Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01328/2026REG.PROV.COLL.
N. 04021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma n. 5573/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AN SI RA e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, cittadino marocchino, in data 10.9.2015 ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
1.2. In esito alla istruttoria, il Ministero dell’interno, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha respinto la domanda con decreto del 3.3.2020, ponendo a fondamento del rigetto l’esistenza, a carico dell’istante, di tre decreti penali di condanna sebbene risalenti nel tempo e riferiti allo stesso titolo di reato (di cui all’art. 23 del d.P.R. 43/1973); condanna che, peraltro, il cittadino straniero non ha autocertificato all’atto della presentazione della richiesta della invocata concessione avendo, al contrario, autocertificato “di non aver mai subito condanne”, “incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale” (v. primo Ritenuto del decreto di diniego).
1.3. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per il Lazio, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento di diniego, articolando un unico motivo rubricato “eccesso di potere” in cui lamenta che il diniego è fondato su condanne dello stesso tipo intervenute tra il 1999 e 2001, che non ha dichiarato, non avendone più memoria. Rimproverava inoltre all’amministrazione di non aver tenuto conto del minimo disvalore penale di reati che sono stati poi depenalizzati dal d.lgs. n. 8/2016, né del livello di integrazione da questi raggiunto nel tessuto sociale italiano.
1.4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
1.5. Con sentenza n. 5573 del 2025, il Tar Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso sul presupposto che il cittadino marocchino è risultato gravato da precedenti penali e, più precisamente, da tre decreti penali di condanna, rispettivamente del 26.2.1999, del 30.10.2001 e del 2.11.2000.
2. Avverso tale sentenza il cittadino marocchino ha proposto appello deducendo un unico articolato motivo di ricorso.
2.1. Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno con memoria di stile.
2.3. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
- ha ritenuto decisiva la riconducibilità al richiedente di reiterate condotte penalmente rilevanti, il cui disvalore è stato apprezzato dal Ministero nella sua portata sostanziale e in disparte gli esiti processuali delle rappresentate vicende penali: i fatti oggetto di contestazione sono stati depenalizzati ma non legalizzati;
- ha ritenuto che nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati
4. Con l’unico motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza in quanto il giudice di prime cure avrebbe travisato l’esercizio della discrezionalità amministrativa con l’onere istruttorio e motivazionale, dovendo l'Amministrazione farsi carico di un'approfondita analisi del vissuto dell'istante e del contesto familiare, sociale ed economico.
4.1. Soggiunge l’appellante che il giudice di prime cure ha basato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso fosse gravato da tre precedenti penali senza valutare l’epoca della commissione degli stessi e la loro depenalizzazione e l’attuale integrazione sociale del ricorrente.
4.2. Il provvedimento di diniego di cittadinanza (oggetto del ricorso in prime cure) invece sarebbe immotivato, non prende infatti in alcuna considerazione gli anni di residenza in Italia dell’appellante, il fatto che lo stesso abbia costituito il proprio nucleo familiare, si sia sposato, abbia avuto tre figli nati in Italia (v. all. 8 produzione appellante), svolga da sempre attività lavorativa e che, dal fatto a lui contestato, per cui è già stata concessa la riabilitazione, lo stesso non ha più commesso alcun reato.
4.3. Lamenta, quindi, l’appellante che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ed il TAR per il Lazio non hanno effettuato una compiuta valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, limitandosi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio non approfondito e limitandosi a valorizzare fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento nel territorio.
4.4. Deduce, quindi, l’erroneità della sentenza che non avrebbe debitamente considerato che il fatto-reato ( rectius tra decreti di condanna) costituisce un episodio di modesta entità, tanto che è stato successivamente depenalizzato ed inoltre è risalenti nel tempo. Non vi sarebbe nessuna altra infrazione penale del ricorrente.
4.5. Chiede acquisirsi in appello un nuovo documento, e segnatamente il provvedimento di concessione della riabilitazione, intervenuto nel febbraio 2025, che andrebbe valorizzato come prova postuma della tenuità degli illeciti penali e della integrazione del cittadino straniero nel tessuto sociale italiano. Invoca a tal fine precedenti della Sezione che avrebbero valorizzato la riabilitazione ancorché successiva al provvedimento di diniego di cittadinanza.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Il diniego di concessione della cittadinanza si fonda sostanzialmente su due elementi e precisamente: i) sui decreti penali di condanna, emessi dal GIP dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per violazione dell’art. 23 del d.P.R. 43/1973; ii) sulla omessa dichiarazione di dette tre condanne nell’istanza prodotta dall’odierno appellante, il quale, al contrario, ha autocertificato sotto la propria responsabilità l’assenza di condanne penali.
5.2. L’Amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società italiana, che non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto della complessiva situazione sociale, familiare e lavorativa dell’istante ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 15/07/2025, n. 6190).
5.3. Nel caso di specie, tuttavia, il diniego di cittadinanza non è basato solo sulle tre condanne penali risalenti nel tempo per un titolo di reato successivamente depenalizzato. Invero, l’istanza di concessione della cittadinanza contiene una evidente omissione, avendo l’odierno appellante dichiarato di non aver riportato “condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.”. Come messo in evidenza dal TAR, la specificità del procedimento volto alla concessione della cittadinanza impone che l’istante adotti un comportamento particolarmente improntato ai canoni della lealtà e buona fede. Peraltro il modulo per la domanda di cittadinanza richiamava espressamente le conseguenze del rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76, DPR n. 445 del 2000.
5.4. Del resto, l’odierno appellante non indica alcuna spiegazione che giustifichi la sua omissione ed anzi (secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato) risulta non aver fatto pervenire alcuna osservazione anche a seguito del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis , legge n. 241 del 1990.
5.5. I precedenti della Sezione invocati dall’appellante non sono rilevanti perché pur nell’apparente pertinenza delle affermazioni ivi contenute, le stesse vanno lette alla luce delle fattispecie concrete che differiscono in modo sostanziale dal caso presente: in una ipotesi, i precedenti penali riguardavano il coniuge e non il soggetto richiedente la cittadinanza italiana (Cons. St., III, n. 7716/2024); nelle altre due fattispecie (Cons. St., sez. III, n. 10373/2024 e n. 1823/2025), il diniego di cittadinanza non era fondato, come nel caso presente, anche sul mendacio consistente nell’omessa dichiarazione dei precedenti penali in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana.
5.6. Neppure assume rilievo la deduzione svolta solo in appello relativa alla intervenuta riabilitazione dalle predette condanne, poiché essa è intervenuta nel 2025, ossia in epoca successiva al diniego impugnato nel primo grado di giudizio; tale sopravvenienza non può, in realtà, comportare la illegittimità postuma del diniego, dovendo trovare applicazione la regola generale che impone di valutare la legittimità del provvedimento al momento della sua adozione (nella specie il 3.3.2020).
La regola generale che impone di valutare la legittimità del provvedimento al momento della sua adozione, trova il suo fondamento:
- nel principio di legalità dell’azione amministrativa (l’Amministrazione è tenuta al rispetto delle regole vigenti ratione temporis avuto riguardo alla situazione fattuale che ha di fronte e non può essere ritenuta responsabile per non aver previsto sopravvenienze inesistenti al momento dell’adozione dell’atto),
- nell’esigenza di certezza dell’azione amministrativa,
- nel principio costituzionale di separazione dei poteri, da cui discende il divieto per il giudice di sostituirsi all’Amministrazione (salvi i casi espressamente consentiti dalla legge, come nel giudizio di ottemperanza), e il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, co. 2, c.p.a.). Non spetta al giudice valutare la sopravvenuta riabilitazione per compiere un giudizio di integrazione sociale del ricorrente nella società italiana, perché si tratta di valutazione che deve essere compiuta dall’Amministrazione alla luce della sopravvenuta riabilitazione, di cui illo tempore l’Amministrazione non ha potuto tener conto. Resta salva la facoltà dell’interessato di presentare una nuova istanza di concessione della cittadinanza alla luce di detta sopravvenienza.
6. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto, ferma restando la possibilità, per l’odierno appellante, di presentare una nuova domanda di concessione della cittadinanza.
7. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento del nominativo del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN SI RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI RA | AN De NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.