CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/01/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1309 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'Avvocatura civica con l'Avv. Alida di Napoli da cui è rappresentato e difeso
Appellante
E
, tutti nella qualità di Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 eredi legittimi di rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Marchetti, Persona_1
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla Via G.
Marconi n. 26
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.05.2024, il Parte_1
ha impugnato la sent. n. 5181/2023, pubblicata in data 17.11.2023, con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda dei ricorrenti (n.q. eredi di , l'ha condannato al Persona_1 pagamento della somma di € 10.754,14, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento formale per il periodo dal novembre 2012 all'ottobre 2017.
Lamenta l'appellante una erronea valutazione non soltanto della ammissibilità del ricorso introduttivo, ma anche della prova testimoniale espletata. Ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda in riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti gli appellati, in qualità di eredi di che – Persona_1 rimarcata l'infondatezza dell'appello - ne hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Del tutto destituita di fondamento è la prima censura relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.
La piana lettura di tale atto consente di comprendere appieno le ragioni in fatto e in diritto poste alla base della pretesa azionata.
In particolare, l'originario ricorrente esponeva chiaramente l'inquadramento formale riconosciuto, l'inquadramento rivendicato analiticamente allegando il tipo di mansioni svolte e il relativo arco temporale. Richiamava, altresì le declaratorie contrattualcollettive di riferimento, consentendo, in tal modo, non soltanto una adeguata difesa al convenuto – che ben avrebbe potuto prendere posizione su tutte le circostanze in fatto, anche eventualmente contestandole specificamente – ma anche una agevole definizione della controversia basata sul raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento.
Altrettanto infondata si palesa anche la seconda censura in merito alla valutazione delle prove testimoniali.
Sul punto occorre rilevare che il giudice di primo grado ha deciso la causa non soltanto sulla base della prova orale, ma anche della documentazione prodotta da parte attrice (e, in particolare, le relazioni a firma del ). Per_1
Deve, per altro, darsi atto che al ricorso veniva allegata anche la disposizione di servizio del 07.09.1999 nella quale chiaramente il veniva qualificato come Per_1
accertatore. Non risulta che un siffatto provvedimento sia stato successivamente revocato, né tanto meno è stato allegato provvedimento successivo con il quale il abbia modificato le mansioni attribuite al de cuius. Anzi è stata prodotta Pt_1 ulteriore documentazione che comprova l'espletamento delle mansioni superiori perfettamente conosciute dal Comune appellante:
- Decreto di nomina (datato 18.12.1998) di di messo notificatore Persona_1
straordinario;
- comunicazione (datata 26.01.2006) del indirizzata “ai sigg. Verificatori” Pt_1
tra i quali ancora una volta figura il;
Per_1
- disposizione di servizio (datata 10.10.2007), con la quale si dispone che il servizio venga espletato dal sig. nel territorio di Arpino;
Per_1
- disposizione di servizio (datata 06.04.2010) nella quale si stabilisce che “il dipendente presti attività lavorativa presso l'Ufficio TOSAP e Persona_1 pubblicità, svolgendo gli stessi compiti fino ad ora espletati”.
A corroborare la documentazione citata vi sono, poi, state le deposizioni testimoniali, testualmente riportate in sentenza che – complessivamente analizzate
– inducono a ritenere che effettivamente il abbia continuato a svolgere le Per_1
mansioni di accertatore anche nel periodo successivo a quello accertato con la sent.
n. 5341/2014 del Tribunale di Napoli (richiamata anche dal giudice di primo grado).
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Marchetti. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro