Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 10/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2024, proposto da Banca Ifis Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Dimotoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
-del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1714/2023 (RG.5809/2023) del Tribunale di Foggia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AR Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In vista dell’odierna camera di consiglio, la difesa della banca ricorrente ha depositato, in data 1° dicembre 2025, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della presente controversia in ragione del pagamento, da parte dell’Azienda sanitaria locale resistente, di quanto spettante alla ricorrente sulla base del decreto ingiuntivo non opposto.
Il Collegio ne prende atto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | AR GI |
IL SEGRETARIO