TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 6/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3847/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 3847/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
Avv. FIUME VINCENZO, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
AN LL, indirizzo pec con studio in Montecalvo Irpino al Email_1
Corso Vittorio Emanuele n. 1, come da procura in atti
CONTRO
Avv. ), Sig.ra Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Viscardi presso il cui studio
[...] C.F._3 elettivamente domiciliano in Napoli (NA) alla Via Luigi Volpicella 84, come da mandato in atti
RESISTENTI
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 21.02.2025, l' avv.to ZO ME chiedeva liquidarsi le competenze di avvocato maturate per la difesa prestata nell'interesse dei sig.ri e , nell'ambito dei seguenti procedimenti penali e sino alla Parte_1 Controparte_2 data di rinuncia ai mandati:
- Procedimento penale n. 3312/2018 RGNR del Tribunale di Avellino (in cui l'Avv.
era parte offesa per il reato di calunnia). CP_1
- Procedimento penale n. 5278/2017 RGNR del Tribunale di Avellino e successive fasi di appello e cassazione (in cui l'Avv. e la Sig.ra rivestivano il ruolo di CP_1 CP_2 parti offese).
Lamentava l'attore che per l'attività svolta alcun compenso veniva pagato dai convenuti, nonostante i solleciti inviati a tal fine, e chiedeva quantificarsi i compensi a lui spettanti, come da parcella redatta sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Dedotta l'attivazione della procedura di negoziazione assistita senza buon fine, concludeva, pertanto, parte attrice chiedendo al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni:
a) Condannare l'Avv. al pagamento della somma di € 13.318,17 (di cui € 10.718,07 in Controparte_1 solido con ) ovvero di quella diversa e inferiore che sarà stimata di giustizia, con gli interessi moratori Controparte_2 ex art. 1284 comma quarto c. c.;
b) Condannare , in solido con l'Avv. al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_1
10.718,07 ovvero di quella diversa e inferiore che sarà stimata di giustizia, con gli interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c. c.;
c) Condannare gli intimati alla rifusione di spese e competenze del giudizio, con distrazione.
Fissata la comparizione delle parti, si costituivano i convenuti resistendo all'avversa domanda.
Eccepiva la sig.ra in via preliminare di non aver ricevuto l'invito alla stipula della CP_2 negoziazione assistita sicchè la domanda, nei suoi confronti attivata, avrebbe dovuto ritenersi improcedibile. Nel merito deducevano i convenuti che le pretese avanzate dall'avv.to ME erano del tutto sproporzionate rispetto all'attività effettivamente ed utilmente svolta. Invero, con riguardo al procedimento penale n. 3312/2018 RGNR, che vedeva quale persona offesa il solo , CP_1 veniva evidenziato che era stata rigettata la costituzione di parte civile nel processo per imperizia di detto avvocato, sicchè ogni attività processuale era stata preclusa. Evidenziavano, poi, i convenuti che gran parte delle difese erano state redatte dal personalmente e che CP_1
l'avv.to ME non aveva partecipato a tutte le udienze avvalendosi di delegati. Nella fase di appello del procedimento svoltosi anche in tale grado, poi, il professionista non aveva in concreto svolto alcuna attività. Per la fase in Cassazione, evidenziavano di non aver fornito alcun mandato al difensore e che nessuno si era costituito per la parte civile. Invero, l'attività asserita dal ricorrente, quale esame e studio del ricorso per cassazione degli imputati, notificatogli quale difensore domiciliatario rappresentava un mero adempimento formale legato alla domiciliazione, che non comportava alcuna attività di difesa attiva o consulenza per le parti civili, sicchè in parte de qua anche non era giustificata la richiesta di pagamento dei compensi. Contestata, in ogni caso, la sproporzione dei compensi oggetto di domanda e l'applicazione, richiesta dall'attore, delle maggiorazioni ex art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, per l'assistenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, concludevano chedendo al Tribiunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dall'Avv. ME nei confronti della Sig.ra
per mancato avveramento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita;
CP_2
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto dall'Avv. ME in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, ridurre drasticamente il quantum richiesto dall'Avv. ME, liquidando i compensi eventualmente dovuti ai minimi tariffari
e comunque in misura equa e proporzionata all'effettiva attività svolta e all'utilità della stessa, con esclusione di ogni maggiorazione;
- Condannare il ricorrente Avv. ME al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore degli odierni resistenti Avv. e Sig.ra , con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore CP_1 CP_2 antistatario ex art. 93 c.p.c.
La causa, introdotta con ricorso per rito semplificato di cognizione, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da ambo le parti delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi degli artt. 281 decies e terdecies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare osserva il giudice che il procedimento semplificato di cognizione è oggi un rito alternativo a quello ordinario, che trova applicazione obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art 281 decies, comma 1 c.p.c.
La scelta di tale rito nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice appare quindi aderente al dettato normativo, apparendo la controversia di rilievo meramente documentale, non avendo peraltro la parte attrice, che ha prescelto tale rito articolato in ricorso mezzi prova orale. La prova orale richiesta dai convenuti è apparsa poi del tutto superflua ai fini del decidere, come rilevabile dalle motivazioni che seguono. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata nei confronti di CP_2
[...]
In disparte ogni considerazione con riguardo alla applicazione nella specie della presunzione di conoscenza degli atti ricettivi di cui all'art 1335 c.c. ( risultando pertanto sufficiente, ai fini di tale presunzione, la sola spedizione della raccomandata presso l'indirizzo della , comprovata CP_2 in atti), deve osservarsi che tale eccezione è, tuttavia, a monte infondata, stante la non obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita nel caso di specie, posto che deve ritenersi pacifica la qualità di consumatrice della e quella di professionista del prestatore d'opera avvocato. CP_2
Invero, data la natura consumeristica del rapporto, che tra l'altro fonda la competenza funzionale del Tribunale di Napoli, deve ritenersi che l'introduzione della procedura di negoziazione non costituisca condizione di procedibilità della domanda, esclusione, questa, espressamente prevista dall'art 3, comma 1, penultimo capoverso, del DL n. 132/2014 ( conv. in Legge n. 162/2014).
Ciò posto, il Tribunale osserva che le contestazioni dei convenuti si incentrono sul quantum della pretesa avanzata da controparte, rimandendo del tutto incontestata l'esistenza del rapporto di patrocinio.
Orbene, con riguardo al procedimento penale n. 3312/2018 RGNR del Tribunale di Avellino
(Avv. parte offesa per il reato di calunnia) le richieste formulate all'avv. ME appaiono CP_1 sicuramente congrue, in quanto in linea con i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 ( ratione temporis appalicabile avuto riguardo all'epoca di esaurimento della prestazione, da ricondursi alla data della rinuncia al mandato da parte dell'avv.to ME del 30.09.2024, v. doc n. 7) e con lattività processuale di cui il ricorrente ha fornito prova mediante la produzione della seguente documentazione processuale: Richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell'udienza preliminare, Verbale della udienza preliminare Decreto che dispone il giudizio;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 16 ottobre 2019 e veribale della udienza prliminare;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 8 novembre 2021; Verbali riassuntivi udienze dibattimentali ( v. doc. da n. 1
a 6 fasc. parte ricorrente).
Le contestazioni del convenuto, poi, risultano infondate: la circostanza che gli atti sarebbero stati redatti dal medesimo convenuto è irrilevante, anche laddove la si volesse ritenere vera, posto che detti atti sono stati fatti propri dal professionista, che per gli stessi va quindi ricompensato, in assenza di diverse pattuizioni;
la circostanza che l'avv.to abbia svolto la propria attività, oggetto del rapporto di patrocinio, avvalendosi di suoi delegati non costituisce un inadempimento, ma una facoltà non esclusa né dalla legge né dagli impegni negoziali ( nemmeno dedotti in tal senso) sicché la stessa non rileva nel rapporto di patrocinio esistente con il cliente, ma concerne il diverso rapporto tra l'avv.to ed il suo preposto, né elide il diritto dell'avv.to al pagamento del compenso;
la circostanza per cui la prima costituzione di parte civile sia stata dichiarata inammissibile nella fase predibattimentale non ha inciso sul prosieguo del processo e non ha creato alcun danno, posto che tale costituzione è comunque intervenuta successivamente, a seguito di modifica del capo di imputazione, alla prima udienza dibattimentale ( v. verbale del 16 ottobre 2019). Peraltro, l' avv.to
ME per la fase predibattimentale non ha chiesto la liquidazione dei compensi.
In relazione al procedimento di cui trattasi competono, quindi, all'avv.to ME i seguenti compensi professionali:
Fase di studio della controversia € 473,00
Fase introduttiva del giudizio € 567,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, € 1.134,00
Per un totale di euro € 2.174,00, cui aggiungere IVA e Cassa, di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso. Su tale importo gli interessi, ex art 1284 , comma 4 c.c., come richiesti, sono dovuti dalla data della presente domanda giudiziale.
In ordine al procedimento penale RGNR 5278/2017 (Avv. e Sig.ra parti CP_1 CP_2 offese/civili), occorre osservare che le contestazioni concernenti al quantum della pretesa, formulate dai convenuti, possono trovare parziale condivisione con riguardo alla fase di appello, per la quale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista, appare congrua l'applicazione dei parmetri minimi per la fase decisionale. Per l'appello sono quindi dovuti compensi nella misura di euro 473,00 ( valori medi) per la fase di studio euro 709, 00 ( valori minimi) per la fase decisionale.
Appare, invece, congruo il riconoscimento dei parametri medi per le fasi predibattimentali e dibattimentali, dovendosi ribadire quanto già espresso con riguardo all' irrilevanza dell'asserito aiuto nella redazione degli atti e dell'espletamento dell'attività professionale per il tramite di sostituto di udienza.
Per vero, avuto riguardo a tutti i criteri di cui all'art 12 del D.M. n. 55/2014 i valori medi appaino congrui rispetto a tutta l'attività processuale per come ampiamente documentata dal ricorrente ( v. Richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell'udienza preliminare: Verbale dell'udienza preliminare;
Atti di costituzione di parte civile;
Lista testimoniale depositata;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 8 aprile 2019; Verbale stenotipico udienza istruttoria del 11 novembre 2019;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 13 luglio 2020; Verbale stenotipico udienza istruttoria del 3 maggio 2021; sentenza dle Tribunale di Napoli;
Atto di appello degli imputati;
Decreto di citazione in Corte di appello;
Verbale riassuntivo udienza in Corte di appello;
Sentenza della Corte di appello)
Per tali fasi spetterà quindi al professionista il seguente compenso:
Competenza GUP
Fase di studio € 851,00
Fase introduttiva del giudizio € 756,00
Competenza Tribunale monocratico
Fase di studio € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale € 1.134,00
Fase decisionale € 1.418,00
Per quanto concerne il giudizio in Cassazione emerge che l'avv.to ME non risulta aver ricevuto mandato, né svolto attività in tale giudizio, pertanto non va riconosciuta la fase di studio, rimanendo la ricezione della notifica del ricorso attività residuale della precedente fase. Peraltro nemmeno risulta che l'avv. ME abbia relazionato ai clienti in ordine alla notifica del ricorso in Cassazione.
Pertanto i compensi da riconoscersi all'avv. ME, in relazione ai procedimenti di cui trattasi, ammontano a complessivi euro 5814,00 cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso. Su tale importo gli interessi ex art 1284 , comma 4 c.c., come richiesti, sono dovuti dalla data della presente domanda giudiziale. Non appaiono dovute le maggiorazioni di cui all'art 12 D.M n. 55/2014 ( rimesse all discrezionalità del giudice, che può concederli), posto che le difese nei confronti dei diversi soggetti appaiono risultare sovrapponibili, né, invero, a fronte della contestazione mossa dai convenuti sul punto è stato allegato il contrario.
Alla luce delle osservazioni che precedono la domanda formulata dall'Avv. ME deve, allora, essere accolta, nei limiti indicati, giustificandosi la condanna di cui al adispositivo che segue. Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza dei convenuti. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, applicando i valori medi per le fasi I e II e minimi per la IV fase, tenuto conto dell'attività svolta mediante il solo deposito di note scritte, ove non sono state trattate più complesse questioni
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da ME ZO e per l'effetto: a) condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.174,00, per Controparte_1 compensi professionali, cui aggiungere IVA e Cassa, di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, nonché interessi ex art 1284 , comma 4 c.c., dalla data della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo;
b) condanna e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, in suo favore dell'importo di € 5814,00 cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso nonché interessi ex art 1284, comma 4 c.c., dalla data della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo.
2) condanna e al pagamento in favore di ME ZO Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite della presente procedura, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2547,00 per compensi di avv.to, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv.to AN LL, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 6/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3847/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 3847/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
Avv. FIUME VINCENZO, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
AN LL, indirizzo pec con studio in Montecalvo Irpino al Email_1
Corso Vittorio Emanuele n. 1, come da procura in atti
CONTRO
Avv. ), Sig.ra Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Viscardi presso il cui studio
[...] C.F._3 elettivamente domiciliano in Napoli (NA) alla Via Luigi Volpicella 84, come da mandato in atti
RESISTENTI
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 21.02.2025, l' avv.to ZO ME chiedeva liquidarsi le competenze di avvocato maturate per la difesa prestata nell'interesse dei sig.ri e , nell'ambito dei seguenti procedimenti penali e sino alla Parte_1 Controparte_2 data di rinuncia ai mandati:
- Procedimento penale n. 3312/2018 RGNR del Tribunale di Avellino (in cui l'Avv.
era parte offesa per il reato di calunnia). CP_1
- Procedimento penale n. 5278/2017 RGNR del Tribunale di Avellino e successive fasi di appello e cassazione (in cui l'Avv. e la Sig.ra rivestivano il ruolo di CP_1 CP_2 parti offese).
Lamentava l'attore che per l'attività svolta alcun compenso veniva pagato dai convenuti, nonostante i solleciti inviati a tal fine, e chiedeva quantificarsi i compensi a lui spettanti, come da parcella redatta sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Dedotta l'attivazione della procedura di negoziazione assistita senza buon fine, concludeva, pertanto, parte attrice chiedendo al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni:
a) Condannare l'Avv. al pagamento della somma di € 13.318,17 (di cui € 10.718,07 in Controparte_1 solido con ) ovvero di quella diversa e inferiore che sarà stimata di giustizia, con gli interessi moratori Controparte_2 ex art. 1284 comma quarto c. c.;
b) Condannare , in solido con l'Avv. al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_1
10.718,07 ovvero di quella diversa e inferiore che sarà stimata di giustizia, con gli interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c. c.;
c) Condannare gli intimati alla rifusione di spese e competenze del giudizio, con distrazione.
Fissata la comparizione delle parti, si costituivano i convenuti resistendo all'avversa domanda.
Eccepiva la sig.ra in via preliminare di non aver ricevuto l'invito alla stipula della CP_2 negoziazione assistita sicchè la domanda, nei suoi confronti attivata, avrebbe dovuto ritenersi improcedibile. Nel merito deducevano i convenuti che le pretese avanzate dall'avv.to ME erano del tutto sproporzionate rispetto all'attività effettivamente ed utilmente svolta. Invero, con riguardo al procedimento penale n. 3312/2018 RGNR, che vedeva quale persona offesa il solo , CP_1 veniva evidenziato che era stata rigettata la costituzione di parte civile nel processo per imperizia di detto avvocato, sicchè ogni attività processuale era stata preclusa. Evidenziavano, poi, i convenuti che gran parte delle difese erano state redatte dal personalmente e che CP_1
l'avv.to ME non aveva partecipato a tutte le udienze avvalendosi di delegati. Nella fase di appello del procedimento svoltosi anche in tale grado, poi, il professionista non aveva in concreto svolto alcuna attività. Per la fase in Cassazione, evidenziavano di non aver fornito alcun mandato al difensore e che nessuno si era costituito per la parte civile. Invero, l'attività asserita dal ricorrente, quale esame e studio del ricorso per cassazione degli imputati, notificatogli quale difensore domiciliatario rappresentava un mero adempimento formale legato alla domiciliazione, che non comportava alcuna attività di difesa attiva o consulenza per le parti civili, sicchè in parte de qua anche non era giustificata la richiesta di pagamento dei compensi. Contestata, in ogni caso, la sproporzione dei compensi oggetto di domanda e l'applicazione, richiesta dall'attore, delle maggiorazioni ex art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, per l'assistenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, concludevano chedendo al Tribiunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dall'Avv. ME nei confronti della Sig.ra
per mancato avveramento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita;
CP_2
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto dall'Avv. ME in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, ridurre drasticamente il quantum richiesto dall'Avv. ME, liquidando i compensi eventualmente dovuti ai minimi tariffari
e comunque in misura equa e proporzionata all'effettiva attività svolta e all'utilità della stessa, con esclusione di ogni maggiorazione;
- Condannare il ricorrente Avv. ME al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore degli odierni resistenti Avv. e Sig.ra , con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore CP_1 CP_2 antistatario ex art. 93 c.p.c.
La causa, introdotta con ricorso per rito semplificato di cognizione, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da ambo le parti delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi degli artt. 281 decies e terdecies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare osserva il giudice che il procedimento semplificato di cognizione è oggi un rito alternativo a quello ordinario, che trova applicazione obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art 281 decies, comma 1 c.p.c.
La scelta di tale rito nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice appare quindi aderente al dettato normativo, apparendo la controversia di rilievo meramente documentale, non avendo peraltro la parte attrice, che ha prescelto tale rito articolato in ricorso mezzi prova orale. La prova orale richiesta dai convenuti è apparsa poi del tutto superflua ai fini del decidere, come rilevabile dalle motivazioni che seguono. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata nei confronti di CP_2
[...]
In disparte ogni considerazione con riguardo alla applicazione nella specie della presunzione di conoscenza degli atti ricettivi di cui all'art 1335 c.c. ( risultando pertanto sufficiente, ai fini di tale presunzione, la sola spedizione della raccomandata presso l'indirizzo della , comprovata CP_2 in atti), deve osservarsi che tale eccezione è, tuttavia, a monte infondata, stante la non obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita nel caso di specie, posto che deve ritenersi pacifica la qualità di consumatrice della e quella di professionista del prestatore d'opera avvocato. CP_2
Invero, data la natura consumeristica del rapporto, che tra l'altro fonda la competenza funzionale del Tribunale di Napoli, deve ritenersi che l'introduzione della procedura di negoziazione non costituisca condizione di procedibilità della domanda, esclusione, questa, espressamente prevista dall'art 3, comma 1, penultimo capoverso, del DL n. 132/2014 ( conv. in Legge n. 162/2014).
Ciò posto, il Tribunale osserva che le contestazioni dei convenuti si incentrono sul quantum della pretesa avanzata da controparte, rimandendo del tutto incontestata l'esistenza del rapporto di patrocinio.
Orbene, con riguardo al procedimento penale n. 3312/2018 RGNR del Tribunale di Avellino
(Avv. parte offesa per il reato di calunnia) le richieste formulate all'avv. ME appaiono CP_1 sicuramente congrue, in quanto in linea con i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 ( ratione temporis appalicabile avuto riguardo all'epoca di esaurimento della prestazione, da ricondursi alla data della rinuncia al mandato da parte dell'avv.to ME del 30.09.2024, v. doc n. 7) e con lattività processuale di cui il ricorrente ha fornito prova mediante la produzione della seguente documentazione processuale: Richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell'udienza preliminare, Verbale della udienza preliminare Decreto che dispone il giudizio;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 16 ottobre 2019 e veribale della udienza prliminare;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 8 novembre 2021; Verbali riassuntivi udienze dibattimentali ( v. doc. da n. 1
a 6 fasc. parte ricorrente).
Le contestazioni del convenuto, poi, risultano infondate: la circostanza che gli atti sarebbero stati redatti dal medesimo convenuto è irrilevante, anche laddove la si volesse ritenere vera, posto che detti atti sono stati fatti propri dal professionista, che per gli stessi va quindi ricompensato, in assenza di diverse pattuizioni;
la circostanza che l'avv.to abbia svolto la propria attività, oggetto del rapporto di patrocinio, avvalendosi di suoi delegati non costituisce un inadempimento, ma una facoltà non esclusa né dalla legge né dagli impegni negoziali ( nemmeno dedotti in tal senso) sicché la stessa non rileva nel rapporto di patrocinio esistente con il cliente, ma concerne il diverso rapporto tra l'avv.to ed il suo preposto, né elide il diritto dell'avv.to al pagamento del compenso;
la circostanza per cui la prima costituzione di parte civile sia stata dichiarata inammissibile nella fase predibattimentale non ha inciso sul prosieguo del processo e non ha creato alcun danno, posto che tale costituzione è comunque intervenuta successivamente, a seguito di modifica del capo di imputazione, alla prima udienza dibattimentale ( v. verbale del 16 ottobre 2019). Peraltro, l' avv.to
ME per la fase predibattimentale non ha chiesto la liquidazione dei compensi.
In relazione al procedimento di cui trattasi competono, quindi, all'avv.to ME i seguenti compensi professionali:
Fase di studio della controversia € 473,00
Fase introduttiva del giudizio € 567,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, € 1.134,00
Per un totale di euro € 2.174,00, cui aggiungere IVA e Cassa, di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso. Su tale importo gli interessi, ex art 1284 , comma 4 c.c., come richiesti, sono dovuti dalla data della presente domanda giudiziale.
In ordine al procedimento penale RGNR 5278/2017 (Avv. e Sig.ra parti CP_1 CP_2 offese/civili), occorre osservare che le contestazioni concernenti al quantum della pretesa, formulate dai convenuti, possono trovare parziale condivisione con riguardo alla fase di appello, per la quale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista, appare congrua l'applicazione dei parmetri minimi per la fase decisionale. Per l'appello sono quindi dovuti compensi nella misura di euro 473,00 ( valori medi) per la fase di studio euro 709, 00 ( valori minimi) per la fase decisionale.
Appare, invece, congruo il riconoscimento dei parametri medi per le fasi predibattimentali e dibattimentali, dovendosi ribadire quanto già espresso con riguardo all' irrilevanza dell'asserito aiuto nella redazione degli atti e dell'espletamento dell'attività professionale per il tramite di sostituto di udienza.
Per vero, avuto riguardo a tutti i criteri di cui all'art 12 del D.M. n. 55/2014 i valori medi appaino congrui rispetto a tutta l'attività processuale per come ampiamente documentata dal ricorrente ( v. Richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell'udienza preliminare: Verbale dell'udienza preliminare;
Atti di costituzione di parte civile;
Lista testimoniale depositata;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 8 aprile 2019; Verbale stenotipico udienza istruttoria del 11 novembre 2019;
Verbale stenotipico udienza istruttoria del 13 luglio 2020; Verbale stenotipico udienza istruttoria del 3 maggio 2021; sentenza dle Tribunale di Napoli;
Atto di appello degli imputati;
Decreto di citazione in Corte di appello;
Verbale riassuntivo udienza in Corte di appello;
Sentenza della Corte di appello)
Per tali fasi spetterà quindi al professionista il seguente compenso:
Competenza GUP
Fase di studio € 851,00
Fase introduttiva del giudizio € 756,00
Competenza Tribunale monocratico
Fase di studio € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale € 1.134,00
Fase decisionale € 1.418,00
Per quanto concerne il giudizio in Cassazione emerge che l'avv.to ME non risulta aver ricevuto mandato, né svolto attività in tale giudizio, pertanto non va riconosciuta la fase di studio, rimanendo la ricezione della notifica del ricorso attività residuale della precedente fase. Peraltro nemmeno risulta che l'avv. ME abbia relazionato ai clienti in ordine alla notifica del ricorso in Cassazione.
Pertanto i compensi da riconoscersi all'avv. ME, in relazione ai procedimenti di cui trattasi, ammontano a complessivi euro 5814,00 cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso. Su tale importo gli interessi ex art 1284 , comma 4 c.c., come richiesti, sono dovuti dalla data della presente domanda giudiziale. Non appaiono dovute le maggiorazioni di cui all'art 12 D.M n. 55/2014 ( rimesse all discrezionalità del giudice, che può concederli), posto che le difese nei confronti dei diversi soggetti appaiono risultare sovrapponibili, né, invero, a fronte della contestazione mossa dai convenuti sul punto è stato allegato il contrario.
Alla luce delle osservazioni che precedono la domanda formulata dall'Avv. ME deve, allora, essere accolta, nei limiti indicati, giustificandosi la condanna di cui al adispositivo che segue. Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza dei convenuti. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, applicando i valori medi per le fasi I e II e minimi per la IV fase, tenuto conto dell'attività svolta mediante il solo deposito di note scritte, ove non sono state trattate più complesse questioni
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da ME ZO e per l'effetto: a) condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.174,00, per Controparte_1 compensi professionali, cui aggiungere IVA e Cassa, di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, nonché interessi ex art 1284 , comma 4 c.c., dalla data della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo;
b) condanna e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, in suo favore dell'importo di € 5814,00 cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso nonché interessi ex art 1284, comma 4 c.c., dalla data della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo.
2) condanna e al pagamento in favore di ME ZO Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite della presente procedura, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2547,00 per compensi di avv.to, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv.to AN LL, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. ssa Flora Vollero