per quanto riguarda, in particolare, l'assegnazione alla Pt_1 degli arredi della casa familiare;
l'attribuzione al solo genitore collocatario dell'assegno unico familiare;
la formazione calcistica e il progetto educativo di gli impegni in ordine alla frequentazione, da parte del minore, di ambedue i Per_1 rami familiari;
i consensi per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
Nulla sulle spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta con ricorso congiuntamente proposto da Pt_1 5
e , sentito il giudice relatore, letto l'art. 473bis.51 c.p.c., Pt_1 Parte_2
così provvede:
1. omologa l'accordo intervenuto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_1
5.9.2016), come riportato in motivazione;
2. prende atto degli obblighi assunti dai ricorrenti nei loro reciproci rapporti e nei rapporti con il figlio minore;
3. dispone nulla a provvedere in ordine alle spese;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma