TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8260/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8260/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Arzano (NA) alla via Antonio Saviano n. 1, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Cataneo
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Bianca
Miriello (C.F. ) ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura Civica del C.F._3
di Arzano in Piazza Cimmino n. 1 _1
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONE DI FATTO E DIRITTO DELLA CONTROVERSIA
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
Pag. 1 di 15
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord il al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito Controparte_1
del sinistro occorso il giorno 7 Gennaio 2021 alle ore 10:00 mentre camminava sul marciapiede alla via Napoli in Arzano (NA), nei pressi del Bar Elena, nel momento in cui si accingeva ad attraversare la strada, inciampava in una buca non visibile in quanto coperta da una mattonella, poi risultata lesionata, di colore simile a quello dell'asfalto che, con il peso dell'attrice, affondava nel sottostante terreno fangoso, creando un dislivello contro cui la stessa inciampava.
Evidenziava che il marciapiede in questione è pertinenza di una strada pubblica comunale e quindi, in quanto tale, rientra nella proprietà pubblica dell'ente comunale di Arzano
L'attrice riportava lesioni per le quali veniva richiesto l'intervento del personale del 118, la stessa tuttavia si recava successivamente in ospedale con l'ausilio di propri familiari.
Giunta al P.O. San Giovanni di Dio in Frattamaggiore (NA) le veniva diagnosticata una ferita superficiale terzo dito della mano destra, l'escoriazione superficiale ginocchio destro e la rottura dei denti incisivi superiori.
Il consulente di parte, pertanto, accertava: “Esiti di trauma cranio-facciale con escoriazioni multiple del volto e con inestetismo e rottura di quattro denti incisivi superiori;
esiti contusivi da ferita alla mano destra” riconoscendo, a carico dell'attrice, postumi di natura invalidante con danno biologico quantificabile nella misura del 5% , ITT di giorni 10 e ITP al 50% di giorni 30.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertarsi i fatti di cui in premessa;
2) per i fatti medesimi accertarsi la responsabilità, nella causazione del sinistro per cui è causa, del convenuto , ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2051 c.c.; 3) ove, nella denegata ipotesi, il Giudice non dovesse accogliere la richiesta di risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., si chiede che in via gradata, per gli stessi fatti sussistenti nella fattispecie, i presupposti e le condizioni di legge, sia accertata la responsabilità della convenuta Amministrazione
Comunale ex art. 2043 c.c. o, in ogni caso ai sensi di altra norma del Codice Civile che il
Giudice adito ritenga di dover applicare alla fattispecie dedotta dall'attrice sulla base dei fatti esposti;
4) condannarsi il convenuto , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante in carica p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1
a seguito dell'infortunio di cui in premessa, così come di seguito specificati con riferimento
Pag. 2 di 15
alle relative Tabelle del Tribunale di Milano 2021: - € 6.275,00 per danno non patrimoniale, di cui € 5.020,00 per il danno biologico/dinamico–relazionale quantificato nella misura del
5% ed € 1.255,00 per incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura del 25%; - € 1.000,00 per la ITT di giorni 10 (€ 100 x 10 gg.) - € 1.500,00 per la ITP al 50% di giorni 30 (€ 50 x 30 gg.) - € 12.000,00 per il danno patrimoniale considerando le spese per
l'impianto protesico degli incisivi superiori della attrice rotti a seguito del sinistro in oggetto
e che tale impianto deve essere effettuato almeno 2 volte nel corso della vita della predetta per un totale di € 20.775,00, in via equitativa ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti di € 26.000,00; 5) condannare il convenuto al _1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per anticipazione fattane;
6) emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia, depositata in data 30 dicembre 2021, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1 della domanda, l'assenza del nesso causale nonché l'assenza di responsabilità in capo all'amministrazione, stante il comportamento colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- respingersi nel merito l'avversa domanda in quanto totalmente infondata;
- in via gradata, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse accertare l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'istante e
l'evento dannoso, dichiararsi che non è dovuto alcun risarcimento da parte dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, poiché tali danni potevano essere evitati usando l'ordinaria diligenza;
- in via ancor più gradata, accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, ex art. 1227 c.c. comma 1, e per l'effetto diminuire l'entità del risarcimento del danno ed escluderlo per quella parte che l'attrice avrebbe potuto evitare, avendo concorso, con il suo comportamento negligente, a cagionare il danno;
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 09/04/2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Preliminarmente va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Passando, dunque, all'esame del merito della controversia, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Pag. 3 di 15
In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo, sebbene si sia rivelato sussistente il nesso causale tra l'evento di danno dedotto dall'attrice e le anomalie riconducibili alla cosa in custodia al convenuto è altresì emerso il concorso di colpa _1
della danneggiata nella determinazione del sinistro.
Alla luce della prospettazione di parte attrice, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c. c., peraltro invocato dalla stessa istante — sia pure in alternativa all'art. 2043 c.c., come da atto introduttivo — .
Invero, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la prova del caso fortuito — che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo — incombe sul custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. In particolare, la natura oggettiva (o “semi-oggettiva”) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita;
solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
In tal senso va escluso che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta “insidia”, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito;
piuttosto, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che — in assenza di una simile caratteristica della cosa
— il nesso causale non può per definizione essere predicato (cfr., sul punto, Cass., ordinanza,
1896/2015; Cass., sentenza, 18865/2015, secondo cui “E' consolidato orientamento di questa
Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito - oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia - e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità […] Dunque, mentre sul danneggiato incombe
Pag. 4 di 15
l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell'evento"; la stessa asserisce inoltre che l'evento, in particolare, "deve avere i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato”.).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n.
2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5658).
Con riferimento alla prova del nesso di casualità, la S.C. di Cassazione (cfr. sentenze nn.
21212/15; 2660/2013; 20415/09) ha precisato che “qualora il danno non sia l'effetto del dinamismo interno alla cosa - scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) - ma richieda che l'agire umano, ed in particolare che quello del danneggiato si unisca al modo di essere della res, essendo essa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale presuppone la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”.
In altre parole, il mero vizio della res non è di per sé idoneo a fondare un giudizio di responsabilità, ma a tal fine occorre altresì fornire la prova che tale vizio costituisca insidia e/o trabocchetto al punto tale da rendere inevitabile il danno.
Su tale responsabilità può quindi influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227
c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pag. 5 di 15
In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass.
11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n.
2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegato, quale causa del sinistro, una buca presente sul marciapiede, sulla quale era appoggiata una mattonella di colore simile a quella dell'asfalto e pertanto poco visibile, in una zona abitata del centro del Comune di Arzano.
Trattasi dunque di situazione strutturale inerente alla pavimentazione del marciapiede agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue
Pag. 6 di 15
caratteristiche intrinseche – limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso – rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della _1
sua custodia.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadrabilità della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo (L. 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla P.A. un obbligo di manutenzione e custodia. (cfr. Cass.
n. 15779/2006; Cass. 20/11/1998, n. 11749Cass., 21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode e di proprietario della strada, discendeva, quindi per il _1
, il potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della
[...]
strada, delle loro pertinenze, impianti e servizi, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi.
Orbene, è evidente che il dislivello in esame, per come descritto dalle testimonianze oculari ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'alterazione del manto stradale qualificabile come insidia, e che, nelle condizioni complessivamente descritte dalle testimonianze, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione allegata, delle escussioni testimoniali e dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio può ritenersi dimostrato che l'attrice si sia infortunata nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti, a causa del descritto difetto strutturale della pavimentazione stradale di proprietà comunale, inciampando nel dislivello generato dalla mattonella solo appoggiata sulla buca presente sul marciapiede.
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con sufficiente precisione le circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali avveniva il sinistro dedotto in citazione.
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, che è caduta proprio in corrispondenza e a causa del dislivello generato Parte_1
dalla mattonella appoggiata sulla buca presente sul marciapiede che stava percorrendo.
Pag. 7 di 15
In tal senso, parte attrice ha assolto all'onere di provare sia il rapporto di custodia intercorrente tra parte convenuta e il bene da cui ha avuto origine l'evento dannoso, l'evento lesivo (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la buca sul marciapiede comunale) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile la verificazione del sinistro effettivamente occorso;
di contra, la parte convenuta non ha soddisfatto l'onere della prova relativa al caso fortuito ed alla sussistenza di fatti impeditivi della propria responsabilità.
Pertanto, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, quale custode dell'area in _1 cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attrice.
Il invocando il principio di autoresponsabilità gravante su ciascun individuo, ha _1
ritenuto di poter attribuire alla condotta imprudente della danneggiata una quota di responsabilità nella produzione dell'evento, ritenendo la buca presente sul marciapiede ben visibile e dunque il pericolo da essa rappresentato prevedibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Sotto tale profilo, pur accertata l'esistenza del nesso eziologico, è necessario stabilire se l'evento in questione sia derivato o meno in parte dal comportamento dell'attrice e in particolare se, usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe potuto limitare il danno;
se ci sia cioè spazio per l'applicazione della normativa dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1.
Va rilevato infatti che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08.05.2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384).
Se è vero, precisa la Suprema Corte che “il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(cfr. Cass. n. 2477/2018).
Nella fattispecie in esame, va rilevato che se da un lato gravava certamente sull'ente pubblico, in quanto custode del bene, l'obbligo di provvedere al controllo e alla manutenzione del manto
Pag. 8 di 15
stradale e di intervenire per eliminare la buca presente sul marciapiede in quanto fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, dall'altro, non può negarsi che ove l'attrice avesse prestato maggiore attenzione nel percorrere la strada avrebbe potuto, usando un livello medio di diligenza e le adeguate cautele del pedone accorto, accorgersi visivamente della presenza della buca prevedendo il pericolo ed adottando gli opportuni accorgimenti.
Conseguentemente, se da una parte non può ritenersi completamente reciso il nesso di causa fra la cosa e il danno, posto che la condotta della danneggiata non si sovrappone alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, (vedasi, sul punto, Cass n. 25028/2019), dall'altra pare evidente che la condotta dell'attrice abbia concorso ex art. 1227 c.c., alla causazione dell'evento, anche tenendo conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle misure di cautela normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento negligente del medesimo nel dinamismo causale del danno (Cass. n. 9315/2019 e 17873/2020).
La Corte di Cassazione precisa infatti, in relazione alla specifica situazione oggetto di causa, che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre
l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno" (cfr. Cass. n. 287/2015; n.
27724/2018).
Alla luce dei richiamati principi di diritto e del complesso istruttorio acquisito al processo appare ragionevole ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile in concorso al contegno colposo tenuto dalla stessa attrice, la quale, nell'approssimarsi ad una zona di passaggio, non appare essersi conformata sufficientemente ai comuni canoni di prudenza concretamente esigibile dall'utente accorto, sicché la collocazione della buca ricoperta dalla mattonella in una zona circoscritta del marciapiede ed in prossimità del bordo dello stesso, la dimostrata integrità della gran parte della pavimentazione del marciapiede nelle aree circostanti il luogo del sinistro, appare essere stata solo una concausa per la produzione del danno e non la causa diretta ed esclusiva del danno stesso.
Pag. 9 di 15
Tuttavia, un tale apporto causalistico imputabile in capo alla stessa attrice non appare tale dal completamente eludere la responsabilità sussistente anche in capo al convenuto Ente comunale.
Ciò posto, va affermata la responsabilità in concorso dell'attrice per il 70% e del convenuto per il restante 30%. Controparte_1
Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre osservare che dall'espletata Consulenza
Tecnica d'Ufficio risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, l'attrice ebbe a riportare lesioni personali consistite in esiti di “esiti anatomofunzionali di frattura degli incisivi centrali e laterali mascellari (1.1, 1.2, 2.1 e 2.2), collocabili verosimilmente in VIII classe secondo Ellis, a seguito dell'evento lesivo.” (cfr. Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal nominato consulente in data 15 luglio 2024), di cui il medesimo CTU (con valutazioni congruamente motivate, anche sul piano strettamente logico), ha accertato la compatibilità causale con il sinistro dedotto in lite. Ancora con motivata valutazione (non posta seriamente in discussione dalle parti) e, pertanto, condivisa anche dal giudicante, il CTU ha valutato le lesioni biologiche di natura permanente residuate all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa in complessivi 3 punti percentuali;
parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, è risultata, altresì, essere l'inabilità temporanea riportata dall'istante nei giorni immediatamente successivi al sinistro, per giorni 7 per Inabilità
Temporanea Totale, giorni 10 per Inabilità Temporanea Parziale al 50%, nonché residui giorni 10 di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così determinato, va osservato che non potrà ricorrersi alle c.d. tabelle micropermanenti dettate dal D.M.
03/07/2003, L. 57/2001 e D.Lgs. 209/2005, poichè non si verte in materia di lesioni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
al contrario, al fine di pervenire alla concreta liquidazione del danno biologico riconosciuto in capo a parte attrice, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso dell'anno 2024
(ultime tabelle predisposte dal detto Tribunale e a disposizione di questo Giudice). Va evidenziato che già con le tabelle dell'anno 2021 è stata proposta una liquidazione congiunta
Pag. 10 di 15
del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione — per particolari condizioni soggettive — del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attrice (anni 66 circa) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU
— come innanzi precisato — nella misura del 3% (tre per cento), si ottiene un importo, in base alle suddette tabelle (avuto riguardo al solo importo del punto base, privo di maggiorazioni presuntive, come di seguito si specificherà), di euro 3.174,00
(tremilacentosettantaquattro/00).
A tale somma andrà aggiunta la somma di euro 805,00 (ottocentocinque/00) per Inabilità
Temporanea Totale (quantificata dal CTU in sette giorni e che occorre moltiplicare per il punto base previsto dalle Tabelle liquidatorie prese in riferimento, pari ad euro 115,00), nonché le ulteriori somme di: (i) euro 575,00 (cinquecentosettantacinque/00) per Inabilità
Temporanea Parziale al 50% (quantificata dal CTU in dieci giorni); (ii) euro 287,50
(duecentoottantasette/50) per Inabilità Temporanea Parziale al 25% (quantificata dal CTU in residui dieci giorni).
Il tutto, per un importo complessivo pari ad euro 4.841,50
(quattromilaottocentoquarantuno/50) a titolo di danno non patrimoniale complessivo.
Deve essere, inoltre, aggiunto il danno emergente riconosciuto dal CTU per le cure odontoiatriche future, alle quali la perizianda dovrà sottoporsi, che possono essere quantificate nella misura di € 2.500,00 (euro duemilacinquento/00)
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attrice a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”. Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate. Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui
Pag. 11 di 15
all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attrice non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad ella essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore “personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Pag. 12 di 15
Come evidenziato dal CTU, agli atti non risulta alcuna spesa sostenuta e documentata, idonea a giustificare esborsi relativi a visite specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie farmacologiche, trattamenti riabilitativi fisioterapici e acquisti di presidi sanitari.
Pertanto, alcun importo aggiuntivo andrà riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi liquidato.
Agli importi sopra indicati va applicata la decurtazione del concorso di colpa al 70% accertato in capo alle parti (per tutto quanto già innanzi illustrato), con la conseguenza che, in definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto, , va Controparte_1 condannato alla corresponsione, in favore dell'istante, , a titolo di Parte_1 risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti in occasione dell'evento per cui è causa, dell'importo complessivo di euro [(4.841,50 + 2.500,00)x30%] = 2.262,45
(duemiladuecentosessantadue/45).
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass.
10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, occorre condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (07.01.2021), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 7 gennaio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Pag. 13 di 15
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta da parte attrice e, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti che il Tribunale ritiene congrua nella misura di due terzi, dovendosi porre il residuo (un terzo) ad esclusivo carico di parte convenuta.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti in causa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto altresì conto della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), nella misura del 30% in capo al convenuto e nel residuo 70% in capo all'istante . Parte_1
P Q M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice, Dott. Luigi
Aprea, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8260/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
Pag. 14 di 15
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice , accerta e Parte_1
dichiara la corresponsabilità, nelle rispettive misure del 70% a carico della stessa attrice e del
30% a carico del convenuto , nella produzione causale dell'evento dannoso Controparte_1
dedotto in citazione;
2. condanna, per l'effetto, il convenuto, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice, , della somma Parte_1
complessiva di euro 2.262,45 (duemiladuecentosessantadue/45), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione (e già decurtata della quota del 70%, pari alla dichiarata corresponsabilità individuata in capo alla medesima parte attrice), oltre agli interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo specificate in motivazione;
3. compensa nella misura di due terzi le spese di lite del presente giudizio tra l'attrice ed il convenuto, contestualmente condannando quest'ultimo, al pagamento in favore dell'istante
, del residuo (un terzo) delle dette spese di lite, che qui si liquidano (già Parte_1
decurtate della parte compensata) in euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per esborsi ed euro 850,66 (ottocentocinquanta/66) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito per la medesima parte attrice, avv. Beniamino
Cataneo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per il 70% in capo all'attrice e Parte_1
per il residuo (un terzo) in capo al convenuto, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dalle altre quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U., in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alla misura di riparto interno quivi sancita.
Aversa, 18/06/2025
Il Giudice
(dott. Luigi Aprea)
Pag. 15 di 15