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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11198 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Buongiorno Danilo Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
, CF/PI: con l'avv. Bonardi Roberto CP_1 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento e/o mancato puntuale svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture attivate da parte della e, per l'effetto CP_1
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che nulla è dovuto dalla in relazione Parte_1 alle avverse richieste;
- Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace, nullo e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della e, per l'effetto; Parte_1
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 2318/2024 del 15/02/2024 (R.G. 345/2024) del Tribunale di Milano;
- Rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla CP_1
- Tenere in ogni caso indenne la da qualsivoglia domanda ex adverso formulata. Parte_1
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la ancorché parziale debenza di qualsivoglia importo da parte della , con riferimento al credito azionato, accertare e Parte_1
1 dichiarare la compensazione con il credito della medesima verso la , per i motivi esposti CP_1 in narrativa, pari ad € 38.297,82 e, per l'effetto
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 2318/2024 del 15/02/2024 (R.G. 345/2024) del Tribunale di Milano;
- Ridurre l'importo dovuto alla dalla nella minor somma di € 24.404,68 CP_1 Parte_1
e/o nella minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria
- ammettersi CTU bancaria al fine di verificare la riconducibilità dell'assegno n.7249712178-07 versato in atti (sub Doc. 10 fascicolo monitorio) a soggetto diverso rispetto alla;
Parte_1
- ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che intercorrevano accordi fra la e la per la fornitura di pellet da Parte_1 CP_1 parte della seconda e lo svolgimento della logistica e delle spedizioni da parte della prima;
2) Vero che, a fronte di tale prestazioni corrispettive, le parti si accordavano per compensare i relativi costi;
3) Vero che la organizzava il trasporto di pellet della presso i clienti di Parte_1 CP_1 quest'ultima, in particolare Controparte_2
in Isola Rizza (VR), di in Crotone e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 in Valdagno (Vicenza);
4) Vero che, in relazione a suddette spedizioni, la corrispondeva i costi di magazzino, Parte_1 logistica e trasporto per nome e per conto della;
CP_1
5) Vero che la inviava specifiche indicazioni alla circa i propri clienti a cui CP_1 Parte_1 inviare la propria merce;
6) Vero che la provvedeva ad inviare la merce ai propri clienti usufruendo dei servizi di CP_1 logistica e trasporto di , ma non corrispondeva i relativi costi;
Parte_1
7) Vero che la pagava logistica e trasportatori somme per complessivi € 38.297,82 per nome Parte_1
e per conto della;
CP_1 8) Vero che l'assegno n.7249712178-07 versato in atti (sub Doc. 10 fascicolo monitorio che si rammostra al teste) veniva emesso dal Sig. dal proprio conto corrente. Parte_2
Si indicano come testimoni:
Sig. ; Parte_2
Sig. Testimone_1 legale rappresentante della Logistic Sanpietrro srl di Isola Rizza (VR);
Sig. ; Controparte_4
Sig.re e Testimone_2 Tes_3
- Si chiede il rigetto delle avverse domande istruttorie;
in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testimoni indicati. In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno, antistatario ex art. 93 c.p.c..
*
Per CP_1
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la sussistenza del credito opposto in capo ad CP_1
derivante dalle forniture di pellet consegnate ad
[...] Parte_1
2 - accertare e dichiarare l'inadempimento di per il mancato pagamento delle suddette Parte_1 forniture, come da fatture allegate al fascicolo monitorio;
- rigettare l'opposizione formulata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi suesposti e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 2318/2024 – R.G. 345/2024 del Tribunale di Milano;
- confermare la provvisoria esecutività del D.I. opposto, oltre interessi e spese come liquidate nel D.I.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per inesistenza/abuso del diritto e dello strumento processuale;
- conseguentemente condannare parte attrice al pagamento della somma ritenuta equa a titolo di risarcimento danni, liquidando l'ulteriore importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti gli eventuali giudizi, sui quali verrà sentito il Signor con richiesta di abilitazione alla prova contraria Testimone_4 sui capitoli di controparte eventualmente ammessi:
1. Vero che, nel corso del dicembre 2022, la società effettuava una fornitura di pellet CP_1 in favore della società Parte_1
2. Vero che la società acquistava il suddetto materiale dalla società ome Parte_1 CP_1 risulta dalle fatture n. 2022/256, 2022/258, 2022/259, 2022/260, 2022/261, 2022/262, 2022/267,
2022/268 (si rammostrino al teste i docc. 1-2-3-4-5-6-7-8 dell'all. A) di parte opposta);
3. Vero che con comunicazione del 19.09.2023 trasmessa a mezzo PEC la società Parte_1 riconosceva espressamente l'intero debito di cui alle predette fatture nei confronti della convenuta (si rammostri al teste il doc. 11 dell'all. A) di parte opposta); CP_1
4. Vero che a garanzia del pagamento della merce il sig. in nome e per conto della Parte_2 società emetteva l'assegno n. 7249712178-07, tratto su Poste Italiane intestato ad _1 CP_1 dell'importo di € 61.500 (si rammostri al teste il doc. 10 del fascicolo monitorio);
[...]
5. Vero che il valore del suddetto assegno corrispondeva alla totalità delle fatture di cui al capitolo di prova n. 2;
6. Vero che la società ometteva di formulare contestazioni in ordine alla qualità della merce Parte_1 compravenduta da CP_1
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ha agito in via monitoria per il pagamento di € 62.702,50 per avere venduto a CP_1 _1
materiale (pellet).
[...]
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, rappresenta che avrebbe emesso un assegno da € CP_1 _1
61.500,00 a garanzia del pagamento, non incassato.
Deduce altresì che con PEC del 19.09.2023 avrebbe riconosciuto il debito e proposto un piano di _1
rientro in 3 rate mensili da € 21.000,00, accettato da con successiva PEC. CP_1
3 Il Tribunale ha così emesso il decreto ingiuntivo n. 2318/2024 provvisoriamente esecutivo. ha proposto opposizione sulla scorta delle seguenti ragioni. _1
L'opponente eccepisce che non avrebbe prodotto, in sede monitoria, prova alcuna dell'effettiva CP_1
esecuzione delle prestazioni e della fornitura di pellet. Sarebbe dunque mancante la dimostrazione delle prestazioni, gravando su l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. CP_1
Quanto ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti, riferisce di avere intrattenuto con _1 CP_1
negli anni 2022-2023, rapporti di collaborazione commerciale reciproca: da un lato la fornitura di pellet da parte di dall'altro l'attività di logistica e trasporto svolta da a favore dei clienti della CP_1 _1
società tedesca. I relativi costi sarebbero stati destinati, nelle intenzioni delle parti, a compensarsi.
L'opponente assume di avere organizzato il magazzino presso , sostenendo spese di logistica CP_6
e di trasporto quantificate in complessivi € 38.297,82, di cui circa € 5.000 già corrisposti. Resterebbero altresì in giacenza due carichi di merce. Vengono richiamati estratti conto, e-mail operative e fatture di autotrasportatori a sostegno della tesi difensiva di _1
Operata dunque la compensazione tra il credito azionato da ed il controcredito di CP_1 _1
l'opponente stima che l'eventuale saldo dovuto non eccederebbe al più € 24.404,68.
Quanto alla documentazione monitoria, eccepisce l'irrilevanza del riconoscimento di debito ivi _1
prodotto, giacché redatto prima dei pagamenti effettuati per conto di e non recante alcuna CP_1 menzione delle poste creditorie dell'opponente.
Parimenti, eccepisce l'irrilevanza dell'assegno prodotto da in quanto titolo emesso da _1 CP_1 tale e dunque non riconducibile ad difettando l'emittente di poteri rappresentativi Parte_2 _1
Si è costituita contestando in fatto e diritto l'opposizione avversaria. CP_1
La convenuta opposta evidenzia che non avrebbe contestato né la sussistenza del rapporto _1 contrattuale di fornitura, né l'adempimento da parte di né l'assenza di vizi della merce, tanto CP_1
più che con PEC del 19.09.2023 la stessa ha riconosciuto integralmente il proprio debito nei _1 confronti di impegnandosi al pagamento rateale della somma dovuta in tre rate da € 21.000,00 CP_1
ciascuna.
L'opposta contesta altresì l'eccezione di compensazione sollevata da per un presunto credito _1 pari ad € 38.297,82, fondato su mere allegazioni e privo di riscontri probatori.
I documenti prodotti in giudizio dall'opponente dimostrerebbero al più un rapporto tra e _1
, del tutto inopponibile ad CP_6 CP_1
4 In ordine poi all'assegno dell'importo di € 61.500,00 emesso da a garanzia del Parte_2
pagamento, la convenuta opposta sostiene che lo stesso possa considerarsi valido in quanto espressione di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e che il rivestirebbe il ruolo di amministratore di fatto Pt_2
della società pur non risultando formalmente nella visura camerale. _1
Infine, chiede la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. CP_1 _1
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, rigettata l'stanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sul credito ingiunto.
A fronte del riconoscimento di debito da parte di a mezzo PEC, non voi è dubbio alcuno sulla _1
fondatezza della domanda monitoria, posto che il suddetto riconoscimento di debito supera ogni
(oltretutto generica) contestazione sollevata da parte opponente sulla esecuzione della vendita dei pellet.
Si legga il doc. n. 11 del fascicolo monitorio:
*
5 3. Sul controcredito eccepito in compensazione da Parte_1
Secondo quanto dedotto nell'atto di opposizione, avrebbe svolto attività logistica e di trasporto _1
per conto della a favore dei clienti di quest'ultima. CP_1
In particolare, riferisce di avere organizzato il magazzino presso;
sostenuto spese di _1 CP_6 logistica e trasporto per un importo complessivo di € 38.297,82 (di cui circa € 5.000,00 già corrisposti); mantenuto in giacenza due carichi di merce rimasti non ritirati.
Le circostanze dedotte da non sono dimostrate. _1
Innanzitutto, si rileva che parte opponente non ha dimostrato la fonte negoziale del proprio controcredito oggetto della eccezione di compensazione e dunque non ha dimostrato di avere ricevuto l'asserito incarico da per lo svolgimento di attività logistica e di trasporto. CP_1
Inconferente è poi la documentazione prodotta dall'opponente: il doc. n. 1 è di formazione unilaterale, il cui contenuto è privo di qualunque riscontro;
i docc. nn. 2 e 3 sono mail e fatture che in alcun modo menzionano e coinvolgono CP_1
Né i capitoli di prova formulati da parte opponente nella memoria n. 2 conducono a diversa conclusione, trattandosi di circostanze del tutto generiche e delle quali dovrebbe esservi traccia documentale, come per esempio il pagamento da parte di di € 38.297,82 per nome e per conto di (cfr. _1 CP_1
capitolo n. 7 memoria n. 2 di . _1
*
4. Conclusioni.
L'opposizione merita l'integrale rigetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, nei limiti della somma ingiunta.
Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
*
5. Sulla lite temeraria.
La proposizione della odierna opposizione merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo agito pretestuosamente, sicuramente con colpa grave;
al riguardo la Corte di Cassazione _1 ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto
6 un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, _1
- ha contestato il credito monitorio nonostante l'inequivocabile riconoscimento di debito avvenuto a mezzo PEC;
- ha eccepito in compensazione un controcredito inesistente, avanzando una pretesa creditoria omettendo di dimostrarne la fonte negoziale e producendo documentazione evidentemente non riconducibile ad nonché formulando capitoli di prova orale in modo generico e senza CP_1 produrre documentazione che, notoriamente, ogni società possiede, come per esempio copia dei pagamenti effettuati.
L'ordinaria diligenza allora avrebbe dovuto indurre ad una maggiore cautela nella proposizione _1 delle proprie argomentazioni e pretese, le quali sono state avanzate con colpa grave per non avere considerato l'intervenuto riconoscimento di debito e l'insussistenza probatoria a sostegno della eccezion di compensazione e dunque per non avere considerato che una difesa siffatta sarebbe stata
7 verosimilmente disattesa.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- ha dunque proposto una _1 iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte opponente merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri obblighi contrattuali.
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”1.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2318/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 3.500,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
5) condanna parte opponente a corrispondere in favore della cassa delle ammende la somma di €
3.500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..
Così deciso in Milano il 28 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Buongiorno Danilo Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
, CF/PI: con l'avv. Bonardi Roberto CP_1 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento e/o mancato puntuale svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture attivate da parte della e, per l'effetto CP_1
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che nulla è dovuto dalla in relazione Parte_1 alle avverse richieste;
- Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace, nullo e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della e, per l'effetto; Parte_1
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 2318/2024 del 15/02/2024 (R.G. 345/2024) del Tribunale di Milano;
- Rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla CP_1
- Tenere in ogni caso indenne la da qualsivoglia domanda ex adverso formulata. Parte_1
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la ancorché parziale debenza di qualsivoglia importo da parte della , con riferimento al credito azionato, accertare e Parte_1
1 dichiarare la compensazione con il credito della medesima verso la , per i motivi esposti CP_1 in narrativa, pari ad € 38.297,82 e, per l'effetto
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 2318/2024 del 15/02/2024 (R.G. 345/2024) del Tribunale di Milano;
- Ridurre l'importo dovuto alla dalla nella minor somma di € 24.404,68 CP_1 Parte_1
e/o nella minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria
- ammettersi CTU bancaria al fine di verificare la riconducibilità dell'assegno n.7249712178-07 versato in atti (sub Doc. 10 fascicolo monitorio) a soggetto diverso rispetto alla;
Parte_1
- ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che intercorrevano accordi fra la e la per la fornitura di pellet da Parte_1 CP_1 parte della seconda e lo svolgimento della logistica e delle spedizioni da parte della prima;
2) Vero che, a fronte di tale prestazioni corrispettive, le parti si accordavano per compensare i relativi costi;
3) Vero che la organizzava il trasporto di pellet della presso i clienti di Parte_1 CP_1 quest'ultima, in particolare Controparte_2
in Isola Rizza (VR), di in Crotone e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 in Valdagno (Vicenza);
4) Vero che, in relazione a suddette spedizioni, la corrispondeva i costi di magazzino, Parte_1 logistica e trasporto per nome e per conto della;
CP_1
5) Vero che la inviava specifiche indicazioni alla circa i propri clienti a cui CP_1 Parte_1 inviare la propria merce;
6) Vero che la provvedeva ad inviare la merce ai propri clienti usufruendo dei servizi di CP_1 logistica e trasporto di , ma non corrispondeva i relativi costi;
Parte_1
7) Vero che la pagava logistica e trasportatori somme per complessivi € 38.297,82 per nome Parte_1
e per conto della;
CP_1 8) Vero che l'assegno n.7249712178-07 versato in atti (sub Doc. 10 fascicolo monitorio che si rammostra al teste) veniva emesso dal Sig. dal proprio conto corrente. Parte_2
Si indicano come testimoni:
Sig. ; Parte_2
Sig. Testimone_1 legale rappresentante della Logistic Sanpietrro srl di Isola Rizza (VR);
Sig. ; Controparte_4
Sig.re e Testimone_2 Tes_3
- Si chiede il rigetto delle avverse domande istruttorie;
in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testimoni indicati. In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno, antistatario ex art. 93 c.p.c..
*
Per CP_1
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la sussistenza del credito opposto in capo ad CP_1
derivante dalle forniture di pellet consegnate ad
[...] Parte_1
2 - accertare e dichiarare l'inadempimento di per il mancato pagamento delle suddette Parte_1 forniture, come da fatture allegate al fascicolo monitorio;
- rigettare l'opposizione formulata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi suesposti e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 2318/2024 – R.G. 345/2024 del Tribunale di Milano;
- confermare la provvisoria esecutività del D.I. opposto, oltre interessi e spese come liquidate nel D.I.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per inesistenza/abuso del diritto e dello strumento processuale;
- conseguentemente condannare parte attrice al pagamento della somma ritenuta equa a titolo di risarcimento danni, liquidando l'ulteriore importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti gli eventuali giudizi, sui quali verrà sentito il Signor con richiesta di abilitazione alla prova contraria Testimone_4 sui capitoli di controparte eventualmente ammessi:
1. Vero che, nel corso del dicembre 2022, la società effettuava una fornitura di pellet CP_1 in favore della società Parte_1
2. Vero che la società acquistava il suddetto materiale dalla società ome Parte_1 CP_1 risulta dalle fatture n. 2022/256, 2022/258, 2022/259, 2022/260, 2022/261, 2022/262, 2022/267,
2022/268 (si rammostrino al teste i docc. 1-2-3-4-5-6-7-8 dell'all. A) di parte opposta);
3. Vero che con comunicazione del 19.09.2023 trasmessa a mezzo PEC la società Parte_1 riconosceva espressamente l'intero debito di cui alle predette fatture nei confronti della convenuta (si rammostri al teste il doc. 11 dell'all. A) di parte opposta); CP_1
4. Vero che a garanzia del pagamento della merce il sig. in nome e per conto della Parte_2 società emetteva l'assegno n. 7249712178-07, tratto su Poste Italiane intestato ad _1 CP_1 dell'importo di € 61.500 (si rammostri al teste il doc. 10 del fascicolo monitorio);
[...]
5. Vero che il valore del suddetto assegno corrispondeva alla totalità delle fatture di cui al capitolo di prova n. 2;
6. Vero che la società ometteva di formulare contestazioni in ordine alla qualità della merce Parte_1 compravenduta da CP_1
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ha agito in via monitoria per il pagamento di € 62.702,50 per avere venduto a CP_1 _1
materiale (pellet).
[...]
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, rappresenta che avrebbe emesso un assegno da € CP_1 _1
61.500,00 a garanzia del pagamento, non incassato.
Deduce altresì che con PEC del 19.09.2023 avrebbe riconosciuto il debito e proposto un piano di _1
rientro in 3 rate mensili da € 21.000,00, accettato da con successiva PEC. CP_1
3 Il Tribunale ha così emesso il decreto ingiuntivo n. 2318/2024 provvisoriamente esecutivo. ha proposto opposizione sulla scorta delle seguenti ragioni. _1
L'opponente eccepisce che non avrebbe prodotto, in sede monitoria, prova alcuna dell'effettiva CP_1
esecuzione delle prestazioni e della fornitura di pellet. Sarebbe dunque mancante la dimostrazione delle prestazioni, gravando su l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. CP_1
Quanto ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti, riferisce di avere intrattenuto con _1 CP_1
negli anni 2022-2023, rapporti di collaborazione commerciale reciproca: da un lato la fornitura di pellet da parte di dall'altro l'attività di logistica e trasporto svolta da a favore dei clienti della CP_1 _1
società tedesca. I relativi costi sarebbero stati destinati, nelle intenzioni delle parti, a compensarsi.
L'opponente assume di avere organizzato il magazzino presso , sostenendo spese di logistica CP_6
e di trasporto quantificate in complessivi € 38.297,82, di cui circa € 5.000 già corrisposti. Resterebbero altresì in giacenza due carichi di merce. Vengono richiamati estratti conto, e-mail operative e fatture di autotrasportatori a sostegno della tesi difensiva di _1
Operata dunque la compensazione tra il credito azionato da ed il controcredito di CP_1 _1
l'opponente stima che l'eventuale saldo dovuto non eccederebbe al più € 24.404,68.
Quanto alla documentazione monitoria, eccepisce l'irrilevanza del riconoscimento di debito ivi _1
prodotto, giacché redatto prima dei pagamenti effettuati per conto di e non recante alcuna CP_1 menzione delle poste creditorie dell'opponente.
Parimenti, eccepisce l'irrilevanza dell'assegno prodotto da in quanto titolo emesso da _1 CP_1 tale e dunque non riconducibile ad difettando l'emittente di poteri rappresentativi Parte_2 _1
Si è costituita contestando in fatto e diritto l'opposizione avversaria. CP_1
La convenuta opposta evidenzia che non avrebbe contestato né la sussistenza del rapporto _1 contrattuale di fornitura, né l'adempimento da parte di né l'assenza di vizi della merce, tanto CP_1
più che con PEC del 19.09.2023 la stessa ha riconosciuto integralmente il proprio debito nei _1 confronti di impegnandosi al pagamento rateale della somma dovuta in tre rate da € 21.000,00 CP_1
ciascuna.
L'opposta contesta altresì l'eccezione di compensazione sollevata da per un presunto credito _1 pari ad € 38.297,82, fondato su mere allegazioni e privo di riscontri probatori.
I documenti prodotti in giudizio dall'opponente dimostrerebbero al più un rapporto tra e _1
, del tutto inopponibile ad CP_6 CP_1
4 In ordine poi all'assegno dell'importo di € 61.500,00 emesso da a garanzia del Parte_2
pagamento, la convenuta opposta sostiene che lo stesso possa considerarsi valido in quanto espressione di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e che il rivestirebbe il ruolo di amministratore di fatto Pt_2
della società pur non risultando formalmente nella visura camerale. _1
Infine, chiede la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. CP_1 _1
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, rigettata l'stanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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2. Sul credito ingiunto.
A fronte del riconoscimento di debito da parte di a mezzo PEC, non voi è dubbio alcuno sulla _1
fondatezza della domanda monitoria, posto che il suddetto riconoscimento di debito supera ogni
(oltretutto generica) contestazione sollevata da parte opponente sulla esecuzione della vendita dei pellet.
Si legga il doc. n. 11 del fascicolo monitorio:
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5 3. Sul controcredito eccepito in compensazione da Parte_1
Secondo quanto dedotto nell'atto di opposizione, avrebbe svolto attività logistica e di trasporto _1
per conto della a favore dei clienti di quest'ultima. CP_1
In particolare, riferisce di avere organizzato il magazzino presso;
sostenuto spese di _1 CP_6 logistica e trasporto per un importo complessivo di € 38.297,82 (di cui circa € 5.000,00 già corrisposti); mantenuto in giacenza due carichi di merce rimasti non ritirati.
Le circostanze dedotte da non sono dimostrate. _1
Innanzitutto, si rileva che parte opponente non ha dimostrato la fonte negoziale del proprio controcredito oggetto della eccezione di compensazione e dunque non ha dimostrato di avere ricevuto l'asserito incarico da per lo svolgimento di attività logistica e di trasporto. CP_1
Inconferente è poi la documentazione prodotta dall'opponente: il doc. n. 1 è di formazione unilaterale, il cui contenuto è privo di qualunque riscontro;
i docc. nn. 2 e 3 sono mail e fatture che in alcun modo menzionano e coinvolgono CP_1
Né i capitoli di prova formulati da parte opponente nella memoria n. 2 conducono a diversa conclusione, trattandosi di circostanze del tutto generiche e delle quali dovrebbe esservi traccia documentale, come per esempio il pagamento da parte di di € 38.297,82 per nome e per conto di (cfr. _1 CP_1
capitolo n. 7 memoria n. 2 di . _1
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4. Conclusioni.
L'opposizione merita l'integrale rigetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, nei limiti della somma ingiunta.
Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
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5. Sulla lite temeraria.
La proposizione della odierna opposizione merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo agito pretestuosamente, sicuramente con colpa grave;
al riguardo la Corte di Cassazione _1 ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto
6 un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, _1
- ha contestato il credito monitorio nonostante l'inequivocabile riconoscimento di debito avvenuto a mezzo PEC;
- ha eccepito in compensazione un controcredito inesistente, avanzando una pretesa creditoria omettendo di dimostrarne la fonte negoziale e producendo documentazione evidentemente non riconducibile ad nonché formulando capitoli di prova orale in modo generico e senza CP_1 produrre documentazione che, notoriamente, ogni società possiede, come per esempio copia dei pagamenti effettuati.
L'ordinaria diligenza allora avrebbe dovuto indurre ad una maggiore cautela nella proposizione _1 delle proprie argomentazioni e pretese, le quali sono state avanzate con colpa grave per non avere considerato l'intervenuto riconoscimento di debito e l'insussistenza probatoria a sostegno della eccezion di compensazione e dunque per non avere considerato che una difesa siffatta sarebbe stata
7 verosimilmente disattesa.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- ha dunque proposto una _1 iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte opponente merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri obblighi contrattuali.
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”1.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2318/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 3.500,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
5) condanna parte opponente a corrispondere in favore della cassa delle ammende la somma di €
3.500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..
Così deciso in Milano il 28 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
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