Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2025, proposto da
UE AN TO, IA TR TO, GI TO, LU MA, NU MA, OR RI, OR CH, rappresentati e difesi dall’avvocato Livia Lucia Gugliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza definitiva di questo Tribunale n. 3962/2023 in data 22 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NA NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 23 settembre 2025 i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva di questo Tribunale n. 3962/2023 in data 22 dicembre 2023, con cui il Comune di Catania è stato condannato a: - determinarsi, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della sentenza, ai sensi dell’art. 42 bis , D.P.R. n. 327 del 2001, con riguardo a tutti i profili, anche restitutori e risarcitori, correlati all’occupazione sine titulo posta in essere in danno dei ricorrenti, in conformità a quanto indicato in parte motiva; - pagare le spese legali, liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nel ricorso si espone quanto segue: a) attesa la perdurante inerzia del Comune nell’esecuzione della predetta sentenza, gli istanti, in data 30 aprile 2025, notificavano all’Ente ricorso per ottemperanza (n. 984/2025 R.G.), deciso con sentenza n. 2168/2025 in data 8 luglio 2025, con cui il Tribunale, ritenendo, da una parte, che “ che l’organismo straordinario di liquidazione non sia organo del Comune, ma, appunto, un soggetto giuridico da esso distinto ” e, dall’altra, che “ il Comune di Catania non sia passivamente legittimato ad effettuare la scelta tra l’eventuale provvedimento di acquisizione sanante e la restituzione del bene, dovendo la relativa domanda essere indirizzata all’organismo straordinario di liquidazione ”, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Comune di Catania; b) la sentenza non veniva appellata in quanto in data 10 luglio 2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Catania approvava, con verbale n. 51, il rendiconto di gestione e, contestualmente, dichiarava la cessazione dell’attività dell’Organo Straordinario di Liquidazione; c) il Comune di Catania è, quindi, tenuto a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Con sentenza di questo Tribunale n. 3962/2023 in data 22 dicembre 2023 il Comune di Catania è stato condannato a determinarsi, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 42 bis , D.P.R. n. 327 del 2001, con riguardo a tutti i profili, anche restitutori e risarcitori, correlati all’occupazione sine titulo posta in essere in danno dei ricorrenti, nonché al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
La notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 19 novembre 2024 mentre il presente ricorso è stato notificato in data 23 settembre 2025, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato presentato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Poiché non risulta che l’Amministrazione – che nel presente giudizio ha omesso di costituirsi – abbia adempiuto gli obblighi, anche pecuniari, discendenti dalla sopra indicata decisione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 3962/2023 in data 22 dicembre 2023 entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune di Catania, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Insediatosi, il commissario “ad acta” designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina, senza ulteriori oneri, quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Catania, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL RZ, Presidente
UE Caminiti, Primo Referendario
NA NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NS | EL RZ |
IL SEGRETARIO