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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 9129/2024 del RG;
T R A
nata in [...] il [...], nata in Parte_1 Parte_2
Giugliano in Campania (NA) il 04.02.1999, nata in [...] in Parte_3
Campania (NA) il 04.02.1999, quali eredi del sig. nato in [...] in Persona_1
Campania (NA) il 17.09.1968 e deceduto in data 12.08.2018, rappresentate e difese dall'Avv.to Antonietta Savoia e dall'Avv. Giovanni Iavazzo;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rap.te p.t., rapp.to e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale Galassi Francesco Goglia;
resistente Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto Le ricorrenti allegavano che il dante causa aveva lavorato alle dipendenze del
[...] Contr
(d' ora innanzi anche dal 16.07.2005 al Controparte_2
09.10.2012 e che non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
che aveva agito dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del datore di lavoro, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2268/13 dichiarato esecutivo il 21.5.2014 (cfr. doc. in atti). Allegava che era stato trasmesso dal CUB all' il prospetto di liquidazione dell'indennità di CP_1 trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che in data 09.04.2024 era stata inviava a mezzo pec all' richiesta di accesso ai documenti amministrativi e che CP_1
l' non aveva erogato le somme spettanti. CP_1
Chiedeva la condanna dell' al pagamento del trattamento di fine rapporto. CP_1
Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. CP_2
L' si costituiva allegando che non era stata inviata documentazione inerente allo stato di CP_1 eredi e prova dell'invio del modello TFR1 da parte del all' Controparte_2 CP_1 entro il termine di prescrizione.
1 In corso di causa l' ha esposto: “A seguito dell'invio di comunicazione pec attestante CP_1
l'inoltro del modello TFR1 all'Istituto, in data 24.04.2025, l'Ufficio amministrativo competente, effettuate ulteriori valutazioni, ha ritenuto di poter provvedere al pagamento della prestazione. Il pagamento è avvenuto con valuta 27.05.2025, per un importo di € 7.465,10 lordi (comprensivo di interessi).” Ha specificato inoltre che “..il modello TFr1 allegato al ricorso introduttivo era evidentemente errato in quanto riportava anche la retribuzione relativa all'anno 2005, quando il era CP_2 ancora organismo di diritto privato. Il modello corretto è stato trasmesso all' , solo CP_4 successivamente..”. Ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di causa anche il procuratore delle ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in merito alla natura di ente pubblico non economico del , rilevante ai fini dell'accertamento del diritto a fruire del CP_2 trattamento di fine rapporto, le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli-Sez. lavoro emessa nel procedimento iscritto al RG n. 6264/2022 (giudice dr.ssa Giovanna Picciotti). Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Va, in primis, senz'altro, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , CP_2 CP_2 istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia Controparte_2 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali… Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali…”.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per quanto attiene alla legittimazione passiva in merito alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio, le condivisibili motivazioni della sentenza n. 5526/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro nel procedimento iscritto al n. 3988 Ruolo Sezionale Lavoro del 2015. La Corte nella suddetta pronuncia afferma:
“Ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio oggetto del gravame. L'istituto del Trattamento di Fine Servizio costituisce una indennità prevista e disciplinata dal d.pr. 29 dicembre 1973 n. 1032 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001 in quanto per il personale del comparto pubblico cd contrattualizzato il cui rapporto a tempo
2 indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto. Il Trattamento di Fine Servizio è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Tale istituto che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in termini Cassazione, 9646/12). Il Trattamento di Fine Servizio, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il Legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del Trattamento di Fine Servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza;
l'importo viene infatti, attualmente liquidato dall' , istituto succeduto ope CP_1 legis all' ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento…” Orbene, anche per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, deve accertarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell' in quanto l'Istituto CP_1
è tenuto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Deve pertanto dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del CP_2 convenuto nella presente controversia, diretta alla condanna dell' al pagamento del CP_1 trattamento di fine rapporto.
Il merito della controversia. Nel merito la circostanza rappresentata dall' relativa al pagamento e la concorde istanza CP_1 delle ricorrenti e dell' di declaratoria di cessata materia del contendere determinano il venir CP_1 meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite tra le ricorrenti ed il convenuto possono essere compensate tenuto CP_2 conto della limitata attività difensiva espletata ed in ragione della riscontrata mancanza di res controversa in merito all'omissione contributiva. Le spese di lite tra le ricorrenti e l' devono essere compensate in quanto per attestare la CP_1 legittimazione delle ricorrenti a ricevere il pagamento del trattamento di fine rapporto era necessario l'invio all' di documentazione probante la qualità di eredi laddove non vi è CP_1 prova che suddetta documentazione sia stata inviata all' prima del deposito del ricorso. CP_1
PQM
3 Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_2
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti ed il convenuto;
CP_2
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti e l' . CP_1
Così deciso il 06.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 9129/2024 del RG;
T R A
nata in [...] il [...], nata in Parte_1 Parte_2
Giugliano in Campania (NA) il 04.02.1999, nata in [...] in Parte_3
Campania (NA) il 04.02.1999, quali eredi del sig. nato in [...] in Persona_1
Campania (NA) il 17.09.1968 e deceduto in data 12.08.2018, rappresentate e difese dall'Avv.to Antonietta Savoia e dall'Avv. Giovanni Iavazzo;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rap.te p.t., rapp.to e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale Galassi Francesco Goglia;
resistente Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto Le ricorrenti allegavano che il dante causa aveva lavorato alle dipendenze del
[...] Contr
(d' ora innanzi anche dal 16.07.2005 al Controparte_2
09.10.2012 e che non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
che aveva agito dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del datore di lavoro, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2268/13 dichiarato esecutivo il 21.5.2014 (cfr. doc. in atti). Allegava che era stato trasmesso dal CUB all' il prospetto di liquidazione dell'indennità di CP_1 trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che in data 09.04.2024 era stata inviava a mezzo pec all' richiesta di accesso ai documenti amministrativi e che CP_1
l' non aveva erogato le somme spettanti. CP_1
Chiedeva la condanna dell' al pagamento del trattamento di fine rapporto. CP_1
Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. CP_2
L' si costituiva allegando che non era stata inviata documentazione inerente allo stato di CP_1 eredi e prova dell'invio del modello TFR1 da parte del all' Controparte_2 CP_1 entro il termine di prescrizione.
1 In corso di causa l' ha esposto: “A seguito dell'invio di comunicazione pec attestante CP_1
l'inoltro del modello TFR1 all'Istituto, in data 24.04.2025, l'Ufficio amministrativo competente, effettuate ulteriori valutazioni, ha ritenuto di poter provvedere al pagamento della prestazione. Il pagamento è avvenuto con valuta 27.05.2025, per un importo di € 7.465,10 lordi (comprensivo di interessi).” Ha specificato inoltre che “..il modello TFr1 allegato al ricorso introduttivo era evidentemente errato in quanto riportava anche la retribuzione relativa all'anno 2005, quando il era CP_2 ancora organismo di diritto privato. Il modello corretto è stato trasmesso all' , solo CP_4 successivamente..”. Ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di causa anche il procuratore delle ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in merito alla natura di ente pubblico non economico del , rilevante ai fini dell'accertamento del diritto a fruire del CP_2 trattamento di fine rapporto, le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli-Sez. lavoro emessa nel procedimento iscritto al RG n. 6264/2022 (giudice dr.ssa Giovanna Picciotti). Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Va, in primis, senz'altro, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , CP_2 CP_2 istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia Controparte_2 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali… Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali…”.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per quanto attiene alla legittimazione passiva in merito alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio, le condivisibili motivazioni della sentenza n. 5526/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro nel procedimento iscritto al n. 3988 Ruolo Sezionale Lavoro del 2015. La Corte nella suddetta pronuncia afferma:
“Ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio oggetto del gravame. L'istituto del Trattamento di Fine Servizio costituisce una indennità prevista e disciplinata dal d.pr. 29 dicembre 1973 n. 1032 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001 in quanto per il personale del comparto pubblico cd contrattualizzato il cui rapporto a tempo
2 indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto. Il Trattamento di Fine Servizio è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Tale istituto che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in termini Cassazione, 9646/12). Il Trattamento di Fine Servizio, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il Legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del Trattamento di Fine Servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza;
l'importo viene infatti, attualmente liquidato dall' , istituto succeduto ope CP_1 legis all' ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento…” Orbene, anche per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, deve accertarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell' in quanto l'Istituto CP_1
è tenuto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Deve pertanto dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del CP_2 convenuto nella presente controversia, diretta alla condanna dell' al pagamento del CP_1 trattamento di fine rapporto.
Il merito della controversia. Nel merito la circostanza rappresentata dall' relativa al pagamento e la concorde istanza CP_1 delle ricorrenti e dell' di declaratoria di cessata materia del contendere determinano il venir CP_1 meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite tra le ricorrenti ed il convenuto possono essere compensate tenuto CP_2 conto della limitata attività difensiva espletata ed in ragione della riscontrata mancanza di res controversa in merito all'omissione contributiva. Le spese di lite tra le ricorrenti e l' devono essere compensate in quanto per attestare la CP_1 legittimazione delle ricorrenti a ricevere il pagamento del trattamento di fine rapporto era necessario l'invio all' di documentazione probante la qualità di eredi laddove non vi è CP_1 prova che suddetta documentazione sia stata inviata all' prima del deposito del ricorso. CP_1
PQM
3 Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_2
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti ed il convenuto;
CP_2
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti e l' . CP_1
Così deciso il 06.12.2025 Il Giudice
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