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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 633/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. PETTINI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. GIANNOTTI MARCO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per mandato in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 18.11.2024 PARTE ATTRICE: IN RITO: Accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attuale opponente ed oggetto della presente opposizione per tutte le ragioni meglio indicate in atti e per l'effetto disporre la revoca del medesimo. NEL MERITO: ▪ Revocare il decreto ingiuntivo opposto o in subordine accertare il minor credito spettante al sig. a CP_1 titolo di competenze professionali nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di giudizio.
1 PARTE CONVENUTA: ““Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, come suffragati dall'espletata prova istruttoria, rigettare l'opposizione spiegata (infondata in fatto e diritto) e confermare il decreto ingiuntivo n. 86/2022, emesso dall'intestato Tribunale, con vittoria di spese”; AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
In virtù della ragione più liquida si può omettere la disamina della eccezione relativa alla idoneità della fattura elettronica a fondare richiesta monitoria, profilo peraltro superato dalla instaurazione della fase di merito
Va rilevato che, per disposizione contrattuale, le parti si erano riconosciute la facoltà
reciproca di recesso con preavviso non inferiore a novanta giorni.
Ne deriva che, quale che sia la forma adottata dal committente, il perfezionamento del recesso e la risoluzione del rapporto si sarebbe verificata decorso detto termine, nel quale il prestatore d'opera avrebbe dovuto continuare a rendere la propria prestazione.
La formulazione della clausola negoziale di cui all'art. 6 del contratto non ammette ulteriori e diverse interpretazioni, poiché ove le parti avessero voluto modulare una obbligazione del committente di recedere con effetto immediato e corresponsione della retribuzione sino al termine del periodo di preavviso avrebbero dovuto espressamente stabilirlo.
E' certamente consentito alle parti stabilire in via pattizia la disciplina della facoltà di recesso anche nei contratti riconducibili alle previsioni di cui all'art. 2237 c.c. (Cass.
5744/2025), ma anche in tal caso la volontà delle stesse andrà desunta secondo gli ordinari criteri ermeneutici che, nel caso di specie paiono prevedere un periodo di comporto di tre mesi.
Risulta tuttavia dall'istruttoria svolta che il ricevuta la comunicazione di recesso, CP_1
abbia di fatto interrotto ogni attività, come riferiscono i testi e (si Tes_1 Tes_2
vedano le risposte ai capitoli 10 e 14, mentre i documenti addotti da meeting CP_1
report e business plan sono anteriori alla comunicazione del recesso).
Ne deriva che, aldilà della dinamica del recesso, trattandosi di contratto a prestazioni
2 corrispettive il non abbia diritto al compenso per prestazioni che – nei novanta CP_1
giorni di termine del preavviso - non ha reso.
Allo stesso tempo non ha fornito prova che gli sia stato impedito dal committente di renderle
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della sostanziale modestia del contendere, della pacificità e scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate e della lieve attività istruttoria svolta, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2022 emesso da questo
[...]
Tribunale in data 14.2.2022
Condanna di a rifondere a parte opponente le spese di lite Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 147,50 per esborsi ed euro 2.540,00 ex dm
147/2022 , oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 22/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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