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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3357/2023 RG promosso da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] con l'avv. Luigi Doria
contro
Controparte_1 con l'avv. Lorenzo Locatelli e con l'avv. Andrea Groppo
OGGETTO: responsabilità sanitaria
Conclusioni degli attori:
“Alla luce delle inverosimili e infondate giustificazioni addotte dal CTU in merito alla sua decisione di procedere con una visita a distanza, parte istante insiste per la declaratoria di nullità delle operazioni peritali e della bozza e della relazione;
in subordine, persistendo la asserzione dei consulenti, si chiede la ricusazione del collegio peritale tutto e nomina di altri periti”.
Conclusioni della convenuta:
“NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di condotte colpose in capo ai sanitari afferenti alla oltre che del nesso di causalità tra gli aspetti Controparte_1 censurabili e i danni lamentati da parte attrice, mantenersi l'obbligazione della convenuta
[...]
in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità e ai reali danni CP_1 subiti dalla SI , con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle Parte_1 percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena;
elementi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 ci si oppone alle esplorative e irrituali istanze formulate da controparte e, in particolare, all'istanza di rinnovazione della C.T.U. in quanto inammissibili e irrituali per tutti i motivi già ampiamente evidenziati;
con riguardo alla censura concernente un'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che, preliminarmente all'intervento e, precisamente, il 24 febbraio 2022, alla paziente venne sottoposto il modulo di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario che si rammostra (doc. 02 Modulo di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario, estratto dalla cartella clinica della SI ); Pt_1
2) vero che, preliminarmente all'intervento e, precisamente, il 24 febbraio 2022, alla paziente venne sottoposto l'informativa per chirurgia vertebrale del rachide dorso lombare che si rammostra (doc. 03 Informativa per chirurgia vertebrale del rachide dorso lombare, estratto dalla cartella clinica della SI ); Pt_1
3) vero che il modulo di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario e l'informativa per chirurgia vertebrale del rachide dorso lombare sottoposti alla SI erano quelli Pt_1 aziendali in uso presso la Controparte_1
4) vero che, nei colloqui antecedentemente all'esecuzione dell'intervento, la SI Pt_1 venne informata circa i vantaggi del trattamento proposto, le possibili controindicazioni e le eventuali alternative terapeutiche;
5) vero che, nei colloqui antecedentemente all'esecuzione dell'intervento, la SI Pt_1 venne informata circa le caratteristiche degli interventi di chirurgia vertebrale;
6) vero che vennero indicate alla SI le varie tecniche di artrodesi intersomatica Pt_1 anteriore, nonché i dettagli e i principi della procedura scelta;
7) vero che, durante il colloquio antecedente all'esecuzione dell'intervento, vennero illustrati alla SI i possibili rischi e le possibili complicanze del trattamento;
Pt_1
8) vero che al termine del colloquio, fu rappresentata alla SI la disponibilità dei Pt_1 medici della struttura a fornire ogni ulteriore informazione;
9) vero che al termine del colloquio la SI omise di evidenziare dubbi circa le Pt_1 informazioni ricevute;
10) vero che al termine del colloquio la SI omise di richiedere ulteriori Pt_1 informazioni circa il trattamento operatorio prospettatogli;
11) vero che, dopo aver essere stata informata circa i vantaggi del trattamento proposto, le possibili controindicazioni e le eventuali alternative terapeutiche, la decise di Parte_5 sottoporsi all'atto sanitario proposto.
Si indica quale testimone sui capitoli dal n. 1 al n. 11, il Dott. presso Testimone_1 [...]
in qualità di sanitario che prestò le proprie cure alla SI . Controparte_1 Pt_1
2 Con riguardo, invece, alla censura relativa all'asserito ritardo nel riconoscimento e nel trattamento della complicanza, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che, la notte successiva all'intervento, la SI rimase monitorata presso il Pt_1 reparto di osservazione post operatoria;
2) vero che la mattina del 25 febbraio 2022, la SI si presentava stabile, con Pt_1 parametri nei limiti di norma, venendo fatta rientrare presso il reparto di ortopedia;
3) vero che, giunta in reparto, i parametri della SI si presentavo stabili e la stessa Pt_1 ometteva di lamentare algie;
4) vero che a partire dalle ore 11:00 la paziente iniziò a lamentare dolore alla coscia e le venne somministrata terapia cortisonica;
5) vero che, alle ore 12:30, la SI riferì di non avere sensibilità alla gamba sinistra Pt_1
e venne richiesta esecuzione di una TAC urgente lombo scarale;
6) vero che, eseguita la TAC, la SI venne visitata dal chirurgo e sottoposta a Pt_1
RMN;
7) vero che, eseguita la RMN, alle ore 16:45 la paziente venne accompagnata in sala operatoria;
8) vero che, nel corso dell'intervento, la dura madre risultava integra, essendo unicamente descritta un'alterazione a livello L2-L3 senza lesioni.
Si indicano quali testimoni sui capitoli dal n. 12 al n. 19 il Dott. il Dott. Testimone_1 [...]
, il dott. e la Dott.ssa , tutti presso Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Controparte_1
in qualità di sanitari e infermieri che prestarono le proprie cure alla SI
[...]
. Pt_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1. , il marito convivente e i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno convenuto in giudizio la esponendo Parte_4 Controparte_1 che all'esito dei tre interventi chirurgici, cui si era sottoposta presso detta Casa Parte_1 di cura in data 1.12.2021 (intervento di artrodesi L5-S1 con approccio anteriore ALIF e posteriore), 24.02.2022 (intervento di artrodesi T10-S1 per via posteriore ed in anestesia spinale a completamento dell'intervento di ALIF eseguito a Dicembre 2021) e 25.02.2022
(intervento urgente di decompressione con drenaggio dell'ematoma), ella era risultata
“allettata con paresi degli arti inferiori, che si presentano ipotonici ed ipotrofici, con impossibilità alla deambulazione”. L'ultimo intervento chirurgico si era reso necessario a causa di paraplegia e anestesia sino alla linea ombelicale originate dal fatto che, nel tratto compreso tra T8 ed il sacro, era stata riscontrata la presenza di iperdensità di tipo ematico intradurale ed
3 extramidollare estesa in tutto il tratto. Gli attori censurano il comportamento dei sanitari nella fase successiva all'operazione del 24.02.2022: essi avrebbero sottovalutato i sintomi clinici riferiti dalla degente e, di conseguenza, avrebbero eseguito con notevole ritardo l'intervento chirurgico di decompressione (intervento del 25.02.2022). Il ritardo nell'intervento chirurgico, sempre secondo gli attori, avrebbe causato la paraplegia degli arti inferiori. Attualmente
, oltre alla paraplegia con conseguente impossibilità alla deambulazione, Parte_1 presentava “disturbi sfinterici sia urinari che fecali. Infatti, veniva fatto il cateterismo vescicale ogni 6 ore e la peretta ogni sera. Lamentava dolori diffusi in regione cervico-dorso-lombare.
L'errore medico, pertanto, sempre secondo gli attori, consisterebbe nel “non aver adeguatamente controllato la paziente nel post operatorio e conseguentemente di aver avviato tardivamente l'intervento chirurgico di decompressione dell'ematoma subdurale”. Essi lamentano anche la lesione del diritto all'autodeterminazione in quanto avrebbe Parte_1 sottoscritto un modulo di consenso inadeguato, poiché ella non era stata informata del rischio specifico dell'operazione. Di qui la domanda di di risarcimento del danno Parte_1 biologico, morale ed esistenziale, pari a complessivi euro 876.874,00, oltre a quella per la lesione del diritto ad un adeguato consenso informato;
e quella del marito convivente e dei figli volta al risarcimento del danno parentale per macro lesione, considerando anche, in capo al marito, la compromissione della sfera sessuale della moglie.
2. La convenuta ha contestato il dedotto ritardo nel Controparte_1 riconoscimento e nel trattamento della complicanza neurologica insorta il 25 febbraio 2022
(ematoma spinale subdurale, ossia un accumulo di sangue localizzato all'interno della dura madre). Secondo la ricostruzione di parte convenuta, si sarebbe trattato di una complicanza
“rarissima” ed “assolutamente eccezionale”, in relazione alla quale i tempi antecedenti all'operazione erano stati “congrui e non ulteriormente riducibili”, poiché tutti gli accertamenti strumentali eseguiti dai sanitari nella fase post operatoria sarebbero stati indispensabili ai fini di una corretta diagnosi. Non vi sarebbe stato quindi alcun ritardo diagnostico e terapeutico.
Per quanto riguarda invece il consenso informato, la convenuta sostiene la completezza del modulo sottoscritto dalla . Ella sarebbe stata consapevole dei limiti del trattamento Pt_1 prescelto, nonché dei rischi e delle complicanze possibili. Contesta, infine, la convenuta l'entità delle domande risarcitorie attoree.
3. Con ordinanza 27.10.2023 veniva ammessa solo la ctu medico legale chiesta dagli attori. Gli ausiliari dott.ssa ed il dott. depositavano Persona_1 Persona_2
l'elaborato il 29.08.2024.
Con ordinanza 14.11.2024, questo tribunale così provvedeva.
“- letti gli atti del proc. n. 3357/2023 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.10.2024, provvedendo sull'istanza di nullità formulata dalle parti attrici il 17.07.2024;
4 - premesso che con ordinanza 27.10.2023 questo tribunale riteneva necessario ammettere la
CTU chiesta dagli attori in relazione alla dedotta responsabilità medica della Controparte_1
ed al conseguente danno iatrogeno alla salute patito da , con il
[...] Parte_1 seguente quesito: “letti gli atti, visitata previo suo consenso informato;
accertino Parte_1
i ccttuu se i medici della siano incorsi nel ritardo nell'eseguire Controparte_1
l'intervento chirurgico di decompressione che ha causato la paraplegia degli arti inferiori, per non aver adeguatamente controllato la paziente nel post-operatorio e conseguentemente per aver avviato tardivamente l'intervento chirurgico di decompressione dell'ematoma subdurale: precisino quindi i ccttuu se i tempi e le metodologie in concreto utilizzate, risultino, salve la specificità del caso concreto, conformi alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate, oppure, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel caso in cui sia accertato il ritardo, precisino le conseguenti lesioni subite da in termini di danno Parte_1 biologico temporaneo e permanente, quale sia stato il grado di intensità (modesta, media, grave) delle sofferenze patite dalla stessa, i riflessi delle lesioni sul suo precedente stile di vita ed in generale sui suoi atti della vita quotidiana, quantificando infine l'entità delle spese mediche congrue. Forniscano infine ogni indicazione in merito alla completezza o meno del modulo di consenso informato sottoscritto da in relazione all'evento avverso Parte_1 per cui è causa. Dopo aver risposto alle eventuali osservazioni dei consulenti di parte, riassumano i ccttuu le loro conclusioni in non più di 5 pagine”;
- premesso altresì che, prima del deposito della ctu, gli attori, con istanza 17.07.2024, sulla base degli artt. 156 e 157 c.p.c. e 92 disp. att. c.p.c.. hanno chiesto che venga dichiarata “la nullità delle operazioni peritali e della bozza, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla restituzione degli acconti (ex nihili nihil fit)”, e che ne sia disposto il rinnovo con la nomina di altri consulenti, preferibilmente con prova delegata. Essi lamentano che l'attrice
[...]
non sia stata posta nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali stante la sua Pt_1 impossibilità - essendo affetta da paresi degli arti inferiori - di spostarsi sino al luogo delle operazioni stesse. La consulenza mancherebbe inoltre di obiettività, posto che, a loro avviso,
“una valutazione medico specialistica non può prescindere da un'accurata anamnesi ed esame obiettivo del periziando”. Essi censurano inoltre la ctu sotto il profilo della ricostruzione eziologica della patologia, in quanto l'elaborato avrebbe escluso la responsabilità in capo ai sanitari sulla base di meri assiomi. Infine, sostengono che il personale medico non avrebbe informato del rischio specifico dell'operazione; che l'elaborato non avrebbe Parte_1 preso in considerazione l'ematoma subdurale, né le cause e lemodalità della sua presenza, né le causa della paralisi degli arti inferiori (v. verbale della cit. udienza 3.10.2024);
- letta la ctu depositata in data 29.08.2024;
- lette le difese della convenuta;
5 - ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile la nullità della ctu eccepita dagli attori a causa della mancata partecipazione di (residente a [...], Lecce) Parte_1 alle operazioni peritali svoltesi a Padova. A tal fine, va osservato che non risulta che ella - tramite il suo difensore - abbia mai chiesto espressamente di parteciparvi, poiché dalla mail
29.11.2023 del suo difensore risulta solo che questi abbia chiesto la meramente “eventuale disponibilità” dei ccttuu ad iniziare le operazioni al domicilio della;
né il medesimo Pt_1 difensore né i suoi consulenti tecnici di parte hanno avanzato istanze o contestazioni alla riunioni peritale svoltasi da remoto il 15.01.2024 con condivisione del link, risultando per contro l'accordo in base al quale la visita della sarebbe stata effettuata - al fine di determinare Pt_1 il danno biologico da lei subito - solo ed esclusivamente nel caso in cui fosse emersa la responsabilità della convenuta. In secondo luogo, va osservato che, anche a voler prescindere dal predetto accordo, in assenza di una richiesta espressa della tale decisione si Pt_1 rivela razionale, poiché la visita medica della paziente, alla presenza di 2 ccttu, 3 ccttpp oltre che dei difensori, al fine di determinare il danno biologico prima dell'accertamento della responsabilità - accertamento avente carattere strettamente tecnico da effettuarsi esclusivamente sulla base di dati documentali - sarebbe stata del tutto inutile e quindi la decisione di differirla all'esito delle indagini sulla responsabilità si rivela coerente con il quesito peritale. Non sussistono inoltre gravi motivi per disporre la rinnovazione delle indagini ai sensi dell'art. 196 c.p.c., né per integrare il quesito peritale, in quanto dall'elaborato risulta che “Si è poi ampiamente discusso in ordine alla natura ed all'eziologia dell'evento (ematoma subdurale), pur non oggetto di specifico quesito” (v. pag. 10 dell'elaborato). L'ematoma spinale subdurale è stato specificamente esaminato alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato, ove è stato dato atto che esso è stato “oggetto di prolungata discussione collegiale” (“Innanzitutto, nonostante la causa dell'ematoma subdurale concretizzatosi successivamente all'intervento neurochirurgico del 24/02/2022 NON sia oggetto di quesito, si ritiene comunque utile precisare che in sede di operazioni peritali tale argomento è stato oggetto di prolungata discussione collegiale. Come già illustrato nel paragrafo di pertinenza, si è preso atto del fatto che Parte
Attrice non ha precisamente identificato la causa dell'ematoma, né ha formulato considerazioni tecniche inerenti al nesso di causalità materiale tra specifici errori/inosservanze di doverose regole di condotta ed insorgenza dell'ematoma subdurale”, v. pag. 14). Sempre a pag. 14,
l'elaborato prosegue osservando che “Ai fini del più completo inquadramento valutativo del caso, gli scriventi ritengono utile sottolineare che in corso di intervento chirurgico del
24/02/2022 NON si procedette a laminectomia (metodica che maggiormente si correla a lesioni iatrogene della dura madre), né si concretizzò un malposizionamento dei mezzi di sintesi. Tale circostanza, pacifica su base documentale e sulla qualeentrambe le Parti hanno concordato, esclude la possibilità di identificare le manovre intraoperatorie del Chirurgo quale antecedente causale nel determinismo dell'ematoma… In buona sostanza, non emergono
6 errori/inosservanze di doverose regole nell'espletamento dell'anestesia spinale, inquadrabile come “non complicata” nel caso concreto alla luce delle risultanze della cartella clinica agli atti, non contestate da Parte Attrice. L'ematoma subdurale acuto dopo infiltrazione spinale è annoverato fra le prevedibili complicanze della procedura, non essendo sempre evitabile. La sua incidenza è estremamente bassa (9 casi dopo puntura lombare tra il 1974 e il 2016 sec.
Merritt Weaver Brown) ed è generalmente correlata alla reiterazione dei tentativi di inserimento dell'ago, all'utilizzo di aghi di dimensioni eccessive/non idonee, nonché generalmente accompagnata alla fuoriuscita di liquor tinto di sangue e/o a dolore acuto da parte del paziente.
In conclusione, l'insorgenza di ematoma subdurale è da inquadrarsi sotto il profilo medico legale quale “complicanza” indipendente da errori/inosservanze di doverose regole di condotta, non prevedibile nel caso concreto ed altresì non evitabile” (v. pagg. 14 e 15 dell'elaborato). A pag. 22 dell'elaborato si legge inoltre che “Del resto, proprio nell'ambito della
Consulenza Tecnica prodotta dalla Parte Attrice e nell'atto di citazione si dà atto della possibilità di insorgenza (anche spontanea – vds relazione del CT attoreo) di ematomi nella sede dell'intervento chirurgico e NON vengono identificati errori o inosservanze di doverose regole di condotta sul punto. L'impianto logico attoreo verte esclusivamente sull'asserito ritardo diagnostico-terapeutico, tanto che la causa della formazione dell'ematoma non è stata oggetto di espresso quesito. Le considerazioni sul punto, si ribadisce, sono state fornite “su stimolazione” della parte attrice stessa in sede di discussione ed al mero scopo di fornire al
Giudicante ed alle Parti una completa ricostruzione cronologica e fisiopatologica della vicenda clinica”. In relazione al presunto ritardo nell'intervento chirurgico di decompressione (che avrebbe causato la paraplegia degli arti inferiori (gli attori, infatti, come detto, hanno allegato che l'errore medico consisterebbe “non aver adeguatamente controllato la paziente nel post- operatorio e conseguentemente di aver avviato tardivamente l'intervento chirurgico di decompressione dell'ematoma subdurale”), l'elaborato ha esaustivamente riferito che “tra insorgenza del quadro neuro-patologico ed inizio dell'intervento chirurgico trascorsero meno di sei (sei) ore, configurando vero e proprio approccio “di emergenza”, collocandosi ai limiti inferiori del range temporale “ottimale” raccomandato in Letteratura (i.e. “entro 12 ore” dall'insorgenza dei sintomi)” (v. pag. 16);
- ritenuto pertanto che, sulla base di quanto esposto nella ctu, non sussista alcun motivo per disporne né la rinnovazione né l'integrazione;
- riservata all'esito ogni altra valutazione di merito;
P Q M
respinge l'istanza attorea di rinnovazione e/o di integrazione della ctu”.
Questo è dunque il testo della cit. ordinanza 14.11.2024.
Considerando che la nuova istanza attorea di nullità della ctu, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, non offre argomenti nuovi, essa va respinta. Lo stesso esito
7 incontra anche l'istanza di ricusazione dei ccttu formulata nella stessa sede. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito il proprio costante orientamento sul carattere perentorio del termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico. Con il compiersi il termine dei tre giorni antecedenti la data dell'udienza fissata per la comparizione del consulente tecnico d'ufficio, è preclusa in modo definitivo la possibilità di far valere la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (v. Cass., sez. II, 5.11.2018, n. 28.103).
4. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che non sussista la responsabilità della convenuta . La ctu dà risposta al quesito formulato dal tribunale, Controparte_1 approfondendo anche gli aspetti ulteriori relativi alla natura e all'eziologia dell'ematoma spinale subdurale. L'insorgenza dell'ematoma, secondo i consulenti, non può essere addebitata alla condotta dell'equipe medica, ma è da inquadrarsi, sotto il profilo medico–legale, quale
“complicanza” prevista financo dal modulo di consenso informato: complicanza indipendente da errori/inosservanze di doverose regole di condotta, non prevedibile nel caso concreto ed altresì non evitabile. In merito alla valutazione della gestione della complicanza, la ctu ha escluso che i medici della siano incorsi nel ritardo nell'eseguire Controparte_1
l'intervento chirurgico di decompressione che ha causato la paraplegia degli arti inferiori. La complicanza neuro-patologica è stata “diagnosticata e trattata senza ritardo, secondo tempistiche che si collocano ai limiti inferiori del range temporale ottimale raccomandato dalla letteratura scientifica (entro 12 ore dall'insorgenza dei sintomi)”. La ctu sottolinea che tra l'insorgenza del quadro neuro-patologico e l'inizio dell'intervento chirurgico trascorrevano meno di sei ore, configurando vero e proprio approccio di emergenza.
5. In merito alla domanda attore di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, il consenso firmato da risulta completo. Nel consenso Parte_1 informato all'anestesia, sottoscritto dalla paziente in data 22.02.2022, è stata Parte_1 indicata come potenziale complicanza l'ematoma del midollo spinale, vale a dire la patologia di cui soffre attualmente la paziente, oltre alle altre complicanze concretamente verificatesi nel caso di specie. Il modulo presenta firma autografa della paziente, non contestata nella sua veridicità. È pur vero che chiunque, a meno che non abbia condotto studi specifici, non può conoscere esattamente la natura delle patologie indicate nei moduli di consenso informato;
tuttavia, appare dirimente, nel caso di specie, che il modulo sottoscritto dalla riporti la Pt_1 clausola seguente: “Di aver posto al medico anestesista delle domande e che a queste domande mi sia stato risposto in maniera completa e comprensibile”.
6. L'incertezza della lite impone la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Quelle di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge tutte le domande.
8 Compensa integralmente le spese di giudizio.
Pone quelle di a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 8 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3357/2023 RG promosso da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] con l'avv. Luigi Doria
contro
Controparte_1 con l'avv. Lorenzo Locatelli e con l'avv. Andrea Groppo
OGGETTO: responsabilità sanitaria
Conclusioni degli attori:
“Alla luce delle inverosimili e infondate giustificazioni addotte dal CTU in merito alla sua decisione di procedere con una visita a distanza, parte istante insiste per la declaratoria di nullità delle operazioni peritali e della bozza e della relazione;
in subordine, persistendo la asserzione dei consulenti, si chiede la ricusazione del collegio peritale tutto e nomina di altri periti”.
Conclusioni della convenuta:
“NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di condotte colpose in capo ai sanitari afferenti alla oltre che del nesso di causalità tra gli aspetti Controparte_1 censurabili e i danni lamentati da parte attrice, mantenersi l'obbligazione della convenuta
[...]
in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità e ai reali danni CP_1 subiti dalla SI , con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle Parte_1 percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena;
elementi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 ci si oppone alle esplorative e irrituali istanze formulate da controparte e, in particolare, all'istanza di rinnovazione della C.T.U. in quanto inammissibili e irrituali per tutti i motivi già ampiamente evidenziati;
con riguardo alla censura concernente un'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che, preliminarmente all'intervento e, precisamente, il 24 febbraio 2022, alla paziente venne sottoposto il modulo di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario che si rammostra (doc. 02 Modulo di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario, estratto dalla cartella clinica della SI ); Pt_1
2) vero che, preliminarmente all'intervento e, precisamente, il 24 febbraio 2022, alla paziente venne sottoposto l'informativa per chirurgia vertebrale del rachide dorso lombare che si rammostra (doc. 03 Informativa per chirurgia vertebrale del rachide dorso lombare, estratto dalla cartella clinica della SI ); Pt_1
3) vero che il modulo di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario e l'informativa per chirurgia vertebrale del rachide dorso lombare sottoposti alla SI erano quelli Pt_1 aziendali in uso presso la Controparte_1
4) vero che, nei colloqui antecedentemente all'esecuzione dell'intervento, la SI Pt_1 venne informata circa i vantaggi del trattamento proposto, le possibili controindicazioni e le eventuali alternative terapeutiche;
5) vero che, nei colloqui antecedentemente all'esecuzione dell'intervento, la SI Pt_1 venne informata circa le caratteristiche degli interventi di chirurgia vertebrale;
6) vero che vennero indicate alla SI le varie tecniche di artrodesi intersomatica Pt_1 anteriore, nonché i dettagli e i principi della procedura scelta;
7) vero che, durante il colloquio antecedente all'esecuzione dell'intervento, vennero illustrati alla SI i possibili rischi e le possibili complicanze del trattamento;
Pt_1
8) vero che al termine del colloquio, fu rappresentata alla SI la disponibilità dei Pt_1 medici della struttura a fornire ogni ulteriore informazione;
9) vero che al termine del colloquio la SI omise di evidenziare dubbi circa le Pt_1 informazioni ricevute;
10) vero che al termine del colloquio la SI omise di richiedere ulteriori Pt_1 informazioni circa il trattamento operatorio prospettatogli;
11) vero che, dopo aver essere stata informata circa i vantaggi del trattamento proposto, le possibili controindicazioni e le eventuali alternative terapeutiche, la decise di Parte_5 sottoporsi all'atto sanitario proposto.
Si indica quale testimone sui capitoli dal n. 1 al n. 11, il Dott. presso Testimone_1 [...]
in qualità di sanitario che prestò le proprie cure alla SI . Controparte_1 Pt_1
2 Con riguardo, invece, alla censura relativa all'asserito ritardo nel riconoscimento e nel trattamento della complicanza, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che, la notte successiva all'intervento, la SI rimase monitorata presso il Pt_1 reparto di osservazione post operatoria;
2) vero che la mattina del 25 febbraio 2022, la SI si presentava stabile, con Pt_1 parametri nei limiti di norma, venendo fatta rientrare presso il reparto di ortopedia;
3) vero che, giunta in reparto, i parametri della SI si presentavo stabili e la stessa Pt_1 ometteva di lamentare algie;
4) vero che a partire dalle ore 11:00 la paziente iniziò a lamentare dolore alla coscia e le venne somministrata terapia cortisonica;
5) vero che, alle ore 12:30, la SI riferì di non avere sensibilità alla gamba sinistra Pt_1
e venne richiesta esecuzione di una TAC urgente lombo scarale;
6) vero che, eseguita la TAC, la SI venne visitata dal chirurgo e sottoposta a Pt_1
RMN;
7) vero che, eseguita la RMN, alle ore 16:45 la paziente venne accompagnata in sala operatoria;
8) vero che, nel corso dell'intervento, la dura madre risultava integra, essendo unicamente descritta un'alterazione a livello L2-L3 senza lesioni.
Si indicano quali testimoni sui capitoli dal n. 12 al n. 19 il Dott. il Dott. Testimone_1 [...]
, il dott. e la Dott.ssa , tutti presso Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Controparte_1
in qualità di sanitari e infermieri che prestarono le proprie cure alla SI
[...]
. Pt_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1. , il marito convivente e i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno convenuto in giudizio la esponendo Parte_4 Controparte_1 che all'esito dei tre interventi chirurgici, cui si era sottoposta presso detta Casa Parte_1 di cura in data 1.12.2021 (intervento di artrodesi L5-S1 con approccio anteriore ALIF e posteriore), 24.02.2022 (intervento di artrodesi T10-S1 per via posteriore ed in anestesia spinale a completamento dell'intervento di ALIF eseguito a Dicembre 2021) e 25.02.2022
(intervento urgente di decompressione con drenaggio dell'ematoma), ella era risultata
“allettata con paresi degli arti inferiori, che si presentano ipotonici ed ipotrofici, con impossibilità alla deambulazione”. L'ultimo intervento chirurgico si era reso necessario a causa di paraplegia e anestesia sino alla linea ombelicale originate dal fatto che, nel tratto compreso tra T8 ed il sacro, era stata riscontrata la presenza di iperdensità di tipo ematico intradurale ed
3 extramidollare estesa in tutto il tratto. Gli attori censurano il comportamento dei sanitari nella fase successiva all'operazione del 24.02.2022: essi avrebbero sottovalutato i sintomi clinici riferiti dalla degente e, di conseguenza, avrebbero eseguito con notevole ritardo l'intervento chirurgico di decompressione (intervento del 25.02.2022). Il ritardo nell'intervento chirurgico, sempre secondo gli attori, avrebbe causato la paraplegia degli arti inferiori. Attualmente
, oltre alla paraplegia con conseguente impossibilità alla deambulazione, Parte_1 presentava “disturbi sfinterici sia urinari che fecali. Infatti, veniva fatto il cateterismo vescicale ogni 6 ore e la peretta ogni sera. Lamentava dolori diffusi in regione cervico-dorso-lombare.
L'errore medico, pertanto, sempre secondo gli attori, consisterebbe nel “non aver adeguatamente controllato la paziente nel post operatorio e conseguentemente di aver avviato tardivamente l'intervento chirurgico di decompressione dell'ematoma subdurale”. Essi lamentano anche la lesione del diritto all'autodeterminazione in quanto avrebbe Parte_1 sottoscritto un modulo di consenso inadeguato, poiché ella non era stata informata del rischio specifico dell'operazione. Di qui la domanda di di risarcimento del danno Parte_1 biologico, morale ed esistenziale, pari a complessivi euro 876.874,00, oltre a quella per la lesione del diritto ad un adeguato consenso informato;
e quella del marito convivente e dei figli volta al risarcimento del danno parentale per macro lesione, considerando anche, in capo al marito, la compromissione della sfera sessuale della moglie.
2. La convenuta ha contestato il dedotto ritardo nel Controparte_1 riconoscimento e nel trattamento della complicanza neurologica insorta il 25 febbraio 2022
(ematoma spinale subdurale, ossia un accumulo di sangue localizzato all'interno della dura madre). Secondo la ricostruzione di parte convenuta, si sarebbe trattato di una complicanza
“rarissima” ed “assolutamente eccezionale”, in relazione alla quale i tempi antecedenti all'operazione erano stati “congrui e non ulteriormente riducibili”, poiché tutti gli accertamenti strumentali eseguiti dai sanitari nella fase post operatoria sarebbero stati indispensabili ai fini di una corretta diagnosi. Non vi sarebbe stato quindi alcun ritardo diagnostico e terapeutico.
Per quanto riguarda invece il consenso informato, la convenuta sostiene la completezza del modulo sottoscritto dalla . Ella sarebbe stata consapevole dei limiti del trattamento Pt_1 prescelto, nonché dei rischi e delle complicanze possibili. Contesta, infine, la convenuta l'entità delle domande risarcitorie attoree.
3. Con ordinanza 27.10.2023 veniva ammessa solo la ctu medico legale chiesta dagli attori. Gli ausiliari dott.ssa ed il dott. depositavano Persona_1 Persona_2
l'elaborato il 29.08.2024.
Con ordinanza 14.11.2024, questo tribunale così provvedeva.
“- letti gli atti del proc. n. 3357/2023 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.10.2024, provvedendo sull'istanza di nullità formulata dalle parti attrici il 17.07.2024;
4 - premesso che con ordinanza 27.10.2023 questo tribunale riteneva necessario ammettere la
CTU chiesta dagli attori in relazione alla dedotta responsabilità medica della Controparte_1
ed al conseguente danno iatrogeno alla salute patito da , con il
[...] Parte_1 seguente quesito: “letti gli atti, visitata previo suo consenso informato;
accertino Parte_1
i ccttuu se i medici della siano incorsi nel ritardo nell'eseguire Controparte_1
l'intervento chirurgico di decompressione che ha causato la paraplegia degli arti inferiori, per non aver adeguatamente controllato la paziente nel post-operatorio e conseguentemente per aver avviato tardivamente l'intervento chirurgico di decompressione dell'ematoma subdurale: precisino quindi i ccttuu se i tempi e le metodologie in concreto utilizzate, risultino, salve la specificità del caso concreto, conformi alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate, oppure, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel caso in cui sia accertato il ritardo, precisino le conseguenti lesioni subite da in termini di danno Parte_1 biologico temporaneo e permanente, quale sia stato il grado di intensità (modesta, media, grave) delle sofferenze patite dalla stessa, i riflessi delle lesioni sul suo precedente stile di vita ed in generale sui suoi atti della vita quotidiana, quantificando infine l'entità delle spese mediche congrue. Forniscano infine ogni indicazione in merito alla completezza o meno del modulo di consenso informato sottoscritto da in relazione all'evento avverso Parte_1 per cui è causa. Dopo aver risposto alle eventuali osservazioni dei consulenti di parte, riassumano i ccttuu le loro conclusioni in non più di 5 pagine”;
- premesso altresì che, prima del deposito della ctu, gli attori, con istanza 17.07.2024, sulla base degli artt. 156 e 157 c.p.c. e 92 disp. att. c.p.c.. hanno chiesto che venga dichiarata “la nullità delle operazioni peritali e della bozza, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla restituzione degli acconti (ex nihili nihil fit)”, e che ne sia disposto il rinnovo con la nomina di altri consulenti, preferibilmente con prova delegata. Essi lamentano che l'attrice
[...]
non sia stata posta nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali stante la sua Pt_1 impossibilità - essendo affetta da paresi degli arti inferiori - di spostarsi sino al luogo delle operazioni stesse. La consulenza mancherebbe inoltre di obiettività, posto che, a loro avviso,
“una valutazione medico specialistica non può prescindere da un'accurata anamnesi ed esame obiettivo del periziando”. Essi censurano inoltre la ctu sotto il profilo della ricostruzione eziologica della patologia, in quanto l'elaborato avrebbe escluso la responsabilità in capo ai sanitari sulla base di meri assiomi. Infine, sostengono che il personale medico non avrebbe informato del rischio specifico dell'operazione; che l'elaborato non avrebbe Parte_1 preso in considerazione l'ematoma subdurale, né le cause e lemodalità della sua presenza, né le causa della paralisi degli arti inferiori (v. verbale della cit. udienza 3.10.2024);
- letta la ctu depositata in data 29.08.2024;
- lette le difese della convenuta;
5 - ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile la nullità della ctu eccepita dagli attori a causa della mancata partecipazione di (residente a [...], Lecce) Parte_1 alle operazioni peritali svoltesi a Padova. A tal fine, va osservato che non risulta che ella - tramite il suo difensore - abbia mai chiesto espressamente di parteciparvi, poiché dalla mail
29.11.2023 del suo difensore risulta solo che questi abbia chiesto la meramente “eventuale disponibilità” dei ccttuu ad iniziare le operazioni al domicilio della;
né il medesimo Pt_1 difensore né i suoi consulenti tecnici di parte hanno avanzato istanze o contestazioni alla riunioni peritale svoltasi da remoto il 15.01.2024 con condivisione del link, risultando per contro l'accordo in base al quale la visita della sarebbe stata effettuata - al fine di determinare Pt_1 il danno biologico da lei subito - solo ed esclusivamente nel caso in cui fosse emersa la responsabilità della convenuta. In secondo luogo, va osservato che, anche a voler prescindere dal predetto accordo, in assenza di una richiesta espressa della tale decisione si Pt_1 rivela razionale, poiché la visita medica della paziente, alla presenza di 2 ccttu, 3 ccttpp oltre che dei difensori, al fine di determinare il danno biologico prima dell'accertamento della responsabilità - accertamento avente carattere strettamente tecnico da effettuarsi esclusivamente sulla base di dati documentali - sarebbe stata del tutto inutile e quindi la decisione di differirla all'esito delle indagini sulla responsabilità si rivela coerente con il quesito peritale. Non sussistono inoltre gravi motivi per disporre la rinnovazione delle indagini ai sensi dell'art. 196 c.p.c., né per integrare il quesito peritale, in quanto dall'elaborato risulta che “Si è poi ampiamente discusso in ordine alla natura ed all'eziologia dell'evento (ematoma subdurale), pur non oggetto di specifico quesito” (v. pag. 10 dell'elaborato). L'ematoma spinale subdurale è stato specificamente esaminato alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato, ove è stato dato atto che esso è stato “oggetto di prolungata discussione collegiale” (“Innanzitutto, nonostante la causa dell'ematoma subdurale concretizzatosi successivamente all'intervento neurochirurgico del 24/02/2022 NON sia oggetto di quesito, si ritiene comunque utile precisare che in sede di operazioni peritali tale argomento è stato oggetto di prolungata discussione collegiale. Come già illustrato nel paragrafo di pertinenza, si è preso atto del fatto che Parte
Attrice non ha precisamente identificato la causa dell'ematoma, né ha formulato considerazioni tecniche inerenti al nesso di causalità materiale tra specifici errori/inosservanze di doverose regole di condotta ed insorgenza dell'ematoma subdurale”, v. pag. 14). Sempre a pag. 14,
l'elaborato prosegue osservando che “Ai fini del più completo inquadramento valutativo del caso, gli scriventi ritengono utile sottolineare che in corso di intervento chirurgico del
24/02/2022 NON si procedette a laminectomia (metodica che maggiormente si correla a lesioni iatrogene della dura madre), né si concretizzò un malposizionamento dei mezzi di sintesi. Tale circostanza, pacifica su base documentale e sulla qualeentrambe le Parti hanno concordato, esclude la possibilità di identificare le manovre intraoperatorie del Chirurgo quale antecedente causale nel determinismo dell'ematoma… In buona sostanza, non emergono
6 errori/inosservanze di doverose regole nell'espletamento dell'anestesia spinale, inquadrabile come “non complicata” nel caso concreto alla luce delle risultanze della cartella clinica agli atti, non contestate da Parte Attrice. L'ematoma subdurale acuto dopo infiltrazione spinale è annoverato fra le prevedibili complicanze della procedura, non essendo sempre evitabile. La sua incidenza è estremamente bassa (9 casi dopo puntura lombare tra il 1974 e il 2016 sec.
Merritt Weaver Brown) ed è generalmente correlata alla reiterazione dei tentativi di inserimento dell'ago, all'utilizzo di aghi di dimensioni eccessive/non idonee, nonché generalmente accompagnata alla fuoriuscita di liquor tinto di sangue e/o a dolore acuto da parte del paziente.
In conclusione, l'insorgenza di ematoma subdurale è da inquadrarsi sotto il profilo medico legale quale “complicanza” indipendente da errori/inosservanze di doverose regole di condotta, non prevedibile nel caso concreto ed altresì non evitabile” (v. pagg. 14 e 15 dell'elaborato). A pag. 22 dell'elaborato si legge inoltre che “Del resto, proprio nell'ambito della
Consulenza Tecnica prodotta dalla Parte Attrice e nell'atto di citazione si dà atto della possibilità di insorgenza (anche spontanea – vds relazione del CT attoreo) di ematomi nella sede dell'intervento chirurgico e NON vengono identificati errori o inosservanze di doverose regole di condotta sul punto. L'impianto logico attoreo verte esclusivamente sull'asserito ritardo diagnostico-terapeutico, tanto che la causa della formazione dell'ematoma non è stata oggetto di espresso quesito. Le considerazioni sul punto, si ribadisce, sono state fornite “su stimolazione” della parte attrice stessa in sede di discussione ed al mero scopo di fornire al
Giudicante ed alle Parti una completa ricostruzione cronologica e fisiopatologica della vicenda clinica”. In relazione al presunto ritardo nell'intervento chirurgico di decompressione (che avrebbe causato la paraplegia degli arti inferiori (gli attori, infatti, come detto, hanno allegato che l'errore medico consisterebbe “non aver adeguatamente controllato la paziente nel post- operatorio e conseguentemente di aver avviato tardivamente l'intervento chirurgico di decompressione dell'ematoma subdurale”), l'elaborato ha esaustivamente riferito che “tra insorgenza del quadro neuro-patologico ed inizio dell'intervento chirurgico trascorsero meno di sei (sei) ore, configurando vero e proprio approccio “di emergenza”, collocandosi ai limiti inferiori del range temporale “ottimale” raccomandato in Letteratura (i.e. “entro 12 ore” dall'insorgenza dei sintomi)” (v. pag. 16);
- ritenuto pertanto che, sulla base di quanto esposto nella ctu, non sussista alcun motivo per disporne né la rinnovazione né l'integrazione;
- riservata all'esito ogni altra valutazione di merito;
P Q M
respinge l'istanza attorea di rinnovazione e/o di integrazione della ctu”.
Questo è dunque il testo della cit. ordinanza 14.11.2024.
Considerando che la nuova istanza attorea di nullità della ctu, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, non offre argomenti nuovi, essa va respinta. Lo stesso esito
7 incontra anche l'istanza di ricusazione dei ccttu formulata nella stessa sede. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito il proprio costante orientamento sul carattere perentorio del termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico. Con il compiersi il termine dei tre giorni antecedenti la data dell'udienza fissata per la comparizione del consulente tecnico d'ufficio, è preclusa in modo definitivo la possibilità di far valere la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (v. Cass., sez. II, 5.11.2018, n. 28.103).
4. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che non sussista la responsabilità della convenuta . La ctu dà risposta al quesito formulato dal tribunale, Controparte_1 approfondendo anche gli aspetti ulteriori relativi alla natura e all'eziologia dell'ematoma spinale subdurale. L'insorgenza dell'ematoma, secondo i consulenti, non può essere addebitata alla condotta dell'equipe medica, ma è da inquadrarsi, sotto il profilo medico–legale, quale
“complicanza” prevista financo dal modulo di consenso informato: complicanza indipendente da errori/inosservanze di doverose regole di condotta, non prevedibile nel caso concreto ed altresì non evitabile. In merito alla valutazione della gestione della complicanza, la ctu ha escluso che i medici della siano incorsi nel ritardo nell'eseguire Controparte_1
l'intervento chirurgico di decompressione che ha causato la paraplegia degli arti inferiori. La complicanza neuro-patologica è stata “diagnosticata e trattata senza ritardo, secondo tempistiche che si collocano ai limiti inferiori del range temporale ottimale raccomandato dalla letteratura scientifica (entro 12 ore dall'insorgenza dei sintomi)”. La ctu sottolinea che tra l'insorgenza del quadro neuro-patologico e l'inizio dell'intervento chirurgico trascorrevano meno di sei ore, configurando vero e proprio approccio di emergenza.
5. In merito alla domanda attore di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, il consenso firmato da risulta completo. Nel consenso Parte_1 informato all'anestesia, sottoscritto dalla paziente in data 22.02.2022, è stata Parte_1 indicata come potenziale complicanza l'ematoma del midollo spinale, vale a dire la patologia di cui soffre attualmente la paziente, oltre alle altre complicanze concretamente verificatesi nel caso di specie. Il modulo presenta firma autografa della paziente, non contestata nella sua veridicità. È pur vero che chiunque, a meno che non abbia condotto studi specifici, non può conoscere esattamente la natura delle patologie indicate nei moduli di consenso informato;
tuttavia, appare dirimente, nel caso di specie, che il modulo sottoscritto dalla riporti la Pt_1 clausola seguente: “Di aver posto al medico anestesista delle domande e che a queste domande mi sia stato risposto in maniera completa e comprensibile”.
6. L'incertezza della lite impone la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Quelle di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge tutte le domande.
8 Compensa integralmente le spese di giudizio.
Pone quelle di a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 8 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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