CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 321/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - CF_TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 377110 ANNO 2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 321/2025 il Comune di Genova, impugnava parzialmente la sentenza N. 920, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova pronunciata il 18/6/2024 e depositata il 22/10/2024, con la quale veniva accolto il ricorso solo per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, proposto in primo grado dalla GN TE , a spese compensate avverso il provvedimento di diniego rimborso del 25/08/2023 Prot. n. 377110 emesso dal Comune di Genova delle somme versate in eccedenza a titolo di
IMU per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova riteneva non rimborsabile l'importo corrisposto in eccesso relativo all'annualità 2018.
Le parti espongono che con DOCFA del 6/10/2008, era stato accatastato il locale sottotetto sito nell'edificio in Genova, Indirizzo_1, con i seguenti dati categoria C/2, classe 6, dichiarata una superficie totale di 391 mq consistenza utile mq 230, superficie catastale 246 mq, rendita catastale euro 1.223,49.
La parte, riscontrato che la effettiva consistenza non era di 230 mq ma di 116 mq e la superficie catastale non era di 236 mq ma di 117 mq , presentava all'Agenzia delle Entrate - Territorio, in data 13/03/2023, un nuovo Docfa in rettifica di quello presentato nel 2008, chiedendo l'attribuzione della categoria C/2, classe
6, consistenza mq 116, superficie catastale mq 117, rendita catastale euro 617,06 con decorrenza dal
06/10/2008. Considerata la minore rendita catastale, la parte richiedeva al Comune di Genova il rimborso della maggior IMU pagata per gli anni 2018-2019-2020- 2021-2022, pari ad euro 1.080,00 per ciascun anno di imposta, oltre interessi.
Il Comune di Genova negava il rimborso sul presupposto che la variazione della rendita catastale avesse decorrenza dal 13/03/2023 e, per il rimborso relativo all'anno 2018, ne eccepiva anche la prescrizione poiché il ricorso era stato notificato decorsi cinque anni dall'avvenuto versamento.
Il Comune di Genova si oppone alla sentenza impugnata relativamente agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, ritenendo che “la regola generale prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui
è stata attribuita la rendita”, laddove, tuttavia, come nella fattispecie di cui si discute, sia stata la stessa contribuente ad aver inviato, nel 2008 dei dati di superficie e di rendita erronei attraverso il DOCFA stesso, la giurisprudenza che deroga al principio di irretroattività non opera (Cass. nn. 7745/2019 e 1215/2021).
Si costituiva la GN TE, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, la quale evidenziava, invece, che la deroga al principio sancito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, anche nella fattispecie oggetto di causa, quando trattasi un errore risultante dalla mera dichiarazione del contribuente, può essere retroattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che è pacifico ed incontestato, essendo riconosciuto da entrambe le parti che, il nuovo accatastamento di cui alla denuncia DOCFA del 13/03/2023 è corretto e che, invece, la precedente denuncia DOCFA del 06/10/2008 era errata in termini di superfici denunciate dalla contribuente, poiché a fronte di una misura dichiarata di 230 mq, la vera consistenza era di mq 116 e a fronte di una misura dichiarata di 246 mq la vera superficie catastale era di mq. 117 e conseguentemente la rendita catastale mutava da € 1.223,49 a € 617,06. Pertanto, dette evidenze catastali risultano definitive, come risulta incontestato che l'errore, piuttosto grossolano, sia stato commesso dalla contribuente. Quindi è anche vero, però, che tale errore é evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Comune di Genova, non contestando il nuovo accatastamento che è diventato definitivo. Va rilevato, in questo caso, che in tema d'imposta municipale sugli immobili, la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto la correzione dei detti errori materiali comporta l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento rivelatosi erroneo. Detto principio è affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 7745 del 2019 e N. 1215/2021, che questa Corte ritiene di condividere, addivenendo all'accoglimento dell'appello del Comune di Genova, sulla base del convincimento che il principio per cui le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non è derogabile quando, come nel caso di specie, risulta che l'errore che aveva originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale era stato commesso dalla contribuente, mentre le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori commessi dall'Ufficio, hanno effetto retroattivo, poiché la nuova rendita si va a sostituire alla precedente. Pertanto, quando l'errore è compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica efficacia a decorrere dalla data in cui viene presentata la nuova dichiarazione DOCFA.
La presente vicenda rientra proprio in quest'ultima casistica dato che la rettifica della rendita è avvenuta solo a seguito della presentazione da parte della contribuente del Docfa di aggiornamento dei dati relativi alle proprie unità immobiliari, il quale non richiede alcuna correzione di errori di classamento da parte dell'Ufficio del Territorio e l'errore della rendita originaria, è stato generato dalla stessa ricorrente con la presentazione del modello informatico di accatastamento.
Ne consegue che, anche condividendo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.11/2005, se il riesame del classamento operato dall'Ufficio, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela – in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale – la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all'originario classamento e per i quali non ricorre l'obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l'eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile strictu sensu come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti ex nunc.
Da tale principio deriva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, cui non consegue la condanna alle spese dell'appellata, in considerazione del fatto che le somme riscosse in eccedenza dal Comune di Genova negli anni passati, costituivano, comunque, somme indebitamente dovute, essendo prive di titolo sostanziale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 321/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - CF_TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 377110 ANNO 2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 321/2025 il Comune di Genova, impugnava parzialmente la sentenza N. 920, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova pronunciata il 18/6/2024 e depositata il 22/10/2024, con la quale veniva accolto il ricorso solo per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, proposto in primo grado dalla GN TE , a spese compensate avverso il provvedimento di diniego rimborso del 25/08/2023 Prot. n. 377110 emesso dal Comune di Genova delle somme versate in eccedenza a titolo di
IMU per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova riteneva non rimborsabile l'importo corrisposto in eccesso relativo all'annualità 2018.
Le parti espongono che con DOCFA del 6/10/2008, era stato accatastato il locale sottotetto sito nell'edificio in Genova, Indirizzo_1, con i seguenti dati categoria C/2, classe 6, dichiarata una superficie totale di 391 mq consistenza utile mq 230, superficie catastale 246 mq, rendita catastale euro 1.223,49.
La parte, riscontrato che la effettiva consistenza non era di 230 mq ma di 116 mq e la superficie catastale non era di 236 mq ma di 117 mq , presentava all'Agenzia delle Entrate - Territorio, in data 13/03/2023, un nuovo Docfa in rettifica di quello presentato nel 2008, chiedendo l'attribuzione della categoria C/2, classe
6, consistenza mq 116, superficie catastale mq 117, rendita catastale euro 617,06 con decorrenza dal
06/10/2008. Considerata la minore rendita catastale, la parte richiedeva al Comune di Genova il rimborso della maggior IMU pagata per gli anni 2018-2019-2020- 2021-2022, pari ad euro 1.080,00 per ciascun anno di imposta, oltre interessi.
Il Comune di Genova negava il rimborso sul presupposto che la variazione della rendita catastale avesse decorrenza dal 13/03/2023 e, per il rimborso relativo all'anno 2018, ne eccepiva anche la prescrizione poiché il ricorso era stato notificato decorsi cinque anni dall'avvenuto versamento.
Il Comune di Genova si oppone alla sentenza impugnata relativamente agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, ritenendo che “la regola generale prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui
è stata attribuita la rendita”, laddove, tuttavia, come nella fattispecie di cui si discute, sia stata la stessa contribuente ad aver inviato, nel 2008 dei dati di superficie e di rendita erronei attraverso il DOCFA stesso, la giurisprudenza che deroga al principio di irretroattività non opera (Cass. nn. 7745/2019 e 1215/2021).
Si costituiva la GN TE, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, la quale evidenziava, invece, che la deroga al principio sancito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, anche nella fattispecie oggetto di causa, quando trattasi un errore risultante dalla mera dichiarazione del contribuente, può essere retroattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che è pacifico ed incontestato, essendo riconosciuto da entrambe le parti che, il nuovo accatastamento di cui alla denuncia DOCFA del 13/03/2023 è corretto e che, invece, la precedente denuncia DOCFA del 06/10/2008 era errata in termini di superfici denunciate dalla contribuente, poiché a fronte di una misura dichiarata di 230 mq, la vera consistenza era di mq 116 e a fronte di una misura dichiarata di 246 mq la vera superficie catastale era di mq. 117 e conseguentemente la rendita catastale mutava da € 1.223,49 a € 617,06. Pertanto, dette evidenze catastali risultano definitive, come risulta incontestato che l'errore, piuttosto grossolano, sia stato commesso dalla contribuente. Quindi è anche vero, però, che tale errore é evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Comune di Genova, non contestando il nuovo accatastamento che è diventato definitivo. Va rilevato, in questo caso, che in tema d'imposta municipale sugli immobili, la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto la correzione dei detti errori materiali comporta l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento rivelatosi erroneo. Detto principio è affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 7745 del 2019 e N. 1215/2021, che questa Corte ritiene di condividere, addivenendo all'accoglimento dell'appello del Comune di Genova, sulla base del convincimento che il principio per cui le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non è derogabile quando, come nel caso di specie, risulta che l'errore che aveva originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale era stato commesso dalla contribuente, mentre le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori commessi dall'Ufficio, hanno effetto retroattivo, poiché la nuova rendita si va a sostituire alla precedente. Pertanto, quando l'errore è compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica efficacia a decorrere dalla data in cui viene presentata la nuova dichiarazione DOCFA.
La presente vicenda rientra proprio in quest'ultima casistica dato che la rettifica della rendita è avvenuta solo a seguito della presentazione da parte della contribuente del Docfa di aggiornamento dei dati relativi alle proprie unità immobiliari, il quale non richiede alcuna correzione di errori di classamento da parte dell'Ufficio del Territorio e l'errore della rendita originaria, è stato generato dalla stessa ricorrente con la presentazione del modello informatico di accatastamento.
Ne consegue che, anche condividendo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.11/2005, se il riesame del classamento operato dall'Ufficio, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela – in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale – la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all'originario classamento e per i quali non ricorre l'obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l'eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile strictu sensu come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti ex nunc.
Da tale principio deriva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, cui non consegue la condanna alle spese dell'appellata, in considerazione del fatto che le somme riscosse in eccedenza dal Comune di Genova negli anni passati, costituivano, comunque, somme indebitamente dovute, essendo prive di titolo sostanziale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.