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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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16 luglio 2016
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28 maggio 2026
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Art. 195. ((Strutture sanitarie militari)) 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma ((e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare)) , struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) ((i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;)) c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
a) il Policlinico militare, con sede in Roma ((e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare)) , struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) ((i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;)) c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
Commentari • 15
- 1. bis del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Foggia, sentenza 05/02/2026, n. 312Provvedimento: TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice Onorario, dott. SA MA EL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 5.2.2026, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n 11793/2025 R.G. Lavoro, promossa da Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv Luigi Aucello RICORRENTE contro Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari dell' CP_1 ( Dr.Angelo Pietro Piteo) RESISTENTE Oggetto: ricorso ex art 445 bis c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 24.11.2025, la parte …Leggi di più...
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- art 127 ter c.p.c.·
- inammissibilità domanda·
- art 152 disp att c.p.c.·
- compensazione spese·
- art 100 c.p.c.·
- art 445 bis c.p.c.·
- interesse ad agire·
- Cass SSUU n. 12903/2021·
- requisiti reddituali·
- assegno di invalidità civile·
- pensione d'invalidità civile·
- art 442 c.p.c.·
- art 696 bis c.p.c.