Articolo 195 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 194Articolo 195 bis
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27 marzo 2012
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16 luglio 2016
Art. 195. Strutture sanitarie interforze 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attivita' ((di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario)) ; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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