Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/12/2025, n. 21966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21966 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13901/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13901 del 2023, proposto da
UE BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta D'Antò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di MA AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento
a) del decreto rettorale n. 2048/2023 del 27.07.2023, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale 06/C1 – settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, bandita con decreto rettorale n. 3817/2022 del 21.12.2022, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante;
b) dei verbali n. 1 del 17.04.2023, n. 2 del 04.05.2023, n. 3 del 23.05.2023, n. 4 del 13.06.2023 e n. 5 del 13.06.2023, redatti dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale n. 763/2023 del 29.03.2023, acquisiti al protocollo universitario in data 14.06.2023 al n. 54245;
c) della relazione finale riassuntiva redatta dalla Commissione esaminatrice, recante la formulazione della graduatoria di merito;
d) degli atti, ove già intervenuti, del Dipartimento di Chirurgia – Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell''Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con i quali sia stata disposta la chiamata della Dott.ssa AL per il posto di ricercatore in questione;
e) del contratto eventualmente già stipulato tra la medesima Università e la Dott.ssa AL;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dell''interesse del ricorrente;
E PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA''
del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione dei titoli posseduti e validamente indicati dal ricorrente;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente alla assegnazione del maggior punteggio spettante in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, con conseguente rettifica in aumento del punteggio conseguito e soddisfacimento della pretesa de qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di MA AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. CE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il dott. UE BA, odierno ricorrente, ha partecipato, unitamente ad altri soggetti, alla procedura selettiva di chiamata, indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. n. 3817/2023 del 22 dicembre 2022, per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di Chirurgia-Facoltà di Medicina e Odontolatria, per il settore concorsuale 06/C1 e settore scientifico disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale).
All’esito dei lavori della nominata Commissione (consistiti nella valutazione dei curricula , dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, previa determinazione dei relativi criteri, e nell’espletamento di un colloquio in forma seminariale), è stata formulata la seguente graduatoria di merito:
- dott.ssa MA AL: punti 67,5;
- dott. UE BA: punti 64,5;
- dott. Arcangelo Picciariello: punti 56,5;
- dott. Jacopo Desiderio: punti 55,5;
- dott. Alessandro Dario Mazzotta: punti 51,5.
La prima classificata è stata perciò individuata quale vincitrice della procedura.
Con D.R. n. 2048/2023 del 27 luglio 2023, sono stati approvati gli atti della Commissione.
I.1.1. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2023 (all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, quale Amministrazione intimata, alla dott.ssa AL, quale controinteressata) e depositato il 23 ottobre 2023, il dott. BA ha impugnato in questa Sede il richiamato provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSORUM – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO »: lamenta il ricorrente che, in relazione alla voce “Periodi di ricerca/soggiorni qualificati all’estero della durata di almeno 6 mesi con attinenza al settore concorsuale, nonché esperienza clinica con casistiche operatorie analitiche e certificate nel settore scientifico-disciplinare MED/18”, sarebbero stati illegittimamente attribuiti, per un verso, soltanto 2 punti a lui (nonostante vantasse esperienza non valutata dalla Commissione) e, per altro verso, 2 punti alla candidata vincitrice (che invece non possedeva l’esperienza necessaria); deduce altresì che tale giudizio sarebbe affetto da difetto assoluto di motivazione;
- « II. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSORUM – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO »: si duole il ricorrente dell’illegittima attribuzione di (soli) 2 punti su 9 per la voce “Dottorato di Ricerca attinente al settore concorsuale”, giacché il suo titolo dottorale sarebbe invece connotato da piena attinenza con il settore oggetto della procedura selettiva;
- « III. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO »: da ultimo, il ricorrente denunzia che, alla voce “Editor o membro di Editorial Board di riviste scientifiche internazionali indexate su ISI Wos o SCOPUS attinenti al settore concorsuale SC 06/C1 – Med 18”, illegittimamente gli sarebbe stato attribuito soltanto 1 punto su 7.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha altresì avanzato istanza cautelare.
I.2. L’AT e la controinteressata si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso, depositando documentazione e scritti difensivi in vista della camera di consiglio del 21 novembre 2023, fissata per la discussione della predetta istanza.
I.3. Con ordinanza n. 7656/2023 pubblicata il 22 novembre 2023, resa all’esito della poc’anzi menzionata camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto del periculum in mora nonché tenuto conto del fatto che le censure non si prestassero all’esame sommario tipico della fase.
I.4. Fissata l’udienza di discussione, il ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie al fine di ribadire le rispettive prospettazioni difensive.
I.5. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, « per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione » (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
In maniera più diffusa e analitica, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare (anche ribadendo e precisando gli indirizzi ermeneutici emersi in subiecta materia ) quanto segue: « La valutazione dell'attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598) » (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
II.2.1. Tenuto conto dei (pienamente condivisi) princìpi poc’anzi richiamati, le censure proposte dal ricorrente non risultano suscettibili di accoglimento, poiché nella valutazione dei due candidati non si rinvengono errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
Al riguardo, dev’essere altresì richiamato il « consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) » (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
D’altra parte, il ricorrente « sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248) » (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
II.3. Ciò premesso in termini generali, si rileva quanto segue in ordine ai singoli motivi di doglianza.
II.3.1. Il primo motivo non può trovare condivisione nella parte in cui si duole del punteggio attribuito al ricorrente, in quanto le esperienze di cui egli lamenta l’omessa valutazione (« In particolare ha lavorato come “Wissenschftlicher Mitarbeiter”, ossia come ricercatore, presso il Policlinico universitario dello Schleswig-Holstein di Lubecca (Germania) da gennaio 2015 a febbraio 2016. Ancora, sempre come ricercatore, ha lavorato presso il Policlinico universitario di Lipsia (Germania) da giugno 2016 a ottobre 2017 e da maggio 2020 a novembre 2020. Inoltre, ha lavorato come research fellow presso l’IRCAD/IHU di Strasburgo, uno dei più prestigiosi istituti di ricerca in chirurgia mininvasiva al mondo, da ottobre 2017 a marzo 2020 »: pag. 13 ricorso) risultano, per contro, essere state valutate dalla Commissione sotto la diversa voce “Incarico di Ricercatore a tempo determinato di tipo A o equivalente attinente al settore concorsuale” (cfr. verbale n. 4 del 13 giugno 2023, pag. 3: « INCARICO DI RICERCATORE DI TIPO A O EQUIVALENTE - Wissenschftlicher Mitarbeiter presso il Policlinico Universitario dello Schleswig- Holstein, Campus Lubecca (Germania) dal Gennaio 2015 al Febbraio 2016, Wissenschatlicher Mitarbeiter presso Policlinico Universitario di Lipsia (Germania) dal 6/2016 al 10/2017, Wissenschatlicher Mitarbeiter presso Policlinico Universitario di Lipsia (Germania) dal 5/2020 al 11/2020, Research fellow presso l’ Institute de chirurgie guidèe par l’image (IHU) di Strasburgo (Francia) dall’Ottobre 2017 al Marzo 2020 – PUNTI 9 »): a fronte di ciò, non sarebbe stata semmai legittima una duplicazione della valutazione.
Il ricorrente, inoltre, non risulta avere nemmeno interesse a dolersi del giudizio effettivamente compiuto, considerando che ha ottenuto per la richiamata voce (“Incarico di Ricercatore a tempo determinato di tipo A o equivalente attinente al settore concorsuale”) il massimo punteggio (9 punti), che era superiore al massimo (7 punti) ottenibile per la diversa voce oggetto della presente censura: è difatti altamente verosimile che avrebbe conseguito un punteggio complessivamente inferiore se i titoli in esame fossero stati valutati sotto tale altra voce.
II.3.1.1. Il motivo non può essere condiviso neppure nella parte in cui censura l’attribuzione di 2 punti alla controinteressata per la medesima voce, mentre la stessa controinteressata non avrebbe posseduto i requisiti richiesti per essere utilmente valutata sotto detta voce.
Non può, in particolare, condividersi l’assunto secondo il quale l’esperienza clinica con casistiche operatorie avrebbe potuto essere valutata soltanto se posseduta congiuntamente a periodi di ricerca o soggiorno all’estero sarebbero stati valutabili (e viceversa).
La voce in questione, difatti, è testualmente la seguente: “Periodi di ricerca/soggiorni qualificati all’estero della durata di almeno 6 mesi con attinenza al settore concorsuale, nonché esperienza clinica con casistiche operatorie analitiche e certificate nel settore scientifico-disciplinare MED/18” (verbale 1 del 17 aprile 2023, pag. 5): dall’utilizzo della congiunzione “nonché” si desume che i titoli valutabili fossero “gli uni e gli altri” (“gli uni nonché gli altri”) e non “gli uni se insieme agli altri”.
D’altra parte, il bando di concorso, all’art. 1, prevedeva separatamente fra gli “Ulteriori criteri di valutazione” i « periodi di ricerca all’estero/soggiorni qualificati all’estero » (seconda voce dell’elenco) e l’« esperienza clinica con casistiche operatorie analitiche e certificate nel settore scientifico-disciplinare MED/18 » (settima voce dell’elenco): se alla Commissione non risultava precluso, quantomeno non di per sé, accorpare più titoli valutabili sotto un medesimo tetto massimo (peraltro alcuna censura è stata mossa sotto tale specifico profilo), non sarebbe invece stato consentito pretenderne il possesso congiunto per valutarli.
Da quanto precede deriva che l’esperienza clinica della controinteressata è stata correttamente valutata.
II.3.1.2. Quanto, infine, al dedotto difetto di motivazione, va rammentato che, « per costante orientamento giurisprudenziale, la commissione di un concorso universitario non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi con riferimento a tutti i titoli dei candidati, essendo sufficiente che i criteri di valutazione siano espressamente indicati e richiedendosi che la loro applicazione sia resa esplicita da una motivazione intellegibile e articolata, non essendo invece necessario che i singoli titoli siano interamente e analiticamente valutati (cfr. di recente TAR Lazio, III-ter, 292/2025). Va ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013 n. 5079 e 29 aprile 2009 n. 2705; Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; TAR Lazio, III-ter, 11126/2025) » (in questi termini T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 30 agosto 2025, n. 15900).
Nel caso in esame la Commissione ha analiticamente individuato i titoli valutabili, ha predisposto una griglia di valutazione e ha formulato specifici giudizi sui profili dei candidati: alcun vizio motivazionale è perciò ravvisabile.
II.3.2. Il secondo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento, giacché anche il giudizio di attinenza di un titolo al settore concorsuale inerisce al merito della valutazione tecnico-discrezionale, non sindacabile se non a fronte di una manifesta erroneità, illogicità o arbitrarietà, che tuttavia nella specie non è dato ravvisare.
Non risulta difatti manifestamente implausibile che il Dottorato in scienze mediche, posseduto dal ricorrente, sia stato ritenuto meno attinente (gli è stato comunque attribuito un punteggio di 2 punti, il che ne presuppone un qualche livello di attinenza) rispetto a quello della controinteressata, vertente sulle Tecnologie Avanzate in Chirurgia e delle ricerche ad esso correlate.
II.3.3. Neppure il terzo (ed ultimo) motivo può essere condiviso giacché, anche in questo caso, la pertinenza con il SSD di riferimento è rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione, che non può essere sindacata in assenza di specifici elementi che facciano emergere che essa sia stata esercitata in modo manifestamente erroneo, illogico o arbitrario.
II.4. Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, non configurandosi la prospettata illegittimità del complessivo operato della Commissione (nei limiti in cui ne è consentito il sindacato giurisdizionale).
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione per la presente fase di merito, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e degli interessi ad esse sottesi; resta ferma la condanna (disposta con l’ordinanza n. 7656/2023) del ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della presente fase di merito compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF LL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
CE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RO | FF LL |
IL SEGRETARIO