Articolo 14 della Legge 28 luglio 1999, n. 266
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9 ottobre 2010
Art. 14.
(Disposizioni relative al personale militare).
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
5. Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". ((5)) 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) che e' abrogato il comma 6 del presente articolo escluso l'ultimo periodo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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