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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11963-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 luglio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 11963/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Laura
Sanfratello per l'avv. Maria Antonia Sonia Coppola, in Parte_1
sostituzione dell'avv. Ferraro, per e l'avv. Ma- Controparte_1
ria Concetta Consiglio, in sostituzione dell'avv. Rizzo, per CP_2
. Nessuno è presente per .
[...] Controparte_3
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore
16:26, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11963/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Laura Sanfratello ( per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
E
( ), in persona del suo lega- Controparte_1 P.IVA_1
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Fer-
raro ( per procura allegata alla comparsa di co- Email_2
stituzione e risposta;
- convenuta -
e
( , rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._2
dall'avv. Francesco Rizzo ( per procura allegata Email_3
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
E
( , nato a [...] il 12 Controparte_3 C.F._3
aprile 1980 e ivi residente, Via OS 6 n. 10
- convenuto contumace –
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ec-
cezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e in persona del suo legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore;
2) per l'effetto, condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite della convenuta liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
[... 3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_5
non definitivamente pronunciando:
4) dichiara responsabile del sinistro oggetto di Controparte_4
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
causa;
5) dispone, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo istruttorio della causa tra e il convenuto . Parte_1 Controparte_4
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_2
, e al risarcimen-
[...] Controparte_3 Controparte_1
to dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella comples-
siva somma di € 97.847,87 (di cui € 20.00,00 per la “perdita e/o diminu-
zione della capacità produttiva (capacità lavorativa specifica”), oltre rivalu-
tazione monetaria e interessi) – da lui subiti in conseguenza di sinistro verificatosi a Palermo, in Via Via Largo Balistreri il giorno 16 marzo 2022,
alle ore 15.55 circa, quando l'attore “mentre attraversava a piedi l'asse
stradale in commento, veniva violentemente investito dal veicolo Ford tg.
CN023RS, condotto dal Sig. , di proprietà del figlio Sig. Controparte_4
ed assicurato con la compagnia ”, Controparte_3 Controparte_6
riportando lesioni fisiche. A tal fine l'attore ha rappresentato che “il con-
venuto , a bordo del veicolo di proprietà del figlio Controparte_4 [...]
si trovava in Palermo a percorrere la Via Largo Balistreri quando, CP_7
all'altezza del civico n. 7, imprudentemente e distrattamente investiva il
Sig. il quale, in quel frangente, durante lo svolgimento della pro- Pt_1
pria attività lavorativa di rider alle dipendenze della ditta Foodinho srl, si
trovava a piedi ad attraversare l'asse stradale in commento”.
Con atto depositato il 27 giugno 2024 si costituiva , Controparte_4
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che nel confermare “il verificarsi del sinistro nonché la dinamica dello stes-
so così come descritti dall'attore nell'atto di citazione”, rappresentava di
“aver investito con il veicolo del proprio figlio il Sig. in Palermo, in Pt_1
data 16 marzo 2022, intorno alle ore 15.55 circa, in Via Largo Balistreri
all'altezza del civico n. 7, mentre costui attraversava l'area a piedi”. Chie-
deva pertanto, il rigetto della domanda attore, precisando che “l'area era
sprovvista di attraversamenti pedonali e che conseguentemente il Sig.
[...]
non avrebbe dovuto attraversare l'asse viario ove si trovava Parte_2
a circolare l'odierno convenuto”.
❖❖❖
Preliminarmente, deve essere ribadita la dichiarazione di contumacia del convenuto , ritualmente evocato in giudizio e non Controparte_3
costituitosi e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda ri-
sarcitoria di alla luce della richiesta stragiudiziale ri- Parte_1
tualmente inoltrata alla in data 9 maggio Controparte_1
2022 nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. docc. produzione di parte at-
trice].
❖❖❖
Tanto premesso, nel merito, si osserva che la domanda avanzata dall'odierno attore va respinta, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione, e ciò tanto più alla luce delle difese spiegate dalla Controparte_1
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
S.p.A. che, nel costituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, negando – in particolare – che le le-
sioni lamentate da fossero eziologicamente riconducibili Parte_1
ad un sinistro ascrivibile a responsabilità del conducente dell'autovettura
Ford tg. CN023RS.
In punto di diritto va evidenziato che “in presenza di un fatto storico
qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneg-
giata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso
di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ.
n. 390/2008).
Orbene nel caso di specie parte attrice ha chiesto di provare l'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione esclusivamente mediante la richiesta di interrogatorio formale del convenuto CP_3
che non è comparso all'udienza all'uopo fissata.
[...]
Nessun rilievo probatorio può inoltre essere attribuito al modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dall'attore e dal condu-
cente del veicolo atteso che lo stesso (privo, peraltro, di Controparte_4
alcuna descrizione della dinamica del sinistro) assume una portata pro-
batoria solo nel caso di scontro tra veicoli e non (come nel caso in esame)
di investimento di pedone.
Nonostante la gravità delle lesioni lamentate dall'attore, non è interve-
nuta sui luoghi alcuna Autorità al fine di accertare la dinamica del sini-
stro.
Nessun'altra prova è stata richiesta né fornita da parte attrice.
Conseguentemente, la domanda di parte attrice è rimasta priva di vali-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
do supporto probatorio non avendo la stessa fornito una prova affidabile del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate in atto di citazione.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_1
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi relativamente alla doman-
da risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 CP_4
, le cui dichiarazioni confessorie rilasciate in sede di costituzione
[...]
(“essendo un cittadino rispettoso della legge, non volendo negare di aver
investito con il veicolo del proprio figlio il Sig. in Palermo, in data Pt_1
16 marzo 2022, intorno alle ore 15.55 circa, in Via Largo Balistreri
all'altezza del civico n. 7, mentre costui attraversava l'area a piedi, … con il
presente atto si costituisce in giudizio [confermando] il verificarsi del sini-
stro nonché la dinamica dello stesso così come descritti dall'attore nell'atto
di citazione”; cfr. comparsa di costituzione, pag. 3) non lasciano spazio ad un libero apprezzamento del Giudice, atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., formano piena prova nei confronti del confitente circa i fatti sfavorevoli da costui riferiti,
precludendo al Giudice ogni valutazione circa l'attendibilità e veridicità
dei fatti riferiti dal dichiarante.
Invero la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltati-
vo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha va-
lore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, come previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c., con la conseguenza che il giudice può acco-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
gliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. e del proprietario (Cass. civ. 20/4/2023 n.
10687; Cass. civ. n. 19327/2017).
Era dunque, onere del convenuto offrire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di andare esente da responsabilità nei con-
fronti del danneggiato. Prova che nella fattispecie non è stata raggiunta,
essendosi il convenuto limitato a eccepire l'assenza di responsabilità in considerazione del fatto che l'attore procedeva all'attraversamento di un tratto di strada sprovvisto di apposite strisce pedonali.
A tale eccezione, invero, non può attribuirsi alcuna rilevanza atteso che non è in alcun modo emerso che il convenuto conducente dell'autoveicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osser-
varne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso
(Cass. 16/9/2021 n. 34335). Infatti, in tema di violazione stradale, l'at-
traversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori del-
le strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discende-
re l'esonero da responsabilità. Il conducente di un veicolo ha sempre l'ob-
bligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida (Cass. pen., IV, 13/10/2005 n. 40908).
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta pertanto integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda proposta nei con-
fronti di (quale conducente dell'autovettura Ford targa-Controparte_4
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ta CN023RS), che va quindi condannato a risarcire i danni sofferti dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Occorrono, quindi indagini medico legali d'ufficio per l'accertamento delle conseguenze dannose lamentate dall'attore e del nesso causale con il sinistro oggetto di causa, in vista delle quali si impone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
❖❖❖
L'odierna decisione definisce il rapporto processuale tra l'attore
[...]
e i convenuti e Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
e deve quindi contenere le pertinenti statuizioni sulle spese proces-
[...]
suali.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va condannato al pagamento delle spese processuali so- Parte_2
stenute da che si liquidano – come in dispo- Controparte_1
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando i parametri minimi (in considerazione del grado di difficoltà della controversia) previ-
sti per le cause di valore indeterminabile.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto Controparte_8
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra l'attore
[...]
e il detto convenuto.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il giorno 18 luglio 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 luglio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 11963/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Laura
Sanfratello per l'avv. Maria Antonia Sonia Coppola, in Parte_1
sostituzione dell'avv. Ferraro, per e l'avv. Ma- Controparte_1
ria Concetta Consiglio, in sostituzione dell'avv. Rizzo, per CP_2
. Nessuno è presente per .
[...] Controparte_3
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore
16:26, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11963/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Laura Sanfratello ( per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
E
( ), in persona del suo lega- Controparte_1 P.IVA_1
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Fer-
raro ( per procura allegata alla comparsa di co- Email_2
stituzione e risposta;
- convenuta -
e
( , rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._2
dall'avv. Francesco Rizzo ( per procura allegata Email_3
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
E
( , nato a [...] il 12 Controparte_3 C.F._3
aprile 1980 e ivi residente, Via OS 6 n. 10
- convenuto contumace –
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ec-
cezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e in persona del suo legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore;
2) per l'effetto, condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite della convenuta liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
[... 3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_5
non definitivamente pronunciando:
4) dichiara responsabile del sinistro oggetto di Controparte_4
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
causa;
5) dispone, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo istruttorio della causa tra e il convenuto . Parte_1 Controparte_4
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_2
, e al risarcimen-
[...] Controparte_3 Controparte_1
to dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella comples-
siva somma di € 97.847,87 (di cui € 20.00,00 per la “perdita e/o diminu-
zione della capacità produttiva (capacità lavorativa specifica”), oltre rivalu-
tazione monetaria e interessi) – da lui subiti in conseguenza di sinistro verificatosi a Palermo, in Via Via Largo Balistreri il giorno 16 marzo 2022,
alle ore 15.55 circa, quando l'attore “mentre attraversava a piedi l'asse
stradale in commento, veniva violentemente investito dal veicolo Ford tg.
CN023RS, condotto dal Sig. , di proprietà del figlio Sig. Controparte_4
ed assicurato con la compagnia ”, Controparte_3 Controparte_6
riportando lesioni fisiche. A tal fine l'attore ha rappresentato che “il con-
venuto , a bordo del veicolo di proprietà del figlio Controparte_4 [...]
si trovava in Palermo a percorrere la Via Largo Balistreri quando, CP_7
all'altezza del civico n. 7, imprudentemente e distrattamente investiva il
Sig. il quale, in quel frangente, durante lo svolgimento della pro- Pt_1
pria attività lavorativa di rider alle dipendenze della ditta Foodinho srl, si
trovava a piedi ad attraversare l'asse stradale in commento”.
Con atto depositato il 27 giugno 2024 si costituiva , Controparte_4
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che nel confermare “il verificarsi del sinistro nonché la dinamica dello stes-
so così come descritti dall'attore nell'atto di citazione”, rappresentava di
“aver investito con il veicolo del proprio figlio il Sig. in Palermo, in Pt_1
data 16 marzo 2022, intorno alle ore 15.55 circa, in Via Largo Balistreri
all'altezza del civico n. 7, mentre costui attraversava l'area a piedi”. Chie-
deva pertanto, il rigetto della domanda attore, precisando che “l'area era
sprovvista di attraversamenti pedonali e che conseguentemente il Sig.
[...]
non avrebbe dovuto attraversare l'asse viario ove si trovava Parte_2
a circolare l'odierno convenuto”.
❖❖❖
Preliminarmente, deve essere ribadita la dichiarazione di contumacia del convenuto , ritualmente evocato in giudizio e non Controparte_3
costituitosi e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda ri-
sarcitoria di alla luce della richiesta stragiudiziale ri- Parte_1
tualmente inoltrata alla in data 9 maggio Controparte_1
2022 nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. docc. produzione di parte at-
trice].
❖❖❖
Tanto premesso, nel merito, si osserva che la domanda avanzata dall'odierno attore va respinta, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione, e ciò tanto più alla luce delle difese spiegate dalla Controparte_1
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
S.p.A. che, nel costituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, negando – in particolare – che le le-
sioni lamentate da fossero eziologicamente riconducibili Parte_1
ad un sinistro ascrivibile a responsabilità del conducente dell'autovettura
Ford tg. CN023RS.
In punto di diritto va evidenziato che “in presenza di un fatto storico
qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneg-
giata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso
di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ.
n. 390/2008).
Orbene nel caso di specie parte attrice ha chiesto di provare l'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione esclusivamente mediante la richiesta di interrogatorio formale del convenuto CP_3
che non è comparso all'udienza all'uopo fissata.
[...]
Nessun rilievo probatorio può inoltre essere attribuito al modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dall'attore e dal condu-
cente del veicolo atteso che lo stesso (privo, peraltro, di Controparte_4
alcuna descrizione della dinamica del sinistro) assume una portata pro-
batoria solo nel caso di scontro tra veicoli e non (come nel caso in esame)
di investimento di pedone.
Nonostante la gravità delle lesioni lamentate dall'attore, non è interve-
nuta sui luoghi alcuna Autorità al fine di accertare la dinamica del sini-
stro.
Nessun'altra prova è stata richiesta né fornita da parte attrice.
Conseguentemente, la domanda di parte attrice è rimasta priva di vali-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
do supporto probatorio non avendo la stessa fornito una prova affidabile del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate in atto di citazione.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_1
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi relativamente alla doman-
da risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 CP_4
, le cui dichiarazioni confessorie rilasciate in sede di costituzione
[...]
(“essendo un cittadino rispettoso della legge, non volendo negare di aver
investito con il veicolo del proprio figlio il Sig. in Palermo, in data Pt_1
16 marzo 2022, intorno alle ore 15.55 circa, in Via Largo Balistreri
all'altezza del civico n. 7, mentre costui attraversava l'area a piedi, … con il
presente atto si costituisce in giudizio [confermando] il verificarsi del sini-
stro nonché la dinamica dello stesso così come descritti dall'attore nell'atto
di citazione”; cfr. comparsa di costituzione, pag. 3) non lasciano spazio ad un libero apprezzamento del Giudice, atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., formano piena prova nei confronti del confitente circa i fatti sfavorevoli da costui riferiti,
precludendo al Giudice ogni valutazione circa l'attendibilità e veridicità
dei fatti riferiti dal dichiarante.
Invero la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltati-
vo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha va-
lore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, come previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c., con la conseguenza che il giudice può acco-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
gliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. e del proprietario (Cass. civ. 20/4/2023 n.
10687; Cass. civ. n. 19327/2017).
Era dunque, onere del convenuto offrire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di andare esente da responsabilità nei con-
fronti del danneggiato. Prova che nella fattispecie non è stata raggiunta,
essendosi il convenuto limitato a eccepire l'assenza di responsabilità in considerazione del fatto che l'attore procedeva all'attraversamento di un tratto di strada sprovvisto di apposite strisce pedonali.
A tale eccezione, invero, non può attribuirsi alcuna rilevanza atteso che non è in alcun modo emerso che il convenuto conducente dell'autoveicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osser-
varne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso
(Cass. 16/9/2021 n. 34335). Infatti, in tema di violazione stradale, l'at-
traversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori del-
le strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discende-
re l'esonero da responsabilità. Il conducente di un veicolo ha sempre l'ob-
bligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida (Cass. pen., IV, 13/10/2005 n. 40908).
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta pertanto integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda proposta nei con-
fronti di (quale conducente dell'autovettura Ford targa-Controparte_4
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ta CN023RS), che va quindi condannato a risarcire i danni sofferti dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Occorrono, quindi indagini medico legali d'ufficio per l'accertamento delle conseguenze dannose lamentate dall'attore e del nesso causale con il sinistro oggetto di causa, in vista delle quali si impone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
❖❖❖
L'odierna decisione definisce il rapporto processuale tra l'attore
[...]
e i convenuti e Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
e deve quindi contenere le pertinenti statuizioni sulle spese proces-
[...]
suali.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va condannato al pagamento delle spese processuali so- Parte_2
stenute da che si liquidano – come in dispo- Controparte_1
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando i parametri minimi (in considerazione del grado di difficoltà della controversia) previ-
sti per le cause di valore indeterminabile.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto Controparte_8
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra l'attore
[...]
e il detto convenuto.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il giorno 18 luglio 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile