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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 230/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUREDDU GIAN FRANCO, elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA
VINCI N. 40, NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2
INTERDICENDA CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'interdizione della madre CP_1
La ricorrente ha esposto di essere l'unica figlia dell'interdicenda; che la signora si trova in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di CP_1
provvedere ai propri interessi, essendo affetta da disturbo cognitivo maggiore, evoluto in demenza su base vascolare ischemica, con lesioni infartuali cerebrali, totale perdita delle funzioni cerebrali superiori, totale dipendenza da terzi ed incapacità di intendere e volere;
che è necessaria la dichiarazione di interdizione.
è rimasta contumace. CP_1
Sentiti l'interdicenda, la ricorrente e il signor , all'udienza del Controparte_2
10.6.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di interdizione e ha chiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministrazione di sostegno, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di CP_1
La domanda di parte ricorrente volta a dichiarare l'interdizione non può essere accolta;
dev'essere disposta invece la trasmissione degli atti per l'eventuale apertura dell'amministrazione di sostegno come richiesto all'udienza del 10.6.2025.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, il giudice può ricorrere alle misure dell'inabilitazione o dell'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace una protezione adeguata, “fermo che in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere interamente con quelli del tutore o del curatore
(C. Cost. 9.12.2005, n. 440). L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n.
6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La conformità di tale misura alle suindicate esigenze va valutata tenuto conto essenzialmente del tipo di
Pag. 2 di 4 attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass., n. 6079/2020). In particolare, nell'applicazione di tali criteri deve tenersi conto che ad un'attività semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da compiere e per l'attitudine del soggetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di attività di una certa complessità, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (V.
Cass. n. 22332/2011).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a privilegiare la misura dell'interdizione rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno: come risulta dalla documentazione prodotta, la signora è affetta da disturbo cognitivo maggiore, CP_1
evoluto in demenza su base vascolare ischemica, con lesioni infartuali cerebrali, non è in grado di attendere alle normali attività della vita quotidiana e necessita di assistenza continua (v. certificati medici dott. Murdeu dell'1.3.2025 e del dott. del Persona_1
20.09.2023). La situazione di incapacità di è emersa chiaramente anche CP_1
all'esito della sua audizione ed è stata confermata dai suoi familiari (v. verbale 8 maggio
2025).
Tuttavia, non sono stati allegati, né sono emersi elementi idonei a privilegiare la misura dell'interdizione rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno. Non risulta, né è stata allegata la necessità di compiere un'attività particolarmente complessa, tale da rendere inidonea la misura dell'ads, né è emersa l'esigenza di evitare che l'interdicenda ponga in essere atti pregiudizievoli per sé.
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, si ritiene pertanto che lo strumento dell'amministrazione di sostegno sia idoneo a tutelare gli interessi della signora sacrificando nella minor misura possibile la sua capacità di agire. Di CP_1
conseguenza, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Considerata la natura della causa e la mancata
Pag. 3 di 4 costituzione della convenuta, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda volta a dichiarare l'interdizione di CP_1
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare perché proceda con urgenza all'apertura dell'Amministrazione di sostegno;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro, l'11 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 230/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUREDDU GIAN FRANCO, elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA
VINCI N. 40, NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2
INTERDICENDA CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'interdizione della madre CP_1
La ricorrente ha esposto di essere l'unica figlia dell'interdicenda; che la signora si trova in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di CP_1
provvedere ai propri interessi, essendo affetta da disturbo cognitivo maggiore, evoluto in demenza su base vascolare ischemica, con lesioni infartuali cerebrali, totale perdita delle funzioni cerebrali superiori, totale dipendenza da terzi ed incapacità di intendere e volere;
che è necessaria la dichiarazione di interdizione.
è rimasta contumace. CP_1
Sentiti l'interdicenda, la ricorrente e il signor , all'udienza del Controparte_2
10.6.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di interdizione e ha chiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministrazione di sostegno, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di CP_1
La domanda di parte ricorrente volta a dichiarare l'interdizione non può essere accolta;
dev'essere disposta invece la trasmissione degli atti per l'eventuale apertura dell'amministrazione di sostegno come richiesto all'udienza del 10.6.2025.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, il giudice può ricorrere alle misure dell'inabilitazione o dell'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace una protezione adeguata, “fermo che in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere interamente con quelli del tutore o del curatore
(C. Cost. 9.12.2005, n. 440). L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n.
6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La conformità di tale misura alle suindicate esigenze va valutata tenuto conto essenzialmente del tipo di
Pag. 2 di 4 attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass., n. 6079/2020). In particolare, nell'applicazione di tali criteri deve tenersi conto che ad un'attività semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da compiere e per l'attitudine del soggetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di attività di una certa complessità, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (V.
Cass. n. 22332/2011).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a privilegiare la misura dell'interdizione rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno: come risulta dalla documentazione prodotta, la signora è affetta da disturbo cognitivo maggiore, CP_1
evoluto in demenza su base vascolare ischemica, con lesioni infartuali cerebrali, non è in grado di attendere alle normali attività della vita quotidiana e necessita di assistenza continua (v. certificati medici dott. Murdeu dell'1.3.2025 e del dott. del Persona_1
20.09.2023). La situazione di incapacità di è emersa chiaramente anche CP_1
all'esito della sua audizione ed è stata confermata dai suoi familiari (v. verbale 8 maggio
2025).
Tuttavia, non sono stati allegati, né sono emersi elementi idonei a privilegiare la misura dell'interdizione rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno. Non risulta, né è stata allegata la necessità di compiere un'attività particolarmente complessa, tale da rendere inidonea la misura dell'ads, né è emersa l'esigenza di evitare che l'interdicenda ponga in essere atti pregiudizievoli per sé.
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, si ritiene pertanto che lo strumento dell'amministrazione di sostegno sia idoneo a tutelare gli interessi della signora sacrificando nella minor misura possibile la sua capacità di agire. Di CP_1
conseguenza, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Considerata la natura della causa e la mancata
Pag. 3 di 4 costituzione della convenuta, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda volta a dichiarare l'interdizione di CP_1
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare perché proceda con urgenza all'apertura dell'Amministrazione di sostegno;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro, l'11 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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