Art. 9.
Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato cosi' composto:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
un rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;
un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante delle Imprese private di assicurazione;
un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.
Con Le stesse forme sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato.
Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:
a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;
b) all'accettazione dei rischi di cui all'art. 3;
c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.
Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'art. 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera c) del precedente comma.
Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato cosi' composto:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
un rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;
un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante delle Imprese private di assicurazione;
un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.
Con Le stesse forme sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato.
Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:
a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;
b) all'accettazione dei rischi di cui all'art. 3;
c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.
Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'art. 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera c) del precedente comma.