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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 9003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9003 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
27.05.2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (Cod. Parte_1
Fisc. cittadina singalese, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caretta ed elettivamente C.F._1 domiciliata in MI, Viale Caldara n. 24, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(Cod. Fisc. ), cittadino singalese, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di C.F._2
MI San Vittore;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di MI degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART. 473 BIS 49 C.P.C.
CONCLUSIONI come in atti
******************************************************************************** pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 maggio 2025 30.01.2025 Parte_1
anche ai sensi dell'art. 473 bis .40 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio a
[...]
EL (Sri Lanka) il 13 marzo 2014 (atto non trascritto in Italia) con
[...]
dalla cui unione sono nati i figli minori Controparte_1 Persona_1
(nato in data [...]) e (nata il [...]),
[...] Persona_2 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare quali provvedimenti provvisori e urgenti, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, di confermare il decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di MI del 28-29 agosto 2024, poi integrato in data 23 gennaio 2025 e 6 marzo 2025; confermare la nomina dell'avv. Piera
Forenza come curatrice dei minori;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre); nel merito, anche con sentenza parziale, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento super esclusivo dei due figli minorenni e collocamento degli stessi alla madre al termine del percorso comunitario attualmente in atto, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, porre a carico del padre al rientro dei figli presso la madre un contributo al mantenimento dei minori di Euro 500,00 comprensivo della quota di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente.
Con decreto del 10 giugno 2025 il Giudice Delegato così provvedeva: “Rilevato che, pur essendo state allegate condotte di violenza, è già intervenuto il Tribunale per i Minorenni con anche provvedimenti ex art.. 473 bis. 15 ed ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., che ha convalidato il provvedimento emesso ex art. 403 c.c. e ha disposto l'affido dei minori (nato in data [...]) e Persona_1 [...]
(nata il [...]) al Servizio Sociale del Comune di MI, mantenendone il Persona_2 collocamento in comunità protette, attualmente senza la madre e con provvedimento del 28 agosto 2024 ha ordinato l'immediato allontanamento del padre dall'abitazione familiare sita in MI via Primo Mazzolari per la durata di un anno, con regolamentazione degli incontri tra i minori e i genitori in Spazio Neutro e con ulteriori incarichi al medesimo Servizio Sociale;
Osservato, pertanto, che risultano essere stati già emessi provvedimenti tutelanti per i minori, in attesa peraltro della trasmissione degli atti ex art. 38 disp. att. c.c. ove non sia stato emesso decreto definitivo, riservandosi all'esito, ove sussista la competenza del TO in ordine alla responsabilità genitoriale, ogni altro provvedimento a tutela dei minori”, fissava quindi l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis. 14 c.p.c. per il 18 novembre 2025, assegnando i termini per il contraddittorio, disponendo “che i Servizi Sociali del Comune di
MI trasmettano una relazione di aggiornamento in relazione al nucleo familiare oggetto di indagini (su delega del Tribunale per i Minorenni di MI): (C. F. Parte_1
nata in [...] il [...] (madre), C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] (padre) e i figli
[...] C.F._2 minori affidati al medesimo Servizio Sociale del Comune di MI con il provvedimento dell'AG minorile sopra pagina 2 di 8 richiamato, in particolare dando contezza dell'andamento dell'evoluzione della situazione familiare, frequentazioni dei minori con i genitori, l'effettività e l'andamento dei percorsi di sostegno disposti ed esiti degli accertamenti svolti”.
Con nota di deposito del 3 settembre 2025 parte ricorrente produceva copia del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificati a in data 17 luglio 2025 a Controparte_1 mani dello stesso presso la Casa Circondariale di NC Di AT MI (San Vittore).
Parte ricorrente depositava in data 28 ottobre 2025 memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c., formulando altresì istanza di ammissione di prove orali.
All'udienza del 18 novembre 2025, alla sola presenza di parte ricorrente, il Giudice Delegato, verificata la regolare notificazione del ricorso introduttivo con consegna a mani proprie del convenuto in carcere nel termine assegnato, dava atto che il predetto, benchè ritualmente citato, non era comparso né si era costituito né altrimenti aveva chiesto la traduzione dal carcere, ne dichiarava la contumacia e procedeva all'ascolto di parte attrice.
Il Giudice Delegato dava altresì atto della trasmissione da parte del Tribunale per i Minorenni di MI degli atti del fascicolo n. 4547/24 ex art. 38 disp. att. c.c. e della ricezione della relazione di aggiornamento dei servizi sociali.
Dopo che il difensore di parte attrice interloquiva in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate, il
Giudice, dopo una breve camera di consiglio così provvedeva a verbale.
“Rilevato che la situazione del nucleo familiare è stata oggetto di numerosi interventi anche urgenti da parte del
Tribunale per i Minorenni di MI a causa dei denunciati gravi maltrattamenti subiti nel corso degli anni da parte della moglie che ha presentato varie denunce spesso però rimesse a seguito anche della pressione della famiglia e ha subito agiti violenti e aggressivi commessi dal marito anche davanti ai figli in stato di alterazione alcolica, per cui era stato già in precedenza disposto l'affido dei due figli minori all'Ente Comune di MI e per un certo periodo collocati i figli con la madre in una comunità protetta (provvedimenti ex art. 473 bis. 15
c.p.c. emessi dal T.M. in data 8.08.2024) con successiva conferma con provvedimento del 28.08.2024 che aveva altresì disposto anche l'allontanamento del padre dalla casa familiare per la durata di un anno, con ulteriori e sempre più gravi agiti posti in essere al rientro della madre in casa con i figli, con ulteriori denunce penali presentate dalla stessa per poi arrivare al collocamento dei soli minori in comunità protetta con provvedimento del T.M. del 23.01.2025, dove attualmente si trovano con incontri in SN regolamentati con la madre (cfr. anche ultima relazione dell'11.11.2025).
Osservato che a seguito delle numerose denunce presentate dalla moglie nei confronti del marito con comportamenti sempre più pericolosi e anche violazioni di precedenti misure, attualmente al medesimo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di maltrattamenti per cui è fissata udienza per il 13.01.2026 con rito abbreviato.
Rilevato come con provvedimento del 25 giugno 2025 il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza funzionale stante la pendenza del presente procedimento e trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.
pagina 3 di 8 Rilevato come sulla base dei numerosi elementi qui acquisti e dei documenti in atti, previa riunione al presente procedimento degli atti del procedimento davanti al TM qui trasmesso, non possono che essere integralmente confermate le statuizioni del Tribunale dei minorenni di MI vigenti, come da richiesta di parte attrice, con necessità quindi di confermare tutte le deleghe già conferite e anche di far pervenire una relazione anche da parte della comunità.
Ritenuto che deve essere, altresì, nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis. 8, emergendo per quanto evidenziato e sopra descritto una situazione di pregiudizio per i minori tale da precludere ai genitori un'adeguata rappresentanza processuale dei figli nel presente procedimento
Ritenuto, pertanto, di nominare al minore lo stesso curatore speciale già nominato dal Tribunale per i
Minorenni di MI Avv. Piera Forenza come anche chiesto dalla parte che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimo qui delegati ad opera dei Servizi incaricati dell'Ente affidatario, costituendosi come parte processuale nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale.
Osservato, pertanto, che deve essere anche assegnato termine al Curatore speciale per potersi costituire e fissata udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione.
Osservato altresì che quanto alle ulteriori domande possa in questa fase essere disposta l'assegnazione alla madre della casa coniugale in locazione, con contratto allo stato intestato ad entrambi, al fine di garantire ai minori medesimi, una volta terminato il percorso comunitario auspicabilmente in tempi brevi, il rientro in casa presso l'unica figura genitoriale che pur con tutte le fragilità e criticità, costituisce un punto di riferimento e può offrire loro un contesto maggiormente tutelante, considerato anche che il padre al momento è in carcere.
Osservato quanto all'aspetto economico deve porsi a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie e di tutte le spese eventualmente richieste dalla Comunità.
Ritenuto, quindi, di dover fissare udienza per esame delle relazioni e della documentazione acquisita e per ogni ulteriore determinazione, con riserva di ulteriore trattazione.
Osservato infine che va rimessa al collegio la decisione per la pronuncia di sentenza parziale di separazione
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
Preso, altresì, atto che il Tribunale per i Minorenni di MI ha pronunciato in data 25 giugno 2025 ordinanza collegiale con cui ha trasmesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 disp. att. c.p.c. gli atti del proc. n. 4547/24
RG Min,
2) Dispone la riunione al presente procedimento degli atti del richiamato proc. n. n. 4547/24 RG Min;
3) Dispone, a integrale conferma di quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di MI, l'affido ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 dei figli minori nato in [...] 18 Persona_1 ottobre 2014 e nata [...], al Servizio Sociale del Comune di Persona_2
pagina 4 di 8 MI con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e la curatrice speciale;
4) Dispone che l'Ente - Comune di MI provveda a mantenere i figli nella comunità protetta dove attualmente si trovano;
5) Dispone che l'Ente Affidatario provveda a continuare a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici
ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con la nominata Curatrice Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra i figli e la madre in Spazio Neutro e con modalità osservate auspicabilmente con un aumento dei tempi in SN con la madre nonché con il padre ove quest'ultimo si impegni e manifesti serietà e responsabilità, sempre in Spazio Neutro e con modalità osservate e se ciò sarà valutato compatibile con le condizioni psicofisiche dei minori con la loro volontà, con potere di diversa rimodulazione secondo i tempi e le modalità ritenute più funzionali al benessere dei minori, tenuto conto delle condizioni psicofisiche in base anche all'andamento dei percorsi avviati;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/neuro- psichiatrico per i minori (con presa in carico e valutazione NPI);
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori, per la madre un percorso individuale per aiutarla nell'elaborazione del trauma subito e per il rafforzamento delle proprie risorse genitoriali, per il padre per aiutarlo tramite anche la presa in carico presso il Noa/serd che accerti l'eventuale stato di dipendenza e in caso positivo imposti un programma e rivisitazione Cont delle proprie condotte e presa in carico presso anche (controllo impulsi) con tutti gli interventi di supporto necessari ed opportuni per gli stessi;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto in punto di responsabilità e soprattutto collocamento con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione (anche da parte della comunità) esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 23 APRILE 2026, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
pagina 5 di 8 Part 6) Assegna la casa ex coniugale, in locazione, di proprietà della alla madre nella prospettiva che i minori possano rientrare in casa terminato il percorso comunitario, essendo stato il marito già allontanato e attualmente trovandosi in carcere e non potendovi rientrare;
7) ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c.p.c. in favore dei minori CP_4 Persona_1 nato in data [...] e nata [...], una Curatrice Persona_2
Speciale, individuata nella persona dell'avvocato PIERA FORENZA iscritta all'albo degli Avvocati di MI, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse dei minore i rapporti con il padre nonché con gli operatori dei Servizi Sociali e Servizi
Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse dei medesimi;
8) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 15 DICEMBRE 2025 per il deposito di memoria difensiva;
9) Pone a carico di entrambi i genitori Il 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida della
Corte di Appello di MI del 14.11.2017 qui integralmente richiamate e delle spese richieste dalla Comunità;
10) Prende atto che la parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie;
11) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 14 MAGGIO 2026 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio, anche per il divorzio decorso un anno dalla data della presente udienza.
12) Rimette la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione”.
La causa limitatamente alla pronuncia parziale di separazione è stata discussa alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in
Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, entrambi cittadini singalesi, e risiedendo i medesimi ancora in
Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del
Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi risiedono.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che e Parte_1 [...] hanno contratto matrimonio a EL (Sri Lanka) il Controparte_1
13 marzo 2014 (atto non trascritto in Italia).
Dalla loro unione sono nati i figli minori (il 18.10.2014) e Persona_1 [...]
(il 5.03.2016). Persona_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione,
pagina 6 di 8 essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e precisate all'udienza del 18.11.2025, la contumacia del convenuto, i gravi agiti denunciati dalla ricorrente, da cui era conseguito dapprima l'ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale a far tempo dal 28.08.2024 ed attualmente la misura cautelare della custodia in carcere del predetto a seguito delle violazioni commesse, nonché l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale come chiesto dalla parte attrice.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande di parte attrice e anche, in seguito per procedere alla domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c., decorso il termine di un anno dalla data di comparizione davanti al Giudice Delegato nel procedimento di separazione ex art. 3, c. 1 n. 2 lettera b) L. 898/1970 e succ. mod. (18 novembre 2025) e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale di e Parte_1 che hanno contratto matrimonio a Controparte_1
EL (Sri Lanka) il 13 marzo 2014 (atto non trascritto preso i registri dello stato civile in Italia);
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
pagina 7 di 8 Così deciso, in MI nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
27.05.2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (Cod. Parte_1
Fisc. cittadina singalese, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caretta ed elettivamente C.F._1 domiciliata in MI, Viale Caldara n. 24, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(Cod. Fisc. ), cittadino singalese, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di C.F._2
MI San Vittore;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di MI degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART. 473 BIS 49 C.P.C.
CONCLUSIONI come in atti
******************************************************************************** pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 maggio 2025 30.01.2025 Parte_1
anche ai sensi dell'art. 473 bis .40 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio a
[...]
EL (Sri Lanka) il 13 marzo 2014 (atto non trascritto in Italia) con
[...]
dalla cui unione sono nati i figli minori Controparte_1 Persona_1
(nato in data [...]) e (nata il [...]),
[...] Persona_2 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare quali provvedimenti provvisori e urgenti, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, di confermare il decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di MI del 28-29 agosto 2024, poi integrato in data 23 gennaio 2025 e 6 marzo 2025; confermare la nomina dell'avv. Piera
Forenza come curatrice dei minori;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre); nel merito, anche con sentenza parziale, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento super esclusivo dei due figli minorenni e collocamento degli stessi alla madre al termine del percorso comunitario attualmente in atto, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, porre a carico del padre al rientro dei figli presso la madre un contributo al mantenimento dei minori di Euro 500,00 comprensivo della quota di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente.
Con decreto del 10 giugno 2025 il Giudice Delegato così provvedeva: “Rilevato che, pur essendo state allegate condotte di violenza, è già intervenuto il Tribunale per i Minorenni con anche provvedimenti ex art.. 473 bis. 15 ed ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., che ha convalidato il provvedimento emesso ex art. 403 c.c. e ha disposto l'affido dei minori (nato in data [...]) e Persona_1 [...]
(nata il [...]) al Servizio Sociale del Comune di MI, mantenendone il Persona_2 collocamento in comunità protette, attualmente senza la madre e con provvedimento del 28 agosto 2024 ha ordinato l'immediato allontanamento del padre dall'abitazione familiare sita in MI via Primo Mazzolari per la durata di un anno, con regolamentazione degli incontri tra i minori e i genitori in Spazio Neutro e con ulteriori incarichi al medesimo Servizio Sociale;
Osservato, pertanto, che risultano essere stati già emessi provvedimenti tutelanti per i minori, in attesa peraltro della trasmissione degli atti ex art. 38 disp. att. c.c. ove non sia stato emesso decreto definitivo, riservandosi all'esito, ove sussista la competenza del TO in ordine alla responsabilità genitoriale, ogni altro provvedimento a tutela dei minori”, fissava quindi l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis. 14 c.p.c. per il 18 novembre 2025, assegnando i termini per il contraddittorio, disponendo “che i Servizi Sociali del Comune di
MI trasmettano una relazione di aggiornamento in relazione al nucleo familiare oggetto di indagini (su delega del Tribunale per i Minorenni di MI): (C. F. Parte_1
nata in [...] il [...] (madre), C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] (padre) e i figli
[...] C.F._2 minori affidati al medesimo Servizio Sociale del Comune di MI con il provvedimento dell'AG minorile sopra pagina 2 di 8 richiamato, in particolare dando contezza dell'andamento dell'evoluzione della situazione familiare, frequentazioni dei minori con i genitori, l'effettività e l'andamento dei percorsi di sostegno disposti ed esiti degli accertamenti svolti”.
Con nota di deposito del 3 settembre 2025 parte ricorrente produceva copia del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificati a in data 17 luglio 2025 a Controparte_1 mani dello stesso presso la Casa Circondariale di NC Di AT MI (San Vittore).
Parte ricorrente depositava in data 28 ottobre 2025 memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c., formulando altresì istanza di ammissione di prove orali.
All'udienza del 18 novembre 2025, alla sola presenza di parte ricorrente, il Giudice Delegato, verificata la regolare notificazione del ricorso introduttivo con consegna a mani proprie del convenuto in carcere nel termine assegnato, dava atto che il predetto, benchè ritualmente citato, non era comparso né si era costituito né altrimenti aveva chiesto la traduzione dal carcere, ne dichiarava la contumacia e procedeva all'ascolto di parte attrice.
Il Giudice Delegato dava altresì atto della trasmissione da parte del Tribunale per i Minorenni di MI degli atti del fascicolo n. 4547/24 ex art. 38 disp. att. c.c. e della ricezione della relazione di aggiornamento dei servizi sociali.
Dopo che il difensore di parte attrice interloquiva in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate, il
Giudice, dopo una breve camera di consiglio così provvedeva a verbale.
“Rilevato che la situazione del nucleo familiare è stata oggetto di numerosi interventi anche urgenti da parte del
Tribunale per i Minorenni di MI a causa dei denunciati gravi maltrattamenti subiti nel corso degli anni da parte della moglie che ha presentato varie denunce spesso però rimesse a seguito anche della pressione della famiglia e ha subito agiti violenti e aggressivi commessi dal marito anche davanti ai figli in stato di alterazione alcolica, per cui era stato già in precedenza disposto l'affido dei due figli minori all'Ente Comune di MI e per un certo periodo collocati i figli con la madre in una comunità protetta (provvedimenti ex art. 473 bis. 15
c.p.c. emessi dal T.M. in data 8.08.2024) con successiva conferma con provvedimento del 28.08.2024 che aveva altresì disposto anche l'allontanamento del padre dalla casa familiare per la durata di un anno, con ulteriori e sempre più gravi agiti posti in essere al rientro della madre in casa con i figli, con ulteriori denunce penali presentate dalla stessa per poi arrivare al collocamento dei soli minori in comunità protetta con provvedimento del T.M. del 23.01.2025, dove attualmente si trovano con incontri in SN regolamentati con la madre (cfr. anche ultima relazione dell'11.11.2025).
Osservato che a seguito delle numerose denunce presentate dalla moglie nei confronti del marito con comportamenti sempre più pericolosi e anche violazioni di precedenti misure, attualmente al medesimo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di maltrattamenti per cui è fissata udienza per il 13.01.2026 con rito abbreviato.
Rilevato come con provvedimento del 25 giugno 2025 il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza funzionale stante la pendenza del presente procedimento e trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.
pagina 3 di 8 Rilevato come sulla base dei numerosi elementi qui acquisti e dei documenti in atti, previa riunione al presente procedimento degli atti del procedimento davanti al TM qui trasmesso, non possono che essere integralmente confermate le statuizioni del Tribunale dei minorenni di MI vigenti, come da richiesta di parte attrice, con necessità quindi di confermare tutte le deleghe già conferite e anche di far pervenire una relazione anche da parte della comunità.
Ritenuto che deve essere, altresì, nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis. 8, emergendo per quanto evidenziato e sopra descritto una situazione di pregiudizio per i minori tale da precludere ai genitori un'adeguata rappresentanza processuale dei figli nel presente procedimento
Ritenuto, pertanto, di nominare al minore lo stesso curatore speciale già nominato dal Tribunale per i
Minorenni di MI Avv. Piera Forenza come anche chiesto dalla parte che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimo qui delegati ad opera dei Servizi incaricati dell'Ente affidatario, costituendosi come parte processuale nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale.
Osservato, pertanto, che deve essere anche assegnato termine al Curatore speciale per potersi costituire e fissata udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione.
Osservato altresì che quanto alle ulteriori domande possa in questa fase essere disposta l'assegnazione alla madre della casa coniugale in locazione, con contratto allo stato intestato ad entrambi, al fine di garantire ai minori medesimi, una volta terminato il percorso comunitario auspicabilmente in tempi brevi, il rientro in casa presso l'unica figura genitoriale che pur con tutte le fragilità e criticità, costituisce un punto di riferimento e può offrire loro un contesto maggiormente tutelante, considerato anche che il padre al momento è in carcere.
Osservato quanto all'aspetto economico deve porsi a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie e di tutte le spese eventualmente richieste dalla Comunità.
Ritenuto, quindi, di dover fissare udienza per esame delle relazioni e della documentazione acquisita e per ogni ulteriore determinazione, con riserva di ulteriore trattazione.
Osservato infine che va rimessa al collegio la decisione per la pronuncia di sentenza parziale di separazione
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
Preso, altresì, atto che il Tribunale per i Minorenni di MI ha pronunciato in data 25 giugno 2025 ordinanza collegiale con cui ha trasmesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 disp. att. c.p.c. gli atti del proc. n. 4547/24
RG Min,
2) Dispone la riunione al presente procedimento degli atti del richiamato proc. n. n. 4547/24 RG Min;
3) Dispone, a integrale conferma di quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di MI, l'affido ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 dei figli minori nato in [...] 18 Persona_1 ottobre 2014 e nata [...], al Servizio Sociale del Comune di Persona_2
pagina 4 di 8 MI con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e la curatrice speciale;
4) Dispone che l'Ente - Comune di MI provveda a mantenere i figli nella comunità protetta dove attualmente si trovano;
5) Dispone che l'Ente Affidatario provveda a continuare a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici
ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con la nominata Curatrice Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra i figli e la madre in Spazio Neutro e con modalità osservate auspicabilmente con un aumento dei tempi in SN con la madre nonché con il padre ove quest'ultimo si impegni e manifesti serietà e responsabilità, sempre in Spazio Neutro e con modalità osservate e se ciò sarà valutato compatibile con le condizioni psicofisiche dei minori con la loro volontà, con potere di diversa rimodulazione secondo i tempi e le modalità ritenute più funzionali al benessere dei minori, tenuto conto delle condizioni psicofisiche in base anche all'andamento dei percorsi avviati;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/neuro- psichiatrico per i minori (con presa in carico e valutazione NPI);
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori, per la madre un percorso individuale per aiutarla nell'elaborazione del trauma subito e per il rafforzamento delle proprie risorse genitoriali, per il padre per aiutarlo tramite anche la presa in carico presso il Noa/serd che accerti l'eventuale stato di dipendenza e in caso positivo imposti un programma e rivisitazione Cont delle proprie condotte e presa in carico presso anche (controllo impulsi) con tutti gli interventi di supporto necessari ed opportuni per gli stessi;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto in punto di responsabilità e soprattutto collocamento con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione (anche da parte della comunità) esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 23 APRILE 2026, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
pagina 5 di 8 Part 6) Assegna la casa ex coniugale, in locazione, di proprietà della alla madre nella prospettiva che i minori possano rientrare in casa terminato il percorso comunitario, essendo stato il marito già allontanato e attualmente trovandosi in carcere e non potendovi rientrare;
7) ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c.p.c. in favore dei minori CP_4 Persona_1 nato in data [...] e nata [...], una Curatrice Persona_2
Speciale, individuata nella persona dell'avvocato PIERA FORENZA iscritta all'albo degli Avvocati di MI, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse dei minore i rapporti con il padre nonché con gli operatori dei Servizi Sociali e Servizi
Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse dei medesimi;
8) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 15 DICEMBRE 2025 per il deposito di memoria difensiva;
9) Pone a carico di entrambi i genitori Il 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida della
Corte di Appello di MI del 14.11.2017 qui integralmente richiamate e delle spese richieste dalla Comunità;
10) Prende atto che la parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie;
11) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 14 MAGGIO 2026 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio, anche per il divorzio decorso un anno dalla data della presente udienza.
12) Rimette la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione”.
La causa limitatamente alla pronuncia parziale di separazione è stata discussa alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in
Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, entrambi cittadini singalesi, e risiedendo i medesimi ancora in
Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del
Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi risiedono.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che e Parte_1 [...] hanno contratto matrimonio a EL (Sri Lanka) il Controparte_1
13 marzo 2014 (atto non trascritto in Italia).
Dalla loro unione sono nati i figli minori (il 18.10.2014) e Persona_1 [...]
(il 5.03.2016). Persona_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione,
pagina 6 di 8 essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e precisate all'udienza del 18.11.2025, la contumacia del convenuto, i gravi agiti denunciati dalla ricorrente, da cui era conseguito dapprima l'ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale a far tempo dal 28.08.2024 ed attualmente la misura cautelare della custodia in carcere del predetto a seguito delle violazioni commesse, nonché l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale come chiesto dalla parte attrice.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande di parte attrice e anche, in seguito per procedere alla domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c., decorso il termine di un anno dalla data di comparizione davanti al Giudice Delegato nel procedimento di separazione ex art. 3, c. 1 n. 2 lettera b) L. 898/1970 e succ. mod. (18 novembre 2025) e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale di e Parte_1 che hanno contratto matrimonio a Controparte_1
EL (Sri Lanka) il 13 marzo 2014 (atto non trascritto preso i registri dello stato civile in Italia);
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
pagina 7 di 8 Così deciso, in MI nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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