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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. EG SA ON IN Presidente
Dr. LE AT Consigliere rel.
Dr. Enrico Colognesi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero
5940/2021, vertente
TRA
con socio unico in liquidazione (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Uppi per delega in atti
appellante
E
in persona del curatore, contumace Controparte_1
appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 13128/21 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, rejetta ogni contraria difesa, eccezione e istanza, così giudicare:
1. In totale riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare, disporre ex art. 398, ult. co., cod. proc. civ. la sospensione del giudizio di Cassazione avente per oggetto l'impugnazione del decreto 3720/2018 del Tribunale di Roma;
2. Sempre in totale riforma dell'impugnata sentenza, previe le declaratorie del caso e ritenuta l'esistenza di uno
o più errori di fatto, revocare il suddetto decreto e conseguentemente ammettere l'appellante al passivo chirografario del predetto Fallimento, per le somme di € 24.450.000 oltre € 1.050.007,38 quale danno emergente ed €
14.823.862,51 quale lucro cessante e così in totale ad € 40.323.386,89, ovvero per la somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese.
3. Emettere ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.
4. Salvis juribus.
Previa, occorrendo, ammissione di CTU al fine di accertare la rovina dell'immobile, le sue cause e la responsabilità dell' , i costi necessari per la riparazione ed ogni altro co-sto, spesa o danno da risarcire Controparte_1
all'istante”
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda oggetto della presente causa è stata così descritta nella sentenza del Tribunale di
Roma n.13128/2021 qui impugnata:
“Con ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., notificato il 7.02.2019, la società
[...]
con socio unico in liquidazione ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la revoca del decreto impugnato e l'ammissione al passivo chirografario per euro 40.323.386,89, di cui 24.450.000,00 per danni, euro 1.050.00,7,38 a titolo di danno emergente ed euro 14.823.862,51 a titolo di lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione per i vizi riscontrati nell'immobile acquistato dalla società in bonis. A fondamento della domanda di revocazione, parte attrice ha lamentato che con il decreto impugnato, che ha definito il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., il Tribunale di Roma aveva commesso due evidenti errori di fatto: il primo sarebbe stato commesso quando aveva dichiarato che l'istanza di ammissione al passivo e la documentazione ivi allegata non era stata prodotta nel giudizio di opposizione (decreto impugnato pag. 3) ed il secondo errore, invece, si sarebbe sostanziato nell'affermazione secondo la quale la on avrebbe Pt_1 svolto alcuna attività istruttoria a sostegno delle proprie ragioni (decreto impugnato pag. 4). Concludeva, previa sospensione in via preliminare ex art. 398 l.fall., del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione avente per oggetto il decreto impugnato, chiedendo la revoca del decreto e l'ammissione al passivo in via chirografaria della somma esclusa. La causa istruita solo documentalmente è stata trattenuta per la decisione all'udienza del
29.04.2021, con assegnazione dei termini di legge per il deposito della memoria conclusionale. In via pregiudiziale di rito, la presente domanda di revocazione va dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 399 c.p.c.. Invero, ai sensi del primo comma di tale disposizione “Se la revocazione è proposta davanti al Tribunale o alla Corte di
Appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata”. Nel caso in esame, va rilevato il mancato deposito in cancelleria, unitamente al ricorso in revocazione, della copia autentica del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 399 cod.proc.civ. Il ricorso, notificato in data
9.02.2019, insieme al decreto di fissazione dell'udienza è stato, infatti, depositato in cancelleria in data
29.11.2018 con allegata una copia informe del decreto impugnato. Parte opponente non ha, quindi, ottemperato all'obbligo di produzione della copia autentica della sentenza oggetto della domanda di revocazione diretto a salvaguardare l'esigenza di certezza della corrispondenza del provvedimento prodotto a quello oggetto della decisione...”
Il Tribunale, a fronte delle considerazioni sopra richiamate, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di revocazione.
§ 2. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto lamentando: Parte_1
i)l'erroneità della pronuncia nella parte in cui la domanda era stata dichiarata improcedibile, posto che era stata prodotta in atti una copia informatica del provvedimento impugnato per revocazione estratta dal fascicolo telematico, copia che, seppure priva dell'attestazione di conformità all'originale (e dunque inidonea a costituire essa stessa un originale), consentiva di presumere che la copia prodotta fosse ad esso conforme, così come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e stante l'assenza di contestazioni ad opera della curatela, che era rimasta contumace;
ii)l'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del giudizio di Cassazione, introdotto dalla stessa parallelamente al giudizio di revocazione. Parte_1 Tanto premesso, l'appellante ha ribadito la sussistenza degli errori di fatto posti a fondamento della domanda di revocazione, insiti nel fatto che il Tribunale, pronunciandosi sull'opposizione al passivo dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 98 l.f., aveva ritenuto, per mero errore di percezione, che la domanda non fosse corredata dei necessari atti e documenti a supporto, posto invece che il fascicolo della fase svoltasi dinanzi al Giudice delegato, contenente la domanda di insinuazione al passivo corredata dai circa 250 documenti prodotti a sostegno della pretesa creditoria vantata nei confronti del , era stato allegato, in forma cartacea, al ricorso CP_1
per revocazione.
Si trattava dunque di una mera svista di carattere materiale, integrante un tipico errore revocatorio.
Era poi erroneo l'assunto che non avesse chiesto lo svolgimento di attività Parte_1
istruttoria, posto invece che, in sede di opposizione al passivo, aveva espressamente richiesto, se ritenuto necessario, l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i lamentati danni.
Ciò posto con riguardo alla fase rescindente, ha richiesto, in via rescissoria, Parte_1
l'ammissione del proprio credito, la cui esistenza era documentata dalle produzioni offerte nonché dagli elementi di giudizio desumibili dai giudizi penali svoltisi in danno dei responsabili;
se del caso ha reiterato nella presente sede l'istanza di espletamento della c.t.u.
§3. Tanto premesso, è suscettibile di accoglimento il primo motivo dell'appello proposto da
Parte_1
Il Collegio, in relazione alla tematica oggetto di esame, ritiene di aderire al recente orientamento della Suprema Corte, che con la sentenza n. 12971/2024 ha enunciato nuovi principi di diritto in tema di deposito telematico degli atti.
Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere gravante sul ricorrente di depositare ai sensi dell'art. 369 c.p.c una copia autentica del provvedimento impugnato risulta assolto sia mediante il deposito del duplicato informatico, sia mediante copia autentica analogica. In dettaglio, la S.C. si è così espressa: “Ne consegue che, per effetto dell'attuazione del processo telematico, alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico effettuata dal sistema informatico con l'accettazione del deposito telematico e
l'attribuzione del numero cronologico, il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e solo in esito alla pubblicazione informatizzata diventa consultabile da parte dei difensori, attraverso il portale dei servizi telematici di cui all'art. 6 del d.m. n. 44/2011, nella versione originale, rappresentata dal duplicato (che reca la firma digitale del magistrato), ovvero nella copia informatica, che reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (vale a dire il numero di cronologico e la data di pubblicazione) come segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l'avvenuto processamento informatico. Pertanto, nella differente realtà digitale il concetto di unico originale risulta sostanzialmente superato dalla possibilità di accedere al duplicato (che equivale all'originale), dovendosi, altresì, evidenziare che è l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere a determinare
l'inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico, sicché resta escluso che il difensore possa accedere al duplicato ovvero alla copia informatica se non è intervenuta la pubblicazione.” (Cass., 13.5.2024, n. 12971).
L'odierna appellante ha depositato il duplicato informatico del provvedimento impugnato, reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione e dunque conforme ai principi sopra richiamati, di modo che il giudizio di revocazione non poteva essere dichiarato improcedibile, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice.
§4. Alla luce dei rilievi svolti, si rende necessario valutare la fondatezza dell'impugnazione per revocazione, ricondotta, come desumibile dalla narrativa che precede, all'asserita esistenza di un errore di fatto revocatorio.
Giova, in via preliminare, richiamare l'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., in forza del quale è revocabile la pronuncia “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
L'errore revocatorio, per quanto qui rilevi, deve avere il carattere della essenzialità e decisività,
e dunque deve essere stato esso stesso la causa della decisione assunta nella pronuncia impugnata;
per l'effetto, “nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento” (in questi termini, Cass., ord., 23.4.2020, n.
8051; in argomento, Cass., ss.uu., ord., 19.7.2024, n. 20013; Cass., 29.3.2016, n. 6038).
Ebbene, ad escludere l'ammissibilità della revocazione è la considerazione che il decreto emesso dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio di opposizione al passivo si fonda su una pluralità di autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure, dal che discende che l'errore di fatto assertivamente compiuto dal Tribunale non avrebbe comunque inciso sul provvedimento dallo stesso emesso, in quanto resterebbero valide a sostegno della decisione le ulteriori ragioni.
Il Tribunale fallimentare, nel decreto di rigetto dell'opposizione al passivo si è in questi termini espresso:
“L'opposizione non può essere accolta, poiché la ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico (art.
2697 c.c.). Al riguardo è sufficiente rilevare:
1. che il credito non poteva essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, n. 3, l. fall., poiché, a supporto della domanda di insinuazione, la non ha prodotto alcun titolo Parte_1
giudiziale pronunciato prima del fallimento. In particolare, le sentenze civili an. 15124/17 e 15828/18 e la sentenza penale n.12640/16, richiamate dalla istante, sono state tutte depositate dopo la data del 17 luglio
2014, in cui è stata pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento della :…[] Controparte_1
3. che, peraltro, nessuna delle sentenze prodotte dalla istante contiene l'accertamento del credito risarcitorio formante oggetto della domanda di insinuazione al passivo e della presente opposizione;
4. che la istante non ha specificato i fatti su cui si fonda il credito, essendosi limitata a richiamare, con il ricorso introduttivo, i motivi esposti nella domanda di insinuazione al passivo, la quale non è stata neppure prodotta nel presente giudizio.”
A tali motivazioni il Tribunale aggiunge le seguenti ulteriori considerazioni, anch'esse ritenute ostative alla disamina dell'opposizione nel merito:
5. l'omessa allegazione, da parte di della documentazione già prodotta a sostegno Parte_1
dell'istanza davanti al giudice delegato, documentazione da produrre a pena di decadenza ai sensi del novellato art. 99 l.f., e non suscettibile di essere acquisita d'ufficio dal Tribunale abbia la facoltà di acquisirla d'ufficio, come invece consentito nel previgente regime normativo;
6. l'omessa formulazione di istanze istruttorie, volte a dimostrare la fondatezza della pretesa e
“a consentire, tra l'altro, la liquidazione dell'eventuale credito risarcitorio”.
Ebbene, solo tali ultime due ragioni della decisione sono contrastate dall'appellante con la domanda di revocazione, con la quale, come sopra accennato, adduce che la Parte_1
rilevata assenza del fascicolo di parte, contenente un'ampia mole di documenti, fosse dovuta ad una svista di carattere meramente materiale ovvero al fatto che il fascicolo era cartaceo e presumibilmente non era stato portato all'attenzione del Collegio giudicante.
Ebbene, premesso che a bene vedere solo la ragione menzionata sub 5) è attinta da un errore revocatorio, posto che la ratio di cui al punto 6) è contrastata nel merito dall'appellante (la quale ritiene che fosse sufficiente l'espletamento di una c.t.u. al fine di quantificare il danno), talché anch'essa resta intatta a fondamento della decisione, nello svolgere il ragionamento controfattuale in cui si sostanzia la fase rescindente della revocazione, si deve concludere nel senso che il provvedimento reso dal Tribunale fallimentare resterebbe intatto anche qualora si desse per ammesso il denunciato errore di fatto.
Il Tribunale, alla luce delle considerazioni sopra richiamate, ha in sostanza ritenuto che, una volta esclusa la sussistenza di una pronuncia anche non definitiva di accertamento del credito risarcitorio vantato da emessa prima della dichiarazione di fallimento, suscettibile Parte_1
di giustificare un'eventuale ammissione del credito con riserva in attesa del suo passaggio in giudicato, e considerato altresì che le sentenze prodotte non contenevano comunque l'accertamento e la quantificazione di tale credito, di modo che non potevano utilizzate nemmeno quali elementi esterni di giudizio a sostegno della pretesa, la società che aveva proposto il ricorso ex art. 98 l.f. sarebbe stata onerata di dimostrare, in sede fallimentare,
l'esistenza ed entità del credito risarcitorio che chiedeva fosse ammesso al passivo.
Ebbene, la conclusione negativa sul punto tratta dal Tribunale non si fonda solo sull'assunto della carenza del fascicolo di parte contenente la documentazione a supporto della domanda, che è l'aspetto inciso dalla domanda di revocazione della pronuncia per errore di fatto, ma anche sul dirimente rilievo della carenza di allegazioni, nell'ambito del ricorso in opposizione al passivo, circa i fatti costitutivi del credito risarcitorio vantato dall'odierna appellanti, fatti di cui l'organo giudicante afferma essere stata del tutto omessa la “specificazione”, nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Collegio (oltre che, come sopra accennato, in ragione dell'assenza di istanze istruttorie funzionali, tra l'altro, alla liquidazione del lamentato pregiudizio).
Tale considerazione, corretta o meno che fosse (il che sarebbe stato al più censurabile mediante proposizione del ricorso per cassazione), è di per sé idonea a sostenere la decisione di rigetto dell'opposizione al passivo, dal che discende la conclusione che la fase rescindente del giudizio di revocazione deve concludersi negativamente.
§ 6. Da ultimo deve essere disattesa la censura formulata avverso l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di sospensione (del termine per la proposizione) del giudizio di cassazione.
Premesso che non è dato comprendere se l'odierna appellante avesse inteso richiedere la sospensione del giudizio di cassazione già intrapreso parallelamente a quello di revocazione
(come indicato nel giudizio di primo grado e nelle conclusioni di cui all'atto di appello) oppure il termine per la proposizione del ricorso per cassazione (come invece richiesto nella narrativa dell'atto di appello), la mancata pronuncia sul punto non sarebbe comunque censurabile.
Ed invero, “il mancato accoglimento della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, a norma dell'art. 398, ultimo comma, c.p.c., costituisce esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità; esso, non influenzando la legittimità del giudizio di revocazione e della sentenza pronunciata all'esito di questo, non è configurabile come vizio di legittimità, attesa la natura discrezionale dell'eventuale provvedimento” (così
Cass., ord., 19.12.2017, n. 30398).
L'esito dell'appello esclude poi l'opportunità di emettere alcun provvedimento in tal senso nella presente fase di giudizio.
Nulla è infine a statuire sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
5940/2021 R.G., così provvede:
- rigetta l'impugnazione ex art. 395, n.4, c.p.c.;
- nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Così deciso in Roma, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
LE AT EG SA ON IN