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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. AE FA Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa MA RI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 543/2023 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Rita Ferre
RICORRENTE
E
[c.f. - nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alfio Galdieri
RESISTENTE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 6 maggio 2025;
Parere del PM acquisito in data 25.11.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.2.2023, ha adito il Tribunale per chiedere la separazione con Parte_1 addebito a . Controparte_1
Ha esposto di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7 Aprile 2002, matrimonio dal quale erano nati - 22 Febbraio 2003- e -20 gennaio 2006- entrambi oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
ha esposto che di aver scoperto una relazione extraconiugale del marito che andava avanti da circa tre anni;
che il marito conduceva una vera e propria doppia vita poiché di fatto viveva con la nuova compagna approfittando dei continui viaggi di lavoro;
che lei mai aveva ha avuto sentore e/o sospetto di tale situazione poiché riceveva rassicuranti messaggini affettuosi inviati via whatsapp;
che il tradimento era stato particolarmente odioso poiché aveva scoperto che il aveva contratto un prestito con Findomestic di euro CP_1
32.000,00 per provvedere alle esigenze dell'amante e della figlia di lei.
Sulla scorta di queste premesse chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico di e un onere di contribuzione in suo favore di euro 400,00 e in favore dei figli di euro Controparte_1
400,00 ciascuno oltre all'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva il quale riferiva che entrambi erano consapevoli che il Controparte_1 matrimonio fosse finito e che accettavano reciprocamente altre storie;
che la moglie era sempre stata particolarmente aggressiva e violenta;
che la stessa lavorava come cuoca in una RSA e che lavorava a nero come parrucchiera;
che era disposto a versare euro 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio.
Concludeva anch'egli per la pronuncia di separazione con addebito a carico della moglie.
In data 13 giugno 2023 le parti venivano ascoltate dal Presidente del Tribunale il quale adottava ordinanza in data 16 giugno 2023 con la quale veniva disposto l'affido condiviso di Per_2
-all'epoca minorenne-, la corresponsione di euro 250,00 per ciascun figlio senza alcun assegno separativo;
disponeva che la casa coniugale rimanesse alla moglie che l'avrebbe occupata limitatamente al piano primo e alla sovrastante mansarda, lasciando pertanto libero il di CP_1 occupare la zona tavernetta, di fatto non utilizzata per esigenze familiari.
Detta ordinanza veniva poi modificata in data 10 novembre 2023 a seguito dell'ascolto dei figli e Per_1 Per_2
Il giudice, a parziale modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2023, disponeva che anche la tavernetta dovesse intendersi come casa coniugale e che pertanto la stessa fosse assegnata interamente alla ricorrente anche per preservare la tranquillità e la serenità familiare compromessa dalla permanenza del il quale, peraltro, di fatto abitava la casa coniugare da un po' di tempo in CP_1 manera saltuaria e discontinua.
Venivano poi ammessi i testimoni e le prove orali venivano espletate in data 24 settembre
2024; la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 28.11.2025
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c. Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal giugno 2023, la conclamata animosità, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
La parte ricorrente ha chiesto e insistito per la pronuncia di addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue. ha riferito nell'atto introduttivo del giudizio che il marito Parte_1 Controparte_1 intratteneva una relazione a sua insaputa da circa tre anni con altra donna e che per puro caso era venuta a conoscenza di tale circostanza;
che, in quanto autista, era spesso assente per lavoro ma che i rapporti con loro erano sempre stati improntati ad un estremo rispetto e correttezza;
che continuavano a mandarsi messaggi affettuosi;
che nel mese di maggio aveva trovato una raccomandata inerente un prestito richiesto dal alla Findomestic dell'importo di euro CP_1 32.000,00; che successivamente nel mese di giugno 2022 aveva ritrovato insieme alla figlia Per_1 una prescrizione oculistica di tale che, successivamente contattata dalla figlia delle Persona_3 parti, aveva candidamente ammesso di essere la figlia di il cui compagno era, Controparte_2 appunto, il ricorrente.
Secondo la prospettazione di , invece, i rapporti si erano ampiamente Controparte_1 deteriorati da tempo con la ricorrente e entrambi avevano concordato di condurre una vita libera;
che la stessa ricorrente aveva una relazione con e che la moglie aveva artatamente Persona_4 deciso di fingere di non essere a conoscenza della sua relazione al solo fine di ottenere una separazione vantaggiosa.
Il collegio si ritiene convinto che la cessazione del matrimonio sia addebitabile a CP_1
.
[...]
I testimoni escussi hanno infatti confermato in maniera univoca la relazione del ricorrente con altra donna;
circostanza contraria non è stata confermata in maniera concreta, se non da Per_5
escussa all'udienza del 24.9.2024, in maniera peraltro, assai labile. Quest'ultima, infatti,
[...] riferiva di aver visto la baciare sulle labbra nel locale dove svolgeva Pt_1 Persona_4 attività di parrucchiera e di essersi meravigliata perché la sapeva moglie del . Detta CP_1 testimonianza non ha avuto alcun tipo di riscontro, né orale né documentale.
Rileva, tuttavia, il Tribunale che la relazione extraconiugale è causa di addebito della separazione solo se dimostrata come causa determinante della crisi coniugale, cioè quando la violazione dell'obbligo di fedeltà ha reso intollerabile la convivenza. Non basta l'infedeltà in sé, occorrendo provare il nesso causale tra adulterio e rottura del matrimonio (cfr., ex multis, Corte di
Cassazione, ordinanza n. 35296/2023).
Nel caso di specie, è emerso che la relazione del è stata determinante della crisi CP_1 matrimoniale e questo non solo per la relazione in sé ma per il tradimento del patto di fiducia sotteso.
I testimoni ascoltati, come o , ma anche i figli Testimone_1 Testimone_2 delle parti hanno concordemente riferito di una raccomandata nella quale si faceva riferimento ad un prestito contratto dal al fine di provvedere alle esigenze dell'amante e della figlia, prestito CP_1 cospicuo per le risorse economiche familiari.
E' evidente, pertanto, secondo il collegio, che la causa della crisi matrimoniale vada ricercata non tanto e non solo nella relazione extraconiugale quanto nel fatto che il si faceva carico CP_1 anche dal punto di vista economico oltre che affettivo di un altro nucleo familiare con ciò tradendo in maniera irrecuperabile il rapporto di fiducia che avrebbe dovuto permeare la stabile convivenza familiare. Che un'eventuale -peraltro indimostrata- relazione della con altra persona non sia causa Pt_1 della rottura del ménage matrimoniale è, d'altra parte, inequivocabilmente comprovato dalla pacifica ammissione della stessa che ne fa il resistente, laddove afferma che accettavano reciprocamente eventuali 'scappatelle'. In definitiva il da un lato non ha dimostrato che vi sia stata CP_1 effettivamente la relazione extraconiugale e dall'altro non ha comprovato che la stessa sia stata foriera della crisi insanabile del rapporto matrimoniale.
Sul mantenimento dei figli
Con riguardo al mantenimento dei figli va confermato il provvedimento reso in data
20.6.2022.
Ed invero, in generale, in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti (ed all'assegnazione della casa familiare qui già disposta), si segnala, ex multis, il seguente arresto:
Cass. 2020 n. 17183 Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Nel caso di specie la somma di euro 250,00 per ciascun figlio appare congrua al Tribunale per provvedere alle esigenze dei figli, data la sua occupazione quale autista;
né può accogliersi la richiesta di maggiorazione avanzata dalla ricorrente, considerato che, con successiva ordinanza del 10 novembre 2023, la casa coniugale è stata attribuita integralmente a In maniera Parte_1 indiretta, pertanto, vi è stato un riconoscimento aggiuntivo per la ricorrente e i figli, non potendosi peraltro sottacere le ulteriori spese che deve sopportare il per mantenersi in maniera CP_1 autonoma.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante. Alla madre sarà inoltre assegnato il 100% dell'assegno unico dei figli vista la prevalente coabitazione della stessa con la prole.
Sull'assegno separativo
Va confermata l'ordinanza del 16 giugno 2023 che non prevede alcun assegno separativo in favore di . Parte_1
Con recente arresto giurisprudenziale la Corte di Cassazione con la sentenza n.11494 del
29/04/2024, ha individuato quali parametri di riferimento per poter godere di un assegno di mantenimento il tenore di vita matrimoniale pregresso, l'insussistenza di mezzi sufficienti per mantenere un tenore di vita simile a quello matrimoniale, la disparità economica, le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio e non solo dei redditi effettivi nonché
l'attitudine al lavoro.
Nel caso di specie, può provvedere a sé stessa in maniera autonoma e dignitosa, Parte_1 in linea con la pregressa vita matrimoniale. E' emerso, d'altra parte, che la stessa, oltre a lavorare come cuoca presso una carta di riposo, svolge un'attività non dichiarata di parrucchiera (cfr. testimonianze rese da nonché alla citata udienza del 24 Controparte_3 Persona_5 settembre 2024).
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Montemiletto il 28.9.1977 Parte_1
e n. ad Avellino il 9.12.1977 con addebito a carico di;
Controparte_1 Controparte_1
• Conferma integralmente le condizioni economiche di cui all'ordinanza del 10.11.2023;
• Pone integralmente l'assegno unico a favore di;
Parte_1
• Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00 oltre Controparte_1
Iva e Cpa nonché spese generali al 15%;
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
TT MA RI TT AE FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. AE FA Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa MA RI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 543/2023 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Rita Ferre
RICORRENTE
E
[c.f. - nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alfio Galdieri
RESISTENTE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 6 maggio 2025;
Parere del PM acquisito in data 25.11.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.2.2023, ha adito il Tribunale per chiedere la separazione con Parte_1 addebito a . Controparte_1
Ha esposto di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7 Aprile 2002, matrimonio dal quale erano nati - 22 Febbraio 2003- e -20 gennaio 2006- entrambi oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
ha esposto che di aver scoperto una relazione extraconiugale del marito che andava avanti da circa tre anni;
che il marito conduceva una vera e propria doppia vita poiché di fatto viveva con la nuova compagna approfittando dei continui viaggi di lavoro;
che lei mai aveva ha avuto sentore e/o sospetto di tale situazione poiché riceveva rassicuranti messaggini affettuosi inviati via whatsapp;
che il tradimento era stato particolarmente odioso poiché aveva scoperto che il aveva contratto un prestito con Findomestic di euro CP_1
32.000,00 per provvedere alle esigenze dell'amante e della figlia di lei.
Sulla scorta di queste premesse chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico di e un onere di contribuzione in suo favore di euro 400,00 e in favore dei figli di euro Controparte_1
400,00 ciascuno oltre all'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva il quale riferiva che entrambi erano consapevoli che il Controparte_1 matrimonio fosse finito e che accettavano reciprocamente altre storie;
che la moglie era sempre stata particolarmente aggressiva e violenta;
che la stessa lavorava come cuoca in una RSA e che lavorava a nero come parrucchiera;
che era disposto a versare euro 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio.
Concludeva anch'egli per la pronuncia di separazione con addebito a carico della moglie.
In data 13 giugno 2023 le parti venivano ascoltate dal Presidente del Tribunale il quale adottava ordinanza in data 16 giugno 2023 con la quale veniva disposto l'affido condiviso di Per_2
-all'epoca minorenne-, la corresponsione di euro 250,00 per ciascun figlio senza alcun assegno separativo;
disponeva che la casa coniugale rimanesse alla moglie che l'avrebbe occupata limitatamente al piano primo e alla sovrastante mansarda, lasciando pertanto libero il di CP_1 occupare la zona tavernetta, di fatto non utilizzata per esigenze familiari.
Detta ordinanza veniva poi modificata in data 10 novembre 2023 a seguito dell'ascolto dei figli e Per_1 Per_2
Il giudice, a parziale modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2023, disponeva che anche la tavernetta dovesse intendersi come casa coniugale e che pertanto la stessa fosse assegnata interamente alla ricorrente anche per preservare la tranquillità e la serenità familiare compromessa dalla permanenza del il quale, peraltro, di fatto abitava la casa coniugare da un po' di tempo in CP_1 manera saltuaria e discontinua.
Venivano poi ammessi i testimoni e le prove orali venivano espletate in data 24 settembre
2024; la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 28.11.2025
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c. Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal giugno 2023, la conclamata animosità, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
La parte ricorrente ha chiesto e insistito per la pronuncia di addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue. ha riferito nell'atto introduttivo del giudizio che il marito Parte_1 Controparte_1 intratteneva una relazione a sua insaputa da circa tre anni con altra donna e che per puro caso era venuta a conoscenza di tale circostanza;
che, in quanto autista, era spesso assente per lavoro ma che i rapporti con loro erano sempre stati improntati ad un estremo rispetto e correttezza;
che continuavano a mandarsi messaggi affettuosi;
che nel mese di maggio aveva trovato una raccomandata inerente un prestito richiesto dal alla Findomestic dell'importo di euro CP_1 32.000,00; che successivamente nel mese di giugno 2022 aveva ritrovato insieme alla figlia Per_1 una prescrizione oculistica di tale che, successivamente contattata dalla figlia delle Persona_3 parti, aveva candidamente ammesso di essere la figlia di il cui compagno era, Controparte_2 appunto, il ricorrente.
Secondo la prospettazione di , invece, i rapporti si erano ampiamente Controparte_1 deteriorati da tempo con la ricorrente e entrambi avevano concordato di condurre una vita libera;
che la stessa ricorrente aveva una relazione con e che la moglie aveva artatamente Persona_4 deciso di fingere di non essere a conoscenza della sua relazione al solo fine di ottenere una separazione vantaggiosa.
Il collegio si ritiene convinto che la cessazione del matrimonio sia addebitabile a CP_1
.
[...]
I testimoni escussi hanno infatti confermato in maniera univoca la relazione del ricorrente con altra donna;
circostanza contraria non è stata confermata in maniera concreta, se non da Per_5
escussa all'udienza del 24.9.2024, in maniera peraltro, assai labile. Quest'ultima, infatti,
[...] riferiva di aver visto la baciare sulle labbra nel locale dove svolgeva Pt_1 Persona_4 attività di parrucchiera e di essersi meravigliata perché la sapeva moglie del . Detta CP_1 testimonianza non ha avuto alcun tipo di riscontro, né orale né documentale.
Rileva, tuttavia, il Tribunale che la relazione extraconiugale è causa di addebito della separazione solo se dimostrata come causa determinante della crisi coniugale, cioè quando la violazione dell'obbligo di fedeltà ha reso intollerabile la convivenza. Non basta l'infedeltà in sé, occorrendo provare il nesso causale tra adulterio e rottura del matrimonio (cfr., ex multis, Corte di
Cassazione, ordinanza n. 35296/2023).
Nel caso di specie, è emerso che la relazione del è stata determinante della crisi CP_1 matrimoniale e questo non solo per la relazione in sé ma per il tradimento del patto di fiducia sotteso.
I testimoni ascoltati, come o , ma anche i figli Testimone_1 Testimone_2 delle parti hanno concordemente riferito di una raccomandata nella quale si faceva riferimento ad un prestito contratto dal al fine di provvedere alle esigenze dell'amante e della figlia, prestito CP_1 cospicuo per le risorse economiche familiari.
E' evidente, pertanto, secondo il collegio, che la causa della crisi matrimoniale vada ricercata non tanto e non solo nella relazione extraconiugale quanto nel fatto che il si faceva carico CP_1 anche dal punto di vista economico oltre che affettivo di un altro nucleo familiare con ciò tradendo in maniera irrecuperabile il rapporto di fiducia che avrebbe dovuto permeare la stabile convivenza familiare. Che un'eventuale -peraltro indimostrata- relazione della con altra persona non sia causa Pt_1 della rottura del ménage matrimoniale è, d'altra parte, inequivocabilmente comprovato dalla pacifica ammissione della stessa che ne fa il resistente, laddove afferma che accettavano reciprocamente eventuali 'scappatelle'. In definitiva il da un lato non ha dimostrato che vi sia stata CP_1 effettivamente la relazione extraconiugale e dall'altro non ha comprovato che la stessa sia stata foriera della crisi insanabile del rapporto matrimoniale.
Sul mantenimento dei figli
Con riguardo al mantenimento dei figli va confermato il provvedimento reso in data
20.6.2022.
Ed invero, in generale, in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti (ed all'assegnazione della casa familiare qui già disposta), si segnala, ex multis, il seguente arresto:
Cass. 2020 n. 17183 Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Nel caso di specie la somma di euro 250,00 per ciascun figlio appare congrua al Tribunale per provvedere alle esigenze dei figli, data la sua occupazione quale autista;
né può accogliersi la richiesta di maggiorazione avanzata dalla ricorrente, considerato che, con successiva ordinanza del 10 novembre 2023, la casa coniugale è stata attribuita integralmente a In maniera Parte_1 indiretta, pertanto, vi è stato un riconoscimento aggiuntivo per la ricorrente e i figli, non potendosi peraltro sottacere le ulteriori spese che deve sopportare il per mantenersi in maniera CP_1 autonoma.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante. Alla madre sarà inoltre assegnato il 100% dell'assegno unico dei figli vista la prevalente coabitazione della stessa con la prole.
Sull'assegno separativo
Va confermata l'ordinanza del 16 giugno 2023 che non prevede alcun assegno separativo in favore di . Parte_1
Con recente arresto giurisprudenziale la Corte di Cassazione con la sentenza n.11494 del
29/04/2024, ha individuato quali parametri di riferimento per poter godere di un assegno di mantenimento il tenore di vita matrimoniale pregresso, l'insussistenza di mezzi sufficienti per mantenere un tenore di vita simile a quello matrimoniale, la disparità economica, le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio e non solo dei redditi effettivi nonché
l'attitudine al lavoro.
Nel caso di specie, può provvedere a sé stessa in maniera autonoma e dignitosa, Parte_1 in linea con la pregressa vita matrimoniale. E' emerso, d'altra parte, che la stessa, oltre a lavorare come cuoca presso una carta di riposo, svolge un'attività non dichiarata di parrucchiera (cfr. testimonianze rese da nonché alla citata udienza del 24 Controparte_3 Persona_5 settembre 2024).
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Montemiletto il 28.9.1977 Parte_1
e n. ad Avellino il 9.12.1977 con addebito a carico di;
Controparte_1 Controparte_1
• Conferma integralmente le condizioni economiche di cui all'ordinanza del 10.11.2023;
• Pone integralmente l'assegno unico a favore di;
Parte_1
• Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00 oltre Controparte_1
Iva e Cpa nonché spese generali al 15%;
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
TT MA RI TT AE FA